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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 348/2022
promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Firenze CP_1 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Jacopo Pepi, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Bibbiena (AR) presso lo studio dell'Avv. Controparte_3
OL ND, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1020/2021 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Si insiste affinchè Codesta Eccellentissima Corte d'Appello voglia accogliere le conclusioni di cui all'atto d'appello che si riportano integralmente:
IN VIA PRELIMINARE ritenere ammissibili le registrazioni audio e le trascrizioni allegate al n° 4 e 5 dell'Atto di Appello NEL MERITO previo accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata dichiarando l'inadempimento del Signor nei CP_3 confronti del Signor e della Signora per aver violato l'accordo con i CP_1 CP_2
medesimi sottoscritto in base al quale si era impegnato a cedere esclusivamente in favore degli odierni attori il terreno sito in Castiglion Fibocchi (AR), catastalmente individuato al foglio 22, particella 168 del catasto del Comune di Castiglion Fibocchi, condannando il convenuto al pagamento in favore del Signor e della Signora CP_1 CP_2
della somma pari ad Euro 40.000,00 (20.000,00 cadauno) a titolo di
[...] risarcimento del danno. Con vittoria di spese e onorari”.
Per la parte appellata: “
1. si oppone alla rinnovazione di qualsiasi perizia in quanto trattasi di attività assolutamente inutile;
2. conclude per il rigetto dell'appello perché infondato proposto da ed contro la sentenza n. CP_1 Controparte_2
1021/2021 del Tribunale di Arezzo nonché di tutte le prove richieste nelle conclusioni dell'atto di appello perché inammissibili e tardive. Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio di appello come da notula allegata”.
MOTIVAZIONE
1) e hanno proposto appello avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza n. 1020/2021 del Tribunale di Arezzo, con la quale erano state respinte le domande avanzate da costoro nei confronti del sig. del seguente tenore: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, a) accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. nei confronti dei sigg.ri Controparte_3 CP_1
e per aver violato l'accordo con i medesimi sottoscritto in base
[...] Controparte_2
al quale egli si era impegnato a cedere esclusivamente in favore degli odierni attori il terreno sito in Castiglion Fibocchi (AR), catastalmente individuato al foglio 22, particella
168 del catasto del comune di Castiglion Fibocchi;
b) conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento in favore dei Sigg.ri e della CP_1 Controparte_2
somma pari ad Euro 40.000,00 – o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia - a titolo di risarcimento del danno, somma pari al valore del bene oggetto di causa, oltre
2 interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze”.
1.1) A sostegno di tali domande, gli attori in prime cure avevano allegato che:
• a causa della crisi economica in cui si era venuto a trovare il sig. cui era CP_1 stata pignorata anche l'abitazione, il sig. si era offerto – in considerazione CP_3
anche della risalente conoscenza tra le parti – di farsi intestare il terreno limitrofo all'abitazione del primo, non ancora oggetto di esecuzione, con l'impegno a restituirlo allorquando il ne avesse fatto richiesta;
CP_1
• nel mese di marzo 2014 era quindi stata sottoscritta una scrittura privata, con apposta la data del 6.4.2002, con cui le parti avevano simulato la cessione del terreno in questione (sito in Castiglion Fibocchi, identificato catastalmente al foglio 22, particella 168, di 115 mq), a fronte del prezzo di € 3.000,00, indicato come versato al momento dell'accordo (e, in realtà, mai versato, stante il carattere simulato dell'accordo);
• le parti avevano quindi sottoscritto altra scrittura privata, con cui il si era CP_3 impegnato a “cedere il terreno soltanto in favore dei Sig.ri e CP_1
, in qualsiasi momento essi lo avrebbero richiesto e previo Controparte_2
solamente il rimborso delle spese documentate che il avesse eventualmente CP_3 sostenuto”;
• il poi, aveva citato in giudizio i sigg.ri ed al fine di far CP_3 CP_1 CP_2 accertare l'autenticità della scrittura privata con cui era stato dato corso alla cessione, in modo da poter procedere alla trascrizione del titolo e formalizzare il passaggio di proprietà con efficacia verso terzi;
• i sigg.ri ed avevano aderito a tale domanda ed il Tribunale di CP_1 CP_2
Arezzo aveva emesso la sentenza n. 739 del 10.7.2014, con cui era stata dichiarata l'autenticità della scrittura privata predetta, oltre che l'avvenuto trasferimento fra le parti della proprietà del terreno in questione, con conseguente ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione e voltura;
• nel 2016, poi, i sigg.ri avevano deciso di recuperare il bene in Controparte_4
oggetto e, con raccomandata del 23.5.2016, avevano intimato al di dare CP_3 attuazione all'accordo intercorso;
• in considerazione dell'assenza di risposte, il aveva effettuato degli CP_1
accertamenti, venendo così a sapere che il aveva venduto il bene in CP_3
questione, pochi mesi prima, al prezzo di € 4.000,00;
3 • il reale valore del terreno in questione era tuttavia pari ad € 40.000,00 e tale doveva essere la misura del risarcimento da riconoscere ai sigg.ri in Controparte_4 conseguenza dell'inadempimento del agli obblighi assunti. CP_3
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto l'accoglimento delle domande ricordate al paragrafo 1).
1.2) Si era costituito il sig. che aveva contestato quanto dedotto dagli attori, CP_3
in particolare esponendo che:
o non aveva mai assunto alcun impegno alla restituzione del bene oggetto di causa;
o la scrittura privata asseritamente stipulata contestualmente all'atto traslativo (e contenente il predetto impegno alla restituzione) non era mai stata sottoscritta dal che la disconosceva espressamente in quanto apocrifa;
CP_3
o il prezzo indicato era congruo e, comunque, non avrebbe avuto alcun senso – anche ponendosi nell'impostazione attorea – indicare un prezzo fuori mercato.
1.2.1) Il sig. aveva chiesto: “A) In via pregiudiziale: che il Tribunale CP_3 dichiari improcedibile l'azione ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 B)
Nel merito: respinga la domanda avversaria come infondata per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte. Condanni altresì gli attori al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
1.3) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Arezzo aveva infine ritenuto che:
− non vertendosi in tema di contratto illecito, le parti non potevano provare senza limiti la dedotta simulazione, ex art. 1417 c.c.;
− “...anche a volere qualificare il doc. 3 allegato all'atto di citazione – privo, peraltro, di data - come una controdichiarazione, la stessa, alla luce della c.t.u. calligrafica, disposta nel presente giudizio e depositata in data 23.12.2019, non può avere alcuna efficacia probatoria tra le parti atteso che il c.t.u. a pag. 50 della relazione ha concluso nel ritenere che la sottoscrizione del convenuto, apposta nel doc. 3 di parte attrice “(…) non sia riconducibile alla mano dello stesso e pertanto non sia autentica (…)”.”;
− le conclusioni del CTU erano condivisibili ed immuni rispetto alle osservazioni mosse dal CTP attoreo.
1.3.1) Il Tribunale di Arezzo aveva quindi reso la seguente statuizione: “
1. rigetta la domanda;
2. dichiara assorbita ogni altra questione nella presente decisione;
3. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 4.835,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali,
4 IVA, CPA se dovute;
4. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. come liquidate nel corso del giudizio”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque proposto appello i sigg.ri CP_1
ed CP_2
2.1) Il gravame non è stato articolato in motivi separati e specifici, essendo invece strutturato secondo una variegata congerie di censure critiche alla sentenza impugnata.
Tali censure risultano nel complesso afferire alla conclusione raggiunta dal
Tribunale, sulla scorta delle risultanze emergenti dalla consulenza tecnica d'ufficio, in ordine alla ritenuta falsità della firma apparentemente riconducibile al sig. ed CP_3
apposta sulla scrittura privata che, nelle intenzioni dei sigg.ri ed CP_1 CP_2 avrebbe avuto la funzione di “controdichiarazione” attestante la simulazione del negozio traslativo datato 6.4.2002.
