Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
Non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, valevole anche nel procedimento di prevenzione, qualora, proposta l'applicazione di una misura di prevenzione con riferimento alla pericolosità sociale qualificata dagli indizi di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il provvedimento applicativo della misura risulti fondato sulla pericolosità generica del soggetto con riferimento a elementi di fatto sui quali l'interessato abbia avuto modo di difendersi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2008, n. 28638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28638 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 06/03/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 347
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 33644/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR TO, n. San Cipriano di Aversa (CE) il 13 febbraio 1943;
2) AR VO, n. S. Maria Capua Vetere (CE) il 5 novembre 1975;
3) AR NG, n. San Cipriano di Aversa (CE) il 24 marzo 1972;
4) ER ST;
avverso il decreto emesso in data 12 febbraio 2007 dalla Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Izzo Gioacchino, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di AN ST e il rigetto nel resto con le ulteriori statuizioni di legge;
viste le memorie in data 25 febbraio 2008 e in data 26 febbraio 2008 depositate nell'interesse;
rispettivamente di LI NG e di LI TO. OSSERVA
LI VO, LI NG, LI TO e AN ST (terza intestataria) hanno presentato, tramite i loro difensori, ricorso per SS avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma a seguito dell'udienza camerale del 12 febbraio 2007 con il quale, tra l'altro, veniva confermato il decreto del Tribunale di Latina in data 11 maggio 2005 di applicazione nei confronti di LI TO e LI NG della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni quattro (ritenuta per LI NG la pericolosità generica) e nei confronti di LI VO della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due (ritenuta la pericolosità generica e non applicate misure patrimoniali). Con il medesimo decreto, confermato in appello, il Tribunale di Latina aveva inoltre disposto la confisca, in pregiudizio di LI TO, di beni immobili intestati allo stesso LI TO e altri soggetti (tra cui AN ST), beni mobili registrati, conti correnti, depositi a risparmio e al portatore e inoltre, in pregiudizio di LI NG, la confisca di ulteriori beni immobili e di un bene mobile registrato intestato allo stesso LI NG nonché del capitale sociale e dei beni aziendali della ZE di SO CE & c. s.a.s..
Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per SS, tramite i loro difensori, LI TO, LI VO, LI NG e AN ST.
Con il ricorso presentato nell'interesse di LI TO si deduce (avv. Fabrizio Merluzzi e avv. NI Cantelli) la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 187, 192 e 238 bis c.p.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di Appello sarebbe giunta alla conclusione che il LI si era impegnato nella ricostituzione del disciolto clan del fratello sulla base di alcuni procedimenti conclusi con sentenza assolutoria o rigetto di applicazione di misure di prevenzione, senza indicare e valutare gli elementi storico-fattuali emergenti da tali procedimenti e rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità, e inoltre sulla base di tre intercettazioni ambientali prese in esame solo parzialmente (in particolare quella in cui LI TO si lamentava dell'attentato dimostrativo a due esercizi commerciali ritenuti nella sua disponibilità, chiedendosi perché dopo undici anni ci si accaniva contro la sua famiglia). Il ricorrente si duole anche che non siano state prese in esame le precise e oggettive censure difensive contenute nell'atto di appello e nella memoria difensiva, in particolare la circostanza che dopo l'attentato nessuna denuncia era stata presentata per paura e, comunque, nessuna vendetta era stata messa in atto, ma anzi i due negozi erano stati chiusi. LI TO, peraltro, non risultava essere stato mai stato condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p. e sin dal 1988 aveva ottenuto esiti favorevoli nei procedimenti di prevenzione che lo riguardavano. Quanto alla misura patrimoniale, nel decreto impugnato vi sarebbe addirittura l'assenza grafica della motivazione, avendo la Corte di appello richiamato le venticinque pagine dell'originario decreto, senza compiere una valutazione critica della motivazione a fronte di precise censure difensive. Contraddittoria sarebbe inoltre la motivazione del decreto del Tribunale di Latina in cui, pur prendendosi atto dei cospicui profitti ricavati da LI TO nell'attività edilizia, si affermava che i predetti ricavi non potevano legittimare i successivi acquisti (anche delle due palazzine composte da sedici appartamenti edificate in epoca successiva al primo