Sentenza 14 gennaio 2008
Massime • 2
Per la sussistenza del delitto di vendita illegale di armi o di munizioni di guerra non è necessario che alla condotta dell'agente siano seguiti effetti traslativi della proprietà o la "traditio" del bene, ma è sufficiente "porre in vendita" lo stesso, in quanto tale nozione è comprensiva anche delle trattative. (Sulla base del principio di diritto enunciato, la S.C. ha ritenuto la sussistenza del delitto previsto dall'art. 1 legge 2 ottobre 1965 n. 895 in relazione al compimento "estero su estero", ossia senza l'effettivo transito delle armi sul territorio dello Stato, di operazioni riconducibili al divieto di cui alla citata disposizione).
In tema di armi, il delitto previsto dall'art. 25, comma secondo, L. 9 luglio 1990 n. 195 è reato proprio dei soggetti che siano iscritti nel registro nazionale delle imprese e che pongano in essere trattative contrattuali in violazione della disciplina prevista dall'art. 9 della medesima legge. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'art. 25 cit. tutela i rapporti dello Stato con la Comunità internazionale, mentre il bene giuridico protetto dall'art. 1 L. 2 ottobre 1965 n. 895, come sostituito dall'art. 9, L. 14 ottobre 1974, n. 497, è la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico interno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2008, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 14/01/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 5
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 023337/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OU ZE MA, N. IL 01/06/1953;
avverso SENTENZA del 21/11/2006 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dr. Ciani Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 7.2.2001 - resa nelle forme del rito abbreviato -- il g.u.p. del Tribunale di Udine, per quanto ancora qui rileva, dichiarava BO EI MA colpevole dei reati descritti nei capi a) e b) della rubrica, ovvero L. n. 895 del 1967, art. 1, L. n. 185 del 1990, artt. 9 e 25, in relazione a traffico RN di armi da guerra;
gli concedeva attenuanti generiche e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena complessiva di due anni, quattro mesi di reclusione e L.
1.400.000 di multa, oltre alla pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato, la Corte d'appello di Trieste - colla sentenza oggi esaminata - dichiarava estinto per prescrizione il reato sub b) della rubrica, rideterminando la pena inflitta all'BO in due anni, due mesi, venti giorni di reclusione e Euro 619,75 di multa, con conferma nel resto della decisione di primo grado.
Osservava la Corte territoriale che la responsabilità dell'BO derivava da un quadro probatorio nel quale si collocavano intercettazioni telefoniche, comunicazioni via fax e documentazione acquisita nel corso di perquisizioni;
ne era reso evidente che costui aveva esercitato attività di trafficante RN di armi da guerra, trovandosi a capo di una organizzazione che comprendeva svariati soggetti dislocati nel mondo ed era finalizzata alla vendita di armi, parti di arma, munizioni ed esplosivi che, provenendo dall'est europeo, erano prevalentemente diretti verso paesi africani. Era in particolare provato che la detta organizzazione aveva effettiva disponibilità di materiale bellico, specificamente individuato, così come specifiche erano provenienza, destinazione, modalità di pagamento, ispezioni del detto materiale e accordi per il trasporto aereo.
La tesi difensiva, secondo la quale, potendo l'BO lecitamente commerciare armi, in quanto autorizzato dal governo libanese, avesse ritenuto (ignorando l'esistenza di una normativa che prevedesse l'autorizzazione di quello italiano per la condotta compiuta in Italia) di poter liberamente agire, era infondata, in quanto l'errore sarebbe ricaduto su legge penale, della quale costui, proprio per il tipo di attività svolto ad alto livello, non avrebbe potuto scusabilmente accampare l'ignoranza.
Correttamente, poi, era stata applicata la normativa della L. n. 895 del 1967, art. 1 (come modificato dalla L. n. 497 del 1974, art. 9),
che tutela il bene giuridico attinente alla sicurezza dello Stato e non è spovrapponibile alla L. n. 185 del 1990, art. 25, che tutela invece i rapporti dello Stato colla comunità RN. La condotta dell'BO, infatti, era sussumibile alla previsione del detto art. 1, il quale, tra l'altro, prevede quella di chi "pone in vendita" il materiale bellico in questione e che va intesa in modo ampio, tale da ricomprendere anche tutte le attività accertate nella fattispecie e che dovevano essere ritenute, secondo la corrente esegesi, come commesse in Italia, anche nel caso di operazioni estero su estero.
Doveva, invece, escludersi che risultasse applicabile la normativa contravvenzionale del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 28 (T.U.L.P.S.), in forza della riserva ivi prevista, relativa alla sussistenza di più grave reato, come nella fattispecie. La pena, valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., doveva, secondo la Corte territoriale, essere rideterminata nella misura già sopra indicata.
Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo del suo difensore, l'BO, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione sotto i seguenti profili:
il ricorrente era munito di licenza libanese per il commercio di armi;
la legge non prevedeva la necessità anche di una ulteriore autorizzazione italiana, specie riguardo le operazioni estero su estero, che non avrebbero mai visto il transito del materiale bellico in Italia. Ed a prescindere, quindi, dallo svolgimento di collaterali attività in quest'ultimo Stato. Mancava sul punto una confutazione della tesi difensiva;
quand'anche tale tesi fosse disattesa, erano certamente ravvisabili, nella fattispecie, gli estremi dell'errore di fatto o della carenza di dolo, avendo l'BO sempre agito alla luce del sole, e forte della licenza libanese, pur trattandosi di commercio di natura riservata;
i due affari che il capo d'imputazione attribuiva al ricorrente erano insufficientemente provati dalla sola esistenza di taluni messaggi per fax o di certe conversazioni intercettate;
non si sapeva, quindi, se gli affari fossero stati conclusi e perfino se il materiale bellico in questione esistesse davvero e il ricorrente ne avesse la disponibilità. La legge, invero, non sanzionava le semplici proposte contrattuali, ma quelle ulteriori condotte integranti la messa in vendita del materiale medesimo;
non ricorrendo gli estremi per l'applicazione della L. n. 895 del 1967, art. 1, si sarebbe potuto applicare, in via gradata, la L. n. 185 del 1990, art. 25, anche se pareva più corretto, nel caso esaminato, il richiamo al citato T.U.L.P.S., art. 28; ma la relativa contravvenzione era prescritta;
il difetto di motivazione sulla misura della pena - certamente superiore ai minimi edittali - era assoluto, essendosi la sentenza impugnata limitata ad affermare la conformità a giustizia di quella inflitta.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente è, per sua stessa ammissione, un commerciante RN di armi da guerra;
che egli sia autorizzato a svolgere tale attività dal suo Paese d'origine, non lo abilita ad esercitarla anche in Italia, dal momento che la L. n. 895 del 1967, art. 1 (come modificato dalla L. n. 497 del 1974, art. 9) punisce chi compia gli atti ivi indicati ("fabbrica, introduce, pone in vendita...), senza licenza dell'autorità e non può certo dubitarsi che l'autorità licenziante debba essere quella italiana, per tutte le operazioni che ricadono sotto la sua giurisdizione.
Non rileva, al riguardo, che, nella fattispecie, tali operazioni fossero compiute "estero su estero", ovvero senza l'effettivo transito delle armi sul suolo nazionale, dal momento che l'espressione pone in vendita è comprensiva delle trattative, in quanto non può farsi alcuna distinzione fra i vari momenti negoziali nè è necessario che alla condotta dell'agente siano seguiti effetti traslativi della proprietà o addirittura la traditio del bene (cfr. Sez. 1, 28.1.1988, Cuzzilla;
id., 10.11.1997, AI e altri). Del resto, è principio generale;
sancito dall'art. 6 c.p., che sia punibile in Italia chi abbia posto in essere almeno in parte la condotta vietata (cfr., in subiecta materia, Sez. 1, 17.9.2002, MI); e, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ampiamente motivato sui contatti tra il ricorrente e i suoi corrispondenti italiani, per il concreto esercizio del traffico di armi. È evidente che le contrarie argomentazioni svolte dal ricorrente investono la ricostruzione del fatto, sottratta allo scrutinio di questa Corte quando, come nella specie, logicamente argomentata;
o indicano come negativamente sintomatiche circostanze (peraltro indimostrate) come la astrattezza delle proposte e la mancanza di prova della effettiva esistenza della merce (aspetti, che, come si è visto, non costituiscono ostacolo alla integrazione del reato). È evidente, allora, che la tesi difensiva, svolta dall'BO MA circa la sua ignoranza dell'obbligo di possedere la licenza sopra ricordata, è del tutto priva di pregio;
chi, come egli afferma, eserciti su scala RN il commercio delle armi ed abbia - come il compendio probatorio dimostra - contatti e corrispondenze continue con siti italiani a ciò finalizzati, è sicuramente tenuto a muoversi nel rispetto della legislazione italiana, che ha l'obbligo di conoscere, senza poter accampare una scusabile ignoranza della legge.
Una volta affermato che correttamente è stata applicata, nella fattispecie, la norma della L. n. 497 del 1974, art. 9, deve escludersi che potesse invece trovare applicazione quella della L. n.185 del 1990, art. 25 (che punisce chi pone in essere trattative vietate dall'art. 9); la prima, invero, protegge il bene giuridico della sicurezza dello Stato e della salvaguardia dell'ordine pubblico interno;
mentre la seconda tutela i rapporti dello Stato colla TÀ RN (in tal senso, cfr. le sentenze AI e MI sopra citate). Detta tutela avviene (art. 3, comma 2) mediante la formazione di un registro nazionale delle imprese commerciali, cui deve iscriversi chi intenda iniziare trattative o compiere operazioni commerciali concernenti le armi da guerra, in conformità alla politica estera italiana (cfr. Sez. 1, 9.12.1993, Iftkhar);
conseguentemente, anche se il citato art. 25 si rivolge a "chiunque" operi senza il rispetto di tali forme, deve intendersi che il reato ivi previsto sia proprio di coloro che, iscritti nel registro nazionale delle imprese, pongano in essere trattative in violazione dell'art. 9; altrimenti ragionando, si punirebbero colla più mite sanzione prevista dall'art. 25, condotte severamente sanzionate dalla L. n. 497 del 1974, nei confronti di chi agisca senza licenza alcuna, come nel caso esaminato.
È poi da escludere che la norma applicabile nella fattispecie fosse quella del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 28, comma 2, (T.U.L.P.S.), la quale contiene la clausola di esclusione dal suo ambito delle condotte che costituiscano più grave reato;
e si è visto che qui il reato commesso (e più grave) è quello ritenuto dai giudici di merito. Da ultimo, è generica la censura svolta in punto di pena, avendo ancorato la sentenza impugnata il proprio giudizio a criteri di congruità sanzionatoria, sottratti al sindacato di questa Corte.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008