Sentenza 14 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore degli eredi di persona nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca, anche se non munito di procura speciale, e ciò sia nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della misura patrimoniale sia stata formulata direttamente nei confronti dell'erede, sia nell'ipotesi in cui il procedimento sia proseguito nei confronti dell'erede del proposto, deceduto nel corso del procedimento. In tal caso, infatti, il soggetto interessato, ai sensi dell'art. 4, comma undicesimo, legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 10, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011), è solo l'erede, al quale, in virtù del rinvio alla disciplina codicistica previsto dagli art. 4, u.c. legge n. 1423 del 1956 e 10, comma quarto, D.Lgs. n. 159 del 2011), deve applicarsi la previsione di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2015, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2015 |
Testo completo
1 3 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA GRAZIA LAPALORCIA Dott. N. 1392 - Consigliere - MAURIZIO FUMO Dott. REGISTRO GENERALE Dott. AO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 20928/2015 - Consigliere - Dott. AO MICHELI Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT FR OR N. IL 18/09/1966 GAMBELLO SANTO N. IL 26/11/1975 DE MA LL (ANCHE IN NOME E PER CONTO DI AT AO AN) N. IL 15/09/1954 AT AO AN N. IL 13/06/1994 D'ASCOLA ANGELA N. IL 26/01/1976 avverso il decreto n. 26/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 09/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.;- Letta la requisitoria in data 01/06/2015 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 03/04/2009, venivano applicate, per quanto è qui di interesse, le seguenti misure di prevenzione: a) nei confronti di BA ES AT, la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la confisca di un furgone;
b) nei confronti di BA AN, la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la confisca di alcune autovetture, del patrimonio dell'azienda "Di Pane in Pizza" nella titolarità del coniuge De RI LA, nonché del patrimonio aziendale e delle quote di Venere s.a.s.; c) nei confronti di MB AN, misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la confisca di un immobile, di altro immobile intestato al coniuge D'OL NG e di un'autovettura intestata a quest'ultima. Avverso il decreto del Tribunale reggino veniva proposto appello da BA ES AT, da BA AN e De RI LA (terza interessata) e da MB AN e D'OL NG (terza interessata); preso atto dell'intervenuto decesso di BA AN, la Corte di appello di Reggio Calabria disponeva la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi De RI LA e BA PA AN. Con decreto in data 09/10/2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, sempre per quanto è qui di interesse, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla proposta di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di BA AN, per morte del proposto, confermando nel resto il decreto di primo grado.
2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione BA ES AT, attraverso il difensore avv. F. Calabrese, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 4 d. lgs. n. 159 del 2011. Il provvedimento impugnato è carente di argomenti volti ad attualizzare il giudizio di pericolosità sociale all'epoca di emissione del provvedimento di primo grado. Come affermato dalla stessa Corte di appello, le attività criminali del proposto all'interno del sodalizio BA sono state esplorate 2 fino al 1994, mentre i rapporti intrattenuti nel 2002 si riferiscono a soggetti non condannati per partecipazione al sodalizio stesso e nessuna valutazione è stata svolta circa l'avvenuta o meno manifestazione di comportamenti denotanti l'abbandono di logiche criminali (l'ottemperanza alle prescrizioni relative alla misura di prevenzione personale e la prestazione di attività di volontariato presso un'associazione dedita al reinserimento sociale di fasce deboli), così argomentando in modo meramente presuntivo circa una sorta di "pericolosità permanente". La Corte ha apoditticamente fondato il giudizio di attualità della pericolosità sulla condanna del proposto per il delitto di trasferimento di valori, per il quale, tuttavia, è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella I. 12 luglio 1991, n. 203, sicché la condotta è stata realizzata per finalità esclusivamente personali, mentre il ricorrente è stato assolto dalle imputazioni di associazione mafiosa e di estorsione;
la sentenza di primo grado è stata confermata in appello, così riconoscendosi l'estraneità del ricorrente qualsiasi coinvolgimento nei fatti e nelle vicende del processo EB.
3. Avverso il medesimo decreto della Corte appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione De RI LA, attraverso il difensore avv. F. Calabrese, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 27 Cost. e dell'art. 6 CE. La Corte di appello ha motivato in modo del tutto apodittico il giudizio di sproporzione tra i beni confiscati e i redditi percepiti dal nucleo familiare di AN BA, coniuge deceduto dell'odierna ricorrente, ritenendo che gli elementi addotti dall'appellante circa la sussistenza di redditi ulteriori non rappresentino elementi dimostrativi certi o attendibili, con ciò delineando una vera e propria inversione dell'onere della prova. Adempiendo all'onere di allegazione, era stata documentata la circostanza che De RI fin dai primi anni '90 aveva svolto regolare attività lavorativa, ricavando introiti idonei a consentire gli accantonamenti necessari per l'acquisto dei beni e per pagare le rate mensili del contratto di fornitura stipulato per l'avvio dell'esercizio "Di pizza in pizza"; il proposto BA AN si era interessato dell'avvio dell'esercizio commerciale della moglie, ma ciò non provava che lo stesso fosse a lui riconducibile. Censurabile è il decreto impugnato nella parte in cui riconnette l'illiceità del compendio patrimoniale confiscato al ruolo imprenditoriale del proposto all'interno dell'associazione mafiosa di riferimento, valorizzando non elementi distintamente indizianti sostanzialmente e autonomamente considerati, ma gli 3 esiti del processo quali elementi confermativi del giudizio di pericolosità sociale di AN BA. Lo stesso decreto impugnato, nel richiamare gli elementi indicati a sostegno del giudizio di pericolosità sociale, ne evidenzia l'inconsistenza nella prospettiva decisoria, trattandosi solo di due condotte di intestazione fittizia di beni. Il decreto impugnato ritiene ex se inattendibili gli elementi addotti dalla difesa solo perché derivanti da stretti familiari del proposto e nonostante fossero documentati, violando la regola del mero onere di allegazione laddove richiede che risulti la lecita provenienza delle somme con le quali un finanziamento è stato rimborsato. A fronte della circostanza che il proposto ha fornito sufficienti elementi dimostrativi della possibile imputazione dei beni a fonti di reddito accertate, i giudici ammettono di dover ancorare tali elementi a canoni valutativi specificamente riferibili agli elementi probatori, con palese violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 6 CE.
4. Avverso il medesimo decreto della Corte di appello di Reggio Calabria hanno proposto ricorso per cassazione De RI LA e BA PA AN, con atto sottoscritto personalmente e dal difensore avv. M. Miccoli, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 7 CE, violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 2 bis, comma 6 bis, I. n. 575 del 1965, nonché dell'art. 12 quinques, d.l. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992. La Corte di appello ha ritenuto che, anche in caso di morte del proposto, la confisca possa essere disposta nei confronti degli eredi (moglie e figlio di AN BA) e che la contestazione di intestazione fittizia del panificio, per la quale De RI e BA erano stati assolti, non era il presupposto della misura ma rivelava un finanziamento di risorse di provenienza illecita, non essendo comunque idonea l'evasione fiscale a giustificare la sproporzione. Il decreto impugnato ha erroneamente applicato e interpretato la CE (sentenza 29/10/2013 Varvara vs Italia), posto che la confisca è certamente una sanzione di carattere penale che, come riconosciuto dalla Corte di appello, trova un parallelo e la derivazione nell'art. 240 cod. pen., laddove la sanzione della confisca per presunti fatti commessi da altri e per i quali gli stessi sono stati assolti è in contrasto con l'art. 7 CE. La confisca era stata originariamente disposta a seguito di contestazione del delitto di interposizione fittizia di cui al capo d-bis dell'imputazione e, successivamente all'assoluzione per tale delitto, su una generica presunzione di provenienza illecita di un flusso di denaro dal marito a De RI, oggetto di 4 un'inversione dell'onere della prova, mentre l'affermazione della Corte di appello secondo cui l'evasione fiscale giustifica la confisca è in contrasto con il principio dell'equo processo non essendo intervenuto alcun accertamento giudiziario di detta evasione e non essendo prevista dalla normativa vigente all'epoca del fatto la confisca per eventuali reati fiscali (peraltro, neppure ipotizzati). Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il principio per cui la presunta e non accertata evasione fiscale ovvero la mancata prova della liceità del denaro utilizzato da De RI per migliorare la propria ditta costituisce un'illegittima inversione dell'onere probatorio. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 6 e 7 CE, dell'art. 12 quinques cit., dell'art. 27 Cost e degli artt. 40 e ss. cod. pen. L'applicazione dell'art. 2 bis, comma 6 bis, I. n. 575 del 1965, nell'estensione della Corte di appello, viola il principio per il quale non può essere estesa agli eredi una sanzione per reati commessi dal defunto (ma inesistenti nel caso di specie). Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione e violazione di legge. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inconferente la circostanza che De RI era titolare della licenza dell'esercizio commerciale acquistata legittimamente dal padre prima di sposarsi, avendo travisato i fatti in quanto ha considerato nuova azienda quella precedente, che utilizzava i medesimi beni aziendali già utilizzati in un immobile adiacente.
