Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2008, n. 5619
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Sentenza 14 gennaio 2008

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Per la sussistenza del delitto di vendita illegale di armi o di munizioni di guerra non è necessario che alla condotta dell'agente siano seguiti effetti traslativi della proprietà o la "traditio" del bene, ma è sufficiente "porre in vendita" lo stesso, in quanto tale nozione è comprensiva anche delle trattative. (Sulla base del principio di diritto enunciato, la S.C. ha ritenuto la sussistenza del delitto previsto dall'art. 1 legge 2 ottobre 1965 n. 895 in relazione al compimento "estero su estero", ossia senza l'effettivo transito delle armi sul territorio dello Stato, di operazioni riconducibili al divieto di cui alla citata disposizione).

In tema di armi, il delitto previsto dall'art. 25, comma secondo, L. 9 luglio 1990 n. 195 è reato proprio dei soggetti che siano iscritti nel registro nazionale delle imprese e che pongano in essere trattative contrattuali in violazione della disciplina prevista dall'art. 9 della medesima legge. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'art. 25 cit. tutela i rapporti dello Stato con la Comunità internazionale, mentre il bene giuridico protetto dall'art. 1 L. 2 ottobre 1965 n. 895, come sostituito dall'art. 9, L. 14 ottobre 1974, n. 497, è la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico interno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2008, n. 5619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5619
    Data del deposito : 14 gennaio 2008

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