Sentenza 11 novembre 2011
Massime • 1
Lo svolgimento di trattative serie tra soggetti interessati alla negoziazione di armi o munizioni senza licenza integra il reato previsto dall'art. 1 L. n. 895 del 1967 (mod. dall'art. 9 della l. n. 497 del 1974), ravvisandosi in esso la condotta di "porre in vendita" prevista dalla norma, a nulla rilevando la diretta disponibilità, nei potenziali contraenti, delle armi e del denaro o l'accertamento dei limiti dei rispettivi mandati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2011, n. 5570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5570 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI LO - Presidente - del 11/11/2011
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1326
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 9070/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND GI N. IL 15/01/1986;
2) PA AM EL N. IL 01/03/1983;
avverso la sentenza n. 492/2009 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, del 16/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
udito il P.G. in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da AN IU e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al PA;
udito il difensore avv. RE A. per il ricorrente PA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 22.1.2009 il Gup del Tribunale di Nuora, all'esito del giudizio abbreviato nei confronti di numerosi imputati condannava, per quanto qui Interessa, ST CH PA e AN IU, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 400 di multa, per i reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e di concorso nella cessione di armi, contestati rispettivamente ai capi T), U) e V) ed ai capi H), I) e 3) dell'imputazione.
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 16.12.2009 riformava la decisione di primo grado relativamente alla posizione del PA, dichiarando non doversi procedere in ordine ai reati contestati ai capi U) e V) per precedente giudicato e rideterminando la pena allo stesso inflitta per la residua imputazione di cui al capo T) nella misura di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 266 di multa;
confermava, invece, la sentenza di primo grado relativamente al AN.
2. La Corte di appello riportava ampi passi della sentenza di primo grado relativi alle singole imputazioni contestate a soggetti che dalle indagini svolte per l'omicidio di CC IU, avvenuto in Benetutti il 3 agosto 2005, ed in particolare dalla intercettazione di conversazioni registrate su numerose utenze telefoniche, risultavano essere in contatto per il commercio di armi. Si dava atto, quindi, per quanto qui rileva, che dalle conversazioni intercettate tra il 25 ottobre ed il 5 dicembre 2005 poteva ricostruirsi la trattativa intercorsa tra CO CA ed il PA per la cessione di più armi;
emergeva, altresì, che nello stesso periodo i predetti avevano detenuto e portato diverse armi (p. 104-127).
La Corte d'appello (p. 284-285) riteneva fondata la prospettazione secondo la quale le pistole di cui si parlava nelle conversazioni dell'ottobre 2005 erano le stesse armi sequestrate al PA il 1 aprile 2008 e per le quali nei confronti dello stesso era stata emessa sentenza di applicazione di pena dal Tribunale di Milano in data 15.7.2008; pertanto, i reati contestati ai capi U) e V) relativi al porto ed alla detenzione delle pistole dovevano ritenersi coperti da precedente giudicato.
Non poteva, invece, ad avviso della Corte di merito, considerarsi assorbito dal medesimo giudicato il reato contestato al capo T) relativo al concorso nella cessione di armi, condotta per la quale la responsabilità del PA risultava palese dal tenore delle conversazioni intercettate tra il predetto e l'CA. La prova della responsabilità del AN in ordine alle condotte contestate veniva tratta dalle conversazioni e dai messaggi intercorsi tra ES LO, RE AN ed il AN nel periodo tra il 26 aprile ed il 2 maggio 2007; emergeva, infatti, univocamente il coinvolgimento dei predetti nella trattativa per la vendita di un'arma lunga che non andò a buon fine perché il ES non si ritenne soddisfatto dell'arma procuratagli dal AN.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione il PA ed il AN, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
3. 1. Il PA con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del bis in idem con riferimento al reato contestato al capo T) in relazione a quello di cui all'art. 648 cod. pen. oggetto del giudicato di cui alla sentenza di applicazione di pena emessa dal Tribunale di Milano in data 15.7.2008. Rileva, in specie che avendo la Corte ritenuto che si trattasse delle medesime armi oggetto di sequestro nell'abitazione del ricorrente il 1 aprile 2008, la medesima condotta non poteva essere addebitata a titolo di ricettazione e di concorso nella cessione delle medesime armi.
Con il secondo motivo contesta la configurabilità nel caso di specie del reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 per la vendita o cessione a qualsiasi titolo di arma senza licenza a titolo di concorso a carico di colui che riceve l'arma.
Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta l'omessa valutazione della sussistenza della continuazione tra il residuo reato di cui al capo T) ed i reati di cui alla sentenza di applicazione di pena de tribunale di Milano già richiamata, ancorché di fatto sollecitata con i motivi di appello.
3.2. IU AN denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità in relazione ai reati contestati ai capi H), I) e J). Ad avviso del ricorrente dalle conversazioni intercettate non emergono indizi gravi precisi e concordanti in ordine alle condotte contestate trattandosi di costruzione del tutto congetturale. Manca la prova che vi sia stata una trattativa seria per la messa in vendita di un'arma indicata genericamente, che il ricorrente abbia ceduto l'arma al ES e questi a sua volta l'abbia acquistata per offrirla al RE al quale l'arma non è mai arrivata come chiaramente emerge dalle conversazioni.