5. Avverso il medesimo decreto della Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione AN MB, attraverso il difensore avv. G. B. Araniti, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 4, decimo comma, 1. n. 1423 del 1956, richiamato dall'art. 3 ter, comma 2, I. n. 575 del 1965, nonché motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte di appello ha omesso di motivare circa le censure proposte con l'atto di appello e con la successiva memoria in ordine al giudizio di attualità della pericolosità sociale, tanto più che il precedente per il reato di cui all'art. 390 cod. pen. risale al 2002 e i fatti di cui al procedimento EB risalgono al 2005/2006. Il decreto impugnato non ha valutato che, in relazione alla sentenza di patteggiamento per il favoreggiamento nei confronti di ES BA, era stata disposta la sospensione condizionale della pena e che, nel procedimento EB, il ricorrente è stato assolto per un episodio di estorsione e per alcune imputazioni, mentre nei suoi confronti è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella I. 12 luglio 1991, n. 203. 5 6. Avverso il medesimo decreto della Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione D'OL NG, attraverso il difensore e procuratore speciale avv. G. B. Araniti, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., mancanza ed irrazionalità della motivazione. Il terzo interessato non è tenuto a giustificare la liceità della provenienza dal suo dante causa, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, il bene è entrato nel patrimonio del destinatario della misura in seguito al matrimonio con la terza interessata e all'acquisto hanno provveduto i genitori di quest'ultima prima del matrimonio con MB. La Corte di appello ha ignorato il dato fattuale che l'acquisto del bene è avvenuto in epoca antecedente il matrimonio della terza interessata con l'aiuto economico esclusivo dei suoi genitori, i quali hanno pagato l'immobile grazie al rimborso di alcuni fondi di investimento a loro intestati. La Corte di appello ha preso in esame i redditi di MB, senza tener conto di quello del suo nucleo familiare, con il quale conviveva al momento dell'acquisto, laddove la ricorrente ha dimostrato che, dopo il matrimonio, la stessa ha chiesto e ottenuto un mutuo, pagando le relative rate con i canoni di locazione dell'appartamento acquistato (affittato, al momento del rogito, a Carmela Bucchino, mentre la casa coniugale si trovava nello stesso stabile ove si trova l'appartamento confiscato, ma ad un diverso piano e si trattava di un appartamento imprestato da un cugino). La Corte di appello ha supposto la disponibilità dell'immobile confiscato fin dall'acquisto in capo a MB senza considerare la documentazione prodotta e la circostanza che il cespite è stato acquistato dalla ricorrente prima del matrimonio, né ha considerato i redditi e le disponibilità dei genitori di D'OL, nonché la circostanza che PP D'OL, padre della ricorrente, ha partecipato ai lavori di sopraelevazione dell'immobile e, come documentato, ha sostenuto pro quota le spese del condono;
si è pretesa un'inversione dell'onere della prova in relazione, da un lato, alla circostanza che l'immobile fosse stato locato a Carmela Bucchino, come da contratto registrato e denunciato, e, dall'altro, che per i lavori di sopraelevazione erano stati utilizzati i redditi dei genitori della ricorrente. Non si è tenuto conto che il valore del bene al momento dell'acquisto, indicato nel rogito che fa fede fino a querela di falso, è stato considerato congruo anche dall'Agenzia dell'Entrate, che mai lo ha contestato. Nessuna indagine è stata svolta in relazione all'autovettura confiscata del valore esiguo di 3.500 euro.
7. Con memoria del 05/10/2015, l'avv. G. B. Araniti ha osservato, nell'interesse di D'OL NG e MB AN, che le deduzioni del P.G. non 6 si attagliano ai ricorsi proposti, che denunciano la totale mancanza di motivazione del decreto impugnato su punti fondamentali del decidere, nonché l'omesso esame delle allegazioni delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di MB AN e di D'OL NG sono inammissibili, mentre quelli di BA ES AT, De RI LA e BA PA AN devono essere rigettati.
