Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 9 della legge n.497 del 1974 anche la semplice offerta in vendita delle armi, non essendo necessario che alla condotta dell'agente siano seguiti effetti traslativi della proprietà o la materiale consegna del bene, ma solo che risulti accertato lo svolgimento di trattative serie tra i soggetti interessati alla negoziazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2014, n. 10071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10071 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/06/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 844
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 7372/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR CE, nato il [...];
OT FR, nato il [...];
avverso la sentenza n. 3551/2012 CORTE APPELLO di TORINO del 10/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in pubblica udienza del 25/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito per il ricorrente OT l'avv. MARTORELLO Goffredo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 dicembre 2011 il Tribunale di Verbania ha dichiarato:
- HI CE e OT CO colpevoli in concorso del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 1, 2, 4 e 7, per avere, il primo quale venditore (in concorso con NE UC), e il secondo quale acquirente (in concorso con AR RT e HA KI), illegalmente ceduto (il primo) e detenuto e portato (entrambi) in luogo pubblico una pistola calibro nove corto, marca Beretta, matricola 641582, con relativo caricatore privo di munizioni (capo c);
- OT CO colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), per detenzione illegale (in concorso con AR RT e HA KI), di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, ceduti in varie occasioni a ignoti acquirenti nel corso dei mesi di giugno e luglio 2010 (capo f).
Con la stessa sentenza il Tribunale:
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OT in ordine al reato di cui al capo b), relativo alla illegale detenzione e porto in luogo pubblico di altre armi comuni da sparo atte all'impiego, perché estinto a seguito di prescrizione;
- ha assolto HI dal reato di illegale detenzione, porto e cessione di pistola calibro 9x21, marca e modello sconosciuti, ascritto al capo d), per non avere commesso il fatto;
- ha condannato HI, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro seicento di multa;
- ha condannato OT alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato di cui al capo e) e, riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, alla pena di anni due di reclusione ed euro tremilacinquecento di multa per il reato di cui al capo f).
2. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 ottobre 2012, in parziale riforma della sentenza appellata:
- ha assolto HI dal reato di concorso in illegale detenzione e porto di arma comune da sparo, contestato al capo c), per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena per il residuo reato di concorso in illegale vendita di arma comune da sparo, contestato al medesimo capo, in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa, tenuto conto delle già riconosciute attenuanti generiche;
- ha assolto OT dal reato di cui al capo f) per non avere commesso il fatto, eliminando la relativa pena e confermando la sua condanna per il reato di concorso in illegale detenzione e porto di arma comune da sparo, contestatogli al capo c), e la relativa pena.
3. La vicenda, che aveva portato alle indicate imputazioni, aveva tratto origine dallo sviluppo di una indagine condotta dalla Polizia di Stato di Domodossola per reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nel cui contesto si era svolta nel primo semestre del 2010 attività intercettativa, telefonica e ambientale, che aveva consentito di rilevare la frequentazione assidua dell'albanese HA KI con OT CO e HI CE, odierni ricorrenti, e con AR RT e NE UC, tutti pregiudicati, e soprattutto di indirizzare le indagini, attraverso l'esplicito linguaggio adoperato dagli interlocutori, verso l'accertamento di traffici di armi e sostanze stupefacenti fra essi intercorrenti.
Le conversazioni intercettate e gli spostamenti, tra gli altri, degli imputati, monitorati dagli inquirenti, avevano fondato l'imputazione e la successiva affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo c), relativo -con i distinti ruoli specificati nel capo d'imputazione- alla pistola calibro nove corto marca Beretta, sequestrata il 15 giugno 2010 in un pollaio di San Bernardino Verbano, frazione Bieno, di proprietà di CE OC, tratto in arresto in flagranza di reato dalla Polizia di frontiera di Domodossola, e avevano fondato la contestata detenzione e cessione illegali di sostanze stupefacenti.
4. La Corte di appello, che sintetizzava gli esiti della svolta attività investigativa e le ragioni della decisione appellata, illustrava diffusamente il contenuto delle censure svolte con i motivi di appello da ciascuno degli appellanti, che distintamente valutava.
