Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 18/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01571/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2023, proposto da
IN LA, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Sansone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Leonardo Da Vinci n. 111;
contro
Comune di IA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 2 del 11/07/2023 (Registro Ingiunzioni Demolizioni Area V – Urbanistica) (notificata il 14/07/2023), avente a oggetto “ opere abusive inerenti istanze di condono edilizio inoltrate dalla ditta LA IN e denegata con provvedimento del Comune di Termini Imerese n° 158 del 02/12/2008 ”, emessa dal Comune di IA, Area IV – Settore LL.PP. – Abusivismo – PRG, con il quale il responsabile dell'Area V – Settore Urbanistica ingiungeva “[…] nei confronti della Sig.ra LA IN nata a [...] il [...] e oggi residente in [...], in qualità di proprietaria committente delle opere, di effettuare la demolizione delle opere abusive in premessa descritte ed identificate (fabbricato per civile abitazione ad una elevazione fuori terra sito in IA, via Giardinello n. 49 ed identificato in catasto al N.C.E.U. al foglio di mappa n° 4 particella n° 641 sub 1), entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, eventualmente prorogabile con specifica istanza da presentarsi prima del suddetto termine, motivata da ragioni di obiettiva impossibilità di rispettare il termine medesimo per causa non imputabile al proprietario e/o responsabile dell’abuso […]”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di un immobile sito in IA (proveniente per variazione territoriale dal Comune di Termini Imerese), alla via Giardinello n. 49, identificato al catasto al Foglio 20, particella 641 sub 1.
Tale immobile è stato oggetto di tre istanze di condono edilizio: una avanzata ai sensi della l. n. 47 del 28 febbraio 1985 (prot. n. 12001 del 3 maggio 1986); le altre due presentate ai sensi dell’art. 32 della l. n. 326 del 24 novembre 2003 (prot. nn. 26674 e 26675 del 10 dicembre 2004).
Con provvedimento n. 158 del 2 dicembre 2008, il Comune di Termini Imerese negava il rilascio della concessione edilizia in sanatoria rispetto a tutte le istanze (e violazioni edilizie) menzionate.
A tale atto, rimasto inoppugnato, seguiva l’adozione del provvedimento n. 2 del giorno 11 luglio 2023 con cui il Comune di IA ingiungeva la demolizione delle opere abusive per cui era stato denegato il condono.
La citata ingiunzione di demolizione veniva impugnata dinanzi a questo Tribunale, con ricorso ritualmente notificato e depositato, con cui se ne lamenta l’illegittimità articolando due differenti motivi di ricorso: a) violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto l’atto non sarebbe stato preceduto da rituale comunicazione dell’avvio del procedimento; b) violazione dell’art. 3 della citata l. n. 241/1990 perché l’amministrazione non avrebbe dato conto dell’interesse pubblico, né lo avrebbe comparato con l’interesse del privato al mantenimento dell’immobile.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto.
Rispetto a entrambi i motivi di ricorso, il Collegio ritiene di condividere la consolidata impostazione della giurisprudenza per cui “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Da ciò consegue che l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni: questo perché tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative ” (Cons. Stato, sez. VII, 18 luglio 2024, n. 6450).
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria sezionale per la comunicazione alle parti, nonché per la trasmissione integrale della sentenza a mezzo PEC al Comune di IA e al Prefetto di Palermo per quanto di competenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO