Sentenza 29 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione. (In applicazione di questo principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso l'impossibilità di adempiere solo perché l'imputato, nel periodo in contestazione, aveva fruito del sussidio di disoccupazione, omettendo qualunque accertamento sull'entità delle somme dallo stesso percepite).
Commentari • 8
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Iscrizione nelle liste di disoccupazione, effettuazione di lavori precari e ricorso ad un alloggio gratuito messo a disposizione dal Comune non bastano per ritenere assolutamente indigente, e quindi giustificabile, il padre che non ha versato il mantenimento per le figlie minorenni Corte di Cassazione sez. VI penale, 16 settembre 2022 (dep. 26 ottobre 2022), n. 40553 Presidente Villoni – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 ottobre 2021 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione di primo grado - che dichiarava R.C. responsabile del reato di cui all'art. 570, n. 2, c.p. e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2013, n. 7372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7372 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 29/01/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 182
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 24417/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.D. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1644/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del 21/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Scarcella Antonio che insiste nelle conclusioni di cui al ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. S.D. , per il tramite del suo difensore fiduciario, impugna la sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale, confermata la decisione in primo grado resa dal Tribunale della stessa città, il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia perché responsabile dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 570 c.p., comma 2, per aver fatto mancare di sussistenza al figlio minore, nulla versando per il suo mantenimento nell'arco temporale compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno del 2006.
2. La Corte distrettuale, con valutazione conforme a quella di primo grado, espressamente richiamata, ha ritenuto comprovata la responsabilità del S. , essendo stato dimostrato in giudizio che nel periodo in considerazione nulla lo stesso aveva versato per il mantenimento del figlio minore e considerando ininfluente il comprovato stato di disoccupazione a fronte della altrettanto accertata percezione della indennità di disoccupazione senza che questa, neppure in minima parte, sia stata destinata al sostentamento del minore.
3. Tre le doglianze sollevate in questa sede avverso la decisione di secondo grado.
3.1 Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge avuto riguardo agli art. 570, comma 2, art. 45 c.p. e art. 192 c.p.p. nonché vizio di motivazione, mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
La Corte, non avrebbe ascritto la dovuta considerazione alla situazione di difficoltà economica in cui versava il S. all'atto dell'inadempimento constatato, motivata dalla mancanza di una attività lavorativa, tale da imporgli di andare a vivere preso i genitori. Lo stesso versava dunque in una situazione di oggettiva impossibilità sopravvenuta che gli impediva in radice di provvedere al mantenimento del figlio senza che la percepita indennità di disoccupazione consentisse comunque allo stesso di far fronte ai propri obblighi. La Corte avrebbe dovuto applicare alla specie, dunque l'esimente dell'art. 45 non senza considerare, peraltro, la mancata dimostrazione dello stato bisogno in capo al minore (risultando garantita dalla madre la somministrazione dei mezzi di sussistenza) e l'assenza di elementi atti a comprovare la sussitenza del dolo sotteso alla condotta incriminata.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione per non aver la Corte preso posizione alcuna in punto alla richiesta di applicazione alla specie della attenuante di cui al nr 4 dell'art. 62 c.p., espressamente invocata con l'appello.
3.3 Con il terzo motivo,infine, si ribadisce il motivo di appello volto all'annullamento della statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile quale conseguenza della illegittimità della decisione fondante la responsabilità penale del ricorrente.
RITENUTO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato avuto riguardo al primo motivo di doglianza per le ragioni di seguito precisate.
5. Ritiene in particolare la Corte non adeguatamente motivata, anche sul piano della linearità logica del percorso seguito, la decisione impugnata in punto alla possibile incidenza del riscontrato stato di disoccupazione sulle possibilità,per l'odierno ricorrente, di adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza sullo stesso gravanti avuto riguardo alla posizione del figlio minorenne. 6. È noto che, secondo quanto costantemente espresso da questa Corte, la mera deduzione dello stato di disoccupazione non è sufficiente per escludere l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia;
occorre, piuttosto, che l'interessato alleghi adeguati elementi utili a comprovare la presenza di difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica, così risultare precluso, sul piano della relativa impossibilità di provvedere, il relativo adempimento (cfr tra le tante Sez. 6, Sentenza n. 10085 del 15/02/2005, Rv. 231453; Sez. 6, Sentenza n. 5751 del 14/12/2010) . E ciò sul presupposto logico in forza al quale la mera disoccupazione non necessariamente sottende uno stato di indigenza, potendo l'obbligato godere di mezzi mantenimento diversi da quelli di fonte lavorativa tali da consentirgli comunque di adempiere all'obbligo sullo stesso gravante quanto ai mezzi di sussistenza da garantire ai familiari. Nella specie, il Giudice distrettuale pur mostrando di conoscere siffatta impostazione interpretativa, cui esplicitamente si è richiamato, sul piano della applicazione concreta non ne ha fatto tuttavia buon governo.
Per come pacificamente acquisito in processo il S. , al momento del riscontrato inadempimento all'obbligo contestato, di altro non godeva se non del sussidio di disoccupazione . Questo il quadro di riferimento fattuale, la Corte è comunque pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado all'uopo affermando che l'accertato inadempimento doveva ritenersi comunque sussistente non avendo il S. mai, neppure in minima parte, destinato siffatta indennità al versamento di quanto dovuto per garantire i mezzi di sussistenza al figlio minore.
Siffatta conclusione non pare in linea tuttavia con i presupposti in fatto e diritto che la precedono. Presupponeva, infatti, a monte, l'accertamento della dimensione quantitativa di tale indennità in termini tali da consentire al ricorrente di destinarne effettivamente, quantomeno una parte, all'adempimento dell'obbligazione volta a garantire i mezzi di sussistenza al figlio minore senza per questo mettere in gioco gli elementi minimi della proprio sostentamento. Accertamento questo nella specie non operato e che rende illogica e incompleta la motivazione vieppiù se si consideri comunque il modesto ammontare che di norma connota siffatti trattamenti indennitari.
7. Ne segue l'annullamento della decisione impugnata con rinvio affinché si proceda, una volta precisato l'ammontare esatto della indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente all'epoca dei fatti, a motivare in modo completo sulla incidenza della stessa quanto al possibile adempimento, in tutto o in parte, degli obblighi di assistenza nella specie ascritti al S. con la contestazione per cui è processo.
8. L'annullamento con rinvio nei termini sopra evidenziati assorbe, rendendola superflua, la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013