2. Al riguardo, giova ribadire che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246); già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013 - dep. 21/08/2013, Cardone e altri, Rv. 256263). La limitazione legislativa del motivi deducibili, nella materia in esame, con il ricorso per cassazione è stata di recente valutata come conforme a Costituzione dalla sentenza n. 106 del 2015, con la quale il Giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in questione nella parte in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in relazione al ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, nella nozione di violazione di legge devono essere compresi sia gli errores in iudicando" o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). 7 3. Il ricorso proposto nell'interesse di BA ES AT deve essere rigettato. In premessa, giova ricordare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado con cui viene affermata, ed è invece irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino essere oramai lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 - dep. 02/11/2010, Barone, Rv. 248797; conf. ex pluriis, Sez. 1, n. 4952 del 31/10/1994 - dep. 17/01/1995, Zullo, Rv. 200325). Ai fini del giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, la Corte di merito ha valorizzato molteplici, convergenti, dati indiziari: la condanna per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso commesso fino al 24/11/1994; il periodo di latitanza dal febbraio al novembre del 2002 assicuratogli grazie al contributo di un altro associato (MB); l'intestazione fittizia a PA ON (soggetto contiguo alla cosca) di un furgone che il proposto intendeva sottrarre a provvedimento ablatorio e che era affidato a AT AN (anch'egli contiguo alla cosca, condannato per vari reati e indicato da più fonti come assiduo e fedele uomo di fiducia di BA), sicché, osserva il decreto impugnato, i soggetti con i quali BA continuava ad intrattenere le sue frequentazioni e del cui ausilio si avvaleva per perseguire i propri interessi erano sempre soggetti dediti al delitto, contigui alla cosca BA e disponibili rispetto ad essa;
le conversazioni intercettate (in particolare, quella del 25/05/2005) che attribuivano ai "cinque" fratelli BA capacità di interlocuzione con gesti e parole incomprensibili a chiunque altro, nonché al ricorrente rapporti con vari soggetti coinvolti nelle indagini relative al procedimento EB;
le dichiarazioni del collaboratore AR SI;
la condanna irrevocabile per la violazione della misura di prevenzione ex art. 9 I. n. 1423 del 1956 commessa il 30/03/2011, condanna, questa, che, nella valutazione della Corte distrettuale, preclude la riconoscibilità della resipiscenza invocata dalla difesa. Il decreto impugnato, dunque, non ha fondato il giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto solo su fatti risalenti al 1994, ma ha fatto leva su una pluralità di elementi prossimi, sul piano temporale, ed anche successivi al decreto di primo grado e, comunque, valutati in termini idonei a dar conto dei contenuti e della collocazione temporale della ritenuta pericolosità di BA. La Corte di appello ha poi puntualmente ricostruito le più recenti vicende giudiziarie del proposto (compresa l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit.), motivando tuttavia il giudizio di attualità della pericolosità sociale sulla base 8 dell'autonoma valutazione di una serie di incontestati dati indiziari (tra i - quali, la frequentazione e l'utilizzo di uomini contigui alla cosca, le intercettazioni menzionate e le dichiarazioni del collaboratore), sicché le doglianze del ricorrente incentrate sugli esiti processuali della vicenda EB (in rapporto alla sua posizione e a quella delle persone frequentate) risultano infondate e, comunque, volte, al più, a denunciare vizi insindacabili in questa sede. Quanto alla lamentata svalutazione delle dedotte manifestazioni denotanti l'abbandono di E.. logiche criminali (involgente, anch'essa, questioni tese a prospettare possibili vizi motivazionali), la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine a tali circostanze, ritenendole neutralizzate, sul piano della valenza invocata dal ricorrente, dalla condanna per la recente violazione ex art. 9 I. n. 1423 del 1956. 