Sentenza 6 dicembre 1994
Massime • 4
In tema di associazione di stampo mafioso l'aggravante delle armi è applicabile anche agli aderenti al gruppo che per colpa ignorino la disponibilità delle stesse, infatti, attesa l'ampia formulazione dell'art. 59 cod. pen. (relativo alle circostanze non conosciute), non sussiste alcuna logica incompatibilità tra l'imputazione, a titolo di dolo, della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.
Il delitto di associazione di stampo mafioso è caratterizzato da una condotta plurima di natura mista nel senso che, mentre per l'associazione semplice è sufficiente la creazione di un'organizzazione stabile diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per quella mafiosa è altresì necessario che essa abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità d'intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi di tale forza.
Il divieto di utilizzabilità a fini probatori delle registrazioni di conversazioni non debitamente autorizzate è posto a tutela del diritto, costituzionalmente garantito, al rispetto della vita privata da intromissioni estranee; l'esercizio di tale diritto postula, tuttavia, che l'accesso ai mezzi di comunicazione e l'uso degli stessi avvengano alle condizioni e con le modalità non vietate dalla legge: conseguentemente non è illegittima ed è percio utilizzabile anche se effettuata senza l'autorizzazione del Giudice, l'intercettazione di conversazioni svoltesi mediante apparecchi ricetrasmittenti non consenti, il cui uso è penalmente sanzionato.
Il concetto di associazione mafiosa "armata" è più ampio di quello adottato in ordine all'associazione per delinquere semplice perché la disponibilità delle armi, ancorché occultate o custodite in depositi, non richiede la diretta detenzione ne' il porto di esse, essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilità per il conseguimento dei fini del sodalizio.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personaliAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/1994, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 1994 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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