In particolare, gli appellanti hanno contestato la condivisione, da parte del
Tribunale, delle valutazioni del CTU, nonostante i rilievi critici del CTP attoreo.
Le argomentazioni critiche mosse dagli appellanti risultano poi frammiste ad allegazioni nuove, fondate su documenti parimenti nuovi (prodotti, cioè, per la prima volta in appello), nel complesso volte a suffragare il giudizio concernente l'erroneità della ritenuta falsità della sottoscrizione del nella predetta scrittura. CP_3
Nello specifico, gli odierni appellanti hanno dedotto che la riconducibilità al CP_3
della sottoscrizione in oggetto sarebbe evincibile da una serie di registrazioni di conversazioni (la cui trascrizione è allegata all'atto di appello) la cui produzione in prime cure non era stata possibile a causa di un errore del difensore in tale grado di giudizio
(“Questa difesa è ben conscia dei limiti di cui all'art. 345 c.p.c. sull'ammissibilità delle prove nuove, ma il sig. e la Sig.ra non poterono depositare tali CP_1 CP_2
registrazioni nonostante le avessero inviate al proprio legale che le smarrì o non le vide.
Tale errore professionale per i sig.ri e rappresenta un caso di forza CP_1 CP_2
maggiore o caso fortuito che rende ammissibili dette prove per cui si richiede
l'ammissione da parte della Corte D'appello. Pertanto si fa espressa ed esplicita richiesta di ammissione delle sottoscritte prove nuove allegate al n° 4 e 5. ai sensi della Cass. sent.
n. 12574/2019”; “Nel caso di specie sussiste 1) la negligenza del precedente difensore assimilabile a causa di forza maggiore caso fortuito 2) l'indispensabilità nata dalla necessità di dimostrare che il sig. ha realmente firmato la scrittura dissimulata 3) CP_3
la tempestività della presentazione nell'atto introduttivo. Pertanto si insiste nella loro ammissione”).
In tale ottica, gli appellanti hanno quindi proceduto ad inserire nel corpo del gravame ampi e numerosi stralci di tali conversazioni registrate, effettuando – dopo
5 ciascuno degli stessi – i propri rilievi argomentativi volti a valorizzare le conclusioni suscettibili di essere tratte da ognuno dei brani registrati e riportati nell'appello.
2.1.1) Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha contestato le censure mosse dalla CP_3
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata ed eccepito la tardività dei nuovi mezzi di prova prodotti in sede di gravame, chiedendo la reiezione dell'appello.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente, per quanto parte appellata non abbia sollevato eccezioni sul punto, occorre interrogarsi d'ufficio sull'ammissibilità del gravame, ai sensi dell'art 342
c.p.c., risolvendo la questione in senso positivo.
Per quanto non risultino formulati specifici motivi di gravame, deve tuttavia rilevarsi come la pur non del tutto lineare esposizione argomentativa degli appellanti risulti indicare il contenuto delle censure mosse alla sentenza impugnata sì che, una volta preso atto di ciò, il gravame deve essere preso in considerazione sotto il profilo della fondatezza o meno delle censure stesse, con riferimento – se mai – all'ammissibilità dei riscontri proposti.
3.2) In quest'ottica deve infatti anzitutto rilevarsi come non possano essere ritenuti ammissibili i mezzi di prova dimessi per la prima volta dagli appellanti in sede di gravame e, in particolare, le registrazioni di conversazioni già in precedenza ricordate.
3.2.1) L'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis) stabilisce che in appello “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha rilevato che “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (così Cass. 16289 del
12.6.2024).
Dunque, nell'attuale assetto della norma in questione, il profilo concernente l'indispensabilità della produzione documentale (o del nuovo mezzo di prova, in generale) ai fini della decisione risulta ormai essere privo di rilievo, dal momento che l'unico parametro di giudizio suscettibile di essere preso in considerazione onde ritenere
6 ammissibile il nuovo mezzo di prova è dato dalla ravvisabilità di una “causa non imputabile” alla parte e che abbia precluso la produzione documentale, o la richiesta istruttoria, in prime cure.
3.2.2) In quest'ottica, rilevato preliminarmente come sia pacifico che le registrazioni in questione non sono state prodotte in prime cure e preso poi atto dell'irrilevanza del profilo dell'indispensabilità del mezzo di prova ai fini della decisione, va ricordato come gli appellanti abbiano ascritto la “non imputabilità” di tale mancata produzione al fatto che le registrazioni in questione erano state inviate al proprio legale che, tuttavia, “le smarrì o non le vide” e che “Tale errore professionale per i sig.ri
e rappresenta un caso di forza maggiore o caso fortuito che rende CP_1 CP_2 ammissibili dette prove”.
L'impostazione degli appellanti non è condivisibile.
3.2.2.1) Anzitutto, va osservato come le allegazioni degli appellanti risultino – già su un piano astratto – infondate alla stregua delle indicazioni interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza dei rapporti tra la parte ed il proprio difensore, laddove si è ritenuto che “In tema di rimessione in termini ex art. 153, comma
2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove
l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore” (così, in massima, Cass. 25228 del 24.8.2023, nella cui motivazione è dato leggere il passaggio argomentativo secondo cui “...la mancata comunicazione, da parte del precedente difensore dell'attuale ricorrente, della intervenuta notifica della sentenza impugnata costituisce impedimento riconducibile alla patologia del rapporto intercorso tra la parte e il professionista incaricato per il precedente grado ma non costituisce una causa non imputabile alla parte, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (arg. ex Cass., ord., n. 27726 del 3/12/2020;
Cass., sez. un., n. 27773 del 4/12/2020; Cass., n. 3340 del 10/02/2021)”).
Analoga conclusione è stata raggiunta (da Cass. S.U. n. 27773 del 4.12.2020) con riferimento alla mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione
(anche in questo caso negando i presupposti per la rimessione in termini ed osservando – nella motivazione della sentenza – che “La dimenticanza, dovuta a trascuratezza o a negligenza o anche ad un disguido, o le difficoltà operative del domiciliatario nel trasmettere la dovuta notizia alla parte, infatti, attengono esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte stessa e il professionista incaricato della
7 domiciliazione e della ricezione della notificazione, e non sono rivelatrici di una causa non imputabile, che presuppone un impedimento all'esercizio del potere processuale non evitabile con un comportamento diligente”).
In aderenza a tale approccio ermeneutico, poi, si pone la chiara statuizione della
Suprema Corte secondo cui “L'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2,
c.p.c. non può trovare applicazione alla decadenza dall'impugnazione laddove la causa non imputabile dedotta a sostegno della relativa istanza sia collegata a violazioni commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini” (così, in massima,
Cass. 21649 del 7.7.2022).
3.2.2.2) Al netto dei rilievi assorbenti sin qui svolti, deve poi rilevarsi come gli odierni appellanti si siano limitati ad allegare di aver inviato al proprio difensore le registrazioni in questione, senza peraltro specificare come, quando ed in quali termini tale consegna sarebbe avvenuta, e, peraltro, senza fornire (o chiedere di fornire) alcun supporto dimostrativo di tale allegazione.
3.2.2.3) Dunque, in considerazione sia dell'estensibilità alla presente fattispecie dei sopra ricordati criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'istituto della rimessione in termini (trattandosi di istituti che presuppongono, entrambi, la non imputabilità alla parte della causa che ha determinato la decadenza processuale) sia dell'assenza di riscontri (ma neppure di allegazioni) che consentano di individuare in quali termini sarebbe avvenuta la consegna delle registrazioni in questione al difensore, la produzione documentale effettuata dagli appellanti con il gravame in analisi deve essere ritenuta inammissibile.
