Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1252
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., in quanto i fatti allegati, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, l'adesione della parte resistente alla domanda principale e la separazione di fatto già in atto evidenziano l'assenza di comunione materiale e spirituale e rendono oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.

  • Rigettato
    Violazione dei doveri coniugali

    La domanda di addebito è rigettata poiché la crisi matrimoniale era già ben radicata prima della presunta relazione extraconiugale del marito. La decisione di separazione era già stata presa dalla moglie prima dei fatti contestati, mancando il nesso causale tra la condotta del marito e la disgregazione del rapporto coniugale.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    La domanda di affido condiviso è accolta, conformemente all'accordo delle parti e alle conclusioni dei servizi sociali, ritenendo che non sia contrario all'interesse della prole. Si dispone il proseguimento del monitoraggio da parte dei Servizi sociali per un anno e il mantenimento del percorso di mediazione familiare.

  • Accolto
    Collocamento prevalente presso la madre

    Il collocamento della minore presso la madre è confermato, in accordo con le parti e le conclusioni dei servizi sociali.

  • Accolto
    Modalità di visita del padre

    Vengono recepite le modalità di incontri padre-figlia concordate tra le parti, inclusi weekend alternati e un incontro infrasettimanale, con l'intento di introdurre gradualmente i pernottamenti presso l'abitazione paterna e prevedendo un ulteriore pomeriggio di visita nella settimana di non spettanza del weekend. Si dispone anche per le vacanze.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento della figlia

    Viene posto a carico del padre un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento della minore, oltre rivalutazione Istat e rimborso del 70% delle spese extra assegno, confermando quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori e considerando la disparità reddituale e il collocamento prevalente della figlia presso la madre.

  • Accolto
    Percezione esclusiva dell'assegno unico universale

    Viene attribuito alla ricorrente il diritto di beneficiare in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale, in quanto collocataria della minore e soggetto che si occupa principalmente delle sue esigenze.

  • Rigettato
    Assegno di mantenimento per la moglie

    La domanda di assegno di mantenimento per la moglie è rigettata. Nonostante la disparità economica, la ricorrente dispone di entrate fisse derivanti dalla locazione di un immobile e non sostiene costi abitativi, risiedendo nella ex casa familiare. Non sono emersi impedimenti oggettivi al reperimento di un'attività lavorativa né prove che dimostrino l'incapacità di mantenere un tenore di vita adeguato.

  • Accolto
    Separazione consensuale

    La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, in quanto i fatti allegati, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, l'adesione della parte resistente alla domanda principale e la separazione di fatto già in atto evidenziano l'assenza di comunione materiale e spirituale e rendono oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.

  • Accolto
    Affidamento condiviso

    La domanda di affido condiviso è accolta, conformemente all'accordo delle parti e alle conclusioni dei servizi sociali, ritenendo che non sia contrario all'interesse della prole. Si dispone il proseguimento del monitoraggio da parte dei Servizi sociali per un anno e il mantenimento del percorso di mediazione familiare.

  • Accolto
    Collocamento prevalente presso la madre

    Il collocamento della minore presso la madre è confermato, in accordo con le parti e le conclusioni dei servizi sociali.

  • Accolto
    Modalità di visita del padre

    Vengono recepite le modalità di incontri padre-figlia concordate tra le parti, inclusi weekend alternati e un incontro infrasettimanale, con l'intento di introdurre gradualmente i pernottamenti presso l'abitazione paterna e prevedendo un ulteriore pomeriggio di visita nella settimana di non spettanza del weekend. Si dispone anche per le vacanze.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento della figlia

    Viene posto a carico del padre un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento della minore, oltre rivalutazione Istat e rimborso del 70% delle spese extra assegno, confermando quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori e considerando la disparità reddituale e il collocamento prevalente della figlia presso la madre.

  • Accolto
    Percezione dell'assegno unico universale

    Viene attribuito alla ricorrente il diritto di beneficiare in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale, in quanto collocataria della minore e soggetto che si occupa principalmente delle sue esigenze.

  • Rigettato
    Rigetto della domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente

    La domanda di assegno di mantenimento per la moglie è rigettata. Nonostante la disparità economica, la ricorrente dispone di entrate fisse derivanti dalla locazione di un immobile e non sostiene costi abitativi, risiedendo nella ex casa familiare. Non sono emersi impedimenti oggettivi al reperimento di un'attività lavorativa né prove che dimostrino l'incapacità di mantenere un tenore di vita adeguato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 1252
    Giurisdizione : Trib. Pavia
    Numero : 1252
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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