investimento, eseguito acquistando un terreno in Formia per appena L. 30.000.000 nell'anno 1979) perché non dichiarati al fisco, senza peraltro tener conto che all'epoca i prezzi di vendita venivano dichiarati sulla base delle rendite catastali, assai basse, e non dell'effettivo prezzo pagato. Con la memoria successivamente depositata nell'interesse di LI TO la difesa fa rilevare - rispondendo al Procuratore Generale che aveva evidenziato l'equilibrio manifestato dal giudice di merito, che aveva ordinato il dissequestro e la restituzione di beni di ingente valore- che dalla relazione dell'amministratore giudiziario risultava che oggetto di dissequestro erano stati in realtà beni immobili alienati da anni, attività commerciali già chiuse o mai iniziate, conti correnti estinti o in sofferenza, beni mobili registrati già venduti o inutilizzabili. Con il ricorso presentato nell'interesse di LI VO (avv. Emilio Martino) si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, c ed e in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art.1, nn. 1 e 2 in quanto, premesso che la violazione di legge si configura anche nella totale mancanza di motivazione o nella motivazione puramente apparente, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sull'eccepita violazione dell'art. 521 c.p.p. dedotta con i motivi di appello e nella memoria difensiva depositata all'udienza del 12 febbraio 2007, non avendo il giudice di primo grado indicato quale tipologia di pericolosità (desunta, peraltro, da quella del fratello NG) fosse stata individuata. I giudici di appello avrebbero omesso di motivare anche sulla confutazione degli elementi di fatto sui quali era fondato il giudizio di pericolosità nonché sull'attualità e concretezza della pericolosità che erano oggetto della memoria difensiva;
la Corte di appello avrebbe peraltro ritenuto a tal fine rilevanti l'informativa del commissariato di Formia del 9 luglio 2002 e le dichiarazioni rese da AR NI nei primi mesi del 2004, elementi che non avrebbero potuto provare ne' l'attualità ne' l'abitualità dei traffici delittuosi attribuiti al ricorrente.
Con il ricorso presentato nell'interesse di LI NG (avv. NI Aricò) si deduce la violazione di legge per l'assoluta mancanza di motivazione, in quanto i giudici di appello non avrebbero tenuto conto delle tre memorie difensive, a diversa firma, presentate nell'interesse dell'appellante (allegate al ricorso per SS) che non erano state nemmeno citate nel testo del provvedimento impugnato. Con la prima memoria presentata dalla difesa di LI VO, condivisa dalla difesa di LI NG che si era associata, si eccepiva tempestivamente la nullità del decreto appellato per la mancata correlazione tra contestazione e decisione. La seconda e la terza memoria difensiva riguardavano il merito e proponevano argomenti mai in precedenza esposti (l'insufficienza, tra l'altro, di comportamenti antisociali anche gravi e plurimi, ma occasionali e non abituali, per poter configurare la pericolosità non qualificata di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1). Il giovane LI NG, inoltre, non era stato mai stato sottoposto ad indagini per usura, ma la Corte di appello avrebbe ignorato questo fatto storico e gli argomenti di fatto puntualmente riportati nella terza memoria, sottoscritta personalmente dall'interessato. In ordine alle misure patrimoniali vi sarebbe addirittura, secondo il ricorrente, mancanza grafica della motivazione e i giudici di appello non avrebbero nemmeno esaminato la documentazione sopravvenuta.
Nella successiva memoria la difesa deduce ulteriormente la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla mancata applicazione dell'art. 521 c.p.p., alla non abitualità di condotta antisociale del LI, al mancato esame della documentazione prodotta per la prima volta in appello.
Con il ricorso presentato nell'interesse di AN ST, terzo intestatario di due appartamenti di Formia, si deduce: 1) la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2 in quanto sarebbe mutata la composizione del collegio del Tribunale, senza un formale provvedimento di rinnovazione degli atti;
2) la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e, L. n. 575 del 1965, art. 1 e segg. in quanto nel provvedimento impugnato difetterebbe la motivazione in ordine alle doglianze difensive concernenti i provvedimenti patrimoniali, in particolare sull'originaria liceità del patrimonio del proposto e sull'"autonomia" di alcuni beni di proprietà di terzi, pur evincendosi dalle allegazioni difensive che la AN aveva personalmente acquistato l'immobile avvalendosi di un mutuo acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro di Formia, garantito da DI RA, e che all'epoca dell'adozione del provvedimento ablatorio i beni immobili de quibus erano sottoposti a procedure esecutive connesse al mancato adempimento del debito contratto dalla AN.
I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso presentato nell'interesse di AN ST è inammissibile in quanto la ricorrente, non avendo partecipato al giudizio di appello, non ha un autonomo diritto a proporre ricorso per SS (sez. 2, 10 gennaio 2006 n. 2349, Dalipi;
sez. 5, 19 ottobre 2000 n. 191, Mattioli). Quanto agli altri ricorsi, la Corte osserva quanto segue. È pacifico che il sindacato di legittimità sui provvedimenti di prevenzione è limitato, per espressa disposizione di legge (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2) alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge (Corte costituzionale sentenza n. 321 del 2004; Cass. sez. 6, 8 marzo 2007 n. 35044; sez. 6, 17 dicembre 2003 n. 15107, Criaco). Attraverso il ricorso per SS può quindi esclusivamente denunciarsi, con riferimento alla motivazione, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che integrerebbe la violazione dell'obbligo imposto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4 al giudice di appello di provvedere con decreto motivato.
Vanno inoltre tenuti presenti i limiti del sindacato di legittimità, che non può comunque estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto riservati alla competenza del giudice di merito. Alla luce di tali principi vanno esaminati i ricorsi proposti nell'interesse di LI TO, LI VO e LI NG.
Relativamente al ricorso proposto nell'interesse di LI TO (padre di LI NG e LI VO), la Corte osserva che nel decreto impugnato i giudici di appello riservano ampio spazio alle doglianze difensive, già in buona parte proposte dinanzi al Tribunale di Latina, riportandosi anche in linea generale per relationem alla "corposa ed esaustiva" motivazione del decreto appellato. La Corte di appello faceva peraltro alcune puntualizzazioni volte ad evidenziare l'irrilevanza dell'esito favorevole dei precedenti procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di LI TO, avendo il Tribunale valutato anche una successiva e rilevante attività di indagine tra cui le significative intercettazioni telefoniche da cui si desumeva l'interessamento del proposto per le vicende giudiziarie di tre appartenenti alla famiglia camorristica, cui faceva pervenire danaro e consigli sulla scelta degli avvocati, e, successivamente, il proposito di rispondere all'attentato subito nei suoi due negozi di San Cipriano di Aversa per il quale, secondo una tecnica tipicamente camorristica, non era stata presentata denuncia alle forze dell'ordine in attesa di reagire al momento opportuno in un contesto nel quale i LI, dopo l'"esilio" a Formia, tentavano di affermarsi nuovamente effettuando anche consistenti investimenti commerciali. Alla luce di tali emergenze, proseguiva il Tribunale, erano stati rivalutati gli elementi probatori (intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori La TO e UC) emersi a carico di LI TO nell'anno 1992 sul suo coinvolgimento in attività di usura e riciclaggio di danaro provenienti dalle attività illecite del fratello AN. Quanto in particolare alle misure patrimoniali, la Corte di appello rilevava la genericità delle doglianze difensive supportate dal mero richiamo della documentazione prodotta in primo grado, rinviando all'ampia e articolata motivazione del decreto emesso dal Tribunale di Latina che con "accuratezza motivazionale e serietà di accertamento" aveva preso in considerazione tutte le obiezioni poste dal ricorrente che in alcuni casi erano state anche accolte. Può sicuramente, a parere della Corte, escludersi che nel caso in esame la motivazione sia inesistente o meramente apparente, in quanto i giudici di appello hanno fatto legittimamente riferimento per relationem al provvedimento di primo grado dimostrando di condividerne integralmente il contenuto ed hanno esaminato e valutato -con argomentazioni coerenti, certamente non superficiali o insignificanti - le questioni prospettate nell'appello per la prima volta fornendo una spiegazione razionale anche in ordine alla mancata denuncia dell'attentato agli esercizi commerciali di San Cipriano di Aversa. Le ulteriori doglianze difensive riguardano, anche per quanto riguarda la provenienza dei beni confiscati, la pretesa illogicità delle valutazioni contenute nella motivazione del provvedimento impugnato (ed in quella del decreto emesso dal giudice di primo grado, in cui era stato disposta la confisca previa accurata analisi dell'origine dei singoli beni nella disponibilità, anche tramite prestanome, di LI TO e sulla base di un'approfondita valutazione dell'eventuale provenienza illecita degli stessi, anche ove l'illiceità fosse connessa alla mera evasione fiscale), mentre la motivazione dei giudici di appello non è certamente carente ed appare proporzionata dal punto di vista contenutistico al grado di specificità dei motivi di appello.
