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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11255 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 25827/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. IM PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 via Cola di Rienzo, 163, presso lo studio dell'avv. Angelo Miano che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti opponente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via G. Sanfelice
24, presso lo studio dell'avv. Silvio Piantanida che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
opposta
N O N C H E '
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_2
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura in atti opposto all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che - in relazione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
102 2025 90033756 12/000 - non è tenuto a pagare quanto preteso dall' con le CP_2
due cartelle di pagamento n. 10220090027231828000 e n.
10220090036914340000; condanna a rimborsare in favore del Controparte_1
procuratore antistatario di parte opponente i compensi legali che si liquidano in €
4.220,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
spese compensate tra le altre parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 7.7.2025 si è visto recapitare da Parte_1 Controparte_3
una intimazione a pagare, entro 5 giorni, la somma complessiva di €
[...]
65.256,14 risultante da otto cartelle di pagamento, le prime due delle quali con ente impositore (intimazione di pagamento n. 102 2025 90033756 12/000). CP_2
Il ha proposto opposizione avverso detta intimazione, limitatamente Pt_1 alle predette due cartelle (n. 10220090027231828000 e n.
10220090036914340000), eccependo, tra l'altro, che i crediti ivi riportati erano già stati oggetto di decisione giudiziale di questo Tribunale che li aveva dichiarati prescritti.
Si sono costituiti in giudizio sia che Controparte_1
l CP_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'opposizione proposta è fondata.
E ciò in base all'evidente rilievo del precedente e definitivo accertamento giudiziale della prescrizione dei crediti sottesi alle predette due cartelle di pagamento.
La sentenza n. 11209/2023 del 10.12.2023 di questo Tribunale ha infatti accertato “…la prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento nn. 10220090013804749000, 10220090027231828000,
10220090036914340000, 10220100000314876000 e, conseguentemente
l'inesistenza del diritto degli enti convenuti a procedere esecutivamente …” ).
E' pertanto sufficiente quanto detto per dichiarare che la parte opponente, in relazione all'intimazione opposta in questa sede, non è tenuta a pagare quanto preteso dall' con le due cartelle di pagamento n. 10220090027231828000 e n. CP_2
10220090036914340000.
è stata parte processuale (costituita) del Controparte_1 giudizio precedentemente azionato dal e pertanto era pienamente a Pt_1
conoscenza dell'esito dello stesso e nonostante questo, oltre ad aver notificato una
2 intimazione che comprendeva anche due cartelle in precedenza già annullate, si è difesa in questo giudizio con argomentazioni del tutto inconferenti, senza minimamente prendere in esame il principale motivo di opposizione.
Di conseguenza, le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste ad esclusivo carico del concessionario, mentre con riguardo all esse devono essere compensate. CP_2
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n.
4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(da € 52.000,01 a € 260.000, pari all'importo delle due cartelle); si sono considerate le soli fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è disposta infine la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi - ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 - considerata l'estrema semplicità della questione trattata.
Non si ravvisano invece gli estremi per una condanna di al CP_1 risarcimento dei danni per lite temeraria.
Roma, 6.11.2025.
Il giudice
IM AR
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