4.1. Quanto all'appello di OT, la Corte riteneva infondato il primo motivo relativo alla contestata mancata assoluzione dal reato contestato sub e), poiché il Tribunale aveva logicamente ripercorso tutte le fasi anche prodromiche all'acquisto dell'arma, dando conto degli elementi di prova, rappresentati dalle conversazioni captate riconducenti tale acquisto, oltre che ai coimputati HA e AR, all'appellante, del quale erano emersi il concreto interessamento e la fattiva adesione al programma criminale. Era valorizzata, in particolare, la conversazione telefonica n. 14 del 12 giugno 2010, fatta da HA a HI, cui il primo aveva sollecitato la consegna dell'arma, seguita dalla conversazione intervenuta lo stesso giorno a bordo dell'autovettura Mercedes, riscontrata dagli investigatori, tra HA e OT, richiesto di un consiglio sul modo migliore di occultare l'arma fino al successivo lunedì, quando sarebbe avvenuta la consegna all'acquirente; dai contatti avuti, con le conversazioni telefoniche n. 17 e 18, da HA con NE e HI, che alle ore 16,51 del medesimo giorno gli aveva comunicato che la consegna sarebbe avvenuta l'indomani, riferendosi a un incontro per "pescare" insieme, e suscitando l'irritazione del medesima HA che aveva raccomandato l'effettiva consegna;
dai successivi colloqui avuti in auto, e pure intercettati, intercorsi tra HA , AR e OT, cui il primo aveva ricordato che l'indomani dovevano "parcheggiare il coso", ricevendo da OT il consiglio di prendere (l'arma) e di portarla subito a casa sua perché "la parcheggiamo direttamente". La Corte, che richiamava per sintesi, rinviando per la esaustiva descrizione alla sentenza di primo grado, i contatti avuti da HA con NE, HI e AR il giorno successivo, e illustrava il rinvio della consegna dell'arma e la sua materiale apprensione da parte di HA con CE OC in Domodossola, evidenziava anche che OT era stato avvertito, mentre si trovava con AR, da HA del buon esito dell'affare e che HA aveva chiesto un passaggio per "andare a prendere l'attrezzo" allo stesso OT, che aveva opposto la sua mancanza di auto evidentemente idonea ("non ho la jeep").
La complessiva ricostruzione dei fatti, secondo la disamina svolta in sentenza, rendeva certa la identificazione dei termini "coso" e "attrezzo" per identificare la pistola di cui alla imputazione, anche sottolineandosi il ripetuto riferimento fatto da HA all'attrezzo nel rammaricarsi con AR dell'avvenuto sequestro dell'arma una volta "fatto il lavoro".
4.2. La Corte di appello riteneva infondato l'appello di OT, che accoglieva limitatamente alla contestata affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo f), anche con riguardo alla chiesta concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo ai numerosi precedenti penali, indicativi in concreto di personalità proclive al delitto, indifferente a ogni richiamo alle regole della convivenza civile, e ai criteri di cui all'art. 133 c.p., che non consentivano di ridurre la pena già mite inflitta dal primo Giudice.
