Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
Perché possa farsi luogo all'applicazione dell'art. 1668 cod. civ., in tema di garanzia per difetti e vizi delle opere nell'appalto, occorre che le opere siano ultimate (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che erano stati correttamente applicati dai giudici di merito i principi generali in tema di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ., per non essere state ultimate le opere)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/1999, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO LU, titolare della ditta CER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.VIANTEGAZZA 24, presso lo studio legale "GARDIN", difeso dagli avvocati ROMANO COLARUSSO, GIUSEPPE SCORZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP. EDILIZIA DO NOVA S.r.l., in persona del legale rappresentante Rag. Mario Mansi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA 55, presso lo studio dell'avvocato ANGELONI R., difesa dall'avvocato GAETANO PASANISI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 165/96 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 19/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per questioni insorte tra la soc. coop. edil. DO VA di MA (appaltante) e AP IG (appaltatore, titolare della ditta CER), in ordine a lavori per il completamento di un fabbricato, il presidente del tribunale di Taranto, per il pagamento del residuo corrispettivo delle opere e per revisione prezzi autorizzava sequestro conservativo in danno della società. Lo stesso tribunale con sentenza 24 maggio 1994 n. 1129, dopo accordo parziale intervenuto tra le parti, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società, condannava, previa risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le stesse parti, il AP al pagamento della somma di lire 45.440.018, oltre i danni da liquidarsi in separato giudizio.
In separato processo. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal presidente del tribunale di Taranto, su richiesta del AP per il preteso pagamento dei lavori, revisione prezzi ed accessori, lo stesso tribunale con sentenza 24 maggio 1994 n. 1130 dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo. Su gravame del AP, la Corte di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) con sentenza del 19 giugno 1996, riuniti i due processi, confermava le precedenti decisioni.
Osservava la corte che, in ordine alla esecuzione dei lavori, per i quali era stato previsto il corrispettivo forfetario (comprendente anche la sistemazione esterna del fabbricato), bisognava trovare la fonte della regolamentazione dei rapporti tra le parti, oltre che nel contratto di appalto dell'11 luglio 1984, nella corrispondenza fra le medesime parti, da cui risultava che il prezzo pattuito comprendeva anche i lavori per la sistemazione esterna (marciapiedi ecc.) del fabbricato;
che l'appaltatore aveva compiuto i lavori con notevoli ritardi, senza che fossero emerse cause di forza maggiore (anche per la realizzazione della cabina elettrica, per la quale lo stesso appaltatore non aveva presentato in tempo il relativo progetto, secondo gli impegni assunti); che, in punto di riserve non riconosciute, dal materiale probatorio, raccolto la relativa pretesa risultava priva di fondamento;
che, in punto di revisione dei prezzi, il ritardo colpevole nell'esecuzione dei lavori (derivante dal comportamento illegittimo dell'appaltatore) non dava diritto al medesimo a un aumento del costo dell'appalto; che, in punto di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, per i notevoli ritardi nell'esecuzione delle opere, andavano applicati non i principi di cui all'art. 1668 cod. civ. (perché le opere non erano completamente realizzate), bensì quelli di cui agli art. 1453 e 1455 cod. civ.; che alcuni lavori presentavano gravi vizi e difformità,
per cui, in presenza di inadempienze di non lieve entità, il contratto andava risolto per colpa dell'appaltatore; che legittimo era stato il mancato svincolo delle somme ritenute a garanzia, perché la relativa richiesta era stata avanzata prima del collaudo delle opere, per cui era corretta la revoca del decreto ingiuntivo;
che il concesso sequestro conservativo era divenuto inefficace, per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 680 cod. proc. civ.; e che, per i danni derivati dall'esecuzione della misura cautelare, fondata era la relativa domanda della società, nella misura da liquidare in separato giudizio.
La sentenza della corte pugliese veniva impugnata con ricorso per cassazione dal AP, affidato a cinque motivi: 1) con il primo, denunciando violazione degli art. 1326, 1337, 1362, 1363 e 1367 cod. civ. e dei principi che governano l'interpretazione dei contratti di appalto e relativi capitolati, deduceva che erroneamente i giudici del merito avevano dato peso, nell'interpretare la volontà delle parti, alla corrispondenza che aveva preceduto il contratto, dovendo, invece, essere il contratto con il capitolato speciale la fonte unica dei rapporti tra le parti, in modo da pervenire alla conclusione che il prezzo a forfait non era comprensivo delle opere esterne (rete fognante ecc.), dovendo, invece, queste ultime essere considerate lavori a misura;
2) con il secondo, denunciando violazione degli artt. 1668, 1453 e 1455 cod. civ. e vizio di omessa ed insufficiente motivazione (in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.), deduceva che la corte pugliese avrebbe dovuto applicare, in punto di risoluzione del contratto, l'art. 1668 cod. civ., dal momento che le opere comprese nel prezzo forfettario erano state realizzate (tanto che gli appartamenti erano nel godimento degli aventi diritto) e, comunque, i ritardi ed i vizi lamentati non rappresentavano inadempimento di rilevante importanza, tale da giustificare la risoluzione del contratto;
3) con il terzo, denunciando violazione degli art. 61 e 62 (in relazione all'art. 360, n. 3 e 5) cod. proc. civ. , deduceva che i giudici del merito avevano recepito le conclusioni del consulente tecnico di ufficio (in punto di negazione di indennizzi, di riserve ecc.), nonostante i rilievi critici del ricorrente;
4) ancora, con il quarto motivo, denunciando violazione degli art. 1664, 1665 e 1666 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ. ), deduceva che gli stessi giudici, nel negare i diritti del ricorrente (in punto di indennizzi, revisione dei prezzi, ecc. ), avevano erroneamente trascurato che le opere, per il fatto che l'edificio era utilizzato dagli interessanti, erano per ciò stesso completate, senza bisogno di stato di avanzamento;
e avevano omesso ogni statuizione sulla domanda di restituzione delle somme trattenute dal committente;
5) infine, con il quinto, denunciando violazione degli art. 96 cod. proc. civ. , e 2043 cod. civ. , deduceva che la corte territoriale,
in punto di responsabilità per l'esecuzione del sequestro conservativo (che doveva essere superata dall'accordo parziale tra le parti), avrebbe dovuto applicare non l'art. 2043 cod. civ., ma bensì l'art. 96 cod. proc. civ., ed accertare peraltro la temeritas del ricorrente e non potendo separare il giudizio sull'an da quello sul quantu come ha fatto.
Resisteva con controricorso la Cooperativa edilizia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Incominciando dall'esame del primo motivo, osserva la Corte che i giudici del merito hanno, nell'esercizio del loro potere di interpretare la volontà dei contraenti (art. 1362 e seg. Cod. civ.), correttamente esteso la fonte dei rapporti tra le parti, oltre che al contratto di appalto, alla corrispondenza tra le stesse parti, con il mettere in risalto che alle proposte del committente aveva dato adesione l'appaltatore, con la indicazione del prezzo globale dei lavori e la ulteriore specificazione che una parte del prezzo dovesse riferirsi alle spese esterne (rete fognante ecc.), comprese nel prezzo a forfait.
Il ragionamento sul punto è condotto in modo congruo e logico, nonché nel rispetto dei principi che governano la interpretazione dei contratti, per cui non vi può essere controllo in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, correttamente i giudici del merito hanno applicato i principi relativi alla risoluzione del contratto (art.1453 e seg. cod. civ.)-e non l'art. 1668 cod. civ., come pretende il ricorrente perché per farsi luogo all'applicazione dell'art. 1668 cit. (in tema di garanzia per difetti e vizi delle opere nell'appalto) è necessario che l'opera sia ultimata (Cass. 13 agosto 1964 n. 2314). Nel caso che ne occupa, gli stessi giudici hanno accertato che le opere, oggetto dell'appalto, non erano ultimate (nè ne può fare fede la circostanza, invocata dal ricorrente, che gli immobili sarebbero abitati, perché, a parte il fatto che manca, come da contratto, un collaudo - al quale non può essere evidentemente equiparata la circostanza indicata - le opere, almeno quelle esterne, non sono state eseguite).
Sul terzo motivo (concernente l'acquisizione dei risultati delle consulenze tecniche, in modo acritico, come assume il ricorrente), è appena il caso di osservare che i giudici del merito hanno dato conto della scelta compiuta (in punto di accertamenti, anche contabili, dei consulenti tecnici), con congrua motivazione (non senza aggiungere che è principio comunemente ricevuto, secondo cui il giudice deve motivare, soltanto se dissenta dal CTU) (Cass. 26 febbraio 1998 n. 2145). Sul quarto motivo (con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di suoi pretesi diritti, in tema di pagamento di indennizzi, revisione prezzi ecc.), gli stessi giudici hanno correttamente osservato che, alla luce del contratto tra le parti, non si erano verificate le condizioni (soprattutto per la mancata ultimazione delle opere), per farsi luogo alle pretese del ricorrente.
Si tratta di accertamento in fatto, che non consente (anche perché (sorretto da congrua e logica motivazione) controllo in sede di legittimità.
Sul quinto motivo, infine, con cui il ricorrente lamenta che i giudici del merito avrebbero erroneamente statuito nella domanda di danni limitatamente all'an e senza far applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ., basti osservare che tale doglianza non risulta proposta nel grado di appello, per cui si tratta di motivo nuovo, come tale inammissibile, in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali (art. 385 cod. proc. civ.).
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in lire 220.300, oltre lire 2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999