3.2.3) Ne consegue come le allegazioni ed argomentazioni svolte dagli appellanti con riferimento al contenuto di tali registrazioni non possano in alcun modo essere prese in considerazione.
3.3) Per quanto poi concerne le residue contestazioni mosse dai sigg.ri CP_1
ed alla sentenza impugnata, si ricorda come le stesse siano essenzialmente CP_2
fondate sulla prospettata non condivisibilità degli esiti esposti dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione grafologica espletata in prime cure.
3.3.1) Tali contestazioni, in particolare, risultano appuntarsi:
a) sulla visione diretta delle sottoscrizioni del sig. in atti, attestante l'evidente CP_3
somiglianza tra la sottoscrizione disconosciuta e quella non disconosciuta dal predetto odierno appellato;
8 b) sul fatto che, in sede di operazioni di consulenza in prime cure, il aveva CP_3 posto in essere una “sceneggiata”, adducendo un infortunio (avvenuto nel 2016) al braccio che gli avrebbe impedito di effettuare regolarmente un saggio di comparazione grafica e costringendolo quindi ad un'esecuzione incerta della propria firma, senza che di tale circostanza il giudice abbia poi tenuto minimamente conto, nonostante vi fossero vari elementi in base ai quali ritenere che non vi erano problemi per il ad effettuare normalmente il saggio stesso;
CP_3
c) sui rilievi critici già svolti in prime cure dal CTP attoreo, dott.ssa Per_1
Nessuno di tali rilievi è suscettibile di accoglimento.
3.3.1.1) Quanto al primo di essi, concernente la riconoscibilità ictu oculi dell'originalità della sottoscrizione contestata dal si osserva come tale assunto CP_3 risulti gravato da un'insormontabile tasso di soggettività, basato su un impressione personale degli appellanti, sganciato da qualsivoglia elemento di supporto che non sia la visione diretta delle sottoscrizioni in questione. Come tale risulta sostanzialmente arbitrario, immotivato e fondato su una percezione personale della realtà.
La visione di tali sigle (come riportate nell'atto di citazione in appello) conferma peraltro la natura soggettiva della valutazione esposta dagli appellanti, dovendosi evidenziare come le sigle stesse non appaiano tali da consentirne la riconduzione ictu oculi
(come invocato dagli appellanti) alla medesima mano.
3.3.1.2) Quanto poi al rilievo per cui il avrebbe posto in essere un'artata CP_3
messa in scena, lamentando un inesistente infortunio che avrebbe precluso la regolare esecuzione di un saggio grafico di comparazione e che di ciò il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, si osserva come il CTU nominato in prime cure, dott.
[...]
abbia espressamente preso in considerazione il profilo in oggetto, indicando che Per_2
“In relazione alle due domande poste dalla CT preme sottolineare come già in sede di bozza sia stato chiarito come le firme comparative del successive al 2016 rinvenute CP_3 presso l'Ufficio Anagrafe siano in palese contrasto con l'asserita impossibilità del sig.
a scrivere. Vi è di più nella bozza lo scrivente CTU ritiene che il sig. si sia CP_3 CP_3
sostanzialmente sottratto al rilascio di saggio grafico utilizzando la mano guidata per rilasciare firme prive di significato grafico comparativo. Tuttavia nulla si può attestare, da un punto di vista peritale, in merito al motivo che ha spinto il sig. a tenere CP_3
questo atteggiamento. In questo ambito si possono fare solo delle ipotesi ma che non possono essere verificate da una analisi grafologica perché non attengono alla materia peritale bensì a quella delle intenzioni umane. L'analisi comparativa grafologica ci dice che nel 2018 il rilasciava firme senza alcuna difficoltà grafomotoria, CP_3 sostanzialmente congruenti alle firme rilasciate prima dell'incidente e totalmente
9 difformi, come chiarito, con le firme rilasciate in sede di saggio grafico. L'analisi grafologica nulla può dirci sul perché il abbia tenuto tale comportamento. CP_3
L'ipotesi che lo abbia fatto perché abbia riconosciuta erroneamente come propria la firma apposta da un terzo o perché era esso stesso era a conoscenza che un terzo aveva apposto tale firma somigliante alla sua sono entrambe plausibili, come probabilmente altre ipotesi, ma non possono essere oggetto di attestazione peritale. Tramite analisi grafologica si può esclusivamente confrontare tracciati grafici per determinarne la provenienza o meno dalla stessa mano, attività che ha permesso di identificare come la firma in contestazione non sia riconducibile alla mano del e sia quindi opera di CP_3 terzi”.
Il giudice di prime cure ha poi espressamente indicato che “Poiché le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente - che non può ritenersi minimamente scalfita dalle osservazioni del consulente di parte attrice, anche alla luce dei chiarimenti del c.t.u., forniti nella predetta relazione-, possono essere fatte proprie da questo Giudice unico e, pertanto, deve ritenersi che la sottoscrizione del convenuto, apposta nel doc. 3 di parte attrice, non sia riconducibile alla mano dello stesso, in quanto costituisce una firma apocrifa e non autentica”.
Dunque, risulta come il Tribunale di Arezzo abbia recepito il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio anche in forza della condivisibilità delle risposte fornite dal dott. alle osservazioni critiche della dott.ssa (tra cui proprio quella Per_2 Per_1
valorizzata dagli odierni appellanti nella parte qui in considerazione) e, dunque, non risulta ravvisabile il vizio di omessa motivazione (ciò, in definitiva, integrando la doglianza degli appellanti sul punto) ascritto alla sentenza impugnata.
In conclusione sul punto deve rilevarsi come, al netto di ogni altra valutazione, la condotta del sig. non abbia peraltro in alcun modo precluso lo svolgimento delle CP_3
operazioni di consulenza, né appaiono sussistere anche nella presente sede ragioni di sorta per discostarsi dalle articolate e condivisibili valutazioni del consulente tecnico d'ufficio in risposta alle osservazioni del CTP attoreo, nei termini sopra ricordati.
3.3.1.3) In relazione infine all'ultimo dei rilievi critici sopra ricordati (al punto c) del paragrafo 3.3.1) si osserva come le contestazioni degli appellanti abbiano a riferimento la mancata ricezione, da parte del giudice di prime cure, della seconda delle ipotesi formulate dal CTU dott. Per_2
A) Il predetto CTU, all'esito della propria articolata disamina delle sottoscrizioni in comparazione, ha infatti concluso formulando due ipotesi:
I. “La firma in verifica non è stata apposta dal sig. ma è opera di terzo che ha CP_3
falsificato la sottoscrizione, ricalcando prima con matita la sottoscrizione in modo
10 di avere un solco guida da seguire, per apporre quindi una firma formalmente simile a quella che intendeva falsificare ma ovviamente frutto di ricalco. Il sig ritenendo, a torto, che la firma fosse a lui riconducibile ha pensato di non CP_3
rilasciare firme con una sola mano durante il saggio grafico in modo da non agevolare il lavoro di identificazione da parte del perito”;
II. “La firma in verifica è stata apposta dal sig. che ha prima manomesso il CP_3
foglio apponendo alcune sue sottoscrizioni con la matita per poi cancellarle in vista di un futuro disconoscimento al fine di disorientare il perito. Avrebbe quindi apposto la propria firma simulando un ricalco sempre in prospettiva di un futuro disconoscimento e infine avrebbe alterato il saggio grafico con la mano guidata per scongiurare definitivamente l'identificazione”.
B) Con l'argomentazione qui in esame, gli appellanti hanno ricordato come la dott.ssa avesse contestato la plausibilità della prima ipotesi formulata dal CTU, Per_1
sostanzialmente valorizzando la condotta del nel sottoporsi al saggio grafico e CP_3
ritenendo quindi maggiormente attendibile la seconda conclusione sopra ricordata.
