Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2006, n. 2349
CASS
Sentenza 10 gennaio 2006

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Massime1

L'art. 587 comma primo cod. proc. pen., che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione.

Commentario1

  • 1Ricorso per cassazione - Ente non appellante
    Francesco · https://www.osservatorio-231.it/ · 12 aprile 2021

    La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 15.12.2020, depositata in data 29.03.2021, n. 11688 si è pronunciata in relazione al ricorso per Cassazione depositato da un ente che tuttavia non aveva presentato appello. L'ente ricorrente era stato condannato in primo grado a seguito della commissione del reato di lesioni personali colpose contestato la legale rappresentante di una società per l'illecito di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies. La vicenda oggetto del giudizio, per come ricostruita nei gradi di merito, attiene all'infortunio occorso ad una persona che si trovava all'interno dell'officina di una società ove era giunta per far riparare un proprio camion. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2006, n. 2349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2349
Data del deposito : 10 gennaio 2006

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