Relativamente al ricorso presentato nell'interesse di LI VO, la Corte rileva che i giudici di appello hanno posto in rilievo, per contestare l'assunto difensivo secondo il quale la pericolosità era stata affermata sulla base di fatti remoti e risalenti, gli elementi più recenti già presi in considerazione nel decreto del Tribunale di Latina che dimostravano l'attualità della pericolosità generica ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 del ricorrente (informativa del commissariato P.S. di Formia del 9 luglio 2002 e le dichiarazioni di AR NI circa l'interesse di LI VO alla vicenda estorsiva ai suoi danni dei primi mesi del 2004). A questo riguardo la Corte rileva che la valutazione in concreto dell'attualità costituisce una questione di fatto che esula dal controllo di legittimità avendo per oggetto l'apprezzamento della proiezione nel tempo delle fonti di accertamento della pericolosità. Per il resto la Corte di appello richiamava il contenuto del decreto appellato in cui, tra l'altro, il Tribunale aveva affrontato la questione della correlazione tra contestazione e decisione, manifestando adesione all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, contestata la pericolosità c.d. specifica, è possibile applicare misure personali sulla base della sola generica pericolosità ai sensi della L. n. 1423 del 1956 purché la proposta stessa contenga i concreti elementi di fatto poi valorizzati, sui quali dunque la parte abbia potuto difendersi. Il Tribunale aveva anche precisato che la proposta del pubblico ministero era stata notificata in copia integrale ai proposti e ai loro difensori, che avevano avuto modo pertanto di esplicare compiutamente le loro difese. Per LI VO - come chiaramente detto nella motivazione del decreto emesso dal Tribunale di Latina - era stata ritenuta, in mancanza di idonei indizi sull'appartenenza ad un'associazione camorristica, la pericolosità generica ed era stata applicata di conseguenza la sola misura di prevenzione personale per anni due, senza obbligo di soggiorno in considerazione del concreto grado di pericolosità dimostrato. Quanto al tipo di pericolosità generica ritenuta, la Corte di appello aveva puntualizzato nella premessa all'esame della posizione dell'appellante LI VO che per costui il Tribunale aveva ravvisato "la pericolosità generica di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, ossia soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi dai cui proventi ritraeva, almeno in parte, fonti di reddito", dimostrando di avere nella sostanza esaminato e indirettamente disatteso l'argomento proposto nella memoria difensiva circa la pretesa mancanza di correlazione tra contestazione e decisione, questione ampiamente affrontata nella motivazione del provvedimento impugnato e rispetto alla quale la memoria difensiva non aveva prospettato significativi elementi di novità. La Corte rileva poi che le ulteriori deduzioni difensive esulano dalla violazione di legge, risolvendosi in censure sulla valutazione da parte del giudice di merito degli elementi di fatto a carico del ricorrente, valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto infine al ricorso presentato nell'interesse di LI NG, va premesso che gli argomenti esposti in una memoria presentata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. possono essere disattesi anche per implicito dal giudice (Cass. Sez. 16 luglio 2007 n. 34531, Gangemi).
Relativamente alla prima memoria allegata (presentata dalla difesa di LI VO e che la difesa di LI NG sostiene di aver fatta propria, insistendo dinanzi alla Corte di appello per l'accoglimento anche in favore del suo assistito dell'eccezione relativa alla pretesa mancanza di correlazione tra la contestazione e la decisione) la Corte si riporta a quanto argomentato in relazione all'esame dei motivi di ricorso relativi a LI VO. Quanto alla specifica posizione di LI NG i giudici di appello hanno puntualizzato che lo stesso era stato ritenuto dal Tribunale, esclusa la sufficienza degli elementi raccolti per attribuirgli la qualità di indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, pericoloso ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art.1, nn. 1, 2 e 3 della da parte del giudice di merito (nel decreto del
Tribunale di Latina era peraltro chiaramente specificato, ai ff. 75 e 76, che "la pericolosità sociale del LI NG è comunque pienamente dimostrata, tanto ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art.1, n. 3, con riferimento ai reati contro la persona posti in essere e al possesso di armi documentato in atti, quanto e soprattutto in quanto dedito a traffici delittuosi e da essi traenti il suo sostentamento", con l'ulteriore precisazione che "le misure patrimoniali sono giustificate ex L. n. 55 del 1990, art. 14 in quanto soggetto dedito ad usura ed estorsione"). È ormai consolidata la giurisprudenza, già citata dal giudice di primo grado (f. 13) ed evidentemente condivisa anche dal giudice di appello, il quale non ha ritenuto di dover esplicitamente confutare le deduzioni difensive in ordine ad una questionerà esaminata nel provvedimento appellato e risolta affermando, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che nel procedimento di prevenzione il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia non risulta violato qualora, proposta l'applicazione di una misura con riferimento alla pericolosità sociale qualificata dagli indizi di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, il provvedimento applicativo risulti fondato sulla pericolosità generica del soggetto con riferimento ad elementi di fatto sui quali l'interessato abbia avuto modo di difendersi. Nel caso di specie peraltro il giudice di primo grado aveva precisato che, per assicurare il rispetto del principio della contestazione, era stata notificata alle parti e ai loro difensori una copia della proposta del pubblico ministero formulata ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1 e segg., L. n. 575 del 1965 art. 1 e segg., e L. n. 55 del 1990, art. 14. La seconda memoria difensiva allegata al ricorso, che i giudici di appello avrebbero omesso di prendere in considerazione, si incentrava sui concetti di "abitualità" e di "dedizione" riferibili rispettivamente alle categorie di soggetti pericolosi individuati nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 e n.
