CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 39375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39375 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: RO LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PA BO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, LU GIORDANO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva condannato UI BA per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società “Infissi BA s.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 16 maggio 2013. La riforma da parte della Corte di appello di Napoli è consistita nella riqualificazione della bancarotta documentale da fraudolenta a semplice, cui è conseguito il proscioglimento dell’imputato per prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39375 Anno 2025 Presidente: MO LI AR Relatore: BO PA Data Udienza: 20/11/2025 2 2. Ricorre contro detta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché, pur in presenza di prova evidente del dolo della fattispecie, la Corte di appello ha attribuito a mera colpa la sottrazione, da parte dell’imputato, delle scritture contabili alla curatela. L’istruttoria dibattimentale, come riconosce anche la Corte di appello, aveva messo in luce che la giustificazione della mancanza consegna resa da BA al curatore – quella cioè, che la documentazione contabile era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza – era fasulla, giacché le scritture gli erano stata restituite più di un mese prima della dichiarazione di fallimento e, quindi, ben prima dell’incontro con il curatore. L’argomentazione valorizzata a discarico dalla Corte territoriale – quella circa il peso, in positivo, dell’assoluzione per il reato di cui all’art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 − sarebbe fallace, perché la documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza era stata sufficiente a ricostruire il volume di affari per l’anno 2010; pur tuttavia, l’imputato, una volta rientrato in possesso della documentazione, scientemente non l’aveva fornita agli organi fallimentari, peraltro non consegnando neanche le scritture contabili successive al sequestro operato dalla Guardia di Finanza, che avvenne il primo aprile 2012. Tale atteggiamento, in uno al fatto che vi erano stati nove creditori ammessi al passivo per un importo complessivo di 400.000 euro, a fronte di una massa attiva inesistente, avrebbe dovuto far propendere per un atteggiamento doloso dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va giudicato inammissibile, pur con le precisazioni che seguono. 2. La sentenza impugnata è effettivamente viziata quando confonde la disponibilità che la Guardia di Finanza ebbe, grazie al sequestro, della documentazione, di cui si verificò la completezza, con la disponibilità di quella documentazione e di quella successiva al sequestro, negata alla curatela dal prevenuto sulla base di una giustificazione che illogicamente la Corte di merito ritiene sufficiente. I Giudici di appello, infatti, sembrano non avvedersi né del fatto che l’imputato, una volta ottenute in restituzione dalla Guardia di Finanza le scritture contabili, non le avesse consegnate al curatore;
né del fatto che la documentazione relativa al periodo successivo a quello cui attenevano le scritture contabili sequestrate dalla Guardia di Finanza non fossero state del pari prodotte alla curatela. Il ricorso, tuttavia, è inammissibile perché è aspecifico rispetto ad un passaggio essenziale che, sia pure sovrapponendo i due tipi di bancarotta 3 fraudolenta documentale, la Corte distrettuale fa, ossia quello della mancata dimostrazione del dolo specifico della fattispecie, in assenza di coeve condotte distrattive che la mancata esibizione della documentazione contabile poteva mirare ad occultare. A questo riguardo, per censurare questa argomentazione, non basta evidenziare – come fa il Procuratore Generale ricorrente − la sproporzione tra massa attiva e passivo, benché non sia stato accertato che, alla base del disavanzo, vi fosse una precisa volontà del ricorrente di nuocere alle ragioni creditorie;
una volontà tesa, per esempio, ad occultare precise condotte depauperative ai danni della fallita imputabili a BA, come pretende la Corte distrettuale, nell’ottica della ricerca di indicatori di fraudolenza che colorino le scelte del prevenuto e che sono necessari al fine di evincere il necessario dolo della fattispecie. A questo riguardo, infatti, va ricordato che la bancarotta fraudolenta documentale specifica, consistendo nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. La dimostrazione di questo atteggiamento soggettivo può essere ricavata da una serie di indici che, riguardando l’intera attività del fallito, consentano di attribuire la mancata consegna della contabilità agli organi fallimentari ad una precisa scelta tesa ad occultare condotte depauperative o dannose per la società, di conseguenza impedendo che i creditori possano soddisfarsi sui beni di quest'ultima. L’assenza di questi indicatori è stata rimarcata dalla Corte territoriale – evidenziando il limite dell’ipotesi accusatoria su un elemento essenziale della fattispecie – e, su questo aspetto, il ricorso non è sufficientemente specifico, in spregio al principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono essere non solo intrinsecamente determinati, ma devono altresì essere dotati della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PA BO LI AR MO
udita la relazione svolta dal Consigliere PA BO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, LU GIORDANO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la decisione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva condannato UI BA per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società “Infissi BA s.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere il 16 maggio 2013. La riforma da parte della Corte di appello di Napoli è consistita nella riqualificazione della bancarotta documentale da fraudolenta a semplice, cui è conseguito il proscioglimento dell’imputato per prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39375 Anno 2025 Presidente: MO LI AR Relatore: BO PA Data Udienza: 20/11/2025 2 2. Ricorre contro detta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché, pur in presenza di prova evidente del dolo della fattispecie, la Corte di appello ha attribuito a mera colpa la sottrazione, da parte dell’imputato, delle scritture contabili alla curatela. L’istruttoria dibattimentale, come riconosce anche la Corte di appello, aveva messo in luce che la giustificazione della mancanza consegna resa da BA al curatore – quella cioè, che la documentazione contabile era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza – era fasulla, giacché le scritture gli erano stata restituite più di un mese prima della dichiarazione di fallimento e, quindi, ben prima dell’incontro con il curatore. L’argomentazione valorizzata a discarico dalla Corte territoriale – quella circa il peso, in positivo, dell’assoluzione per il reato di cui all’art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 − sarebbe fallace, perché la documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza era stata sufficiente a ricostruire il volume di affari per l’anno 2010; pur tuttavia, l’imputato, una volta rientrato in possesso della documentazione, scientemente non l’aveva fornita agli organi fallimentari, peraltro non consegnando neanche le scritture contabili successive al sequestro operato dalla Guardia di Finanza, che avvenne il primo aprile 2012. Tale atteggiamento, in uno al fatto che vi erano stati nove creditori ammessi al passivo per un importo complessivo di 400.000 euro, a fronte di una massa attiva inesistente, avrebbe dovuto far propendere per un atteggiamento doloso dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va giudicato inammissibile, pur con le precisazioni che seguono. 2. La sentenza impugnata è effettivamente viziata quando confonde la disponibilità che la Guardia di Finanza ebbe, grazie al sequestro, della documentazione, di cui si verificò la completezza, con la disponibilità di quella documentazione e di quella successiva al sequestro, negata alla curatela dal prevenuto sulla base di una giustificazione che illogicamente la Corte di merito ritiene sufficiente. I Giudici di appello, infatti, sembrano non avvedersi né del fatto che l’imputato, una volta ottenute in restituzione dalla Guardia di Finanza le scritture contabili, non le avesse consegnate al curatore;
né del fatto che la documentazione relativa al periodo successivo a quello cui attenevano le scritture contabili sequestrate dalla Guardia di Finanza non fossero state del pari prodotte alla curatela. Il ricorso, tuttavia, è inammissibile perché è aspecifico rispetto ad un passaggio essenziale che, sia pure sovrapponendo i due tipi di bancarotta 3 fraudolenta documentale, la Corte distrettuale fa, ossia quello della mancata dimostrazione del dolo specifico della fattispecie, in assenza di coeve condotte distrattive che la mancata esibizione della documentazione contabile poteva mirare ad occultare. A questo riguardo, per censurare questa argomentazione, non basta evidenziare – come fa il Procuratore Generale ricorrente − la sproporzione tra massa attiva e passivo, benché non sia stato accertato che, alla base del disavanzo, vi fosse una precisa volontà del ricorrente di nuocere alle ragioni creditorie;
una volontà tesa, per esempio, ad occultare precise condotte depauperative ai danni della fallita imputabili a BA, come pretende la Corte distrettuale, nell’ottica della ricerca di indicatori di fraudolenza che colorino le scelte del prevenuto e che sono necessari al fine di evincere il necessario dolo della fattispecie. A questo riguardo, infatti, va ricordato che la bancarotta fraudolenta documentale specifica, consistendo nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. La dimostrazione di questo atteggiamento soggettivo può essere ricavata da una serie di indici che, riguardando l’intera attività del fallito, consentano di attribuire la mancata consegna della contabilità agli organi fallimentari ad una precisa scelta tesa ad occultare condotte depauperative o dannose per la società, di conseguenza impedendo che i creditori possano soddisfarsi sui beni di quest'ultima. L’assenza di questi indicatori è stata rimarcata dalla Corte territoriale – evidenziando il limite dell’ipotesi accusatoria su un elemento essenziale della fattispecie – e, su questo aspetto, il ricorso non è sufficientemente specifico, in spregio al principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono essere non solo intrinsecamente determinati, ma devono altresì essere dotati della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PA BO LI AR MO