4. Il ricorso nell'interesse di De RI LA a firma dell'avv. F. Calabrese (di seguito in questo paragrafo, primo ricorso) e quello nell'interesse della stessa De RI e di BA PA AN a firma dell'avv. M. Miccoli (secondo ricorso), che devono essere esaminati congiuntamente, vanno rigettati. In premessa, rileva il Collegio che la posizione dei due ricorrenti deve essere puntualizzata, nel senso che mentre BA PA AN riveste la qualità di erede del padre deceduto AN BA, De RI LA è terza interessata rispetto alla misura patrimoniale avente ad oggetto il patrimonio dell'azienda "Di Pane in Pizza", mentre, con riguardo agli altri beni oggetto di confisca, riveste anche lei la qualità di erede di AN BA. pur consapevole della diversa4.1. Ciò premesso, ritiene il Collegio soluzione accolta da Sez. 6, n. 5085 del 23/01/2014 - dep. 31/01/2014, Palermo ed altro, Rv. 257739 - che, in tema di procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, sia ammissibile il ricorso proposto dal difensore degli eredi della persona nei confronti della quale poteva essere disposta la confisca, anche se non munito di procura speciale: ciò sia nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della misura patrimoniale sia stata formulata direttamente nei confronti dell'erede, sia nell'ipotesi che ricorre nel caso di - specie in cui il procedimento sia proseguito nei confronti dell'erede del - proposto deceduto nel corso del procedimento. La necessità della procura speciale è correlata, nella giurisprudenza di questa Corte, alla posizione del terzo interessato alla restituzione della cosa (sequestrata o) assoggettata a misure di prevenzione patrimoniale (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 - dep. 17/11/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894); infatti, le disposizioni espressamente poste dal legislatore del giudizio di prevenzione non possono leggersi in una prospettiva di deroga al principio generale, secondo cui per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola 9 posta dall'art. 100 cod. proc. pen. in riferimento alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, in forza della quale "esse stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto dall'art. 83 cod. proc. civ.» (Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013 - dep. 23/09/2013, Ferrara e altro). Ora, la posizione dell'erede nel procedimento in esame non può essere equiparata tout court a quella di soggetti portatori di un interesse civilistico» (Sez. 5, n. 12220 del 12/12/2013 - dep. 13/03/2014, Siccone e altro, Rv. 259861), essendo allo stesso riconosciuti, come ha rilevato la giurisprudenza costituzionale, «i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius» (Corte cost., sentenza n. 21 del 2012). In altri termini, nel procedimento in questione parti sono i «successori a titolo universale o particolare» del «soggetto nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta» e non quest'ultimo (Corte cost., sentenza n. 21 del 2012), sicché il soggetto «interessato» di cui al penultimo comma dell'art. 4 I. n. 1423 del 1956 (oggi, art. 10, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011) è solo - - l'erede, al quale dunque, in forza del rinvio alla disciplina codicistica previsto dalle disposizioni appena richiamate (art. 4 u.c. I. n. 1423 del 1956; art. 10, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011), deve applicarsi la previsione dettata dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. -4.2. Osserva il Collegio che il secondo ricorso a firma dell'avv. M. Miccoli - pur proponendo (soprattutto nel terzo motivo) anche doglianze relative al patrimonio dell'azienda "Di Pane in Pizza" (doglianze che saranno di seguito analizzate) - risulta in larga misura indirizzato a denunciare violazioni riferibili a tutti i capi del decreto impugnato relativi alle misure patrimoniali ricollegate al giudizio di pericolosità nei confronti di AN MB e, dunque, anche ai capi in relazione ai quali agli odierni ricorrenti (e, segnatamente, a De RI LA) deve riconoscersi la veste processuale di eredi: pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, sul piano della legittimazione soggettiva, risulta ammissibile;
resta così assorbito il rilievo che il ricorso, pur essendo sottoscritto dai due ricorrenti e dall'avv. Micccoli, non contiene alcuna procura speciale a favore di quest'ultimo, elemento questo della presenza nel corpo dell'atto di una procura speciale valorizzato da un orientamento della - giurisprudenza di legittimità al fine di ritenere che, pur essendo l'atto di impugnazione sottoscritto dall'interessato, sia possibile attribuirne la paternità anche al difensore nominato procuratore speciale (Sez. 6, n. 32563 del 04/06/2010 - dep. 01/09/2010, Egiziano e altro, Rv. 248347, in tema di ricorso с per cassazione della parte civile). Ciò premesso, le doglianze incentrate sulla prospettata natura sanzionatoria della confisca in questione e sulla giurisprudenza della Corte Edu (articolate nei 10 primi due motivi del secondo ricorso) sono infondate. Le Sezioni unite, ricollegandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, hanno di recente ribadito che, anche dopo le novelle del 2008 e del 2009, la confisca emessa nell'ambito del giudizio di prevenzione, conserva natura preventiva (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 02/02/2015, Spinelli, Rv. 262602), sottolineando, in questa prospettiva, che la finalità preventiva perseguita con lo strumento ablativo risiede nell'impedire che il sistema economico-legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 dep. 29/07/2014, Repaci). Conclusioni, - queste, in linea con le indicazioni che si rinvengono nella giurisprudenza costituzionale, ove si è sottolineato che la ratio della confisca in esame consiste nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo»>, sorreggendo dunque «la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso» (sentenze n. 21 del 2012 e n. 335 del 1996), rimarcando le profonde differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell'esercizio dell'azione penale;
la seconda riferita a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato» (sentenza n. 106 del 2015; ordinanza n. 275 del 1996). -Né hanno pregio le deduzioni difensive articolate nei primi due motivi incentrate sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, come diffusamente ricostruito dalle Sez. U. Spinelli, ha escluso l'inquadramento dell'istituto in esame nella categoria sanzionatoria: infatti, la sentenza Corte EDU del 22/02/1994, Raimondo c. Italia, ha osservato che la confisca di prevenzione é «destinata a bloccare i movimenti di capitali sospetti per cui costituisce un'arma efficace e necessaria per combattere questo flagello», mentre la sentenza del 15/06/1999, Prisco c. Italia, ha affermato che la confisca di prevenzione colpisce beni di cui l'autorità giudiziaria ha contestato l'origine illegale allo scopo che il ricorrente potesse utilizzarli per realizzare ulteriormente vantaggio a proprio profitto o profitto dell'organizzazione criminale con la quale è sospettato di intrattenere relazione». Dai rilievi svolti, discende dunque l'infondatezza delle doglianze articolate nei motivi in esame e incentrate, oltre che sugli erronei presupposti giuridici appena messi in luce, sul proscioglimento della ricorrente per il reato di intestazione fittizia.
4.3. Il primo ricorso a firma dell'avv. F. Calabrese è inammissibile per plurime, convergenti, ragioni. 11 4.3.1. La Corte di merito ha diffusamente motivato la conclusione secondo cui i beni oggetto di confisca nel presente procedimento riguardano il patrimonio della "nuova" impresa individuale denominata De RI LA "Di pane in pizza", "nuova" rispetto al preesistente esercizio commerciale per il quale De RI aveva ottenuto licenza di esercizio per la panificazione: tale ultima attività, sottolinea la Corte di merito, risulta cessata nel settembre del 1988 e nel febbraio del 1999 era intervenuta cancellazione preso la Camera di commercio;
solo nel 2006 era avviato il nuovo panificio "Di pane in pizza", operante in locali diversi da quelli occupati dal precedente che, all'atto del sequestro disposto nel 2001, risultavano in stato di abbandono;
di qui la conclusione secondo cui De RI era sicuramente titolare della licenza lecitamente acquisita, ma ciò non rileva ai fini dell'accertamento della provenienza dei capitali che nel 2006 sono stati investiti per l'apertura del nuovo esercizio commerciale, ubicato in locali diversi dal precedente e gestito da AN BA. La diffusa motivazione, sul punto, del decreto impugnato, rende ragione della manifesta infondatezza delle censure riguardanti la pregressa titolarità della licenza in capo alla ricorrente e al carattere di "novità" dell'attività avviata nel 2006 proposte nel terzo motivo del secondo ricorso. A ciò si aggiunga, che il decreto impugnato ha fatto riferimento alle numerose conversazioni intercettate richiamate dal giudice di primo grado e valorizzate in quanto dimostrative, con gli ulteriori elementi valutati, della circostanza che il "nuovo" esercizio commerciale era sorto grazie all'interessamento di AN BA, che aveva in prima persona agito nelle trattative per le forniture dei materiali e per la ristrutturazione del locale, curando tutti gli adempimenti burocratici (e persino gli inviti per l'inaugurazione) e che lo stesso BA usava il panificio come suo luogo di riferimento: rilievi, questi, rispetto ai quali il ricorso omette un puntuale confronto critico. La Corte di appello ha poi analiticamente ricostruito, in riferimento ad un ampio arco temporale, la situazione reddittuale sia di AN BA, sia di LA De RI, giungendo, sulla base di tale puntuale ricostruzione, alla conclusione dell'insussistenza di proventi leciti con i quali procedere agli investimenti nelle attività commerciali e per gli altri acquisti;
con specifico riferimento alla situazione reddituale di De RI, il decreto impugnato, nella prospettiva di dar conto dell'incapacità patrimoniale della stessa di acquisizione dei beni, ha rilevato che si doveva far riferimento ai fini della valutazione dell'accumulo di - -ricchezza lecita da destinare a investimenti ai profitti dell'imprenditore e non al volume d'affari dell'impresa, il che, con riguardo alla posizione della ricorrente, conduce al rilievo che tali redditi consentivano appena (e neanche in tutti gli anni), il sostentamento del nucleo familiare, tanto più che in alcuni anni non vi è stata alcuna produzione di reddito e che, nel periodo maggio 2000 / dicembre 12 2001, De RI era gravata dall'onere di pagamento della somma di L.
