Sentenza 29 novembre 1999
Massime • 1
In tema di ricettazione, al fine di stabilire la sussistenza dell'ipotesi di particolare tenuità di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., non è sufficiente di per sè l'irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto nella sua globalità storico- giuridica apprezzandone l'incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell'oggetto ricettato, entrano nella componente dell'azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell'agente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare ritenendo che il possesso di un passaporto di provenienza delittuosa configurasse l'ipotesi di particolare tenuità prevista dall'art. 648 cpv).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/1999, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 29/11/1999
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
2. " IA AT " N. 5813
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " Donato NZ " N. 20847/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore della repubblica presso la pretura circondariale di Massa
avverso l'ordinanza in data 17-4-1999 del G.I.P. presso la pretura circondariale di Massa.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. NZ letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Svolgimento del processo
Il G.I.P. presso la pretura circondariale di Massa, con ordinanza del 7-5-1999, non convalidava il fermo di IC PE, indagato per il reato ex art. 648 C.P. in relazione al possesso di un passaporto di provenienza delittuosa, e rigettava la richiesta del P.M. di applicazione al PE della misura della custodia cautelare in carcere sul rilievo che fosse configurabile la ipotesi di particolare tenuità del fatto prevista dal capoverso dell'art.648 C.P., per la quale non era giustificato il fermo, ne' era, quindi applicabile, alcuna misura coercivita.
Ricorre per cassazione il procuratore della repubblica presso la pretura circondariale di Massa denunciando erronea applicazione della legge penale, in quanto il Pretore, nel qualificare il fatto-reato ai fini della convalida del fermo, avrebbe a torto ravvisato l'ipotesi della tenuità del fatto, la quale, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non discende dal mero valore economico del bene ricettato, bensì da una serie di ulteriori circostanze che, nel concorso della modesta entità economica del bene, vanno considerate alla luce dei criteri di cui all'art. 133 C.P. nella loro idoneità ad integrare l'ipotesi criminosa in tutte le sue componenti oggettive e soggettive.
Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato. Invero, il pretore, non convalidando il fermo del PE, ne' applicando la misura cautelare chiesta del P.M., si è limitato ad affermare che la fattispecie (ipotizzata ricettazione del passaporto) di per sè vale ad integrare "l'ipotesi di particolare tenuità del fatto prevista dal secondo comma dell'art. 648 C.P.", omettendo, quindi, di valutare l'episodio nel contesto della situazione obiettiva in cui era stato eseguito il fermo dell'indagato ed alla luce della personalità di quest'ultimo. L'art. 648, capoverso, C.P., nel delineare la ipotesi ritenuta dal pretore, fa riferimento specifico al fatto di particolare tenuità e non già, dunque, esclusivamente alla modestia del valore economico della cosa ricettata: pertanto, al fine di stabilire la ricorrenza della peculiare fattispecie in esame non è sufficiente di per sè l'irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa ggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto sulla sua globalità storico-giuridica apprezzandone l'incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell'oggetto ricettato, entrano nella componente dell'azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell'agente. In tal senso del resto è univocamente orientata la giurisprudenza di questa Corte Suprema (per tutto, cfr. Cass. sez. II, 20-1-1989, n. 590 - ud 8-1-1989 - Fiorillo), a ragione richiamata dal ricorrente.
L'ordinanza - che non si è attenuta a tali principi facendo leva soltanto sull'irrilevanza economica del passaporto trovato in possesso del PE - dev'essere conseguentemente annullata e gli atti vanno trasmessi al G.I.P. del tribunale di Massa in composizione monocratica, a seguito di intervenuta soppressione della pretura circondariale disposta dal d. lgs. n. 51/1998, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al GIP del tribunale - ex pretura circondariale - di Massa per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2000