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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18888 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da NO IO n. a Lavello il 26/1/1967 avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza in data 5/2/2026 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. AN AR De SA;
letta la memoria di replica dei difensori in data 15/04/2026; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che si è riportato alla memoria già depositata e ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv.ti. IO Carretta e ET SS, che hanno illustrato i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Potenza, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza di questa Corte n. 2216/2026, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NO IO avverso il provvedimento genetico del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Potenza che aveva applicato nei confronti del NO Penale Sent. Sez. 2 Num. 18888 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui ai capi 1, 21, 25 della rubrica provvisoria (artt. 416, 61-bis; 648-bis, 512-bis cod. pen.). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, Avv.ti IO Carretta e ET SS, deducendo i motivi di seguito sunteggiati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 125, 546, lett. e), 627, comma 3, 291 comma 1-quater, 178 comma 1 lett. c), 274, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. 2.2. Nullità dell’ordinanza per omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo ai sensi degli artt. 627 e 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Secondo i difensori l’ordinanza impugnata ha immotivatamente disapplicato il principio di diritto enunziato da Sezioni Unite “V.M.” (ud. 15/1/2026) con riguardo all’affermata irrilevanza della connessione ex art. 12 o del collegamento probatorio ex art. 371, comma 2 lett. b), cod. proc. pen. al fine di derogare alla regola dell’interrogatorio preventivo disciplinato dall’art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen. laddove ha richiamato il vincolo di connessione esistente tra i reati contestati all’indagato e quelli ascritti al IN, trascurando la necessità di scindere a tal fine le posizioni processuali. L’ordinanza impugnata ha, inoltre, ritenuto di porre a fondamento dell’esistenza di un concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio la documentazione prodotta dal pubblico ministero all’udienza di discussione del 3/2/2026 senza tener conto che la valutazione in ordine a detta esigenza cautelare doveva essere ricondotta al momento dell’adozione della misura genetica senza possibilità di sanatoria sulla base di documentazione tardivamente prodotta e, sebbene già nella disponibilità del pubblico ministero, non fatta oggetto di rituale ostensione. In ogni caso, il Tribunale ha omesso di individuare le fonti di prova esposte ad un eventuale inquinamento e i comportamenti e le iniziative dell’indagato suscettibili di fondare il ritenuto rischio di manipolazione delle prove, limitandosi a segnalare condotte anomale o sospette senza spiegarne la ricaduta sul piano dell’accertamento dei reati, ovvero richiamando in termini ipotetici e congetturali la possibilità di influenzare potenziali testi, non identificati, così palesando l’insussistenza della concretezza ed attualità dell’affermato pericolo di inquinamento probatorio. Al riguardo, i giudici della cautela hanno incongruamente valorizzato le illazioni, prive di conferma, desumibili dalla produzione del pubblico ministero in data 3/2/2026 che non spiegano alcuna efficacia ai fini della dimostrazione dell’esigenza di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. 2.3. Violazione degli artt. 546 lett. e), 125, 267 e segg., 63, comma 2, 64 comma 3-bis, 350, 191, 178, 350, commi 2, 6, 7, 363 cod. proc. pen. e connesso vizio della motivazione. L’ordinanza impugnata, secondo i difensori, ha illegittimamente valorizzato ai fini della gravità indiziaria la conversazione captata tra il coindagato IN e l’App. NE Pasquale, disattendendo l’eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa ai sensi degli artt. 63, 64 e 191 cod. proc. pen. I giudici della cautela, trascurando le circostanze che hanno determinato la captazione, hanno ricondotto la stessa nell’ambito delle intercettazioni ambientali sebbene ne difettino le caratteristiche in quanto il soggetto captante non è terzo estraneo al colloquio giacchè 3 proprio l’app. NE aveva predisposto il dispositivo di registrazione nella propria autovettura. Inoltre, nel senso della radicale inutilizzabilità della conversazione, depone anche la circostanza che il IN era indagato nell’ambito del procedimento di cui riferiva, con la conseguenza che doveva essere destinatario degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. che sono posti a presidio non solo delle garanzie del dichiarante ma della stessa legalità dell’atto. Nella specie, secondo i difensori, l’intercettazione dissimula e maschera la natura sostanziale di un interrogatorio di cui si è inteso eludere le garanzie con la conseguenza che dovevano trovare applicazione i principi declinati da Sezioni Unite “Torcasio” circa l’inutilizzabilità delle registrazioni di colloqui effettuate in violazione dei divieti di legge. In difetto dei presupposti di necessità ed urgenza, l’intercettazione ambientale doveva essere previamente autorizzata dal Gip, anche in presenza di un conversante consapevole, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, né il recupero anche solo parziale dell’atto è legittimato dalla addotta esistenza di riscontri al narrato del IN con riguardo all’incendio divampato nei locali della società S.G. del NO. 2.4. Violazione degli artt. 546 lett. e), 192 cod. proc. pen. 157, 512-bis cod. pen. e correlato vizio della motivazione. I difensori deducono che l’ordinanza impugnata ha disatteso l’eccezione di prescrizione in relazione alle condotte di intestazione fittizia di cui al capo 25 sulla base di erronei argomenti giuridici. Infatti, con riguardo alla Street s.r.l., anche a voler ritenere che la gestione di fatto della compagine da parte dell’indagato sia intervenuta in epoca successiva al 2012, sarebbe comunque maturato il termine di prescrizione. L’ordinanza di riesame annullata indicava nell’anno 2015 il momento dell’assunzione da parte del ricorrente del ruolo di dominus della soc. Street e nello stesso arco temporale deve collocarsi il controllo delle altre aziende della galassia imprenditoriale riconducibile al NO, che svolgevano funzione servente rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici del ricorrente. I giudici del riesame non hanno, altresì, considerato che le operazioni di riciclaggio sono oggetto di contestazione chiusa, con termine ultimo fissato a marzo 2021, con conseguente impossibilità di configurare il dolo di agevolazione nel contesto delle intestazioni fittizie consumate in epoca successiva a detta data. Pertanto, con riguardo alle condotte oggetto del capo 24 deve escludersi qualsiasi legame funzionale tra le operazioni societarie richiamate e il delitto di riciclaggio, né può ipotizzarsi un dolo elusivo delle misure di prevenzione estraneo alla contestazione del pubblico ministero. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 lett. e) 125, 192, 292 lett. d) cod. proc. pen., 416, commi 1, 2, 648-bis cod. pen. I difensori contestano l’affermazione del collegio cautelare secondo cui il Gip non avrebbe escluso la gravità indiziaria in ordine alle ipotesi diverse da quelle ritenute ai capi 1, 22, 23, 25 dell’incolpazione provvisoria, pur avendo arrestato la sua valutazione all’insussistenza delle esigenze cautelari per decorso del tempo, senza effettuare alcun positivo accertamento ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. Pertanto, le condotte in questione non possono essere poste a sostegno della gravità indiziaria in relazione all’addebito associativo e l’ordinanza impugnata ha 4 reso una motivazione illogica laddove per rispondere alle censure difensive ha ipotizzato una futura estensione dell’addebito ai Cartagena e al Saracino, insuscettibile di sanare la mancata originaria ricomprensione nel perimetro associativo dei pretesi beneficiari delle attività riciclatorie. Quanto alla riconduzione all’accordo programmatico dell’associazione delle frodi all’Iva consumate in Svezia, i difensori sostengono il difetto di qualsiasi verifica in ordine all’ipotizzato meccanismo truffaldino e la mancata contestazione della fattispecie associativa ai soggetti esteri asseritamente coinvolti. In conclusione, i difensori sostengono che il Tribunale non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi che revocavano in dubbio la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi del delitto associativo sub 1). Aggiungono che, sotto il profilo della tecnica redazionale, l’ordinanza impugnata ha riprodotto i vizi già censurati dalla pronunzia rescindente attraverso la massiva incorporazione della richiesta del pubblico ministero e delle informative mutuate dall’ordinanza impugnata, i cui contenuti sono stati impropriamente richiamati nonostante l’intervenuto annullamento nonché attraverso il ricorso a formule stereotipate ed astratte che non hanno fornito adeguata risposta alle doglianze formulate in punto di sussistenza delle condotte riciclatorie alla luce dei materiali acquisiti in atti. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 lett. e), 273, 274, 292, comma 2 lett. c) e c-bis cod. proc. pen. e agli atti del procedimento specificamente indicati. Il ricorrente deduce che la motivazione rassegnata dai giudici della cautela è manifestamente illogica con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. e si pone comunque in contrasto con i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di proporzionalità e gradualità della misura. L’ordinanza impugnata ha omesso la motivazione in ordine ai rilievi difensivi concernenti la distanza temporale intercorsa tra la consumazione dei fatti contestati e l’adozione della misura limitandosi a segnalare iniziative postume del NO prive di rilevanza penale e insuscettibili di incidere sulla prognosi di recidivanza. Ha, inoltre, del tutto trascurato lo stato di incensuratezza dell’indagato e il dato relativo all’assenza di evidenze circa la permanenza dei rapporti tra gli indagati in epoca successiva al 2020, stante l’irrilevanza della prenotazione alberghiera effettuata dalla Merra a nome del Saracino il 27/12/2023 e dei meri sospetti formulati circa i rapporti lavorativi intrattenuti con SM AR. Incongrui appaiono i riferimenti alla crisi della S.C. s.r.l. sebbene la società risulti ammessa alla composizione negoziale della stessa mentre i giudici cautelari hanno omesso ogni valutazione circa l’avvenuto sequestro preventivo che ha colpito l’intero patrimonio del NO e la galassia societaria a lui riconducibile, con conseguente impossibilità per l’indagato di compiere qualsiasi atto dispositivo incidente su beni e valori vincolati. Inoltre, risulta integralmente acquisita la documentazione contabile delle società coinvolte sicché l’indagato, totalmente sprovvisto di mezzi finanziari, non sarebbe comunque in grado di reiterare le condotte. 5 Il Tribunale si è discostato dai princìpi dettati dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, non avendo tenuto conto che il ricorrente era a conoscenza delle indagini a suo carico quantomeno dal luglio 2019, in coincidenza con la prima richiesta di proroga delle indagini senza aver, tuttavia, mai posto in essere atti finalizzati a pregiudicare la genuinità della prova. I difensori lamentano, infine, che i giudici della cautela non hanno reso conto delle ragioni per cui hanno ritenuto non concedibile la misura degli arresti domiciliari con le modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. in violazione del principio di proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due collegati motivi, di valenza assorbente, che deducono la nullità dell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico in ragione dell’omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo sono fondati e meritano accoglimento. La sentenza rescindente ha rilevato un vizio di motivazione in ordine al profilo della connessione posta a fondamento della deroga alla regola dettata dall’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., demandando al giudice di rinvio il compito di ovviarlo, tenendo conto dell’intervento delle Sezioni Unite investite della questione. Allo stato la motivazione di Sez. U “V.M.” oggetto di decisione all’udienza 15/01/2026 (RG n. 25030/25) non risulta ancora depositata sebbene dall’informazione provvisoria (n. 2/2026) si desuma che la postergazione dell’interrogatorio non possa trovare giustificazione nelle ipotesi di connessione ai sensi degli artt. 12 e 371, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen. 2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto la legittimità della deroga e della conseguente effettuazione postuma dell’interrogatorio di garanzia con riguardo alla posizione del ricorrente in ragione della sussistenza del rischio di inquinamento probatorio. L’ordinanza genetica (pag. 155) ha ravvisato indistintamente per tutti gli indagati le esigenze di cui all’art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen. Con specifico riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, il Giudice emittente la misura ha osservato che i reati finanziari contestati sono diretti a frapporre ostacoli alla ricostruzione dei redditi e del volume d’affari delle società di NO e IN ed ha valorizzato la mancata consegna delle scritture contabili relative alle società Street ed Edilvia, i contatti con il circuito bancario, la partecipazione del NO all’amministrazione comunale fino al 2023 e le operazioni immobiliari S.G.-GLAMOUR. Per l’indagato IN il Gip ha rimarcato l’avvicinamento di NE Pasquale, politicamente schierato con l’opposizione nell’amministrazione di Lavello, tramite il fratello carabiniere. L’ordinanza impugnata ha confutato le censure difensive sul punto alle pagg. 9 e segg. evidenziando la particolare capacità del NO d’immutare la realtà, modificandola a proprio vantaggio, desunta dalle operazioni di riciclaggio e di intestazione fittizia in contestazione;
i rapporti con funzionari bancari che hanno agevolato le operazioni illecite;
l’inserimento dell’indagato nell’amministrazione comunale nel periodo 2018-2023; l’aumento di capitale 6 relativo alla SB s.r.l. mediante conferimento di un ramo d’azienda della controllante S.G. riferibile al complesso alberghiero S. Barbato;
le emergenze concernenti i capi 4, 14, 15 - non costituenti titoli cautelari - che danno conto dell’alterazione dei dati contabili;
le trattative intercorse con SM AR (non indagato), compagno di IN Sonia, figlia di LO, per ottenere prestiti di danaro;
le fatture relative a operazioni ambigue e operazioni commerciali fittizie;
il possesso di un disturbatore di frequenze (jammer); la rete relazionale del NO e la possibile influenza su terzi chiamati a deporre. Il collegio cautelare ha testualmente affermato che “appaiono prevedibili comportamenti del NO che ha dimostrato propensione a compiere una serie di condotte di fatturazioni artificiosamente alterate in guisa da raffigurare all’esterno un quadro valutativo alterato nei bilanci e nelle situazioni contabili, volti a interferire con qualsiasi mezzo ed attraverso soggetti collegati con l’attività di indagine, con la conseguenza altamente probabile di porre a serio rischio l’intera ricostruzione dei movimenti finanziari nonché la scoperta e il recupero delle somme distratte”. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha valorizzato a sostegno del rischio di inquinamento probatorio i contenuti della nota datata 3/2/2026 depositata dal pubblico ministero in sede di giudizio di rinvio, dalla quale si desume che il NO avrebbe tentato di avvicinare un giudice in servizio a Potenza e residente a [...]attraverso un avvocato identificato;
lo stesso NO sarebbe stato in possesso di informazioni riservate sulla rogatoria svizzera e avrebbe intrattenuto contatti con un magistrato in servizio a Pescara intesi all’acquisizione di notizie riservate, elementi non richiamati nell’ordinanza genetica a sostegno dell’esigenza derogatrice e secondo la difesa mai ostesi. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il pericolo di inquinamento probatorio va identificato in tutte quelle situazioni in cui l'indagato abbia dimostrato, con la propria condotta illecita o sulla base della personalità manifestata, di voler inquinare le prove (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Di Giorgi, Rv. 270561-01) e deve essere ancorato a comportamenti concreti dell'interessato (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, [...], Rv. 270670-01). Esso implica la sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento. A tal fine, il pericolo deve essere ravvisato in relazione ai fatti alla base della cautela (Sez. 6, n. 34084 del 29/09/2020, [...], Rv. 280091-01) e può concernere sia le prove a carico sia quelle a discarico (Sez. 3, n. 39972 del 12/06/2019, B., Rv. 276912-01); occorre, comunque, che il pericolo sia effettivo, occorrendo la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270814-01). 3.1. Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, onde evitare che il requisito richiesto del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del 7 19/04/1995, Papa, Rv. 202984-01), dovendo comunque escludersi il rischio di inquinamento quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della conoscenza, da parte dell'indagato, dell'esistenza di indagini a suo carico per alcuni reati, senza che sia stata posta in essere alcuna condotta che pregiudichi l'integrità o la genuinità della prova stessa (Sez. 5, n. 786 del 20/02/1996, Majocchi, Rv. 204473-01; Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, [...], Rv. 270670-01). Significativa risulta, inoltre, l’affermazione che il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delle indagini preliminari, nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato (Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020, De Matteis, Rv. 279101-01; Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, [...], Rv. 257598- 01). La giurisprudenza segnala, dunque, con orientamento consolidato e costante, che l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non può avere connotazioni ipotetiche e virtuali ma deve, al contrario, in coerenza con il dettato normativo, presentare i caratteri della specificità in relazione alle fonti di prova da tutelare;
della concretezza ed attualità, da intendere quale esposizione della prova stessa ad incombente ed effettivo rischio di alterazione;
della individualizzazione delle condotte inquinanti, non potendo farsi carico all’indagato di comportamenti di correi se non in presenza di elementi che attestino il perseguimento di un condiviso e comune interesse. 3.2. Questa Corte ha, inoltre, condivisibilmente chiarito in tema di misure cautelari personali che ogni attività tesa ad occultare l'apprensione del profitto del reato - e dunque il suo concreto accertamento - rileva non solo sul piano del pericolo di reiterazione del reato, ma anche su quello del pericolo di inquinamento probatorio, ma i comportamenti selezionati a tale ultimo fine devono essere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confronti dell'indagato, poiché, altrimenti, nell'ipotesi del riciclaggio e dei reati similari, l'esigenza di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, in palese contrasto con il disposto normativo che richiede la concretezza e attualità del pericolo (Sez. 2, n. 44922 del 03/11/2021, [...], Rv. 282359-01; Sez. 5, n. 48092 del 17/10/2019, [...], Rv. 277651-01). Il principio deve trovare applicazione non solo in relazione alle fattispecie caratterizzate, sotto il profilo strutturale o psichico, da elusività e dissimulazione ma anche con riguardo ai reati la cui oggettività giuridica implica fenomeni immutativi quali i falsi e le violazioni finanziarie, non potendo farsi coincidere gli elementi qualificanti della condotta illecita con l’esigenza cautelare in discorso, per definizione estranea al sistema della tipicità e collocata sul versante della cautela personale. 8 4. Deve rilevarsi in proposito che l’ordinanza genetica ha rassegnato una motivazione sul pericolo di inquinamento cumulativa, che fa riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche delle condotte, indebitamente valorizzando la capacità dissimulatoria dei reati di intestazione fittizia e riciclaggio;
che non commisura l’esigenza ai parametri della concretezza ed attualità e al patrimonio investigativo acquisito, costituito per la gran parte da prove documentali relative ai movimenti finanziari e intercettazioni;
che estende illogicamente gli esiti potenzialmente inquinanti del contatto tra IN LO e NE al ricorrente, pur riconoscendo che il fine del IN fosse quello di alleggerire la propria posizione in danno del coindagato NO. Ritiene, pertanto, il Collegio che il Giudice delle indagini preliminari non abbia dato conto dei motivi che ragionevolmente e in termini effettivi fondavano, all’epoca dell’emissione della misura, il rischio di inquinamento in relazione alla posizione del ricorrente, venendo meno all’obbligo normativamente sancito di indicare nel provvedimento le specifiche circostanze di fatto integranti l’affermato pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, precisandone la natura alla stregua del compendio acquisito. Ne discende che, in difetto di emergenze obiettivamente attestanti la ricorrenza dell’esigenza derogatrice, il Gip avrebbe dovuto procedere nei confronti del NO ad interrogatorio preventivo, la cui omissione integra la nullità prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., refluente sulla validità dell'ordinanza genetica e sulla stessa legittimità del potere coercitivo esercitato. Il Tribunale del riesame, a fronte di simile vizio, non poteva esercitare il potere integrativo e sanante previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 5. Questa Corte ha chiarito che l'omissione dell'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. determina - in assenza di pericolo, che richiede adeguata motivazione, di fuga o di inquinamento probatorio - la nullità a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa per le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a reati diversi da quelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso art. 291, comma 1-quater, cit., precisando che il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice (Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037-01; Sez. 2, n. 9113 del 09/01/2025, [...], non mass.; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, [...], Rv. 288192-01). Infatti, non si verte in simili casi in ipotesi di inefficacia sopravvenuta della misura, destinata ad operare sul piano della persistenza dei requisiti che la legittimano senza intaccarne i presupposti, ma di inesistenza originaria di un requisito strutturalmente legittimante il titolo cautelare. 5.1. La sentenza “Pizzolante”, adesivamente richiamata dalla sentenza “Luciano”, ha rimarcato che, nel caso in cui l'ordinanza genetica sia stata emessa senza procedere all'interrogatorio preventivo, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. devono sussistere 9 oggettivamente, così che la loro mancanza, rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione, provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva emessa sulla base di tali esigenze cautelari, erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico. L'interrogatorio preventivo costituisce, infatti, condizione necessaria per l'emissione della misura, derogabile solo in presenza della "sussistenza" delle ipotesi tassative previste dall’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. che limitano la portata generale della disposizione, che in quanto tali devono essere ravvisabili e adeguatamente argomentate nella fase genetica sulla base del compendio che accede alla domanda cautelare del pubblico ministero. 5.2. Si è al riguardo sottolineato che il contatto anticipato tra il giudice e il potenziale destinatario del provvedimento restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, dell'esercizio del potere cautelare, la cui omissione costituisce un vulnus all'esercizio del diritto di difesa poiché priva l’indagato del diritto di esporre quanto utile a sua difesa, per tal via viziando un presupposto della misura dal momento che l’interrogatorio preventivo costituisce un atto indefettibile della procedura volta alla costituzione del contraddittorio anticipato in vista della futura decisione sulla domanda cautelare. Si è in presenza, quindi, di un error in procedendo che “si risolve nella omessa partecipazione dell'indagato non ad un mero atto di impulso del procedimento o ad un generico atto del procedimento, ma ad un atto funzionale a garantire la costituzione del contraddittorio prodromico alla decisione sullo status libertatis del medesimo” (in tal senso, Sez. 6, n. 17916/26, [...]). 6. A fronte dell’illegittima omissione dell’interrogatorio preventivo verificatasi nella specie e tempestivamente eccepita dalla difesa, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto rilevare la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., adottando i consequenziali provvedimenti, non essendo consentita l’integrazione motivazionale in relazione all’esigenza derogatrice, la cui sussistenza deve essere accertata alla stregua degli elementi acquisiti al momento dell'adozione dell’ordinanza coercitiva (Sez. 4, n. 4847 del 28/11/2025, dep. 2026, D'Onghia, Rv. 289337-01) e fatta oggetto di puntuale motivazione a garanzia dell’indagato e nel rispetto delle sequenze procedimentali scandite dall’art. 291 cod. proc. pen. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, deve disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento di applicazione di misura cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 24/06/2025 nei confronti di NO IO, del quale va ordinata la liberazione se non detenuto per altro titolo.
P.Q.M.
10 Annulla l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 24.06.2025 nei confronti di NO IO. Ordina l’immediata liberazione di NO IO se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR De SA AN RI
udita la relazione del Cons. AN AR De SA;
letta la memoria di replica dei difensori in data 15/04/2026; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che si è riportato alla memoria già depositata e ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv.ti. IO Carretta e ET SS, che hanno illustrato i motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Potenza, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza di questa Corte n. 2216/2026, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NO IO avverso il provvedimento genetico del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Potenza che aveva applicato nei confronti del NO Penale Sent. Sez. 2 Num. 18888 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 24/04/2026 2 la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui ai capi 1, 21, 25 della rubrica provvisoria (artt. 416, 61-bis; 648-bis, 512-bis cod. pen.). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, Avv.ti IO Carretta e ET SS, deducendo i motivi di seguito sunteggiati nei limiti previsti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione degli artt. 125, 546, lett. e), 627, comma 3, 291 comma 1-quater, 178 comma 1 lett. c), 274, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. 2.2. Nullità dell’ordinanza per omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo ai sensi degli artt. 627 e 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Secondo i difensori l’ordinanza impugnata ha immotivatamente disapplicato il principio di diritto enunziato da Sezioni Unite “V.M.” (ud. 15/1/2026) con riguardo all’affermata irrilevanza della connessione ex art. 12 o del collegamento probatorio ex art. 371, comma 2 lett. b), cod. proc. pen. al fine di derogare alla regola dell’interrogatorio preventivo disciplinato dall’art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen. laddove ha richiamato il vincolo di connessione esistente tra i reati contestati all’indagato e quelli ascritti al IN, trascurando la necessità di scindere a tal fine le posizioni processuali. L’ordinanza impugnata ha, inoltre, ritenuto di porre a fondamento dell’esistenza di un concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio la documentazione prodotta dal pubblico ministero all’udienza di discussione del 3/2/2026 senza tener conto che la valutazione in ordine a detta esigenza cautelare doveva essere ricondotta al momento dell’adozione della misura genetica senza possibilità di sanatoria sulla base di documentazione tardivamente prodotta e, sebbene già nella disponibilità del pubblico ministero, non fatta oggetto di rituale ostensione. In ogni caso, il Tribunale ha omesso di individuare le fonti di prova esposte ad un eventuale inquinamento e i comportamenti e le iniziative dell’indagato suscettibili di fondare il ritenuto rischio di manipolazione delle prove, limitandosi a segnalare condotte anomale o sospette senza spiegarne la ricaduta sul piano dell’accertamento dei reati, ovvero richiamando in termini ipotetici e congetturali la possibilità di influenzare potenziali testi, non identificati, così palesando l’insussistenza della concretezza ed attualità dell’affermato pericolo di inquinamento probatorio. Al riguardo, i giudici della cautela hanno incongruamente valorizzato le illazioni, prive di conferma, desumibili dalla produzione del pubblico ministero in data 3/2/2026 che non spiegano alcuna efficacia ai fini della dimostrazione dell’esigenza di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. 2.3. Violazione degli artt. 546 lett. e), 125, 267 e segg., 63, comma 2, 64 comma 3-bis, 350, 191, 178, 350, commi 2, 6, 7, 363 cod. proc. pen. e connesso vizio della motivazione. L’ordinanza impugnata, secondo i difensori, ha illegittimamente valorizzato ai fini della gravità indiziaria la conversazione captata tra il coindagato IN e l’App. NE Pasquale, disattendendo l’eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa ai sensi degli artt. 63, 64 e 191 cod. proc. pen. I giudici della cautela, trascurando le circostanze che hanno determinato la captazione, hanno ricondotto la stessa nell’ambito delle intercettazioni ambientali sebbene ne difettino le caratteristiche in quanto il soggetto captante non è terzo estraneo al colloquio giacchè 3 proprio l’app. NE aveva predisposto il dispositivo di registrazione nella propria autovettura. Inoltre, nel senso della radicale inutilizzabilità della conversazione, depone anche la circostanza che il IN era indagato nell’ambito del procedimento di cui riferiva, con la conseguenza che doveva essere destinatario degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. che sono posti a presidio non solo delle garanzie del dichiarante ma della stessa legalità dell’atto. Nella specie, secondo i difensori, l’intercettazione dissimula e maschera la natura sostanziale di un interrogatorio di cui si è inteso eludere le garanzie con la conseguenza che dovevano trovare applicazione i principi declinati da Sezioni Unite “Torcasio” circa l’inutilizzabilità delle registrazioni di colloqui effettuate in violazione dei divieti di legge. In difetto dei presupposti di necessità ed urgenza, l’intercettazione ambientale doveva essere previamente autorizzata dal Gip, anche in presenza di un conversante consapevole, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, né il recupero anche solo parziale dell’atto è legittimato dalla addotta esistenza di riscontri al narrato del IN con riguardo all’incendio divampato nei locali della società S.G. del NO. 2.4. Violazione degli artt. 546 lett. e), 192 cod. proc. pen. 157, 512-bis cod. pen. e correlato vizio della motivazione. I difensori deducono che l’ordinanza impugnata ha disatteso l’eccezione di prescrizione in relazione alle condotte di intestazione fittizia di cui al capo 25 sulla base di erronei argomenti giuridici. Infatti, con riguardo alla Street s.r.l., anche a voler ritenere che la gestione di fatto della compagine da parte dell’indagato sia intervenuta in epoca successiva al 2012, sarebbe comunque maturato il termine di prescrizione. L’ordinanza di riesame annullata indicava nell’anno 2015 il momento dell’assunzione da parte del ricorrente del ruolo di dominus della soc. Street e nello stesso arco temporale deve collocarsi il controllo delle altre aziende della galassia imprenditoriale riconducibile al NO, che svolgevano funzione servente rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici del ricorrente. I giudici del riesame non hanno, altresì, considerato che le operazioni di riciclaggio sono oggetto di contestazione chiusa, con termine ultimo fissato a marzo 2021, con conseguente impossibilità di configurare il dolo di agevolazione nel contesto delle intestazioni fittizie consumate in epoca successiva a detta data. Pertanto, con riguardo alle condotte oggetto del capo 24 deve escludersi qualsiasi legame funzionale tra le operazioni societarie richiamate e il delitto di riciclaggio, né può ipotizzarsi un dolo elusivo delle misure di prevenzione estraneo alla contestazione del pubblico ministero. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 lett. e) 125, 192, 292 lett. d) cod. proc. pen., 416, commi 1, 2, 648-bis cod. pen. I difensori contestano l’affermazione del collegio cautelare secondo cui il Gip non avrebbe escluso la gravità indiziaria in ordine alle ipotesi diverse da quelle ritenute ai capi 1, 22, 23, 25 dell’incolpazione provvisoria, pur avendo arrestato la sua valutazione all’insussistenza delle esigenze cautelari per decorso del tempo, senza effettuare alcun positivo accertamento ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. Pertanto, le condotte in questione non possono essere poste a sostegno della gravità indiziaria in relazione all’addebito associativo e l’ordinanza impugnata ha 4 reso una motivazione illogica laddove per rispondere alle censure difensive ha ipotizzato una futura estensione dell’addebito ai Cartagena e al Saracino, insuscettibile di sanare la mancata originaria ricomprensione nel perimetro associativo dei pretesi beneficiari delle attività riciclatorie. Quanto alla riconduzione all’accordo programmatico dell’associazione delle frodi all’Iva consumate in Svezia, i difensori sostengono il difetto di qualsiasi verifica in ordine all’ipotizzato meccanismo truffaldino e la mancata contestazione della fattispecie associativa ai soggetti esteri asseritamente coinvolti. In conclusione, i difensori sostengono che il Tribunale non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi che revocavano in dubbio la ricorrenza nella specie degli elementi costitutivi del delitto associativo sub 1). Aggiungono che, sotto il profilo della tecnica redazionale, l’ordinanza impugnata ha riprodotto i vizi già censurati dalla pronunzia rescindente attraverso la massiva incorporazione della richiesta del pubblico ministero e delle informative mutuate dall’ordinanza impugnata, i cui contenuti sono stati impropriamente richiamati nonostante l’intervenuto annullamento nonché attraverso il ricorso a formule stereotipate ed astratte che non hanno fornito adeguata risposta alle doglianze formulate in punto di sussistenza delle condotte riciclatorie alla luce dei materiali acquisiti in atti. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 lett. e), 273, 274, 292, comma 2 lett. c) e c-bis cod. proc. pen. e agli atti del procedimento specificamente indicati. Il ricorrente deduce che la motivazione rassegnata dai giudici della cautela è manifestamente illogica con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e c) cod. proc. pen. e si pone comunque in contrasto con i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di proporzionalità e gradualità della misura. L’ordinanza impugnata ha omesso la motivazione in ordine ai rilievi difensivi concernenti la distanza temporale intercorsa tra la consumazione dei fatti contestati e l’adozione della misura limitandosi a segnalare iniziative postume del NO prive di rilevanza penale e insuscettibili di incidere sulla prognosi di recidivanza. Ha, inoltre, del tutto trascurato lo stato di incensuratezza dell’indagato e il dato relativo all’assenza di evidenze circa la permanenza dei rapporti tra gli indagati in epoca successiva al 2020, stante l’irrilevanza della prenotazione alberghiera effettuata dalla Merra a nome del Saracino il 27/12/2023 e dei meri sospetti formulati circa i rapporti lavorativi intrattenuti con SM AR. Incongrui appaiono i riferimenti alla crisi della S.C. s.r.l. sebbene la società risulti ammessa alla composizione negoziale della stessa mentre i giudici cautelari hanno omesso ogni valutazione circa l’avvenuto sequestro preventivo che ha colpito l’intero patrimonio del NO e la galassia societaria a lui riconducibile, con conseguente impossibilità per l’indagato di compiere qualsiasi atto dispositivo incidente su beni e valori vincolati. Inoltre, risulta integralmente acquisita la documentazione contabile delle società coinvolte sicché l’indagato, totalmente sprovvisto di mezzi finanziari, non sarebbe comunque in grado di reiterare le condotte. 5 Il Tribunale si è discostato dai princìpi dettati dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, non avendo tenuto conto che il ricorrente era a conoscenza delle indagini a suo carico quantomeno dal luglio 2019, in coincidenza con la prima richiesta di proroga delle indagini senza aver, tuttavia, mai posto in essere atti finalizzati a pregiudicare la genuinità della prova. I difensori lamentano, infine, che i giudici della cautela non hanno reso conto delle ragioni per cui hanno ritenuto non concedibile la misura degli arresti domiciliari con le modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. in violazione del principio di proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due collegati motivi, di valenza assorbente, che deducono la nullità dell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico in ragione dell’omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo sono fondati e meritano accoglimento. La sentenza rescindente ha rilevato un vizio di motivazione in ordine al profilo della connessione posta a fondamento della deroga alla regola dettata dall’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., demandando al giudice di rinvio il compito di ovviarlo, tenendo conto dell’intervento delle Sezioni Unite investite della questione. Allo stato la motivazione di Sez. U “V.M.” oggetto di decisione all’udienza 15/01/2026 (RG n. 25030/25) non risulta ancora depositata sebbene dall’informazione provvisoria (n. 2/2026) si desuma che la postergazione dell’interrogatorio non possa trovare giustificazione nelle ipotesi di connessione ai sensi degli artt. 12 e 371, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen. 2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto la legittimità della deroga e della conseguente effettuazione postuma dell’interrogatorio di garanzia con riguardo alla posizione del ricorrente in ragione della sussistenza del rischio di inquinamento probatorio. L’ordinanza genetica (pag. 155) ha ravvisato indistintamente per tutti gli indagati le esigenze di cui all’art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen. Con specifico riguardo al pericolo di inquinamento probatorio, il Giudice emittente la misura ha osservato che i reati finanziari contestati sono diretti a frapporre ostacoli alla ricostruzione dei redditi e del volume d’affari delle società di NO e IN ed ha valorizzato la mancata consegna delle scritture contabili relative alle società Street ed Edilvia, i contatti con il circuito bancario, la partecipazione del NO all’amministrazione comunale fino al 2023 e le operazioni immobiliari S.G.-GLAMOUR. Per l’indagato IN il Gip ha rimarcato l’avvicinamento di NE Pasquale, politicamente schierato con l’opposizione nell’amministrazione di Lavello, tramite il fratello carabiniere. L’ordinanza impugnata ha confutato le censure difensive sul punto alle pagg. 9 e segg. evidenziando la particolare capacità del NO d’immutare la realtà, modificandola a proprio vantaggio, desunta dalle operazioni di riciclaggio e di intestazione fittizia in contestazione;
i rapporti con funzionari bancari che hanno agevolato le operazioni illecite;
l’inserimento dell’indagato nell’amministrazione comunale nel periodo 2018-2023; l’aumento di capitale 6 relativo alla SB s.r.l. mediante conferimento di un ramo d’azienda della controllante S.G. riferibile al complesso alberghiero S. Barbato;
le emergenze concernenti i capi 4, 14, 15 - non costituenti titoli cautelari - che danno conto dell’alterazione dei dati contabili;
le trattative intercorse con SM AR (non indagato), compagno di IN Sonia, figlia di LO, per ottenere prestiti di danaro;
le fatture relative a operazioni ambigue e operazioni commerciali fittizie;
il possesso di un disturbatore di frequenze (jammer); la rete relazionale del NO e la possibile influenza su terzi chiamati a deporre. Il collegio cautelare ha testualmente affermato che “appaiono prevedibili comportamenti del NO che ha dimostrato propensione a compiere una serie di condotte di fatturazioni artificiosamente alterate in guisa da raffigurare all’esterno un quadro valutativo alterato nei bilanci e nelle situazioni contabili, volti a interferire con qualsiasi mezzo ed attraverso soggetti collegati con l’attività di indagine, con la conseguenza altamente probabile di porre a serio rischio l’intera ricostruzione dei movimenti finanziari nonché la scoperta e il recupero delle somme distratte”. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha valorizzato a sostegno del rischio di inquinamento probatorio i contenuti della nota datata 3/2/2026 depositata dal pubblico ministero in sede di giudizio di rinvio, dalla quale si desume che il NO avrebbe tentato di avvicinare un giudice in servizio a Potenza e residente a [...]attraverso un avvocato identificato;
lo stesso NO sarebbe stato in possesso di informazioni riservate sulla rogatoria svizzera e avrebbe intrattenuto contatti con un magistrato in servizio a Pescara intesi all’acquisizione di notizie riservate, elementi non richiamati nell’ordinanza genetica a sostegno dell’esigenza derogatrice e secondo la difesa mai ostesi. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il pericolo di inquinamento probatorio va identificato in tutte quelle situazioni in cui l'indagato abbia dimostrato, con la propria condotta illecita o sulla base della personalità manifestata, di voler inquinare le prove (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Di Giorgi, Rv. 270561-01) e deve essere ancorato a comportamenti concreti dell'interessato (Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, [...], Rv. 270670-01). Esso implica la sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento. A tal fine, il pericolo deve essere ravvisato in relazione ai fatti alla base della cautela (Sez. 6, n. 34084 del 29/09/2020, [...], Rv. 280091-01) e può concernere sia le prove a carico sia quelle a discarico (Sez. 3, n. 39972 del 12/06/2019, B., Rv. 276912-01); occorre, comunque, che il pericolo sia effettivo, occorrendo la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270814-01). 3.1. Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, onde evitare che il requisito richiesto del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del 7 19/04/1995, Papa, Rv. 202984-01), dovendo comunque escludersi il rischio di inquinamento quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della conoscenza, da parte dell'indagato, dell'esistenza di indagini a suo carico per alcuni reati, senza che sia stata posta in essere alcuna condotta che pregiudichi l'integrità o la genuinità della prova stessa (Sez. 5, n. 786 del 20/02/1996, Majocchi, Rv. 204473-01; Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, [...], Rv. 270670-01). Significativa risulta, inoltre, l’affermazione che il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delle indagini preliminari, nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato (Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020, De Matteis, Rv. 279101-01; Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, [...], Rv. 257598- 01). La giurisprudenza segnala, dunque, con orientamento consolidato e costante, che l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non può avere connotazioni ipotetiche e virtuali ma deve, al contrario, in coerenza con il dettato normativo, presentare i caratteri della specificità in relazione alle fonti di prova da tutelare;
della concretezza ed attualità, da intendere quale esposizione della prova stessa ad incombente ed effettivo rischio di alterazione;
della individualizzazione delle condotte inquinanti, non potendo farsi carico all’indagato di comportamenti di correi se non in presenza di elementi che attestino il perseguimento di un condiviso e comune interesse. 3.2. Questa Corte ha, inoltre, condivisibilmente chiarito in tema di misure cautelari personali che ogni attività tesa ad occultare l'apprensione del profitto del reato - e dunque il suo concreto accertamento - rileva non solo sul piano del pericolo di reiterazione del reato, ma anche su quello del pericolo di inquinamento probatorio, ma i comportamenti selezionati a tale ultimo fine devono essere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confronti dell'indagato, poiché, altrimenti, nell'ipotesi del riciclaggio e dei reati similari, l'esigenza di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, in palese contrasto con il disposto normativo che richiede la concretezza e attualità del pericolo (Sez. 2, n. 44922 del 03/11/2021, [...], Rv. 282359-01; Sez. 5, n. 48092 del 17/10/2019, [...], Rv. 277651-01). Il principio deve trovare applicazione non solo in relazione alle fattispecie caratterizzate, sotto il profilo strutturale o psichico, da elusività e dissimulazione ma anche con riguardo ai reati la cui oggettività giuridica implica fenomeni immutativi quali i falsi e le violazioni finanziarie, non potendo farsi coincidere gli elementi qualificanti della condotta illecita con l’esigenza cautelare in discorso, per definizione estranea al sistema della tipicità e collocata sul versante della cautela personale. 8 4. Deve rilevarsi in proposito che l’ordinanza genetica ha rassegnato una motivazione sul pericolo di inquinamento cumulativa, che fa riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche delle condotte, indebitamente valorizzando la capacità dissimulatoria dei reati di intestazione fittizia e riciclaggio;
