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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 5234/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5234/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. POZZI Parte_1 C.F._1
ANNA, con domicilio eletto in Vigevano, Via Carrobbio 2 contro
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BA AM, con domicilio eletto in Magenta, Viale Dello Stadio 68 con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Contrariis reiectis, premesse le migliori declaratorie del caso, voglia l'Ill.mo
Tribunale, previa l'adozione dei provvedimenti necessari nell'interesse della figlia
e della ricorrente, Persona_1
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e pronunciare la separazione personale degli stessi ai sensi dell'art.151, c.1 c.c., con addebito di responsabilità al marito ex art. 151, c. 2 c.c.
2) assegnare in uso la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 alla medesima, con tutto l'arredo di sua intera proprietà; 3) affidare la figlia minore in via condivisa a entrambi i Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Vigevano, Viale Francesco
Petrarca n. 32;
4) disporre che il padre vedrà e starà con la figlia nei weekend alternati, il sabato e la domenica, dal mattino del sabato sino al tardo pomeriggio della domenica prima dell'apertura serale del suo locale di ristorazione. Il padre potrà vedere la figlia un pomeriggio da concordarsi con la madre, dall'uscita da scuola fino all'orario di apertura serale del locale, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Nella settimana di non spettanza del weekend, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì (giorno di chiusura del locale) dall'uscita da scuola fino al mattino seguente del mercoledì, con pernottamento, quando la riaccompagnerà puntualmente presso
l'Istituto scolastico, con salvezza di ogni diverso, comune accordo raggiunto tra i genitori, tenuto conto delle loro esigenze lavorative e degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
5) disporre che durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà Persona_1 due settimane, anche non consecutive, con il padre, da concordarsi tra i genitori entro il
30 del mese di maggio di ogni anno;
6) disporre che la figlia trascorrerà con i genitori ad anni alterni le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di
Natale, la Vigilia di Natale, il giorno di Pasqua, le festività infrasettimanali;
7) disporre che verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2023, (data del rilascio del domicilio coniugale) per 12 mensilità e/o comunque nella misura che sarà ritenuta equa in via provvisoria e/o di giustizia all'esito dell'istruttoria, soggetta a rivalutazione Istat e contribuirà al pagamento nella misura del 70% delle spese extra assegno, previa esibizione dei giustificativi di spesa e comunque secondo il Protocollo d'Intesa vigente del Tribunale di Pavia;
8) disporre a carico di il versamento di un assegno di mantenimento Controparte_1 in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, per un importo pari € 500,00 ( cinquecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con
Pag. 2 di 13 decorrenza dal mese di novembre 2023 e/o comunque nella misura che sará ritenuta equa in via provvisoria e/o di giustizia all'esito dell'istruttoria;
9) disporre che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente. Con vittoria di spese di causa, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA
e CPA, come per Legge”.
In via istruttoria chiede ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che ha intrattenuto una relazione sentimentale con Controparte_1 CP_2 nell'anno 2022, in corso di matrimonio con;
2) Vero che
[...] Parte_1 CP_2
è una dipendente del pub Gasometro, impresa individuale di cui è titolare
[...]
il quale l'ha assunta a tempo indeterminato;
Controparte_1
3) Vero che aveva conosciuto all'epoca in cui egli Controparte_1 CP_2 lavorava presso il pub di Cassolnovo “Il Conte Hop”, di cui è stato dipendente CP_1 per 10 anni;
4) Vero che il rapporto sentimentale tra il e la prosegue tuttora, oltre a CP_1 CP_2 quello lavorativo ( doc.35 che si rammostra);
5) Vero che il con l'inizio della relazione extraconiugale interrompeva rapporti CP_1 intimi con la moglie, trascorreva il tempo libero fuori casa, con il pretesto di motivi di lavoro, cessava di pagare la spesa alimentare, le utenze e di versare somme alla moglie per provvedere alle necessità della famiglia;
6) Vero che a decorrere dall'inizio della convivenza con nel 2010, il Parte_1 pagava tutte le spese di gestione della casa, della famiglia, oltre a quelle CP_1 necessarie per la famiglia e voluttuarie per la moglie e la figlia;
7) Vero che il trascorreva weekend con la sua famiglia fuori città, in montagna CP_1
o al mare e vacanze in Italia e all'estero (es. Canarie, Baleari, Francia) e portava fuori
a cena moglie e figlia nei migliori ristoranti ogni martedì;
8) Vero che lavorava nel campo dell'abbigliamento all'inizio della Parte_1 convivenza con il il quale alla nascita della figlia nel 2012 aveva richiesto alla CP_1 moglie di dedicarsi solo alla figlia e alla gestione familiare e della casa;
9) Vero che da allora la si è sempre occupata della figlia, della famiglia e Pt_1 dell'anziana madre invalida convivente;
Pag. 3 di 13 10) Vero che le spese di gestione della casa coniugale in un anno ammontano in media
a € 7.000,00 ( docc.36-42 che si rammostrano);
11) Vero che da un anno prima del rilascio della casa coniugale, il marito si é disinteressato della famiglia, del mantenimento della figlia e della moglie, del pagamento delle utenze e delle spese di gestione della casa, che sono sempre state a suo carico;
12) Vero che nell'ultimo anno il marito ha tenuto condotte vessatorie nei confronti della moglie, ha proferito e scritto offese e minacce in continuazione nei confronti della stessa, si è disinteressato della vita scolastica della figlia minore e tuttora si limita a vederla pochi minuti sotto casa (docc.32-33-34 che si rammostrano);
13) Vero che il evita di seguire le regole alimentari prescritte dalla nutrizionista CP_1 per . 14) Vero che nella nuova abitazione del manca una Persona_1 CP_1 cameretta e un letto per la figlia. 15) Vero che il nella propria abitazione, CP_1 lascia sparsi indumenti intimi femminili, ben visibili dalla figlia. Si indicano a testi:
- , residente in [...]
Lorenteggio n.15, su tutti i capitoli;
- residente in [...]
Lorenteggio n.15, su tutti i capitoli;
- domiciliato presso “Il Conte Hop” di Cassolnovo, Via Roma 127, Testimone_3 sui capitoli 1-2-3-4-6-7-8. Si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia disporre accertamenti, tramite la Polizia Tributaria, sui redditi e beni del sig. nonché sui Controparte_1 conti correnti al medesimo intestati o alla ditta Gasometro di PO NN, di cui egli è titolare. Voglia, anche, ordinare al medesimo l'esibizione e/o produzione della documentazione relativa alle spese condominiali, nonché degli estratti conto corrente sinora non depositati. Si richiamano le opposizioni all'ammissione dei capitoli di prova dedotti dalla controparte, nonché delle produzioni (docc. n. 6 e 7), già contestate in atti: le fotografie (doc. 6), prive di riferimenti temporali e di luogo nonchè di rilevanza probatoria;
la registrazione (doc. 7) per essere stata effettuata da persona non presente
e non partecipe alla conversazione.”
Parte resistente:
“1) Disporre che la figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Più
Pag. 4 di 13 specificamente, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia;
mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
2) In considerazione dell'attività lavorativa del sig. disporre che il padre possa CP_1 vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati, il sabato e la domenica, dal mattino fino al tardo pomeriggio prima dell'apertura serale del locale, con esclusione del pernottamento finchè lo stesso sarà impegnato nella attuale attività lavorativa.
Infrasettimanalmente, invece, il sig. potrà tenere con sé la figlia il martedì CP_1
(giorno di chiusura del locale) dall'uscita da scuola fino al mattino seguente, quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico.
Disporre inoltre, nella settimana di non spettanza del weekend, che il padre possa vedere la figlia anche un altro pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola fino all'orario di apertura serale del locale quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
3) Disporre che i genitori trascorrano metà delle vacanze natalizie e pasquali con la figlia e comunque ad anni alterni la Vigilia o il giorno di Natale e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Le ferie dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
4) Disporre che l'assegno unico universale sia percepito dalla sig,ra e in Pt_1 considerazione anche di tale circostanza disporre che il sig. versi alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € Pt_1
300,00 tramite bonifico su conto corrente a lei intestato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT.
5) Disporre che i genitori dividano al 50% le spese straordinarie sostenute per la figlia, come da Protocollo del Tribunale di Pavia.
6) Rigettare la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente.”
Pag. 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio respinge le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e richiamate nelle conclusioni definitive: le predette istanze sono già state esaminate dal giudice delegato che ha ritenuto di non ammetterle, come indicato nell'ordinanza del
21.05.2024, da intendersi qui richiamata e, in ogni caso, il materiale probatorio acquisito è idoneo a pronunciare una motivata decisione su ogni aspetto della controversia.
Sulla separazione e sulla richiesta di addebito della stessa al resistente
La domanda di separazione personale dei coniugi proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'articolo richiamato, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, ossia indipendentemente da una causa imputabile a uno di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni contenute negli scritti difensivi delle parti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito nonché l'adesione della parte resistente alla domanda principale e il fatto che le parti vivono ormai separate dall'anno 2023, evidenziano l'assenza, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio;
appare quindi oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va quindi accolta la domanda di separazione.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati
Pag. 6 di 13 doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Nel caso di specie, la sig.ra , ha riferito che la relazione extra-coniugale Pt_1 intrattenuta dal sig. con la sig.ra – sua conoscente da anni, CP_1 CP_2 assunta poi come dipendente presso il suo locale di Mortara– iniziata nel 2022, avrebbe costituito la causa determinante della crisi e della rottura dell'unione coniugale.
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, con l'inizio della relazione extraconiugale il sig. non intratteneva più rapporti intimi con lei, trascorreva il CP_1 tempo libero fuori casa con il pretesto di impegni di lavoro e aveva trascurato i suoi obblighi verso la famiglia, facendo mancare la sua collaborazione e il suo sostegno, anche economico. A ciò aggiungeva di aver subito condotte offensive, provocatorie, denigratorie, asseritamente documentate da scritti, lettere, messaggi, fotografie, dal medesimo provenienti.
Di contro, il sig. ha sostenuto che la disgregazione del rapporto coniugale fosse CP_1 dovuta alle condotte della sig.ra e alle continue vessazioni da lui subite, che lo Pt_1 avevano di fatto costretto ad allontanarsi progressivamente dalla casa coniugale per garantire alla figlia minore un ambiente più sereno ed evitare che assistesse alle reiterate liti tra i coniugi.