3.3.1.3.1) Il rilievo degli appellanti non è condivisibile.
A) Va infatti ricordato come il CTU abbia esposto che l'ipotesi indicata per prima
(escludente la paternità della sottoscrizione in questione in capo al era preferibile CP_3 adducendo che “Si ritiene che la seconda ipotesi non sia né tecnicamente ne temporalmente verosimile e che quindi la firma sia stata apposta da terzo per copia tramite ricalco come previsto nella prima ipotesi. La seconda ipotesi presupporrebbe infatti che il sig. fosse dotato di conoscenze molto approfondite in ambito CP_3
grafologico peritale al punto da poter disorientare un perito. Tuttavia, anche nel caso ne fosse stato dotato, nel momento in cui avesse apposto la propria firma simulando un ricalco con l'intento di disconoscerla avrebbe comunque trasferito al tracciato alcune delle dinamiche di pressione, di fluidità, ideazione ed espressività che sono alla base della sua identità grafica e che sono invece assenti nella firma in verifica. La firma in verifica oltre ad essere chiaramente apposta per ricalco è caratterizzata da numerose aritmie, sconnessioni, disomogeneità redattive che testimoniano con chiarezza come la mano che
l'abbia apposta si sia trovata a seguire un percorso non conosciuto, non proprio. Chi ha apposto la sottoscrizione contestata ha modulato un tracciato piatto, inespressivo e con rallentamenti e pause innaturali poiché stava imitando le modalità redattive di altra persona. Indipendentemente dalle conoscenze peritali che il sig. avrebbe potuto CP_3
acquisire per disorientare il perito, se avesse apposto la propria firma con intento di dissimulazione e futura contestazione avrebbe lasciato inevitabilmente segni grafologici della propria grafomotricità tali segni invece non si rinvengono né in ordine alla
11 pressione né alla fluidità e financo al momento generativo degli schemi letterali circolari
)), circostanza quest'ultima che indica ancor più chiaramente come sia stata altra mano rispetto a quella del ad apporre la firma contestata. Inoltre, va segnalata la CP_3
circostanza per cui il documento contestato contiene le sottoscrizioni di altre due persone rappresentando l'incontro di volontà di più parti. La presenza di altre sottoscrizioni , benché non provi con certezza la contestualità redattiva, spinge ulteriormente a ritenere improbabile che uno dei tre sottoscrittori si sia trovato nella condizione di poter compiere le manomissioni sopradescritte prima della firma degli altri due Si ritiene quindi che
l'aver alterato il saggio grafico da parte del sig. non sia riconducibile ad un più CP_3
ampio piano di dissimulazione del la sottoscrizione ma sia una conseguenza dell' aver ritenuto, a torto, la firma contestata come propria attesa anche la verosimiglianza formale della stessa . Tale circostanza lo ha quindi spinto ad amplificare alcune sue difficoltà motorie al fine di disorientare il perito durante il rilascio del saggio grafico Si ritieni parimenti che l 'ipotesi n°1 sia stata ampiamente dimostrata nella sua plausibilità tecnica sia in ordine alla presenza di manomissioni tramite solchi ciechi del documento, sia in ordine alla presenza di una sottoscrizione innaturale con chiari segni di ricalco sia in ordine alla non riconducibilità di tale sottoscrizione alla grafomotricità del . CP_3
B) Nei confronti di tali articolate, puntuali, razionalmente fondate, osservazioni del
CTU gli odierni appellanti hanno di fatto reiterato la censura basata sul comportamento del sig. in sede di resa del saggio grafico. CP_3
Premesso il richiamo, anche in questa sede, di quanto già precedentemente rilevato al pregresso paragrafo 3.3.1.2), va evidenziato come le censure mosse dagli odierni appellanti non si confrontino specificamente con le sopra ricordate valutazioni del CTU.
Anche aderendo all'impostazione ricostruttiva di parte appellante, non può sottacersi come il fatto che il sig. possa aver posto in essere una condotta volta ad CP_3
incidere sulla regolarità della prestazione del saggio grafico nulla comporta in ordine ai rilievi del CTU (volti ad escludere la plausibilità della seconda ipotesi) secondo cui:
− il avrebbe dovuto essere a conoscenza di particolari nozioni di carattere CP_3
grafologico (di cui, in effetti, nulla consta);
− anche, ammettendo che il avesse tali conoscenze, egli “simulando un CP_3 ricalco con l'intento di disconoscerla avrebbe comunque trasferito al tracciato alcune delle dinamiche di pressione, di fluidità, ideazione ed espressività che sono alla base della sua identità grafica e che sono invece assenti nella firma in verifica”;
− “La firma in verifica oltre ad essere chiaramente apposta per ricalco è caratterizzata da numerose aritmie, sconnessioni, disomogeneità redattive che
12 testimoniano con chiarezza come la mano che l'abbia apposta si sia trovata a seguire un percorso non conosciuto, non proprio”;
− “Indipendentemente dalle conoscenze peritali che il sig. avrebbe potuto CP_3
acquisire per disorientare il perito, se avesse apposto la propria firma con intento di dissimulazione e futura contestazione avrebbe lasciato inevitabilmente segni grafologici della propria grafomotricità tali segni invece non si rinvengono né in ordine alla pressione né alla fluidità e financo al momento generativo degli schemi letterali circolari”.
Nei confronti di tali rilievi, di natura tecnica, operati dal consulente non risultano infatti mosse censure di sorta e, sul punto, è agevole osservare come i rilievi stessi rappresentino una condivisibile base argomentativa per escludere la plausibilità della seconda ipotesi e ritenere, come infine ha ritenuto il CTU, che l'unica ipotesi plausibile sia la prima, escludente la paternità della sottoscrizione in questione in capo al CP_3
C) Infine, in aggiunta a quanto sin qui indicato, deve rilevarsi la condivisibilità anche dell'osservazione del CTU secondo cui “La presenza di altre sottoscrizioni, benché non provi con certezza la contestualità redattiva, spinge ulteriormente a ritenere improbabile che uno dei tre sottoscrittori si sia trovato nella condizione di poter compiere le manomissioni sopradescritte prima della firma degli altri due”.
In proposito va rilevato come, in effetti, la presenza di più firme non consente di per sé di ritenere che siano tutte state apposte in contestualità e, tuttavia, deve rilevarsi come gli appellanti non abbiano operato allegazioni di sorta sul punto, ad es. specificando come, dove, quando ed in quali termini ebbe ad essere stipulato la scrittura integrante la
“controdichiarazione” in oggetto e, in particolare, se il avesse sottoscritto la stessa CP_3
assieme agli altri o in altro momento, alla loro presenza o meno. In effetti, sarebbe stato onere degli appellanti addure che la sottoscrizione del non era avvenuta alla loro CP_3
presenza, onde rendere quantomeno astrattamente plausibile il fatto che la sottoscrizione stessa potesse essere stata apposta secondo l'articolata procedura manipolativa descritta dal CTU.
Tale allegazione non è tuttavia mai stata operata e, anche in questo senso,
l'osservazione del CTU appare vieppiù connotata in termini di plausibilità.