4.3. Quanto all'appello di HI, la Corte, che assolveva l'appellante dal reato di detenzione e porto illegali della pistola calibro nove corto, di cui al capo c), in mancanza di elementi di prova della contestata circostanza che egli avesse accompagnato NE per prendere detta arma detenuta dal medesimo in una baita di montagna, confermava la sua responsabilità per la più grave condotta concorsuale ascrittagli nella cessione dell'arma. Secondo la Corte, in materia di armi, con l'espressione "pone in vendita", la L. n. 497 del 1974, art. 9, si riferisce a ogni attività o operazione di carattere negoziale o prenegoziale, a effetti reali o obbligatori, a titolo oneroso o gratuito, diretta alla circolazione di beni sottratti alla disponibilità dei privati, cui consegue che, integrando la fattispecie incriminatrice anche la loro semplice offerta in vendita, non è necessario, una volta accertato lo svolgimento di trattative serie tra soggetti interessati oggettivamente alla negoziazione, che vi siano stati effetti traslativi della proprietà o la materiale consegna del bene e la diretta disponibilità di armi e denaro nei potenziali contraenti. Nella specie, non solo le trattative per la cessione dell'arma, come era risultato dalle conversazioni intercettate, erano state condotte da HA con NE e HI, ma la presenza di quest'ultimo era stata fondamentale nella fase esecutiva della consegna, poiché era emerso che NE, pur sollecitato da HA a recarsi a EL TO per la consegna della pistola, aveva fatto presente di aspettare HI ed era stato quest'ultimo a telefonare a HA per comunicargli, dopo la sua telefonata a NE, il rinvio dell'incontro di un giorno. La Corte valorizzava anche, a ulteriore conforto della qualità dell'imputato come "socio" di pari grado rispetto a NE nella cessione dell'arma, la circostanza che HA li considerava a pari livello, contattando l'uno o l'altro nelle telefonate intercettate volte a concordare la consegna dell'arma, specificamente riportate, e concludeva rappresentando la conseguente irrilevanza della omessa personale consegna dell'arma da parte dell'imputato o della sua stessa mancata presenza alla materiale traditio del bene.
4.4. Quanto al trattamento sanzionatorio, contestato dall'appellante HI, la Corte rappresentava, infine, che, dovendo determinare la pena per il solo reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 7, sostituiti dalla L. n. 497 del 1974, artt. 9 e 14 (che prevedevano la pena minima di anni due di reclusione), e valutando, in mancanza di specifico conteggio, in mesi uno di reclusione ed euro duecento di multa la pena applicata dal Tribunale a titolo di continuazione, la pena residua di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa doveva ritenersi ridotta per effetto delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in fatto.
5. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
6. HI CE ricorre personalmente e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione e/o erronea applicazione della L. n. 895 del 1967, artt. 1 e 7, come modificati della L. n. 497 del 1974, artt. 9 e 14 e vizio della motivazione.
Secondo il ricorrente, che richiama le ragioni poste dalla Corte di merito a fondamento della sua ritenuta responsabilità concorsuale nella cessione dell'arma, la giurisprudenza di questa Corte non solo ha affermato che il termine "cessione" è correlato con il requisito della disponibilità, che difetta del tutto nel caso in esame non avendo egli detenuto l'arma neppure per breve lasso di tempo, ma ha anche sancito che l'indicato termine attiene all'attività di concreta messa in vendita e di cessione materiale del bene, di cui si vuole vietare la circolazione, da un soggetto a un altro, mentre egli non ha mai preso parte a trattative.
7. OT CO ricorre personalmente e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi.
7.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità formale della sentenza, perché depositata senza la indicazione del suo numero.
7.2. Con il secondo motivo è denunciata, relativamente al capo e), erronea e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello, che ha confermato la sua responsabilità per il reato di concorso nella illegale detenzione di arma comune da sparo di cui all'indicato capo, ritenendo riconducibile l'acquisto dell'arma a tutti i coimputati tra cui esso ricorrente, non ha considerato che dalle intercettazioni indicate in sentenza non è evincibile che l'arma sia stata destinata al sodalizio, ne' si ricava la sua fattiva adesione al disegno criminoso, ne' risulta egli stesso mai menzionato dai correi nelle conversazioni intercettate, ne' emergono riscontri oggettivi alla sua ritenuta cooperazione fattiva nelle operazioni prodromiche alla consegna, acquisto, detenzione e cessione dell'arma e antecedenti al suo avvenuto sequestro.
Non poteva logicamente annettersi rilievo, ad avviso del ricorrente, in mancanza di ulteriori riscontri oggettivi, alla intercettazione ambientale in cui HA gli ha chiesto consigli su dove nascondere "il coso fino a lunedì", ne' alla captazione del dialogo in cui HA gli chiedeva un passaggio per "andare a prendere l'attrezzo", poiché la fattispecie contestata (detenere/portare in luogo pubblico) si realizza necessariamente attraverso una condotta attiva dell'agente, e non omissiva.
