Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/1999, n. 5813
CASS
Sentenza 29 novembre 1999

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In tema di ricettazione, al fine di stabilire la sussistenza dell'ipotesi di particolare tenuità di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., non è sufficiente di per sè l'irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, ma occorre avere riguardo al fatto nella sua globalità storico- giuridica apprezzandone l'incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell'oggetto ricettato, entrano nella componente dell'azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell'agente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare ritenendo che il possesso di un passaporto di provenienza delittuosa configurasse l'ipotesi di particolare tenuità prevista dall'art. 648 cpv).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/1999, n. 5813
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5813
    Data del deposito : 29 novembre 1999

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