4) Il gravame deve quindi essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte dell'appellato, in quanto conforme (ed anzi inferiore) ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 (in
13 considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “petitum”, trattandosi di richiesta di risarcimento di € 40.000,00) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1020/2021 del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Arezzo, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 rifondere a le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.650,00 per compenso, di cui € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.100,00 per la fase di trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e
CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti e , in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 Controparte_2
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 348/2022
promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati in Firenze CP_1 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Jacopo Pepi, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Bibbiena (AR) presso lo studio dell'Avv. Controparte_3
OL ND, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1020/2021 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Si insiste affinchè Codesta Eccellentissima Corte d'Appello voglia accogliere le conclusioni di cui all'atto d'appello che si riportano integralmente:
IN VIA PRELIMINARE ritenere ammissibili le registrazioni audio e le trascrizioni allegate al n° 4 e 5 dell'Atto di Appello NEL MERITO previo accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata dichiarando l'inadempimento del Signor nei CP_3 confronti del Signor e della Signora per aver violato l'accordo con i CP_1 CP_2
medesimi sottoscritto in base al quale si era impegnato a cedere esclusivamente in favore degli odierni attori il terreno sito in Castiglion Fibocchi (AR), catastalmente individuato al foglio 22, particella 168 del catasto del Comune di Castiglion Fibocchi, condannando il convenuto al pagamento in favore del Signor e della Signora CP_1 CP_2
della somma pari ad Euro 40.000,00 (20.000,00 cadauno) a titolo di
[...] risarcimento del danno. Con vittoria di spese e onorari”.
Per la parte appellata: “
1. si oppone alla rinnovazione di qualsiasi perizia in quanto trattasi di attività assolutamente inutile;
2. conclude per il rigetto dell'appello perché infondato proposto da ed contro la sentenza n. CP_1 Controparte_2
1021/2021 del Tribunale di Arezzo nonché di tutte le prove richieste nelle conclusioni dell'atto di appello perché inammissibili e tardive. Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio di appello come da notula allegata”.
MOTIVAZIONE
1) e hanno proposto appello avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza n. 1020/2021 del Tribunale di Arezzo, con la quale erano state respinte le domande avanzate da costoro nei confronti del sig. del seguente tenore: Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, a) accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. nei confronti dei sigg.ri Controparte_3 CP_1
e per aver violato l'accordo con i medesimi sottoscritto in base
[...] Controparte_2
al quale egli si era impegnato a cedere esclusivamente in favore degli odierni attori il terreno sito in Castiglion Fibocchi (AR), catastalmente individuato al foglio 22, particella
168 del catasto del comune di Castiglion Fibocchi;
b) conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento in favore dei Sigg.ri e della CP_1 Controparte_2
somma pari ad Euro 40.000,00 – o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia - a titolo di risarcimento del danno, somma pari al valore del bene oggetto di causa, oltre
2 interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze”.
1.1) A sostegno di tali domande, gli attori in prime cure avevano allegato che:
• a causa della crisi economica in cui si era venuto a trovare il sig. cui era CP_1 stata pignorata anche l'abitazione, il sig. si era offerto – in considerazione CP_3
anche della risalente conoscenza tra le parti – di farsi intestare il terreno limitrofo all'abitazione del primo, non ancora oggetto di esecuzione, con l'impegno a restituirlo allorquando il ne avesse fatto richiesta;
CP_1
• nel mese di marzo 2014 era quindi stata sottoscritta una scrittura privata, con apposta la data del 6.4.2002, con cui le parti avevano simulato la cessione del terreno in questione (sito in Castiglion Fibocchi, identificato catastalmente al foglio 22, particella 168, di 115 mq), a fronte del prezzo di € 3.000,00, indicato come versato al momento dell'accordo (e, in realtà, mai versato, stante il carattere simulato dell'accordo);
• le parti avevano quindi sottoscritto altra scrittura privata, con cui il si era CP_3 impegnato a “cedere il terreno soltanto in favore dei Sig.ri e CP_1
, in qualsiasi momento essi lo avrebbero richiesto e previo Controparte_2
solamente il rimborso delle spese documentate che il avesse eventualmente CP_3 sostenuto”;
• il poi, aveva citato in giudizio i sigg.ri ed al fine di far CP_3 CP_1 CP_2 accertare l'autenticità della scrittura privata con cui era stato dato corso alla cessione, in modo da poter procedere alla trascrizione del titolo e formalizzare il passaggio di proprietà con efficacia verso terzi;
• i sigg.ri ed avevano aderito a tale domanda ed il Tribunale di CP_1 CP_2
Arezzo aveva emesso la sentenza n. 739 del 10.7.2014, con cui era stata dichiarata l'autenticità della scrittura privata predetta, oltre che l'avvenuto trasferimento fra le parti della proprietà del terreno in questione, con conseguente ordine al competente Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione e voltura;
• nel 2016, poi, i sigg.ri avevano deciso di recuperare il bene in Controparte_4
oggetto e, con raccomandata del 23.5.2016, avevano intimato al di dare CP_3 attuazione all'accordo intercorso;
• in considerazione dell'assenza di risposte, il aveva effettuato degli CP_1
accertamenti, venendo così a sapere che il aveva venduto il bene in CP_3
questione, pochi mesi prima, al prezzo di € 4.000,00;
3 • il reale valore del terreno in questione era tuttavia pari ad € 40.000,00 e tale doveva essere la misura del risarcimento da riconoscere ai sigg.ri in Controparte_4 conseguenza dell'inadempimento del agli obblighi assunti. CP_3
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto l'accoglimento delle domande ricordate al paragrafo 1).
1.2) Si era costituito il sig. che aveva contestato quanto dedotto dagli attori, CP_3
in particolare esponendo che:
o non aveva mai assunto alcun impegno alla restituzione del bene oggetto di causa;
o la scrittura privata asseritamente stipulata contestualmente all'atto traslativo (e contenente il predetto impegno alla restituzione) non era mai stata sottoscritta dal che la disconosceva espressamente in quanto apocrifa;
CP_3
o il prezzo indicato era congruo e, comunque, non avrebbe avuto alcun senso – anche ponendosi nell'impostazione attorea – indicare un prezzo fuori mercato.
1.2.1) Il sig. aveva chiesto: “A) In via pregiudiziale: che il Tribunale CP_3 dichiari improcedibile l'azione ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 B)
Nel merito: respinga la domanda avversaria come infondata per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte. Condanni altresì gli attori al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio”.
1.3) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Arezzo aveva infine ritenuto che:
− non vertendosi in tema di contratto illecito, le parti non potevano provare senza limiti la dedotta simulazione, ex art. 1417 c.c.;
− “...anche a volere qualificare il doc. 3 allegato all'atto di citazione – privo, peraltro, di data - come una controdichiarazione, la stessa, alla luce della c.t.u. calligrafica, disposta nel presente giudizio e depositata in data 23.12.2019, non può avere alcuna efficacia probatoria tra le parti atteso che il c.t.u. a pag. 50 della relazione ha concluso nel ritenere che la sottoscrizione del convenuto, apposta nel doc. 3 di parte attrice “(…) non sia riconducibile alla mano dello stesso e pertanto non sia autentica (…)”.”;
− le conclusioni del CTU erano condivisibili ed immuni rispetto alle osservazioni mosse dal CTP attoreo.
1.3.1) Il Tribunale di Arezzo aveva quindi reso la seguente statuizione: “
1. rigetta la domanda;
2. dichiara assorbita ogni altra questione nella presente decisione;
3. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 4.835,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali,
4 IVA, CPA se dovute;
4. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. come liquidate nel corso del giudizio”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno dunque proposto appello i sigg.ri CP_1
ed CP_2
2.1) Il gravame non è stato articolato in motivi separati e specifici, essendo invece strutturato secondo una variegata congerie di censure critiche alla sentenza impugnata.
Tali censure risultano nel complesso afferire alla conclusione raggiunta dal
Tribunale, sulla scorta delle risultanze emergenti dalla consulenza tecnica d'ufficio, in ordine alla ritenuta falsità della firma apparentemente riconducibile al sig. ed CP_3
apposta sulla scrittura privata che, nelle intenzioni dei sigg.ri ed CP_1 CP_2 avrebbe avuto la funzione di “controdichiarazione” attestante la simulazione del negozio traslativo datato 6.4.2002.