1.250.000 al mese come corrispettivo dell'acquisto di un esercizio commerciale. In tale quadro, la Corte di appello ha altresì valutato la deduzione difensiva circa la vincita al lotto nel 2002 della somma di euro 10 mila, evidenziando, per un verso, che il documento prodotto dalla difesa (un contrassegno della Lottomatica per l'estrazione in data 08/06/2002) non riportava il nominativo e non indicava l'ammontare della vincita e, per altro verso, che tale somma comunque non poteva essere destinata ad accantonamenti per investimenti futuri (nel 2006 e nel 2007), posto che per quell'anno De RI aveva dichiarato redditi pari a zero e BA AN non dichiarava redditi dal 1993. 4.3.2. A fronte dall'articolata motivazione resa dalla Corte di merito, che ha valorizzato la circostanza di fatto del rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, circostanza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, significativa, con elevata probabilità, dell'apparente formale disponibilità giuridica in capo alle persone di maggior fiducia dei beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, laddove il terzo familiare convivente è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014 - dep. 24/04/2014, Rienzi e altri, Rv. 259608), dovendosi ritenere che il prevenuto abbia la disponibilità dei beni del coniuge facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013 - dep. 11/12/2013, Mortellaro e altro, Rv. 258140; conf.: Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010 - dep. 11/11/2010, Fiorisi e altri, Rv. 248845; Sez. 1, n. 2960 del 07/12/2005 - dep. 25/01/2006, Nangano ed altro, Rv. 233429), i rilievi di cui al primo ricorso in ordine all'allegazione di introiti idonei a consentire gli accantonamenti per gli investimenti e gli acquisti risultano, in parte, generici, in quanto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (in merito, in particolare, ai dati obiettivi costituenti la situazione reddituale della ricorrente e le convergenti valutazioni circa il documento relativo alla vincita al lotto) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), mentre del tutto priva di consistenza è la censura che investe l'argomentazione della Corte di merito a proposito del riferimento ai redditi e non al volume d'affari dell'impresa. I rilievi articolati sempre nel primo ricorso in ordine alla valorizzazione dell'inquadramento di AN BA nel sodalizio criminoso di appartenenza deducono, al più, censure insindacabili in questa sede, laddove quelli relativi al ruolo dello stesso BA nell'azienda il cui patrimonio è oggetto della confisca in esame omettono di confrontarsi con i molteplici elementi conoscitivi tratti dai giudici di merito da numerose 13 intercettazioni (dalle quali, tra l'altro, emergeva che era BA a provvedere alla gestione del panificio, anche quando questo risultava poi affittato a Gattuso Angelo). Le ulteriori deduzioni circa gli elementi ricavati dal processo di merito e le valutazioni della Corte di merito in ordine agli elementi addotti dalla difesa risultano del tutto inidonee a dar corpo a doglianze valutabili nel presente giudizio di legittimità e, prima ancora, tese ad introdurre questioni merito, sollecitando una rivisitazione comunque esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione degli elementi conoscitivi operata dalla Corte distrettuale. Ai vari profili di inammissibilità evidenziati, deve aggiungersi il rilievo che non risulta procura speciale a favore dell'avv. Calabresi, sicché, investendo il ricorso il cespite rispetto al quale la ricorrente è terza interessata, anche da questo punto di vista il ricorso è inammissibile.
4.4. Quanto al secondo ricorso, le doglianze ulteriori rispetto a quelle già esaminate supra attengono alla censura relativadedotta nel primo motivo - alla valutazione svolta dalla Corte di appello in ordine ai proventi da evasione fiscale, censura destituita di fondamento al lume del principio di diritto in forza del quale, in tema di confisca di prevenzione, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260244). Le doglianze di cui al terzo motivo sono manifestamente infondate, avendo la Corte distrettuale motivato congruamente in ordine alla irrilevanza della licenza di esercizio a suo tempo conseguita dalla ricorrente (con argomentazioni, peraltro, non oggetto di specifica disamina critica), laddove gli ulteriori rilievi denunciano, al più, vizi motivazionali insindacabili in questa sede.
4.5. Valutati nel loro complesso, pertanto, i ricorsi proposti nell'interesse di De RI e di BA PA AN devono essere rigettati.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di AN MB è inammissibile. La denunciata insussistenza o apparenza della motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale riconosciuta al ricorrente è manifestamente infondata, posto che, sul punto, la Corte di merito, assumendo come termine di riferimento la decisione di primo grado (cfr. Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 dep. 02/11/2010, Barone, Rv. 248797, già richiamata), ha evidenziato che per taluni dei delitti per i quali è intervenuta condanna la consumazione si è protratta fino al 2007, mentre la partecipazione all'associazione mafiosa è stata contestata 14 come in corso e, dunque, in termini di prossimità rispetto al giudizio di pericolosità sociale, rilievi, questi, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente.
6. Il ricorso proposto nell'interesse di D'OL NG è inammissibile. La Corte di merito ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti della confisca dell'immobile intestato alla ricorrente, richiamando il : valore dello stesso così come accertato dalla perizia disposta dal Tribunale (e disattendendo le diverse indicazioni fornite dal consulente di parte), ricostruendo analiticamente le vicende relative all'acquisto dell'immobile e al pagamento del relativo del prezzo e collocando tali dati nel quadro più ampio delineato dalla situazione reddituale di MB e di D'OL, così come risultante in un ampio arco temporale. A fronte della motivazione resa dal giudice di appello, le doglianze del ricorso fanno leva sull'anteriorità dell'acquisto (in data 14/06/2002) dell'immobile rispetto all'epoca del matrimonio tra la ricorrente e MB, rilievo, questo, non dedotto con i motivi di appello, articolato dal ricorso in esame in termini del tutto generici (non essendo specificato alcun atto acquisito al procedimento dal quale la circostanza emergerebbe) e, comunque, non compiutamente correlato ai dati valorizzati dalla Corte distrettuale in ordine al pagamento del prezzo di acquisto, in parte corrisposto grazie a un mutuo la cui erogazione fu comunicata il 13/02/2003 (nonostante il rogito indicasse che il corrispettivo era già stata pagato) dalla banca erogatrice a AN MB, mutuo intestato allo stesso MB e a D'OL NG. Le ulteriori doglianze della ricorrente risultano ora strettamente correlate alla circostanza appena esaminata (il mancato esame dei redditi dei familiari), ora afferenti a circostanze puntualmente esaminate dalla Corte di merito (l'affitto a Carmela Boccino, rispetto al quale la Corte di appello ha rilevato l'incompatibilità della deduzione difensiva con lo stato di famiglia del 07/02/2008), ora manifestamente infondate (l'ammontare del prezzo risultante dal rogito, che fa fede fino a querela di falso di quanto dichiarato dinanzi al rogante, non della veridicità delle stesse dichiarazioni;
la valutazione dell'Agenzia dell'entrate correlata non ad un accertamento, ma alla mancata contestazione). Le ulteriori censure (quando non articolate in fatto, come per le deduzioni relative al diverso appartamento collocato nel medesimo stabile dell'appartamento asseritamente affittato) risultano, al più, tese a denunciare vizi di motivazione insindacabili in questa sede (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repaci e altri, Rv. 260246). La doglianza relativa all'autovettura è generica e, comunque, manifestamente infondata, posto che la Corte distrettuale ha rilevato, da un lato, che la situazione reddituale dei coniugi negli anni in questione non avrebbe 15 consentito l'acquisto e, dall'altro, che il pagamento "a respiro" non è risultato sorretto da alcuna allegazione.
7. Pertanto, i ricorsi di MB AN e D'OL NG devono essere dichiarati inammissibili e detti ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali della somma, che si stima equa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
i ricorsi di BA ES AT, De : RI LA e BA PA AN devono essere rigettati, con condanna di detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di MB AN e D'OL NG e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
rigetta i ricorsi di BA ES AT, De RI LA e BA PA AN, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/10/2015. لمو Il Presidente In Consigliere estensore Горио Lofole DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 7 - GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Canhela Lanzuise eu их 16