Ebbene, le deduzioni della ricorrente non hanno trovato riscontro nei fatti accertati posto che i capitoli di prova orale articolati non sono stati ammessi e considerato l'esito delle emergenze processuali.
Dagli atti, difatti, emerge chiaramente che la crisi matrimoniale fosse dovuta ad incompatibilità caratteriali ed era già ben radicata prima dell'anno 2022.
Ciò è confermato, anzitutto, dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente e riportate nella prima relazione trasmessa dai Servizi Sociali, ai quali riferiva: “la nostra storia è finita perché nelle difficoltà non siamo riusciti a parlarci e a sostenerci”, riconoscendo così l'esistenza di una incompatibilità, indipendente da qualsiasi successiva condotta del coniuge;
ugualmente significativa è la circostanza che già nel luglio 2021 il resistente avesse ricevuto una comunicazione formale da un legale incaricato dalla sig.ra , Pt_1 con la quale quest'ultima manifestava espressamente la volontà di procedere con la
Pag. 7 di 13 separazione e richiedeva il versamento di un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento della figlia (v. doc. 05).
Tale iniziativa, anteriore ai fatti contestati, dimostra che la decisione di porre fine alla convivenza fosse già stata assunta autonomamente dalla sig.ra e che, Pt_1 conseguentemente, l'unione coniugale fosse già irrimediabilmente compromessa.
Ne consegue che la relazione sentimentale successivamente pacificamente instaurata dal sig. e le asserite condotte violative dei doveri coniugali assunte, peraltro rimaste CP_1 prive di riscontro, non possano essere ritenute la causa assorbente della crisi matrimoniale, mancando il necessario nesso di causalità tra la condotta contestata e la disgregazione del rapporto coniugale, per cui la domanda di addebito della separazione al marito deve essere rigettata.
Sull'affidamento e sul collocamento della minore
Il Collegio ritiene di dover accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori della figlia minore (nata il Persona_1
15.10.2012), non risultando lo stesso contrario all'interesse della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario.
Invero, i servizi sociali del comune di Vigevano, incaricati di monitorare il nucleo familiare, nella prima relazione depositata hanno ritenuto opportuno mantenere il regime di affido condiviso, nonché il calendario di incontri padre - figlia, così come disposto in sede di provvedimenti provvisori, riconoscendo alle parti buone capacità genitoriali.
Nella successiva relazione di aggiornamento hanno altresì dato atto della condotta collaborativa assunta dalle parti, le quali avevano intrapreso un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio il Sole, migliorando la comunicazione tra di loro, ma anche della persistenza di conflittualità su alcuni temi, quali la gestione della dieta di e delle sue problematiche sanitarie, oltre che sulle questioni economiche;
veniva Per_1 pertanto suggerita dai Servizi l'opportunità di mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare.
Ebbene, il Collegio, condividendo le conclusioni rassegnate dai servizi incaricati, ritiene corretto confermare l'affido condiviso della figlia tra i genitori ma necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi sociali per il periodo di un anno, al
Pag. 8 di 13 fine di osservare l'evoluzione delle dinamiche familiari e le condizioni di salute psicofisica della minore, oltre che monitorare in merito alla prosecuzione da parte dei genitori del percorso di mediazione familiare avviato presso il Consultorio “Il Sole”, percorso allo stato necessario per favorire l'instaurazione tra loro di un clima maggiormente collaborativo nell'interesse e a supporto della figlia. Si invitano, pertanto, le parti a proseguire con il percorso avviato.
Per quanto concerne il collocamento della minore, il Collegio, visto anche l'accordo sul punto, reputa corretto confermarlo presso la madre alla quale, conseguentemente, viene assegnata la ex casa coniugale.
In merito al regime di frequentazione del padre con la figlia, del pari, si dà atto che i genitori all'udienza del 16.04.2024 avevano raggiunto un accordo, che prevedeva weekend alternati, nelle giornate del sabato e della domenica senza pernottamenti fino a che il padre sarà impegnato al lavoro e, infrasettimanalmente, un incontro nella giornata del martedì con pernottamento presso di lui e riaccompagnamento a scuola l'indomani
(v. verbale di udienza).
Sul punto, dalla relazione dei Servizi agli atti, emerge che gli incontri padre- figlia sono, tuttavia, successivamente stati gestiti in autonomia dalle parti, in base agli impegni della minore e alle esigenze lavorative del sig. escludendo il pernottamento presso CP_1
l'abitazione paterna per volontà della minore stessa, la quale ha riferito di apprezzare i momenti con il papà, ma di non sentirsi totalmente “a proprio agio”.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio, tenuto conto delle conclusioni coincidenti rassegnate dalle parti, ritiene di dover recepire l'accordo raggiunto, che prevede incontri padre - figlia a fine settimana alternati ed un incontro infrasettimanale nella giornata del martedì, demandando ai servizi incaricati il compito di introdurre gradualmente i pernottamenti presso l'abitazione paterna, nel rispetto delle necessità e delle esigenze della minore;
si prevede, altresì, che, come richiesto da entrambi i genitori, nella settimana di non spettanza del weekend il padre possa vedere la figlia anche un altro pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola fino all'orario di apertura serale del proprio locale quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Si dispone, altresì, che i genitori potranno trascorrere le vacanze natalizie e pasquali con la minore ad anni alterni e durante le vacanze estive due settimane anche non
Pag. 9 di 13 consecutive durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Sul mantenimento della minore
Passando agli aspetti economici, va senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia, pertanto, considerato il collocamento prevalente della minore presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento, rilevano i seguenti elementi.