che non commisura l’esigenza ai parametri della concretezza ed attualità e al patrimonio investigativo acquisito, costituito per la gran parte da prove documentali relative ai movimenti finanziari e intercettazioni;
che estende illogicamente gli esiti potenzialmente inquinanti del contatto tra IN LO e NE al ricorrente, pur riconoscendo che il fine del IN fosse quello di alleggerire la propria posizione in danno del coindagato NO. Ritiene, pertanto, il Collegio che il Giudice delle indagini preliminari non abbia dato conto dei motivi che ragionevolmente e in termini effettivi fondavano, all’epoca dell’emissione della misura, il rischio di inquinamento in relazione alla posizione del ricorrente, venendo meno all’obbligo normativamente sancito di indicare nel provvedimento le specifiche circostanze di fatto integranti l’affermato pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, precisandone la natura alla stregua del compendio acquisito. Ne discende che, in difetto di emergenze obiettivamente attestanti la ricorrenza dell’esigenza derogatrice, il Gip avrebbe dovuto procedere nei confronti del NO ad interrogatorio preventivo, la cui omissione integra la nullità prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., refluente sulla validità dell'ordinanza genetica e sulla stessa legittimità del potere coercitivo esercitato. Il Tribunale del riesame, a fronte di simile vizio, non poteva esercitare il potere integrativo e sanante previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. 5. Questa Corte ha chiarito che l'omissione dell'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. determina - in assenza di pericolo, che richiede adeguata motivazione, di fuga o di inquinamento probatorio - la nullità a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa per le esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a reati diversi da quelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso art. 291, comma 1-quater, cit., precisando che il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice (Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037-01; Sez. 2, n. 9113 del 09/01/2025, [...], non mass.; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, [...], Rv. 288192-01). Infatti, non si verte in simili casi in ipotesi di inefficacia sopravvenuta della misura, destinata ad operare sul piano della persistenza dei requisiti che la legittimano senza intaccarne i presupposti, ma di inesistenza originaria di un requisito strutturalmente legittimante il titolo cautelare. 5.1. La sentenza “Pizzolante”, adesivamente richiamata dalla sentenza “Luciano”, ha rimarcato che, nel caso in cui l'ordinanza genetica sia stata emessa senza procedere all'interrogatorio preventivo, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. devono sussistere 9 oggettivamente, così che la loro mancanza, rilevata o ritenuta dal giudice dell'impugnazione, provoca l'annullamento dell'ordinanza dispositiva emessa sulla base di tali esigenze cautelari, erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico. L'interrogatorio preventivo costituisce, infatti, condizione necessaria per l'emissione della misura, derogabile solo in presenza della "sussistenza" delle ipotesi tassative previste dall’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen. che limitano la portata generale della disposizione, che in quanto tali devono essere ravvisabili e adeguatamente argomentate nella fase genetica sulla base del compendio che accede alla domanda cautelare del pubblico ministero. 5.2. Si è al riguardo sottolineato che il contatto anticipato tra il giudice e il potenziale destinatario del provvedimento restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, dell'esercizio del potere cautelare, la cui omissione costituisce un vulnus all'esercizio del diritto di difesa poiché priva l’indagato del diritto di esporre quanto utile a sua difesa, per tal via viziando un presupposto della misura dal momento che l’interrogatorio preventivo costituisce un atto indefettibile della procedura volta alla costituzione del contraddittorio anticipato in vista della futura decisione sulla domanda cautelare. Si è in presenza, quindi, di un error in procedendo che “si risolve nella omessa partecipazione dell'indagato non ad un mero atto di impulso del procedimento o ad un generico atto del procedimento, ma ad un atto funzionale a garantire la costituzione del contraddittorio prodromico alla decisione sullo status libertatis del medesimo” (in tal senso, Sez. 6, n. 17916/26, [...]). 6. A fronte dell’illegittima omissione dell’interrogatorio preventivo verificatasi nella specie e tempestivamente eccepita dalla difesa, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto rilevare la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., adottando i consequenziali provvedimenti, non essendo consentita l’integrazione motivazionale in relazione all’esigenza derogatrice, la cui sussistenza deve essere accertata alla stregua degli elementi acquisiti al momento dell'adozione dell’ordinanza coercitiva (Sez. 4, n. 4847 del 28/11/2025, dep. 2026, D'Onghia, Rv. 289337-01) e fatta oggetto di puntuale motivazione a garanzia dell’indagato e nel rispetto delle sequenze procedimentali scandite dall’art. 291 cod. proc. pen. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, deve disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento di applicazione di misura cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 24/06/2025 nei confronti di NO IO, del quale va ordinata la liberazione se non detenuto per altro titolo.
P.Q.M.
10 Annulla l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in data 24.06.2025 nei confronti di NO IO. Ordina l’immediata liberazione di NO IO se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 24 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN AR De SA AN RI