Versione
24 gennaio 1971
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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 10.
E' istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:
a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di eta', figli di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi;
b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali;
c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di eta', che si trovano in zone depresse ad alta morbosita' tubercolare;
d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici;
e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle universita';
f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento. ((3))
Il Ministero della sanita' provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanita' dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2000, n.388 ha disposto (con l'art. 93, comma 1) che "Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l' articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 ;
[...]".
E' istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per:
a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di eta', figli di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi;
b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali;
c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di eta', che si trovano in zone depresse ad alta morbosita' tubercolare;
d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici;
e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle universita';
f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento. ((3))
Il Ministero della sanita' provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanita' dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 2000, n.388 ha disposto (con l'art. 93, comma 1) che "Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l' articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 ;
[...]".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 03/04/2023, n. 23Provvedimento: Sentenza n. 23/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza in data 28 marzo 2023, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 31789 del registro di Segreteria promosso da D. G. M., omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Guerra (pec: paolo.guerr@pec.avvocatoguerra.it) e dall'Avv. Maurizio Maria Guerra (pec: mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it); RICORRENTE …Leggi di più...
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