Il resistente ha avviato, nel dicembre del 2021, un'attività operante nel settore della ristorazione - mentre in precedenza aveva lavorato, per circa 9 anni, come cameriere presso un pub – e ha percepito per l'anno 2023 un reddito di impresa pari a 27.033,00 €.
Lo stesso, ha altresì dedotto di avere percepito circa 12.000,00 euro a titolo di TFR, di vivere in un appartamento di sua esclusiva proprietà e di essere proprietario di un altro immobile, concesso in locazione a terzi con canone mensile di 300,00 euro, per l'acquisto del quale corrisponde una rata mensile di mutuo di circa 420,00 euro (v. verbale di udienza).
Di contro, la ricorrente, la quale pacificamente è sempre stata casalinga durante la vita coniugale, ha dichiarato di essere allo stato impossibilitata a reperire un impiego in quanto tenuta ad occuparsi dell'anziana madre con lei convivente, malata e necessitante di assistenza continua, ma percettrice di una pensione di reversibilità di circa 2.500,00 euro;
la ricorrente, del resto, percepisce mensilmente la somma lorda di 1.000,00 euro quale canone mensile per l'immobile di sua esclusiva proprietà concesso in locazione a terzi e, inoltre, è proprietaria esclusiva della ex casa familiare e comproprietaria insieme al fratello di un box.
Alla luce degli elementi evidenziati, pertanto, considerata la disparità reddituale esistente tra le parti e tenuto conto del maggior tempo di permanenza della figlia con la madre e delle sue esigenze, anche in considerazione dell'età, si reputa corretto confermare quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori e dunque porre a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento della minore di euro 500,00, oltre
Pag. 10 di 13 all'obbligo di rimborso del 70% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Si ritiene, infine, di attribuire alla ricorrente, in quanto collocataria della minore e soggetto che si occupa principalmente delle esigenze e necessità quotidiane della stessa, il diritto di beneficiare in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale erogato dallo
Stato.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Quanto all'assegno che la sig.ra ha chiesto per il proprio mantenimento nella Pt_1 misura di 500,00 € mensili, va premesso che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che i criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n.
2721).
Nel caso di specie, pur a fronte di una disparità economica tra le parti, essendo la ricorrente priva di un impiego, il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta, non essendo emersi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno.
La sig.ra , infatti, dispone di entrate fisse derivanti dalla locazione dell'immobile Pt_1 di sua esclusiva proprietà e non sostiene costi abitativi, risiedendo nella ex casa familiare, anch'essa di sua proprietà, con la figlia e la madre invalida, che certamente con la propria pensione di reversibilità – pari a 2500,00€ - contribuisce al pagamento delle spese quotidiane.
Non risultano, inoltre, elementi che facciano ritenere sussistente un impedimento oggettivo al reperimento di un'attività lavorativa, non potendo la scelta di accudire la madre malata ricadere sul resistente.
Pag. 11 di 13 Soprattutto, non è stata fornita alcuna prova di circostanze tali da dimostrare che, con i redditi e le utilità di cui attualmente dispone, la ricorrente non sia in grado di mantenere un tenore di vita sostanzialmente corrispondente a quello goduto durante il matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di attribuzione dell'assegno di mantenimento deve essere rigettata.
Sulle spese
Tenuto conto dell'accordo tra le parti in ordine all'affidamento e al collocamento della minore, considerata altresì la soccombenza reciproca rispetto alla misura dell'assegno di mantenimento per la figlia minore ma anche che sono state rigettate le domande della ricorrente relative all'addebito della separazione al marito e al riconoscimento di un assegno in suo favore, il Collegio ritiene di dover compensare per metà le spese di lite e porre a carico della resistente la restante parte che viene liquidata in dispositivo tenendo conto della natura dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e sposatisi in Parte_1 Controparte_1
Vigevano il 11.07.2016, atto iscritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 48 Parte I Anno 2016 -Atti di Matrimonio.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- rigetta la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito;
- affida in via condivisa la minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, e dispone che il padre possa vederla secondo le modalità concordate tra le parti e indicate in parte motiva;
- dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Vigevano proseguano il monitoraggio sul nucleo familiare per la durata di un anno, secondo quanto indicato in parte motiva;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, alla ricorrente un assegno
Pag. 12 di 13 mensile a titolo di concorso al mantenimento della figlia di € 500,00, oltre rivalutazione
Istat;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- rigetta la domanda della ricorrete di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento da porre a carico del coniuge;
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico di l'obbligo di Parte_1 rifondere a la restante parte che si liquida in 3.100,00 €, oltre alle Controparte_1 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per il Comune di Vigevano
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 5234/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5234/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. POZZI Parte_1 C.F._1
ANNA, con domicilio eletto in Vigevano, Via Carrobbio 2 contro
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BA AM, con domicilio eletto in Magenta, Viale Dello Stadio 68 con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Contrariis reiectis, premesse le migliori declaratorie del caso, voglia l'Ill.mo
Tribunale, previa l'adozione dei provvedimenti necessari nell'interesse della figlia
e della ricorrente, Persona_1
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e pronunciare la separazione personale degli stessi ai sensi dell'art.151, c.1 c.c., con addebito di responsabilità al marito ex art. 151, c. 2 c.c.
