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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 19.12.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alla parte costituita del verbale di udienza del 05.03.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., da parte opponente, queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 13.40
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ET La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 8103 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.ta in Palermo, nella VIA AGRIGENTO 15/A presso Parte_1
lo studio dell'avv. ALESSANDRO PELLERITO dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1
nella via Nizza n. 92
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico ET La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, nella contumacia della così Controparte_1
provvede :
1) accoglie l'opposizione della sig.ra e per l'effetto il decreto ingiuntivo Pt_1
n.1978/2023, emesso in suo danno in data 26.04.2023 su istanza della va Controparte_1
revocato;
2) condanna la a rifondere alla sig.ra le spese di lite che si Controparte_1 Pt_1
liquidano in € 4.237,00 oltre iva, cassa e spese generali di studio, da recuperarsi in favore dell'erario.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla sig.ra , volta a sentire Pt_1
revocare il decreto ingiuntivo n.1978/2023, emesso in suo danno in data 26.04.2023 su istanza della per l'assunto mancato pagamento dell'importo complessivo di € 13.524,59 di Controparte_1
cui € 3.823,38, a titolo di sorte, relativa all'utilizzo di una carta di credito Visa del 2007.
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, oltre ad eccepire l'assenza di prova circa la titolarità del credito in capo alla ultima cessionaria di un credito che si Controparte_1
asserisce essere della City Bank e successivamente oggetto di diverse cessioni, eccepiva la nullità
e/o inefficacia del decreto opposto per l'inesistenza del contratto di conto corrente. Chiariva di non avere mai stipulato alcun contratto con la City Bank e che di conseguenza il credito ingiunto era da considerarsi inesistente.
Parte opposta rimaneva contumace.
Svolte le superiori premesse, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è
recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez.
lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
Con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05). Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, va poi ricordato che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr.,
per tutte, Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) – al creditore, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore o deduce l'esistenza di altro e diverso accordo o contesta la correttezza e congruità della pretesa creditoria, in tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
Applicando i principi di diritto al caso di specie e rilevato che a seguito delle eccezioni e contestazioni di parte opponente, la Società opposta non ha dato prova dell'asserito credito, non producendo in giudizio alcun contratto di conto corrente, l'opposizione va accolta e revocato il decreto ingiuntivo emesso in danno della stessa. Agli atti del fascicolo telematico risulta, invero,
soltanto il modulo di richiesta della carta di credito da parte della signora , non sottoscritta Pt_1
da alcun istituto di credito nonché gli estratti conto della . CP_2
In conseguenza dell'opposizione della sig.ra , la documentazione tutta versata in atti Pt_1
dalla opposta, risulta, quindi, assolutamente inidonea a dimostrare l'esistenza del dedotto contratto di corrente, collegato alla carta di credito richiesta.
Fermo restando che nel caso di specie, a seguito dell'eccezione di assenza di prova della titolarità del credito in capo alla , quest'ultima, non costituendosi in giudizio, non ha CP_1
dato prova delle diverse cessioni susseguitesi e quindi della titolarità del credito in capo alla stessa.
Come ribadito dalla suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilavabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, in tema di cessione in blocco dei crediti è
onere della cessionaria fornire prova che il credito per cui agisce, sia stato oggetto di cessione.
Considerato che nel caso di specie tale prova non è stata fornita, l'opposizione va accolta e revocato il decreto oggetto di opposizione. Nel caso di cessione in blocco dei crediti, la giurisprudenza, anche di merito, si è
pronunciata a favore del debitore ceduto, stabilendo che, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, il cessionario deve fornire la prova che quel credito per cui agisce rientra nella cessione in blocco, non essendo sufficiente la sola pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale per dimostrare la titolarità del diritto vantato.
La disciplina della cessione dei crediti in blocco prevista dall'art. 58 del T.U.B.,
equiparando la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ha sicuramente contribuito a snellire la farraginosa procedura delle operazioni di cartolarizzazione del credito.