In particolare, gli appellanti hanno contestato la condivisione, da parte del
Tribunale, delle valutazioni del CTU, nonostante i rilievi critici del CTP attoreo.
Le argomentazioni critiche mosse dagli appellanti risultano poi frammiste ad allegazioni nuove, fondate su documenti parimenti nuovi (prodotti, cioè, per la prima volta in appello), nel complesso volte a suffragare il giudizio concernente l'erroneità della ritenuta falsità della sottoscrizione del nella predetta scrittura. CP_3
Nello specifico, gli odierni appellanti hanno dedotto che la riconducibilità al CP_3
della sottoscrizione in oggetto sarebbe evincibile da una serie di registrazioni di conversazioni (la cui trascrizione è allegata all'atto di appello) la cui produzione in prime cure non era stata possibile a causa di un errore del difensore in tale grado di giudizio
(“Questa difesa è ben conscia dei limiti di cui all'art. 345 c.p.c. sull'ammissibilità delle prove nuove, ma il sig. e la Sig.ra non poterono depositare tali CP_1 CP_2
registrazioni nonostante le avessero inviate al proprio legale che le smarrì o non le vide.
Tale errore professionale per i sig.ri e rappresenta un caso di forza CP_1 CP_2
maggiore o caso fortuito che rende ammissibili dette prove per cui si richiede
l'ammissione da parte della Corte D'appello. Pertanto si fa espressa ed esplicita richiesta di ammissione delle sottoscritte prove nuove allegate al n° 4 e 5. ai sensi della Cass. sent.
n. 12574/2019”; “Nel caso di specie sussiste 1) la negligenza del precedente difensore assimilabile a causa di forza maggiore caso fortuito 2) l'indispensabilità nata dalla necessità di dimostrare che il sig. ha realmente firmato la scrittura dissimulata 3) CP_3
la tempestività della presentazione nell'atto introduttivo. Pertanto si insiste nella loro ammissione”).
In tale ottica, gli appellanti hanno quindi proceduto ad inserire nel corpo del gravame ampi e numerosi stralci di tali conversazioni registrate, effettuando – dopo
5 ciascuno degli stessi – i propri rilievi argomentativi volti a valorizzare le conclusioni suscettibili di essere tratte da ognuno dei brani registrati e riportati nell'appello.
2.1.1) Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha contestato le censure mosse dalla CP_3
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata ed eccepito la tardività dei nuovi mezzi di prova prodotti in sede di gravame, chiedendo la reiezione dell'appello.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente, per quanto parte appellata non abbia sollevato eccezioni sul punto, occorre interrogarsi d'ufficio sull'ammissibilità del gravame, ai sensi dell'art 342
c.p.c., risolvendo la questione in senso positivo.
Per quanto non risultino formulati specifici motivi di gravame, deve tuttavia rilevarsi come la pur non del tutto lineare esposizione argomentativa degli appellanti risulti indicare il contenuto delle censure mosse alla sentenza impugnata sì che, una volta preso atto di ciò, il gravame deve essere preso in considerazione sotto il profilo della fondatezza o meno delle censure stesse, con riferimento – se mai – all'ammissibilità dei riscontri proposti.
3.2) In quest'ottica deve infatti anzitutto rilevarsi come non possano essere ritenuti ammissibili i mezzi di prova dimessi per la prima volta dagli appellanti in sede di gravame e, in particolare, le registrazioni di conversazioni già in precedenza ricordate.
3.2.1) L'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis) stabilisce che in appello “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha rilevato che “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere” (così Cass. 16289 del
12.6.2024).
Dunque, nell'attuale assetto della norma in questione, il profilo concernente l'indispensabilità della produzione documentale (o del nuovo mezzo di prova, in generale) ai fini della decisione risulta ormai essere privo di rilievo, dal momento che l'unico parametro di giudizio suscettibile di essere preso in considerazione onde ritenere
6 ammissibile il nuovo mezzo di prova è dato dalla ravvisabilità di una “causa non imputabile” alla parte e che abbia precluso la produzione documentale, o la richiesta istruttoria, in prime cure.
3.2.2) In quest'ottica, rilevato preliminarmente come sia pacifico che le registrazioni in questione non sono state prodotte in prime cure e preso poi atto dell'irrilevanza del profilo dell'indispensabilità del mezzo di prova ai fini della decisione, va ricordato come gli appellanti abbiano ascritto la “non imputabilità” di tale mancata produzione al fatto che le registrazioni in questione erano state inviate al proprio legale che, tuttavia, “le smarrì o non le vide” e che “Tale errore professionale per i sig.ri
e rappresenta un caso di forza maggiore o caso fortuito che rende CP_1 CP_2 ammissibili dette prove”.
L'impostazione degli appellanti non è condivisibile.
3.2.2.1) Anzitutto, va osservato come le allegazioni degli appellanti risultino – già su un piano astratto – infondate alla stregua delle indicazioni interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valenza dei rapporti tra la parte ed il proprio difensore, laddove si è ritenuto che “In tema di rimessione in termini ex art. 153, comma
2, c.p.c., la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà e non è, pertanto, integrata ove
l'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e il proprio difensore” (così, in massima, Cass. 25228 del 24.8.2023, nella cui motivazione è dato leggere il passaggio argomentativo secondo cui “...la mancata comunicazione, da parte del precedente difensore dell'attuale ricorrente, della intervenuta notifica della sentenza impugnata costituisce impedimento riconducibile alla patologia del rapporto intercorso tra la parte e il professionista incaricato per il precedente grado ma non costituisce una causa non imputabile alla parte, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (arg. ex Cass., ord., n. 27726 del 3/12/2020;
Cass., sez. un., n. 27773 del 4/12/2020; Cass., n. 3340 del 10/02/2021)”).
Analoga conclusione è stata raggiunta (da Cass. S.U. n. 27773 del 4.12.2020) con riferimento alla mancata comunicazione, ad opera del domiciliatario, dell'avvenuta notificazione del provvedimento, trattandosi di impedimento riconducibile esclusivamente alla patologia del rapporto intercorso con il professionista incaricato della domiciliazione
(anche in questo caso negando i presupposti per la rimessione in termini ed osservando – nella motivazione della sentenza – che “La dimenticanza, dovuta a trascuratezza o a negligenza o anche ad un disguido, o le difficoltà operative del domiciliatario nel trasmettere la dovuta notizia alla parte, infatti, attengono esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte stessa e il professionista incaricato della
7 domiciliazione e della ricezione della notificazione, e non sono rivelatrici di una causa non imputabile, che presuppone un impedimento all'esercizio del potere processuale non evitabile con un comportamento diligente”).
In aderenza a tale approccio ermeneutico, poi, si pone la chiara statuizione della
Suprema Corte secondo cui “L'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2,
c.p.c. non può trovare applicazione alla decadenza dall'impugnazione laddove la causa non imputabile dedotta a sostegno della relativa istanza sia collegata a violazioni commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini” (così, in massima,
Cass. 21649 del 7.7.2022).
3.2.2.2) Al netto dei rilievi assorbenti sin qui svolti, deve poi rilevarsi come gli odierni appellanti si siano limitati ad allegare di aver inviato al proprio difensore le registrazioni in questione, senza peraltro specificare come, quando ed in quali termini tale consegna sarebbe avvenuta, e, peraltro, senza fornire (o chiedere di fornire) alcun supporto dimostrativo di tale allegazione.
3.2.2.3) Dunque, in considerazione sia dell'estensibilità alla presente fattispecie dei sopra ricordati criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'istituto della rimessione in termini (trattandosi di istituti che presuppongono, entrambi, la non imputabilità alla parte della causa che ha determinato la decadenza processuale) sia dell'assenza di riscontri (ma neppure di allegazioni) che consentano di individuare in quali termini sarebbe avvenuta la consegna delle registrazioni in questione al difensore, la produzione documentale effettuata dagli appellanti con il gravame in analisi deve essere ritenuta inammissibile.