Nè vi sono ulteriori riscontri oggettivi che consentano di identificare il termine "attrezzo" con l'arma contestata, mentre vi è un elemento contrario dato dalla circostanza che esso ricorrente non ha potuto accompagnare HA non disponendo di un'autovettura idonea, mentre l'arma contestata è notoriamente di piccole dimensioni.
Neppure è rilevabile alcun suo contributo causale nella realizzazione del fatto, contestato in via concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p., sia nella fase prodromica ideativa sia in quella successiva esecutiva, anche sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso, mentre non è sufficiente a integrare il concorso la mera connivenza o l'adesione psichica, anche se manifestata all'autore materiale del reato.
7.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dolendosi dell'omessa considerazione del ruolo marginale rivestito, la cui efficacia causale è stata così lieve da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, e non essendo l'elencazione contenuta nell'art. 133 cod. pen. l'unico parametro di valutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da HI CE, attinente alla contestata conferma della sua ritenuta condotta concorsuale di cessione di arma comune da sparo, ascrittagli al capo c) della imputazione, è destituito di fondamento.
1.1. Questa Corte ha costantemente affermato che l'espressione "pone in vendita", di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9, è comprensiva anche delle trattative, in quanto non può farsi alcuna distinzione tra il carattere negoziale o prenegoziale dell'attività del privato, oppure tra effetti reali od obbligatori, oppure tra titolo oneroso o gratuito, perché, integrando il reato anche la semplice offerta in vendita, non è necessario che alla condotta dell'agente siano seguiti effetti traslativi della proprietà o, addirittura, la materiale consegna del bene, e ha evidenziato che, per l'effetto, una volta accertato lo svolgimento di trattative serie tra soggetti interessati oggettivamente alla negoziazione, deve ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice dell'offerta in vendita delle armi, a nulla rilevando la diretta disponibilità, o non, nei potenziali contraenti, delle armi e del danaro o l'accertamento dei limiti dei rispettivi mandati (tra le altre, Sez. 1^, n. 3736 del 10/11/1997, dep. 25/03/1998, Maio e altro, Rv. 210117; Sez. 1^, n. 26648 del 28/06/2002, dep. 12/07/2002, Milivoj e altri, Rv. 221743;
Sez. 2^, n. 43054 del 23/10/2007, dep. 21/11/2007, Bellinati e altro, Rv. 238310; Sez. 1^, n. 5619 del 14/01/2008, dep. 05/02/2008, Abou Zeid, Rv. 238861; Sez. 1^, n. 5570 del 11/11/2011, dep. 14/02/2012, Tanda e altro, Rv. 251835).
1.2. Di questi condivisi principi è stata fatta corretta applicazione da parte della Corte di appello che, esattamente interpretandoli, ha coerentemente rilevato, con esaustivi richiami ai dati fattuali disponibili e specificamente ripercorsi, sintetizzati sub 4.3. del "ritenuto in fatto", che le emergenze delle conversazioni intercettate nell'arco temporale di interesse (12/14 giugno 2010), riportate per stralci testuali nel contesto della motivazione, avevano reso conto delle modalità di conduzione delle trattative, finalizzate alla cessione dell'arma, da parte di HA unitamente al ricorrente e al coimputato NE, alternativi interlocutori del primo nelle plurime telefonate intercorse in vista degli accordi da prendersi, tra disguidi e rinvii dell'appuntamento, per la consegna dell'arma, e avevano evidenziato la fondamentale presenza del ricorrente nella stessa fase esecutiva della consegna, ragionevolmente rimarcando in termini conclusivi l'irrilevanza, a fronte delle esposte risultanze processuali, della esecuzione materiale della consegna dell'arma da parte del ricorrente o della sua stessa assenza a tale operazione.