Se, da un lato, si è semplificato il sistema, da un altro, sono aumentate le contestazioni giudiziali da parte dei debitori ceduti sul difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto, il che, ha, inevitabilmente, generato un ampio dibattito sul tema della prova dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione rispetto ai rapporti contestati.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. N 3405 del 2024) è pressocché unanime nel ritenere che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1865/2021, il quale, stante la specifica eccezione sollevata da parte del debitore ceduto, ha ritenuto che la nuova società cessionaria, intervenuta nel giudizio in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, per dimostrare la titolarità del diritto vantato, avrebbe dovuto fornire, oltre all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutta la documentazione atta a dimostrare e verificare che anche il credito oggetto della controversia rientrasse tra quelli ceduti.
L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è
idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza l'inclusione del credito in contestazione, vantato nei confronti dell'opponente, tra quelli oggetto della cessione.
Ed invero, nell'ipotesi di cessione cd “in blocco” il trasferimento del credito deve potersi evincere dal contratto di cessione e dagli elenchi prodotti, mentre la pubblicazione nella Gazzetta,
può rappresentare al più elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Esso, tuttavia, non da contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi o esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
Considerato che nel caso di specie non è stata versata in atti la dichiarazione del creditore originario, nello specifico la City Bank, attestante la cessione, tra i crediti in blocco, anche del credito dell'opponente; né sono stati versati in atti i diversi contratti di cessione relativi alle diverse cessioni in blocco asseritamente susseguitesi, nè tanto meno l'elenco dei crediti ceduti, non è
possibile evincersi da altri elementi l'assunta cessione del credito che si asserisce essere esistente nei confronti della sig.ra . La società opposta non ha invero prodotto alcun documento Pt_1
idoneo a identificare con certezza i rapporti oggetto di cessione, con specifico riferimento alla presunta posizione debitoria della sig.ra . Pt_1
L'opposizione va, pertanto, accolta, non avendo la società opposta assolto neanche l'onere
probatorio su di essa gravante in ordine alla titolarità del credito. Pertanto la domanda spiegata in ricorso non può trovare in questa sede accoglimento e va respinta.
Nell'accogliere invece l'opposizione della sig.ra il decreto ingiuntivo emesso in Pt_1
suo danno va revocato
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 19/12/2025
Il G.O.T
ET La NC
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice ET La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., da parte opponente, queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 13.40
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. ET La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 8103 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.ta in Palermo, nella VIA AGRIGENTO 15/A presso Parte_1
lo studio dell'avv. ALESSANDRO PELLERITO dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, con sede in Roma, Controparte_1
nella via Nizza n. 92
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico ET La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, nella contumacia della così Controparte_1
provvede :
1) accoglie l'opposizione della sig.ra e per l'effetto il decreto ingiuntivo Pt_1
n.1978/2023, emesso in suo danno in data 26.04.2023 su istanza della va Controparte_1
revocato;
2) condanna la a rifondere alla sig.ra le spese di lite che si Controparte_1 Pt_1
liquidano in € 4.237,00 oltre iva, cassa e spese generali di studio, da recuperarsi in favore dell'erario.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dalla sig.ra , volta a sentire Pt_1
revocare il decreto ingiuntivo n.1978/2023, emesso in suo danno in data 26.04.2023 su istanza della per l'assunto mancato pagamento dell'importo complessivo di € 13.524,59 di Controparte_1
cui € 3.823,38, a titolo di sorte, relativa all'utilizzo di una carta di credito Visa del 2007.
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, oltre ad eccepire l'assenza di prova circa la titolarità del credito in capo alla ultima cessionaria di un credito che si Controparte_1
asserisce essere della City Bank e successivamente oggetto di diverse cessioni, eccepiva la nullità
e/o inefficacia del decreto opposto per l'inesistenza del contratto di conto corrente. Chiariva di non avere mai stipulato alcun contratto con la City Bank e che di conseguenza il credito ingiunto era da considerarsi inesistente.
Parte opposta rimaneva contumace.