3.2.3) Ne consegue come le allegazioni ed argomentazioni svolte dagli appellanti con riferimento al contenuto di tali registrazioni non possano in alcun modo essere prese in considerazione.
3.3) Per quanto poi concerne le residue contestazioni mosse dai sigg.ri CP_1
ed alla sentenza impugnata, si ricorda come le stesse siano essenzialmente CP_2
fondate sulla prospettata non condivisibilità degli esiti esposti dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione grafologica espletata in prime cure.
3.3.1) Tali contestazioni, in particolare, risultano appuntarsi:
a) sulla visione diretta delle sottoscrizioni del sig. in atti, attestante l'evidente CP_3
somiglianza tra la sottoscrizione disconosciuta e quella non disconosciuta dal predetto odierno appellato;
8 b) sul fatto che, in sede di operazioni di consulenza in prime cure, il aveva CP_3 posto in essere una “sceneggiata”, adducendo un infortunio (avvenuto nel 2016) al braccio che gli avrebbe impedito di effettuare regolarmente un saggio di comparazione grafica e costringendolo quindi ad un'esecuzione incerta della propria firma, senza che di tale circostanza il giudice abbia poi tenuto minimamente conto, nonostante vi fossero vari elementi in base ai quali ritenere che non vi erano problemi per il ad effettuare normalmente il saggio stesso;
CP_3
c) sui rilievi critici già svolti in prime cure dal CTP attoreo, dott.ssa Per_1
Nessuno di tali rilievi è suscettibile di accoglimento.
3.3.1.1) Quanto al primo di essi, concernente la riconoscibilità ictu oculi dell'originalità della sottoscrizione contestata dal si osserva come tale assunto CP_3 risulti gravato da un'insormontabile tasso di soggettività, basato su un impressione personale degli appellanti, sganciato da qualsivoglia elemento di supporto che non sia la visione diretta delle sottoscrizioni in questione. Come tale risulta sostanzialmente arbitrario, immotivato e fondato su una percezione personale della realtà.
La visione di tali sigle (come riportate nell'atto di citazione in appello) conferma peraltro la natura soggettiva della valutazione esposta dagli appellanti, dovendosi evidenziare come le sigle stesse non appaiano tali da consentirne la riconduzione ictu oculi
(come invocato dagli appellanti) alla medesima mano.
3.3.1.2) Quanto poi al rilievo per cui il avrebbe posto in essere un'artata CP_3
messa in scena, lamentando un inesistente infortunio che avrebbe precluso la regolare esecuzione di un saggio grafico di comparazione e che di ciò il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, si osserva come il CTU nominato in prime cure, dott.
[...]
abbia espressamente preso in considerazione il profilo in oggetto, indicando che Per_2
“In relazione alle due domande poste dalla CT preme sottolineare come già in sede di bozza sia stato chiarito come le firme comparative del successive al 2016 rinvenute CP_3 presso l'Ufficio Anagrafe siano in palese contrasto con l'asserita impossibilità del sig.
a scrivere. Vi è di più nella bozza lo scrivente CTU ritiene che il sig. si sia CP_3 CP_3
sostanzialmente sottratto al rilascio di saggio grafico utilizzando la mano guidata per rilasciare firme prive di significato grafico comparativo. Tuttavia nulla si può attestare, da un punto di vista peritale, in merito al motivo che ha spinto il sig. a tenere CP_3
questo atteggiamento. In questo ambito si possono fare solo delle ipotesi ma che non possono essere verificate da una analisi grafologica perché non attengono alla materia peritale bensì a quella delle intenzioni umane. L'analisi comparativa grafologica ci dice che nel 2018 il rilasciava firme senza alcuna difficoltà grafomotoria, CP_3 sostanzialmente congruenti alle firme rilasciate prima dell'incidente e totalmente
9 difformi, come chiarito, con le firme rilasciate in sede di saggio grafico. L'analisi grafologica nulla può dirci sul perché il abbia tenuto tale comportamento. CP_3
L'ipotesi che lo abbia fatto perché abbia riconosciuta erroneamente come propria la firma apposta da un terzo o perché era esso stesso era a conoscenza che un terzo aveva apposto tale firma somigliante alla sua sono entrambe plausibili, come probabilmente altre ipotesi, ma non possono essere oggetto di attestazione peritale. Tramite analisi grafologica si può esclusivamente confrontare tracciati grafici per determinarne la provenienza o meno dalla stessa mano, attività che ha permesso di identificare come la firma in contestazione non sia riconducibile alla mano del e sia quindi opera di CP_3 terzi”.
Il giudice di prime cure ha poi espressamente indicato che “Poiché le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente - che non può ritenersi minimamente scalfita dalle osservazioni del consulente di parte attrice, anche alla luce dei chiarimenti del c.t.u., forniti nella predetta relazione-, possono essere fatte proprie da questo Giudice unico e, pertanto, deve ritenersi che la sottoscrizione del convenuto, apposta nel doc. 3 di parte attrice, non sia riconducibile alla mano dello stesso, in quanto costituisce una firma apocrifa e non autentica”.
Dunque, risulta come il Tribunale di Arezzo abbia recepito il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio anche in forza della condivisibilità delle risposte fornite dal dott. alle osservazioni critiche della dott.ssa (tra cui proprio quella Per_2 Per_1
valorizzata dagli odierni appellanti nella parte qui in considerazione) e, dunque, non risulta ravvisabile il vizio di omessa motivazione (ciò, in definitiva, integrando la doglianza degli appellanti sul punto) ascritto alla sentenza impugnata.
In conclusione sul punto deve rilevarsi come, al netto di ogni altra valutazione, la condotta del sig. non abbia peraltro in alcun modo precluso lo svolgimento delle CP_3
operazioni di consulenza, né appaiono sussistere anche nella presente sede ragioni di sorta per discostarsi dalle articolate e condivisibili valutazioni del consulente tecnico d'ufficio in risposta alle osservazioni del CTP attoreo, nei termini sopra ricordati.
3.3.1.3) In relazione infine all'ultimo dei rilievi critici sopra ricordati (al punto c) del paragrafo 3.3.1) si osserva come le contestazioni degli appellanti abbiano a riferimento la mancata ricezione, da parte del giudice di prime cure, della seconda delle ipotesi formulate dal CTU dott. Per_2
A) Il predetto CTU, all'esito della propria articolata disamina delle sottoscrizioni in comparazione, ha infatti concluso formulando due ipotesi:
I. “La firma in verifica non è stata apposta dal sig. ma è opera di terzo che ha CP_3
falsificato la sottoscrizione, ricalcando prima con matita la sottoscrizione in modo
10 di avere un solco guida da seguire, per apporre quindi una firma formalmente simile a quella che intendeva falsificare ma ovviamente frutto di ricalco. Il sig ritenendo, a torto, che la firma fosse a lui riconducibile ha pensato di non CP_3
rilasciare firme con una sola mano durante il saggio grafico in modo da non agevolare il lavoro di identificazione da parte del perito”;
II. “La firma in verifica è stata apposta dal sig. che ha prima manomesso il CP_3
foglio apponendo alcune sue sottoscrizioni con la matita per poi cancellarle in vista di un futuro disconoscimento al fine di disorientare il perito. Avrebbe quindi apposto la propria firma simulando un ricalco sempre in prospettiva di un futuro disconoscimento e infine avrebbe alterato il saggio grafico con la mano guidata per scongiurare definitivamente l'identificazione”.