1.3. Tale apprezzamento, esente da vizi giuridici e logici, resiste ai rilievi difensivi del ricorrente, che ha opposto in diritto il richiamo alla decisione di questa Corte (Sez. 1^, n. 4870 del 15/12/1995, dep. 15/05/1996 P.G. in proc. Pedde e altri, Rv. 204632), che ha affermato che in tema di armi, con l'espressione "pone in vendita o cede a qualsiasi titolo", contenuta nella L. n. 895 del 1967, art. 1, così come sostituito dalla L. n. 497 del 1974, art. 9,
il legislatore ha inteso sanzionare non la semplice proposta contrattuale, ma quell'attività, come l'esibizione o l'esposizione della merce al o ai potenziali acquirenti, con la quale concretamente la stessa è messa in vendita, nonché la cessione materiale del bene, e cioè non il trasferimento del diritto (che, peraltro, non può avvenire, stante la nullità del contratto), ma il trasferimento della disponibilità materiale della cosa, della quale si vuole vietare la circolazione, da un soggetto ad un altro.
Non costituisce, invero, espressione di attuale orientamento di legittimità, cui siano correlabili condivisi principi di diritto, l'indicata decisione che, pur postasi in consapevole contrasto (oggetto di specifica relazione dell'1 giugno 1996 dell'Ufficio Massimario) con il già espresso insegnamento di questa Corte - alla cui stregua il reato di vendita illegale di armi si perfezione anche con la semplice offerta in vendita -, ha trovato conferma in isolata successiva decisione (Sez. 1^, n. 6448, del 03/06/1997, dep. 03/07/1997, Buffon, Rv. 207999), contrastata dal successivo, costantemente riaffermato, diverso orientamento prima illustrato. Nè sussiste il denunciato vizio motivazionale, opposto in termini generici, mentre le contrarie argomentazioni svolte dal ricorrente in termini di contrapposizione argomentativa rispetto alla decisione o investono la ricostruzione del fatto, già logicamente argomentata e pertanto sottratta alla indagine di legittimità, o indicano come negativamente sintomatiche circostanze, come il difetto del requisito della disponibilità dell'arma e della sua materiale traditio, che non costituiscono ostacolo alla integrazione del reato.
1.4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
2. Anche il ricorso proposto da OT CO, infondato o inammissibile nelle proposte deduzioni o doglianze, deve essere rigettato.
2.1. Quanto al primo motivo, che attiene alla omessa indicazione del numero della sentenza all'atto del suo deposito, si osserva che, stante la previsione tassativa di cui all'art. 546 c.p.p., comma 3, la dedotta carenza, peraltro neppure provata, non costituisce causa di nullità.
2.2. Le censure svolte con il secondo motivo, riguardanti il contestato iter argomentativo della decisione quanto alla confermata condanna del ricorrente per il reato di concorso nella illegale detenzione di arma comune da sparo, di cui al capo c), si articolano sul duplice versante della contestata correttezza della disamina del contenuto delle conversazioni intercettate anche in rapporto ai suoi, non esistenti, riscontri oggettivi e del contestato contributo fattivo e causale del ricorrente nella realizzazione del fatto di reato.
2.2.1. La infondatezza delle censure consegue al rilievo che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume erronea, contraddittoria e illogica, è stata compiutamente condotta dalla Corte di merito seguendo un percorso logico, che sviluppatosi in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 6682 del 04/12/1992, dep. 04/06/1992, P.M., p.c, Musumeci e altri, Rv. 191229; Sez. 1^, n. 17309 del 19/03/2008, dep. 20/04/2008, Calisti e altri, Rv. 240001, non massimata sul punto), ha fornito, con argomentazioni basate su una corretta valutazione e utilizzazione delle risultanze probatorie, una esauriente e persuasiva ricostruzione dei dati fattuali acquisiti, logicamente rappresentando le ragioni significative della decisione adottata a fronte del compiuto vaglio delle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi di appello.