2) assegnare in uso la casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 alla medesima, con tutto l'arredo di sua intera proprietà; 3) affidare la figlia minore in via condivisa a entrambi i Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Vigevano, Viale Francesco
Petrarca n. 32;
4) disporre che il padre vedrà e starà con la figlia nei weekend alternati, il sabato e la domenica, dal mattino del sabato sino al tardo pomeriggio della domenica prima dell'apertura serale del suo locale di ristorazione. Il padre potrà vedere la figlia un pomeriggio da concordarsi con la madre, dall'uscita da scuola fino all'orario di apertura serale del locale, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Nella settimana di non spettanza del weekend, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì (giorno di chiusura del locale) dall'uscita da scuola fino al mattino seguente del mercoledì, con pernottamento, quando la riaccompagnerà puntualmente presso
l'Istituto scolastico, con salvezza di ogni diverso, comune accordo raggiunto tra i genitori, tenuto conto delle loro esigenze lavorative e degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
5) disporre che durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà Persona_1 due settimane, anche non consecutive, con il padre, da concordarsi tra i genitori entro il
30 del mese di maggio di ogni anno;
6) disporre che la figlia trascorrerà con i genitori ad anni alterni le festività natalizie dal 26 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di
Natale, la Vigilia di Natale, il giorno di Pasqua, le festività infrasettimanali;
7) disporre che verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di € 600,00 (seicento/00) mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2023, (data del rilascio del domicilio coniugale) per 12 mensilità e/o comunque nella misura che sarà ritenuta equa in via provvisoria e/o di giustizia all'esito dell'istruttoria, soggetta a rivalutazione Istat e contribuirà al pagamento nella misura del 70% delle spese extra assegno, previa esibizione dei giustificativi di spesa e comunque secondo il Protocollo d'Intesa vigente del Tribunale di Pavia;
8) disporre a carico di il versamento di un assegno di mantenimento Controparte_1 in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, per un importo pari € 500,00 ( cinquecento/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con
Pag. 2 di 13 decorrenza dal mese di novembre 2023 e/o comunque nella misura che sará ritenuta equa in via provvisoria e/o di giustizia all'esito dell'istruttoria;
9) disporre che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente. Con vittoria di spese di causa, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA
e CPA, come per Legge”.
In via istruttoria chiede ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che ha intrattenuto una relazione sentimentale con Controparte_1 CP_2 nell'anno 2022, in corso di matrimonio con;
2) Vero che
[...] Parte_1 CP_2
è una dipendente del pub Gasometro, impresa individuale di cui è titolare
[...]
il quale l'ha assunta a tempo indeterminato;
Controparte_1
3) Vero che aveva conosciuto all'epoca in cui egli Controparte_1 CP_2 lavorava presso il pub di Cassolnovo “Il Conte Hop”, di cui è stato dipendente CP_1 per 10 anni;
4) Vero che il rapporto sentimentale tra il e la prosegue tuttora, oltre a CP_1 CP_2 quello lavorativo ( doc.35 che si rammostra);
5) Vero che il con l'inizio della relazione extraconiugale interrompeva rapporti CP_1 intimi con la moglie, trascorreva il tempo libero fuori casa, con il pretesto di motivi di lavoro, cessava di pagare la spesa alimentare, le utenze e di versare somme alla moglie per provvedere alle necessità della famiglia;
6) Vero che a decorrere dall'inizio della convivenza con nel 2010, il Parte_1 pagava tutte le spese di gestione della casa, della famiglia, oltre a quelle CP_1 necessarie per la famiglia e voluttuarie per la moglie e la figlia;
7) Vero che il trascorreva weekend con la sua famiglia fuori città, in montagna CP_1
o al mare e vacanze in Italia e all'estero (es. Canarie, Baleari, Francia) e portava fuori
a cena moglie e figlia nei migliori ristoranti ogni martedì;
8) Vero che lavorava nel campo dell'abbigliamento all'inizio della Parte_1 convivenza con il il quale alla nascita della figlia nel 2012 aveva richiesto alla CP_1 moglie di dedicarsi solo alla figlia e alla gestione familiare e della casa;
9) Vero che da allora la si è sempre occupata della figlia, della famiglia e Pt_1 dell'anziana madre invalida convivente;
Pag. 3 di 13 10) Vero che le spese di gestione della casa coniugale in un anno ammontano in media
a € 7.000,00 ( docc.36-42 che si rammostrano);
11) Vero che da un anno prima del rilascio della casa coniugale, il marito si é disinteressato della famiglia, del mantenimento della figlia e della moglie, del pagamento delle utenze e delle spese di gestione della casa, che sono sempre state a suo carico;
12) Vero che nell'ultimo anno il marito ha tenuto condotte vessatorie nei confronti della moglie, ha proferito e scritto offese e minacce in continuazione nei confronti della stessa, si è disinteressato della vita scolastica della figlia minore e tuttora si limita a vederla pochi minuti sotto casa (docc.32-33-34 che si rammostrano);
13) Vero che il evita di seguire le regole alimentari prescritte dalla nutrizionista CP_1 per . 14) Vero che nella nuova abitazione del manca una Persona_1 CP_1 cameretta e un letto per la figlia. 15) Vero che il nella propria abitazione, CP_1 lascia sparsi indumenti intimi femminili, ben visibili dalla figlia. Si indicano a testi:
- , residente in [...]
