Sentenza 10 gennaio 2006
Massime • 1
L'art. 587 comma primo cod. proc. pen., che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Ricorso per cassazione - Ente non appellanteFrancesco · https://www.osservatorio-231.it/ · 12 aprile 2021
La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 15.12.2020, depositata in data 29.03.2021, n. 11688 si è pronunciata in relazione al ricorso per Cassazione depositato da un ente che tuttavia non aveva presentato appello. L'ente ricorrente era stato condannato in primo grado a seguito della commissione del reato di lesioni personali colpose contestato la legale rappresentante di una società per l'illecito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies. La vicenda oggetto del giudizio, per come ricostruita nei gradi di merito, attiene all'infortunio occorso ad una persona che si trovava all'interno dell'officina di una società ove era giunta per far riparare un proprio camion. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2006, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 10/01/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 19
Dott. BERNABAI AT - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 14865/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AT, nato a [...] il [...];
TU ZO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, pronunziata, quale giudice di rinvio, in data 21/10/2002;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. PALOMBARINI Giovanni, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 6/03/2000 il Tribunale di Lecce, affermò la responsabilità di EX AR, MA HA, AL OF e AL AT per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 e 80 nonché di NA AL, TU ZO, PA VI e PI DR per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 e condannò (con la diminuente per il rito abbreviato per MA, EX, PI e NA):
AL OF alla pena di anni 24 di reclusione;
AL AT alla pena di anni 15 di reclusione;
MA HA alla pena di anni 10 di reclusione;
EX AR alla pena di anni 9 mesi 4 di reclusione;
PA VI alla pena di anni 4 di reclusione e L. 25.000.000 di multa;
PI DR alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione;
NA AL alla pena di anni 2 di reclusione e L. 15.000.000 di multa;
TU ZO alla pena di anni 4 di reclusione e L. 25.000.000 di multa, oltre alle conseguenti pene accessorie, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.
In data 21/07/2000 la sentenza divenne irrevocabile per AL OF e AL AT.
Proponevano appello EX, MA, NA, PI, PA e TU.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 3/01/2001 (irrevocabile dal 24/06/2002 per inammissibilità del proposto ricorso per cassazione), previa separazione delle posizioni e sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p. ridusse la pena a EX AR ad anni 7 mesi 6 di reclusione ed a TU ZO ad anni 3 di reclusione e L. 15.000.000 di multa. Con separata sentenza in pari data la predetta Corte d'Appello ridusse la pena inflitta a:
MA ad anni 7 mesi 6 di reclusione;
PI ad anni 2 di reclusione e L. 10.000.000 di multa;
PA ad anni 3 di relusione e L. 15.000.000 di multa;
NA, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza 16/07/1997 del Tribunale di Lecce, alla pena complessiva di anni 2 mesi 6 di reclusione e L. 12.000.000 di multa.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione PA, MA e NA.
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 5/02/2002, dichiarò inammissibile il ricorso di PA, rigettò quello di NA ed annullò la sentenza impugnata nei confronti di MA con rinvio, in quanto la prospettata questione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (che la Corte d'Appello aveva rilevato non essere stata proposta in primo grado ed in relazione alla quale non era stata richiesta ai sensi dell'art. 603 c.p.p. la rinnovazione del dibattimento per acquisire i relativi decreti) deve essere esaminata dal giudice trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, previa acquisizione dei decreti autorizzativi.
La Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, quale giudice di rinvio, ordinò la citazione, ai sensi dell'art. 587 c.p.p. di AL AT, EX, TU e AL OF.
Con sentenza 21/10/2002 il giudice di rinvio, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599 c.p.p. ridusse la pena inflitta a MA ad anni 6 mesi 6 di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Ricorrono per cassazione i difensori di AL AT e TU ZO.
Il difensore di AL AT lamenta la inutilizzabilità delle intercettazioni perché il G.I.P. nel provvedimento autorizzativo avrebbe ricopiato la richiesta del P.M., così non dimostrando di aver valutato la richiesta.
Il difensore di TU lamenta la inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'obbligo di motivazione ed il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio "l'art. 587 c.p.p., comma 1, che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nella ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante;
invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione" (Cass. Sez. 5^, sent. n. 191 del 19/10/2000 dep. 10/01/2001 rv 218068). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di seicento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro seicento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006