3. La Corte rileva che nel provvedimento impugnato di fatto le doglianze difensive vengono invece valutate e indirettamente disattese attraverso l'indicazione di elementi fattuali sufficientemente dimostrativi dell'ininterrotto coinvolgimento di LI NG sin dagli anni 1992-95 in attività di usura ed estorsione (prestiti concessi a varie persone, tra cui GR OL e Di SS;
sequestro nella sua cassaforte di denaro, preziosi, documentazione bancaria e titoli di credito per rilevanti importi), coinvolgimento che negli anni successivi non era cessato come emergeva dalle ulteriori indagini compendiate nell'informativa del commissariato P.S. di Formia del 9 luglio 2002 (telefonate intercettate, risalenti ai mesi di agosto-settembre 2001, tra il LI e LI NI in relazione a debitori insolventi che venivano pressati con richieste di effetti cambiari maggiorati in sostituzione di quelli non onorati o con richieste pressanti di restituzione) e dalla denuncia di AR NI per estorsione dell'anno 2004. Si tratta di risultanze oggettive che anche dai giudici di appello (l'esposizione del giudice di primo grado sui singoli episodi era stata più analitica e dettagliata) sono state ritenute ragionevolmente significative, per la loro ripetitività e rilevanza, di un non occasionale coinvolgimento di LI NG nei reati di usura ed estorsione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudiziari e delle denunzie a suo carico poiché nel procedimento di prevenzione il giudice valuta la pericolosità del proposto e non la sua colpevolezza.
In ordine alla terza memoria sottoscritta personalmente da LI NG che non sarebbe stata presa in considerazione, la Corte osserva che i giudici di appellohanno esaminato e valutato la rilevanza delle concrete circostanze di fatto -denunzie e conversazioni telefoniche intercettate-rivelatrici di un quadro di attività illecite diffuse e ritenute sintomatiche della pericolosità sociale del proposto, avendo evidentemente considerato inconsistenti le divergenti valutazioni prospettate nella memoria in cui il CO proponeva in ordine ai singoli elementi valorizzati dal giudice di primo grado la propria personale chiave di lettura. Quanto, infine, ai provvedimenti patrimoniali, la Corte di appello ha legittimamente motivato per relationem, indicando specificamente le pagine del provvedimento appellato in cui si erano sviluppati i passaggi della relativa motivazione ed evidenziando l'infondatezza della doglianza difensiva, doglianza ribadita nella memoria sottoscritta da LI NG, dell'omessa considerazione da parte del giudice di primo grado della relazione tecnica, affermando che il Tribunale aveva dedicato "adeguato esame e convincente contestazione degli assunti in quella contenuti". La documentazione difensiva allegata alla memoria sembra essere, del resto, limitata a documenti prodotti in originale "ad ulteriore conferma" di quanto dal ricorrente già ritenuto provato. Anche nell'esame della posizione di LI NG deve pertanto escludersi un vizio radicale di motivazione, avendo i giudici di appello motivato adeguatamente il decreto impugnato, dimostrando di aver esaminato e valutato nella sostanza le questioni dedotte con l'appello e con le memorie difensive. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso relativi alla violazione di legge dedotta in relazione alla mancanza di motivazione in ordine all'"abituale dedizione al delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1" e al mancato esame della documentazione difensiva prodotta con l'appello, se ne è già rilevata l'infondatezza nell'esaminare il contenuto delle memorie difensive presentate nell'interesse di LI NG. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al pagamento ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008