Lorenteggio n.15, su tutti i capitoli;
- residente in [...]
Lorenteggio n.15, su tutti i capitoli;
- domiciliato presso “Il Conte Hop” di Cassolnovo, Via Roma 127, Testimone_3 sui capitoli 1-2-3-4-6-7-8. Si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia disporre accertamenti, tramite la Polizia Tributaria, sui redditi e beni del sig. nonché sui Controparte_1 conti correnti al medesimo intestati o alla ditta Gasometro di PO NN, di cui egli è titolare. Voglia, anche, ordinare al medesimo l'esibizione e/o produzione della documentazione relativa alle spese condominiali, nonché degli estratti conto corrente sinora non depositati. Si richiamano le opposizioni all'ammissione dei capitoli di prova dedotti dalla controparte, nonché delle produzioni (docc. n. 6 e 7), già contestate in atti: le fotografie (doc. 6), prive di riferimenti temporali e di luogo nonchè di rilevanza probatoria;
la registrazione (doc. 7) per essere stata effettuata da persona non presente
e non partecipe alla conversazione.”
Parte resistente:
“1) Disporre che la figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Più
Pag. 4 di 13 specificamente, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia;
mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
2) In considerazione dell'attività lavorativa del sig. disporre che il padre possa CP_1 vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati, il sabato e la domenica, dal mattino fino al tardo pomeriggio prima dell'apertura serale del locale, con esclusione del pernottamento finchè lo stesso sarà impegnato nella attuale attività lavorativa.
Infrasettimanalmente, invece, il sig. potrà tenere con sé la figlia il martedì CP_1
(giorno di chiusura del locale) dall'uscita da scuola fino al mattino seguente, quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico.
Disporre inoltre, nella settimana di non spettanza del weekend, che il padre possa vedere la figlia anche un altro pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola fino all'orario di apertura serale del locale quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
3) Disporre che i genitori trascorrano metà delle vacanze natalizie e pasquali con la figlia e comunque ad anni alterni la Vigilia o il giorno di Natale e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Le ferie dovranno essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
4) Disporre che l'assegno unico universale sia percepito dalla sig,ra e in Pt_1 considerazione anche di tale circostanza disporre che il sig. versi alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € Pt_1
300,00 tramite bonifico su conto corrente a lei intestato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT.
5) Disporre che i genitori dividano al 50% le spese straordinarie sostenute per la figlia, come da Protocollo del Tribunale di Pavia.
6) Rigettare la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente.”
Pag. 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio respinge le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e richiamate nelle conclusioni definitive: le predette istanze sono già state esaminate dal giudice delegato che ha ritenuto di non ammetterle, come indicato nell'ordinanza del
21.05.2024, da intendersi qui richiamata e, in ogni caso, il materiale probatorio acquisito è idoneo a pronunciare una motivata decisione su ogni aspetto della controversia.
Sulla separazione e sulla richiesta di addebito della stessa al resistente
La domanda di separazione personale dei coniugi proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'articolo richiamato, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, ossia indipendentemente da una causa imputabile a uno di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni contenute negli scritti difensivi delle parti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito nonché l'adesione della parte resistente alla domanda principale e il fatto che le parti vivono ormai separate dall'anno 2023, evidenziano l'assenza, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio;
appare quindi oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va quindi accolta la domanda di separazione.
Per quanto concerne, invece, la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati
Pag. 6 di 13 doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Nel caso di specie, la sig.ra , ha riferito che la relazione extra-coniugale Pt_1 intrattenuta dal sig. con la sig.ra – sua conoscente da anni, CP_1 CP_2 assunta poi come dipendente presso il suo locale di Mortara– iniziata nel 2022, avrebbe costituito la causa determinante della crisi e della rottura dell'unione coniugale.
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, con l'inizio della relazione extraconiugale il sig. non intratteneva più rapporti intimi con lei, trascorreva il CP_1 tempo libero fuori casa con il pretesto di impegni di lavoro e aveva trascurato i suoi obblighi verso la famiglia, facendo mancare la sua collaborazione e il suo sostegno, anche economico. A ciò aggiungeva di aver subito condotte offensive, provocatorie, denigratorie, asseritamente documentate da scritti, lettere, messaggi, fotografie, dal medesimo provenienti.
Di contro, il sig. ha sostenuto che la disgregazione del rapporto coniugale fosse CP_1 dovuta alle condotte della sig.ra e alle continue vessazioni da lui subite, che lo Pt_1 avevano di fatto costretto ad allontanarsi progressivamente dalla casa coniugale per garantire alla figlia minore un ambiente più sereno ed evitare che assistesse alle reiterate liti tra i coniugi.
Ebbene, le deduzioni della ricorrente non hanno trovato riscontro nei fatti accertati posto che i capitoli di prova orale articolati non sono stati ammessi e considerato l'esito delle emergenze processuali.
Dagli atti, difatti, emerge chiaramente che la crisi matrimoniale fosse dovuta ad incompatibilità caratteriali ed era già ben radicata prima dell'anno 2022.
Ciò è confermato, anzitutto, dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente e riportate nella prima relazione trasmessa dai Servizi Sociali, ai quali riferiva: “la nostra storia è finita perché nelle difficoltà non siamo riusciti a parlarci e a sostenerci”, riconoscendo così l'esistenza di una incompatibilità, indipendente da qualsiasi successiva condotta del coniuge;
ugualmente significativa è la circostanza che già nel luglio 2021 il resistente avesse ricevuto una comunicazione formale da un legale incaricato dalla sig.ra , Pt_1 con la quale quest'ultima manifestava espressamente la volontà di procedere con la
Pag. 7 di 13 separazione e richiedeva il versamento di un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento della figlia (v. doc. 05).
Tale iniziativa, anteriore ai fatti contestati, dimostra che la decisione di porre fine alla convivenza fosse già stata assunta autonomamente dalla sig.ra e che, Pt_1 conseguentemente, l'unione coniugale fosse già irrimediabilmente compromessa.
Ne consegue che la relazione sentimentale successivamente pacificamente instaurata dal sig. e le asserite condotte violative dei doveri coniugali assunte, peraltro rimaste CP_1 prive di riscontro, non possano essere ritenute la causa assorbente della crisi matrimoniale, mancando il necessario nesso di causalità tra la condotta contestata e la disgregazione del rapporto coniugale, per cui la domanda di addebito della separazione al marito deve essere rigettata.
Sull'affidamento e sul collocamento della minore
Il Collegio ritiene di dover accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori della figlia minore (nata il Persona_1
15.10.2012), non risultando lo stesso contrario all'interesse della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario.
Invero, i servizi sociali del comune di Vigevano, incaricati di monitorare il nucleo familiare, nella prima relazione depositata hanno ritenuto opportuno mantenere il regime di affido condiviso, nonché il calendario di incontri padre - figlia, così come disposto in sede di provvedimenti provvisori, riconoscendo alle parti buone capacità genitoriali.
Nella successiva relazione di aggiornamento hanno altresì dato atto della condotta collaborativa assunta dalle parti, le quali avevano intrapreso un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio il Sole, migliorando la comunicazione tra di loro, ma anche della persistenza di conflittualità su alcuni temi, quali la gestione della dieta di e delle sue problematiche sanitarie, oltre che sulle questioni economiche;
veniva Per_1 pertanto suggerita dai Servizi l'opportunità di mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare.
Ebbene, il Collegio, condividendo le conclusioni rassegnate dai servizi incaricati, ritiene corretto confermare l'affido condiviso della figlia tra i genitori ma necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi sociali per il periodo di un anno, al
Pag. 8 di 13 fine di osservare l'evoluzione delle dinamiche familiari e le condizioni di salute psicofisica della minore, oltre che monitorare in merito alla prosecuzione da parte dei genitori del percorso di mediazione familiare avviato presso il Consultorio “Il Sole”, percorso allo stato necessario per favorire l'instaurazione tra loro di un clima maggiormente collaborativo nell'interesse e a supporto della figlia. Si invitano, pertanto, le parti a proseguire con il percorso avviato.
Per quanto concerne il collocamento della minore, il Collegio, visto anche l'accordo sul punto, reputa corretto confermarlo presso la madre alla quale, conseguentemente, viene assegnata la ex casa coniugale.
In merito al regime di frequentazione del padre con la figlia, del pari, si dà atto che i genitori all'udienza del 16.04.2024 avevano raggiunto un accordo, che prevedeva weekend alternati, nelle giornate del sabato e della domenica senza pernottamenti fino a che il padre sarà impegnato al lavoro e, infrasettimanalmente, un incontro nella giornata del martedì con pernottamento presso di lui e riaccompagnamento a scuola l'indomani
(v. verbale di udienza).
Sul punto, dalla relazione dei Servizi agli atti, emerge che gli incontri padre- figlia sono, tuttavia, successivamente stati gestiti in autonomia dalle parti, in base agli impegni della minore e alle esigenze lavorative del sig. escludendo il pernottamento presso CP_1
l'abitazione paterna per volontà della minore stessa, la quale ha riferito di apprezzare i momenti con il papà, ma di non sentirsi totalmente “a proprio agio”.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio, tenuto conto delle conclusioni coincidenti rassegnate dalle parti, ritiene di dover recepire l'accordo raggiunto, che prevede incontri padre - figlia a fine settimana alternati ed un incontro infrasettimanale nella giornata del martedì, demandando ai servizi incaricati il compito di introdurre gradualmente i pernottamenti presso l'abitazione paterna, nel rispetto delle necessità e delle esigenze della minore;
si prevede, altresì, che, come richiesto da entrambi i genitori, nella settimana di non spettanza del weekend il padre possa vedere la figlia anche un altro pomeriggio a settimana, dall'uscita da scuola fino all'orario di apertura serale del proprio locale quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Si dispone, altresì, che i genitori potranno trascorrere le vacanze natalizie e pasquali con la minore ad anni alterni e durante le vacanze estive due settimane anche non
Pag. 9 di 13 consecutive durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Sul mantenimento della minore
Passando agli aspetti economici, va senz'altro riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia, pertanto, considerato il collocamento prevalente della minore presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento, rilevano i seguenti elementi.
