Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/1996, n. 4904
CASS
Sentenza 18 marzo 1996

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Con riguardo ai bambini il termine "correzione" va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di connivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell'art. 571 cod. pen. (abuso di mezzi di correzione) giacché intanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso.

In tema di rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 cod. pen.) e di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 cod. pen.), l'intenzione soggettiva non è idonea a far entrare nell'ambito della fattispecie meno grave ciò che oggettivamente ne è escluso. Il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul piano oggettivo, con riferimento al contesto culturale ed al complesso normativo fornito dall'ordinamento giuridico e non già dalla intenzione dell'agente. (Affermando siffatto principio la Corte di Cassazione ha escluso che l'uso sistematico della violenza quale ordinario "trattamento" del minore, sia pure sostenuto da "animus corrigendi", potesse rientrare nell'ambito dell'art. 571 cod. pen.: ciò in considerazione della sicura illiceità di tale uso).

Il delitto di maltrattamenti di minore (art. 572 cod. pen.) si consuma non soltanto attraverso azioni, ma anche mediante omissioni giacché "trattare" un figlio (per di più minore degli anni 14) da parte di un padre implica almeno il rispetto della norma di cui all'art. 147 cod. civ. che impone l'obbligo di "mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli "e, per converso, "maltrattare" vuol dire, in primo luogo, mediante costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità ne' materiale, ne' morale di risolvere da solo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/1996, n. 4904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4904
Data del deposito : 18 marzo 1996

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