B) Con l'argomentazione qui in esame, gli appellanti hanno ricordato come la dott.ssa avesse contestato la plausibilità della prima ipotesi formulata dal CTU, Per_1
sostanzialmente valorizzando la condotta del nel sottoporsi al saggio grafico e CP_3
ritenendo quindi maggiormente attendibile la seconda conclusione sopra ricordata.
3.3.1.3.1) Il rilievo degli appellanti non è condivisibile.
A) Va infatti ricordato come il CTU abbia esposto che l'ipotesi indicata per prima
(escludente la paternità della sottoscrizione in questione in capo al era preferibile CP_3 adducendo che “Si ritiene che la seconda ipotesi non sia né tecnicamente ne temporalmente verosimile e che quindi la firma sia stata apposta da terzo per copia tramite ricalco come previsto nella prima ipotesi. La seconda ipotesi presupporrebbe infatti che il sig. fosse dotato di conoscenze molto approfondite in ambito CP_3
grafologico peritale al punto da poter disorientare un perito. Tuttavia, anche nel caso ne fosse stato dotato, nel momento in cui avesse apposto la propria firma simulando un ricalco con l'intento di disconoscerla avrebbe comunque trasferito al tracciato alcune delle dinamiche di pressione, di fluidità, ideazione ed espressività che sono alla base della sua identità grafica e che sono invece assenti nella firma in verifica. La firma in verifica oltre ad essere chiaramente apposta per ricalco è caratterizzata da numerose aritmie, sconnessioni, disomogeneità redattive che testimoniano con chiarezza come la mano che
l'abbia apposta si sia trovata a seguire un percorso non conosciuto, non proprio. Chi ha apposto la sottoscrizione contestata ha modulato un tracciato piatto, inespressivo e con rallentamenti e pause innaturali poiché stava imitando le modalità redattive di altra persona. Indipendentemente dalle conoscenze peritali che il sig. avrebbe potuto CP_3
acquisire per disorientare il perito, se avesse apposto la propria firma con intento di dissimulazione e futura contestazione avrebbe lasciato inevitabilmente segni grafologici della propria grafomotricità tali segni invece non si rinvengono né in ordine alla
11 pressione né alla fluidità e financo al momento generativo degli schemi letterali circolari
)), circostanza quest'ultima che indica ancor più chiaramente come sia stata altra mano rispetto a quella del ad apporre la firma contestata. Inoltre, va segnalata la CP_3
circostanza per cui il documento contestato contiene le sottoscrizioni di altre due persone rappresentando l'incontro di volontà di più parti. La presenza di altre sottoscrizioni , benché non provi con certezza la contestualità redattiva, spinge ulteriormente a ritenere improbabile che uno dei tre sottoscrittori si sia trovato nella condizione di poter compiere le manomissioni sopradescritte prima della firma degli altri due Si ritiene quindi che
l'aver alterato il saggio grafico da parte del sig. non sia riconducibile ad un più CP_3
ampio piano di dissimulazione del la sottoscrizione ma sia una conseguenza dell' aver ritenuto, a torto, la firma contestata come propria attesa anche la verosimiglianza formale della stessa . Tale circostanza lo ha quindi spinto ad amplificare alcune sue difficoltà motorie al fine di disorientare il perito durante il rilascio del saggio grafico Si ritieni parimenti che l 'ipotesi n°1 sia stata ampiamente dimostrata nella sua plausibilità tecnica sia in ordine alla presenza di manomissioni tramite solchi ciechi del documento, sia in ordine alla presenza di una sottoscrizione innaturale con chiari segni di ricalco sia in ordine alla non riconducibilità di tale sottoscrizione alla grafomotricità del . CP_3
B) Nei confronti di tali articolate, puntuali, razionalmente fondate, osservazioni del
CTU gli odierni appellanti hanno di fatto reiterato la censura basata sul comportamento del sig. in sede di resa del saggio grafico. CP_3
Premesso il richiamo, anche in questa sede, di quanto già precedentemente rilevato al pregresso paragrafo 3.3.1.2), va evidenziato come le censure mosse dagli odierni appellanti non si confrontino specificamente con le sopra ricordate valutazioni del CTU.
Anche aderendo all'impostazione ricostruttiva di parte appellante, non può sottacersi come il fatto che il sig. possa aver posto in essere una condotta volta ad CP_3
incidere sulla regolarità della prestazione del saggio grafico nulla comporta in ordine ai rilievi del CTU (volti ad escludere la plausibilità della seconda ipotesi) secondo cui:
− il avrebbe dovuto essere a conoscenza di particolari nozioni di carattere CP_3
grafologico (di cui, in effetti, nulla consta);
− anche, ammettendo che il avesse tali conoscenze, egli “simulando un CP_3 ricalco con l'intento di disconoscerla avrebbe comunque trasferito al tracciato alcune delle dinamiche di pressione, di fluidità, ideazione ed espressività che sono alla base della sua identità grafica e che sono invece assenti nella firma in verifica”;
− “La firma in verifica oltre ad essere chiaramente apposta per ricalco è caratterizzata da numerose aritmie, sconnessioni, disomogeneità redattive che
12 testimoniano con chiarezza come la mano che l'abbia apposta si sia trovata a seguire un percorso non conosciuto, non proprio”;
− “Indipendentemente dalle conoscenze peritali che il sig. avrebbe potuto CP_3
acquisire per disorientare il perito, se avesse apposto la propria firma con intento di dissimulazione e futura contestazione avrebbe lasciato inevitabilmente segni grafologici della propria grafomotricità tali segni invece non si rinvengono né in ordine alla pressione né alla fluidità e financo al momento generativo degli schemi letterali circolari”.
Nei confronti di tali rilievi, di natura tecnica, operati dal consulente non risultano infatti mosse censure di sorta e, sul punto, è agevole osservare come i rilievi stessi rappresentino una condivisibile base argomentativa per escludere la plausibilità della seconda ipotesi e ritenere, come infine ha ritenuto il CTU, che l'unica ipotesi plausibile sia la prima, escludente la paternità della sottoscrizione in questione in capo al CP_3
C) Infine, in aggiunta a quanto sin qui indicato, deve rilevarsi la condivisibilità anche dell'osservazione del CTU secondo cui “La presenza di altre sottoscrizioni, benché non provi con certezza la contestualità redattiva, spinge ulteriormente a ritenere improbabile che uno dei tre sottoscrittori si sia trovato nella condizione di poter compiere le manomissioni sopradescritte prima della firma degli altri due”.
In proposito va rilevato come, in effetti, la presenza di più firme non consente di per sé di ritenere che siano tutte state apposte in contestualità e, tuttavia, deve rilevarsi come gli appellanti non abbiano operato allegazioni di sorta sul punto, ad es. specificando come, dove, quando ed in quali termini ebbe ad essere stipulato la scrittura integrante la
“controdichiarazione” in oggetto e, in particolare, se il avesse sottoscritto la stessa CP_3
assieme agli altri o in altro momento, alla loro presenza o meno. In effetti, sarebbe stato onere degli appellanti addure che la sottoscrizione del non era avvenuta alla loro CP_3
presenza, onde rendere quantomeno astrattamente plausibile il fatto che la sottoscrizione stessa potesse essere stata apposta secondo l'articolata procedura manipolativa descritta dal CTU.
Tale allegazione non è tuttavia mai stata operata e, anche in questo senso,
l'osservazione del CTU appare vieppiù connotata in termini di plausibilità.
4) Il gravame deve quindi essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte dell'appellato, in quanto conforme (ed anzi inferiore) ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 (in
13 considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “petitum”, trattandosi di richiesta di risarcimento di € 40.000,00) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1020/2021 del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Arezzo, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti e , in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 rifondere a le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 3.650,00 per compenso, di cui € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.100,00 per la fase di trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e
CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti e , in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 Controparte_2
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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