La Corte di merito, infatti, procedendo, sulla base del contenuto delle conversazioni captate, a partire da quella del 5 giugno 2010 nel corso della quale, intercorsa tra HA e AR, vi era stata una "prospettazione di intenti" circa l'acquisto di un'arma, ha specificamente ripercorso lo sviluppo complessivo dell'affare e del comportamento tenuto nella vicenda dal ricorrente, dando conto, tra l'altro, del motivato fondamento della riconducibilità dell'acquisto dell'arma anche al medesimo e della sua adesione fattiva alla programmata ricezione della stessa, cadenzata da contatti, accordi, rinvii, emersi dalla coordinata lettura delle comunicazioni intercettate sulle utenze telefoniche monitorate e in modalità ambientale, unitamente ai riscontri tratti dal servizio di osservazione della P.G., coinvolgenti direttamente anche il ricorrente, tenuto, poi, informato anche del buon esito dell'affare. Nella disamina del materiale probatorio disponibile e utilizzato, la Corte, come sintetizzato sub 4.3. del "ritenuto in fatto", ha coerentemente richiamato le risultanze di detto materiale anche a fondamento dell'argomentato rigetto delle deduzioni dell'appellante, odierno ricorrente, con riferimento alla decriptazione dei termini usati "coso" e "attrezzo", logicamente apprezzati come pertinenti alla pistola di cui alla imputazione alla luce della complessiva ricostruzione dei fatti e dell'utilizzo del termine "attrezzo", già oggetto della conversazione telefonica tra il ricorrente e HA , anche da parte di quest'ultimo nell'esprimere rammarico con AR per l'intervenuto sequestro dell'arma ("c'avevamo l'attrezzo, avevamo già fatto il lavoro ...").
2.2.2. In questo contesto, ancorato alle risultanze ragionate delle evidenze fattuali disponibili, non possono trovare accoglimento le censure difensive.
Tali censure, infatti, in sovrapposizione argomentativa rispetto all'articolato, e sotto alcun aspetto generico, ragionamento probatorio svolto e senza correlarsi con i suoi passaggi motivi, tendono, attraverso la rinnovata esposizione di quanto rappresentato con l'atto di appello, a impegnare questa Corte, il cui sindacato rimane di sola legittimità anche quando sia prospettata con il ricorso una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processali, in una non consentita nuova lettura degli elementi di conoscenza, acquisiti al processo, e revisione delle conclusioni raggiunte dal Giudice di merito, cui non può imputarsi di avere omesso la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio, non significativi, attraverso doglianze appuntate sul significato e sulla interpretazione di alcuni di detti elementi, già oggetto di esplicito apprezzamento del loro contenuto e della loro compatibilità tra essi stessi e con i residui dati disponibili. Nè induce argomenti di riflessione il riferimento operato dal ricorrente a una sua condotta omissiva (non aver accompagnato HA per andare a prendere "l'attrezzo"), valorizzata dalla Corte del gravame per la prova del reato ascritto, che si realizza, invece, attraverso una condotta attiva, trattandosi di circostanza, ragionevolmente inserita nel complesso motivazionale, a riscontro ulteriore e finale della dimostrata fattiva adesione del ricorrente al programma criminale nei termini concorsuali ascritti. A tale riguardo è privo di pregio l'ulteriore rilievo difensivo del ricorrente riferito alla insussistenza di un suo contributo causale, che, al contrario, è stato fondatamente ritenuto in coerenza con l'analisi ricostruttiva della vicenda, che il ricorrente contesta in fatto e con generici e astratti richiami alle possibili forme di manifestazione della condotta criminosa concorsuale. 2.3. È destituita di fondamento anche la censura, attinente al contestato diniego delle attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo del ricorso.
La Corte di merito, con corretti richiami in diritto, ha attribuito rilievo preponderante ai numerosi precedenti penali dell'imputato, ritenuti dimostrativi di personalità proclive al delitto e indifferente, nell'adottato stile di vita, ai richiami delle regole della civile convivenza, ritenendo implicitamente subvalente il riferimento all'opposto ruolo avuto nella vicenda dal medesimo, già descritto come fattivo e sotto alcun profilo marginale. Tale valutazione, attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente e anche coerentemente al principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente in tema di attenuanti generiche (Sez. 1^, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv.247959) come anche in materia di determinazione della pena (Sez. 2^, n. 36425 del 26/06/2009 dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596), l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 c.p.p., si sottrae alle censure mosse, che reiterano il riferimento alla marginalità del ruolo rivestito dal ricorrente e reclamano la positiva valorizzazione di circostanze attinenti al reato contestato, neppure enunciate.
3. Al rigetto dei ricorsi per le svolte considerazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015