Lamenta che le censure difensive poste a fondamento dei motivi di appello non sono state valutate dal giudice di seconde cure, in specie sul rilievo che lo stesso GI ammette che "nulla è dato sapere dagli atti" in ordine alla circostanza che il AR sia riuscito a procurarsi l'auto per accompagnare il ES ad effettuare la consegna dell'arma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ad avviso del collegio il ricorso del AN è inammissibile. Il ricorrente, infatti, si limita a riproporre, peraltro in maniera generica, le censure formulate con l'atto di appello in ordine alle quali il discorso giustificativo della sentenza impugnata risulta giuridicamente corretto, immune da vizi logici ed ancorato alle risultanze processuali.
Ribadito che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi precisi e concordanti, va rilevato come la Corte territoriale abbia evidenziato, richiamando i passaggi della sentenza di primo grado, che il ES, su richiesta dell'amico RE, si era attivato presso il AN per reperire l'arma che da quest'ultimo era stata procurata.
Ha sottolineato, altresì, il giudice di appello che il fatto che la trattativa non fosse pervenuta all'effettivo trasferimento dell'arma non escludeva la configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato di illecita cessione;
peraltro, a carico del AN dovevano ritenersi sussistenti i reati di detenzione e porto illegale dell'arma, atteso che dalle conversazioni del 29 aprile 2007 e del 2 maggio 2007 emergeva che il predetto effettivamente reperì l'arma per poi farla vedere al ES. È opportuno ribadire che l'espressione "pone in vendita" di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 è comprensiva anche delle trattative, in quanto non può farsi alcuna distinzione tra il carattere negoziale o prenegoziale dell'attività del privato, ne' tra effetti reali od obbligatori, ne' tra titolo oneroso o gratuito;
infatti, il reato è configurabile anche per la semplice offerta in vendita e non è necessario che alla condotta dell'agente siano seguiti effetti traslativi della proprietà o, addirittura, la materiale consegna del bene. Ne consegue che, una volta accertato lo svolgimento di trattative serie tra soggetti interessati oggettivamente alla negoziazione, deve ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice dell'offerta in vendita delle armi, a nulla rilevando la diretta disponibilità nei potenziali contraenti delle armi e del danaro o l'accertamento dei limiti dei rispettivi mandati (Sez. 1, n. 3736, 10/11/1997, Maio, rv. 210117; Sez. 1, n. 26648, 28/06/2002, Milivoj, rv. 221743; Sez. 1, n. 5619, 14/01/2008, Abou Zeid, rv. 238861). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del AN consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
2. Quanto alle doglianze poste a fondamento del primo motivo di ricorso del PA, deve essere ricordato che il principio del ne bis in idem è finalizzato ad evitare che per lo "stesso fatto" - inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Sez. U, n. 34655, 28/06/2005, rv. 231799; Sez. 1, n. 19787, 21/04/2006, rv. 234176; Sez. 2, n. 21035, 18/04/2008, rv. 240106) - si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro. Lo stesso fatto deve essere inteso come coincidenza fra tutte le componenti delle concrete fattispecie, considerate non solo nella loro dimensione storico-naturalistica (circostanze di tempo, di luogo e di persona), ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge.
Tanto ribadito, rileva il Collegio che - ferma restando, in mancanza di ricorso del pubblico ministero, la decisione del giudice di seconde cure con la quale, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto il bis in idem relativamente ai fatti in contestazione ai capi U) e V) - in primo luogo la contestazione dei reati di detenzione e porto illegale di armi di cui ai predetti capi non si riferisce per quel che riguarda il PA;
alle armi di cui alla contestazione del capo T). Infatti, le pistole calibro 6,35 e calibro 9 di cui ai capi U) e V) si riferiscono agli imputati RE e CA, mentre al PA è contestata la detenzione ed il porto illegale di altra pistola "non meglio precisata" della quale si rinviene traccia nelle conversazioni intercettate come riportate alle pp. 105-124 della sentenza impugnata ed in specie nella motivazione del giudice di primo grado riportata alla p. 116.
Deve essere, altresì, evidenziato che, come esplicitamente indicato nella motivazione del giudice di primo grado - riportata dalla Corte di appello (p. 110-115) - il PA agiva quale acquirente - intermediario per diverse armi e "dalle affermazioni e dai calcoli fatti dal PA si evince che questi fosse interessato all'acquisto di una pistola calibro 7,65 o ad una calibro 9", mentre l'CA aveva a disposizione una pistola calibro, 6,35 e ne aveva reperita una calibro 9, come da contestazione mossa a quest'ultimo ai capi T), U) e V).
Tali emergenze contraddicono i rilievi del ricorrente in ordine al mancato riconoscimento del bis in idem anche con riferimento alla condotta contestata allo stesso al capo T) che, comunque, si riferisce alla attività di concorso nella cessione e/o intermediazione nell'acquisto di armi del tutto diversa, all'evidenza, da quella di cui al reato di cui all'art. 648 cod. pen. per il quale il ricorrente è stato giudicato con la sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Milano del 15.7.2008. In ordine alla configurabilità del reato di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 9 è sufficiente qui richiamare i principi di diritto innanzi ribaditi e rilevare che, come già evidenziato, nella sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello (p. 115 e p. 125), si da atto, alla luce del tenore delle conversazioni captate, che lo stesso PA agiva da intermediario. È altresì, infondata la doglianza del ricorrente in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato per il quale è stata affermata la responsabilità e quelli di cui alla sentenza di applicazione di pena emessa dal Tribunale di Milano in data 15.7.2008. Invero, il ricorrente non aveva espressamente avanzato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con il precedente giudicato.
In conclusione il ricorso proposto da ST CH PA è per ogni aspetto infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AN IU che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di PA ST CH che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012