Il resistente ha avviato, nel dicembre del 2021, un'attività operante nel settore della ristorazione - mentre in precedenza aveva lavorato, per circa 9 anni, come cameriere presso un pub – e ha percepito per l'anno 2023 un reddito di impresa pari a 27.033,00 €.
Lo stesso, ha altresì dedotto di avere percepito circa 12.000,00 euro a titolo di TFR, di vivere in un appartamento di sua esclusiva proprietà e di essere proprietario di un altro immobile, concesso in locazione a terzi con canone mensile di 300,00 euro, per l'acquisto del quale corrisponde una rata mensile di mutuo di circa 420,00 euro (v. verbale di udienza).
Di contro, la ricorrente, la quale pacificamente è sempre stata casalinga durante la vita coniugale, ha dichiarato di essere allo stato impossibilitata a reperire un impiego in quanto tenuta ad occuparsi dell'anziana madre con lei convivente, malata e necessitante di assistenza continua, ma percettrice di una pensione di reversibilità di circa 2.500,00 euro;
la ricorrente, del resto, percepisce mensilmente la somma lorda di 1.000,00 euro quale canone mensile per l'immobile di sua esclusiva proprietà concesso in locazione a terzi e, inoltre, è proprietaria esclusiva della ex casa familiare e comproprietaria insieme al fratello di un box.
Alla luce degli elementi evidenziati, pertanto, considerata la disparità reddituale esistente tra le parti e tenuto conto del maggior tempo di permanenza della figlia con la madre e delle sue esigenze, anche in considerazione dell'età, si reputa corretto confermare quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori e dunque porre a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento della minore di euro 500,00, oltre
Pag. 10 di 13 all'obbligo di rimborso del 70% delle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
Si ritiene, infine, di attribuire alla ricorrente, in quanto collocataria della minore e soggetto che si occupa principalmente delle esigenze e necessità quotidiane della stessa, il diritto di beneficiare in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale erogato dallo
Stato.
Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie
Quanto all'assegno che la sig.ra ha chiesto per il proprio mantenimento nella Pt_1 misura di 500,00 € mensili, va premesso che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che i criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n.
2721).
Nel caso di specie, pur a fronte di una disparità economica tra le parti, essendo la ricorrente priva di un impiego, il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta, non essendo emersi i presupposti per il riconoscimento dell'assegno.
La sig.ra , infatti, dispone di entrate fisse derivanti dalla locazione dell'immobile Pt_1 di sua esclusiva proprietà e non sostiene costi abitativi, risiedendo nella ex casa familiare, anch'essa di sua proprietà, con la figlia e la madre invalida, che certamente con la propria pensione di reversibilità – pari a 2500,00€ - contribuisce al pagamento delle spese quotidiane.
Non risultano, inoltre, elementi che facciano ritenere sussistente un impedimento oggettivo al reperimento di un'attività lavorativa, non potendo la scelta di accudire la madre malata ricadere sul resistente.
Pag. 11 di 13 Soprattutto, non è stata fornita alcuna prova di circostanze tali da dimostrare che, con i redditi e le utilità di cui attualmente dispone, la ricorrente non sia in grado di mantenere un tenore di vita sostanzialmente corrispondente a quello goduto durante il matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di attribuzione dell'assegno di mantenimento deve essere rigettata.
Sulle spese
Tenuto conto dell'accordo tra le parti in ordine all'affidamento e al collocamento della minore, considerata altresì la soccombenza reciproca rispetto alla misura dell'assegno di mantenimento per la figlia minore ma anche che sono state rigettate le domande della ricorrente relative all'addebito della separazione al marito e al riconoscimento di un assegno in suo favore, il Collegio ritiene di dover compensare per metà le spese di lite e porre a carico della resistente la restante parte che viene liquidata in dispositivo tenendo conto della natura dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e sposatisi in Parte_1 Controparte_1
Vigevano il 11.07.2016, atto iscritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 48 Parte I Anno 2016 -Atti di Matrimonio.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- rigetta la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito;
- affida in via condivisa la minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, e dispone che il padre possa vederla secondo le modalità concordate tra le parti e indicate in parte motiva;
- dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di Vigevano proseguano il monitoraggio sul nucleo familiare per la durata di un anno, secondo quanto indicato in parte motiva;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- pone a carico del resistente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, alla ricorrente un assegno
Pag. 12 di 13 mensile a titolo di concorso al mantenimento della figlia di € 500,00, oltre rivalutazione
Istat;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- rigetta la domanda della ricorrete di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento da porre a carico del coniuge;
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico di l'obbligo di Parte_1 rifondere a la restante parte che si liquida in 3.100,00 €, oltre alle Controparte_1 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per il Comune di Vigevano
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
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