Svolte le superiori premesse, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, ha luogo un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è
recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez.
lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
Con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05). Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, va poi ricordato che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr.,
per tutte, Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) – al creditore, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore o deduce l'esistenza di altro e diverso accordo o contesta la correttezza e congruità della pretesa creditoria, in tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
Applicando i principi di diritto al caso di specie e rilevato che a seguito delle eccezioni e contestazioni di parte opponente, la Società opposta non ha dato prova dell'asserito credito, non producendo in giudizio alcun contratto di conto corrente, l'opposizione va accolta e revocato il decreto ingiuntivo emesso in danno della stessa. Agli atti del fascicolo telematico risulta, invero,
soltanto il modulo di richiesta della carta di credito da parte della signora , non sottoscritta Pt_1
da alcun istituto di credito nonché gli estratti conto della . CP_2
In conseguenza dell'opposizione della sig.ra , la documentazione tutta versata in atti Pt_1
dalla opposta, risulta, quindi, assolutamente inidonea a dimostrare l'esistenza del dedotto contratto di corrente, collegato alla carta di credito richiesta.
Fermo restando che nel caso di specie, a seguito dell'eccezione di assenza di prova della titolarità del credito in capo alla , quest'ultima, non costituendosi in giudizio, non ha CP_1
dato prova delle diverse cessioni susseguitesi e quindi della titolarità del credito in capo alla stessa.
Come ribadito dalla suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilavabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, in tema di cessione in blocco dei crediti è
onere della cessionaria fornire prova che il credito per cui agisce, sia stato oggetto di cessione.
Considerato che nel caso di specie tale prova non è stata fornita, l'opposizione va accolta e revocato il decreto oggetto di opposizione. Nel caso di cessione in blocco dei crediti, la giurisprudenza, anche di merito, si è
pronunciata a favore del debitore ceduto, stabilendo che, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, il cessionario deve fornire la prova che quel credito per cui agisce rientra nella cessione in blocco, non essendo sufficiente la sola pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale per dimostrare la titolarità del diritto vantato.
La disciplina della cessione dei crediti in blocco prevista dall'art. 58 del T.U.B.,
equiparando la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ha sicuramente contribuito a snellire la farraginosa procedura delle operazioni di cartolarizzazione del credito.
Se, da un lato, si è semplificato il sistema, da un altro, sono aumentate le contestazioni giudiziali da parte dei debitori ceduti sul difetto di legittimazione ad agire del cessionario intervenuto nel processo pendente tra cedente e ceduto, il che, ha, inevitabilmente, generato un ampio dibattito sul tema della prova dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione rispetto ai rapporti contestati.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. N 3405 del 2024) è pressocché unanime nel ritenere che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1865/2021, il quale, stante la specifica eccezione sollevata da parte del debitore ceduto, ha ritenuto che la nuova società cessionaria, intervenuta nel giudizio in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, per dimostrare la titolarità del diritto vantato, avrebbe dovuto fornire, oltre all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutta la documentazione atta a dimostrare e verificare che anche il credito oggetto della controversia rientrasse tra quelli ceduti.
L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è
idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza l'inclusione del credito in contestazione, vantato nei confronti dell'opponente, tra quelli oggetto della cessione.
Ed invero, nell'ipotesi di cessione cd “in blocco” il trasferimento del credito deve potersi evincere dal contratto di cessione e dagli elenchi prodotti, mentre la pubblicazione nella Gazzetta,
può rappresentare al più elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Esso, tuttavia, non da contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi o esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
Considerato che nel caso di specie non è stata versata in atti la dichiarazione del creditore originario, nello specifico la City Bank, attestante la cessione, tra i crediti in blocco, anche del credito dell'opponente; né sono stati versati in atti i diversi contratti di cessione relativi alle diverse cessioni in blocco asseritamente susseguitesi, nè tanto meno l'elenco dei crediti ceduti, non è
possibile evincersi da altri elementi l'assunta cessione del credito che si asserisce essere esistente nei confronti della sig.ra . La società opposta non ha invero prodotto alcun documento Pt_1
idoneo a identificare con certezza i rapporti oggetto di cessione, con specifico riferimento alla presunta posizione debitoria della sig.ra . Pt_1
L'opposizione va, pertanto, accolta, non avendo la società opposta assolto neanche l'onere
probatorio su di essa gravante in ordine alla titolarità del credito. Pertanto la domanda spiegata in ricorso non può trovare in questa sede accoglimento e va respinta.
Nell'accogliere invece l'opposizione della sig.ra il decreto ingiuntivo emesso in Pt_1
suo danno va revocato
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 19/12/2025
Il G.O.T
ET La NC
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice ET La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44