Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto - avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca - dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2013, n. 12220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12220 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
122 20 / 14 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GENNARO MARASCA -Consigliere - N. 166 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO N. 8876/2013 - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC AN N. IL 21/04/1940 PE SA N. IL 18/01/1963 avverso il decreto n. 135/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/10/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria in data 21/05/2013 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 09/10/2012, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto di confisca pronunciato in data 13/02-03/04/2007 dal Tribunale di Napoli nei confronti di RO ON, proposto, NN NE, SA ON e IE EN Cacciapuoti, terzi intestatari. Richiamate le dichiarazioni scritte rese dai clienti e dai fornitori di ME ON (padre del proposto) e sottolineata la manifesta insufficienza degli elementi dedotti dalla difesa a superare il vaglio di attendibilità, la Corte di merito giunge alla conclusione che, per un verso, il complesso immobiliare confiscato risulta eseguito in parte negli anni immediatamente precedenti il 1986 e in parte tra il 1986 e il 2004 e che, per altro verso, nessuno dei componenti della famiglia ON era in grado, tra i 1971 e il 1982, di produrre reddito lecito in misura tale da consentire la realizzazione del complesso immobiliare confiscato. Rileva, inoltre, la Corte di merito la mancanza di qualsiasi credibile allegazione circa l'attività edilizia che avrebbe svolto ST IO, marito di SA ON, le cui movimentazioni bancarie, analizzate anche alla luce del percorso criminale del cognato RO ON, delineano un quadro indiziario che conduce ad attribuire al primo il ruolo di prestanome o, comunque, di "uomo di paglia" di quest'ultimo.
2. Avverso il decreto della Corte di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di NN NE, i suoi difensori avv. Michele Cerabona e avv. Raffaele Esposito, deducendo la motivazione apparente, contraddittoria e gravata da vistosi vizi logici del provvedimento impugnato, che, in particolare, ha svilito le dichiarazioni rese dai clienti e dai fornitori di ME ON, sicuramente indicative della sua capacità economica, e ha omesso l'approfondimento dell'elaborato del consulente degli appellanti.
3. Avverso il medesimo decreto ha altresì proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di SA ON, il difensore avv. Bruno von Arx, deducendo la nullità del provvedimento impugnato, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 bis e 2 ter della legge n. 575 del 1965, per l'impossibilità di ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti applicativi della confisca del bene oggetto della procedura, come si 2 evince dalla natura meramente apparente della motivazione sviluppata attraverso semplici deduzioni e non individuante fatti dai quali desumere la natura fittizia dell'intestazione del bene. L'assunto del decreto impugnato, secondo cui la realizzazione dell'immobile nella nuda proprietà di SA ON risalirebbe agli anni immediatamente precedenti il 1986, è fondato su mere deduzioni, contrastanti con l'autocertificazione della parte in sede di istanza di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985, e comunque non modificherebbe i termini della riferibilità della realizzazione all'intervento della stessa ON, considerato quanto affermato dalla sentenza citata nel decreto di primo grado che individua nel 1985 l'inizio dell'attività delinquenziale di RO ON. Anche l'insussistenza di un'attività di impresa svolta da ST IO è argomentata dal decreto impugnato sulla base di mere deduzioni. Individuata l'esistenza di redditi di impresa, la relazione tra l'ascesa criminale di RO ON e le movimentazioni bancarie di ST IO è frutto della confusione tra l'inferenza causale e la mera interferenza di fenomeni.
4. In data 04/12/2013 l'avv. Massimo Krogh, nell'interesse e quale difensore di fiducia nonché procuratore speciale di NN NE e di SA ON giusta nomina e procura speciale in data 29/11/2013, ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Come ha rilevato nella sua requisitoria il Procuratore generale, i ricorsi nell'interesse di NN NE e di SA ON sono stati presentati da difensori non muniti di procura speciale: il rilievo, non contestato in fatto neanche nella memoria di replica, determina l'inammissibilità dei ricorsi alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato non munito di procura speciale non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca (Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011 - dep. 07/04/2011, Bonura, Rv. 249873; conformi, ex plurimis: Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009 - dep. 02/12/2009, Pace e altri, Rv. 245440; Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012 - dep. 10/07/2012, Bini, Rv. 253404; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013 - dep. 21/08/2013, Cardone e altri, Rv. 256264).
2. La memoria di replica del 29/11/2013 ha richiamato diffusamente e in termini adesivi le critiche a tale indirizzo espresse da un contributo dottrinale, le 3 cui argomentazioni, tuttavia, non inducono il Collegio ad una revisione del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità. Il contributo richiamato dalla difesa sostiene, in primo luogo, che un'interpretazione sistematica dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dovrebbe escludere qualsiasi tipo di interpretazione analogica, posto che la nuova normativa antimafia non fa alcun riferimento al requisito della procura speciale. Al riguardo, può osservarsi che la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 23 del c.d. "codice antimafia" (comunque, non applicabile al caso in esame in forza della disciplina transitoria dettata dall'art. 117), così come quella delineata dall'art. 2 ter, quinto comma, della legge n. 575 del 1965, non conduce al risultato interpretativo prospettato, in quanto «le disposizioni espressamente poste dal legislatore del giudizio di prevenzione non possono leggersi in una prospettiva di deroga al principio generale, secondo cui per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola posta dall'art. 100 cod. proc. pen. in riferimento alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, in forza della quale "esse stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto dall'art. 83 cod. proc. civ.; e che soltanto l'indagato o l'imputato, assoggettati all'azione penale, stanno in giudizio personalmente, avendo solo necessità di munirsi di difensore, che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di esserne difensore, senza che debba essere munito di procura speciale, imposta solo per casi riservati all'iniziativa personale dell'imputato» (Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013 - dep. 23/09/2013, Ferrara e altro, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto della corte di appello che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l'appello a favore del terzo interessato proposto dal difensore privo di procura speciale). La tesi difensiva fa leva poi sul rilievo che mentre nel processo penale imputato e persona offesa si trovano in posizioni antitetiche e la presenza della parte civile è solo eventuale, nel procedimento di prevenzione patrimoniale una comunanza di interessi lega l'indiziato al terzo interessato, destinato a subire gli stessi effetti pregiudizievoli del primo. L'argomento non può essere condiviso, poiché il fondamento del principio generale, secondo cui per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola di cui all'art. 100 cod. proc. pen., va individuato, appunto, nella natura civilistica dell'interesse fatto valere e non già nel rapporto tra detto interesse e la posizione, nelle ipotesi in esame, del proposto, tanto più che, nell'ambito della disciplina stabilita dall'art. 100 cit. sono ricompresi soggetti portatori di interessi non solo "divergenti" rispetto a quelli dell'imputato, ma anche "convergenti" con essi (il responsabile civile), sicché il "parallelismo" evocato dalla tesi in discussione non può condurre alle conclusioni sostenute. La necessità, nella fattispecie in esame, della procura speciale non può, infine, essere revocata in dubbio dal riferimento all'art. 24 Cost., poiché quello che in dottrina è stato definito l'onere di patrocinio non determina alcuna compromissione della garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti, essendo, come più volte ribadito, espressione di un principio generale relativo ai soggetti portatori di un interesse civilistico.
3. La disamina del thema decidendum richiede, per completezza, l'esame di un ulteriore profilo rappresentato dall'applicabilità nel procedimento penale - dunque, nel procedimento di prevenzione giusta il rinvio che ne caratterizza la disciplina a quella processual-penalistica - dell'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. Il problema si è posto in tema di richiesta di riesame del provvedimento applicativo del sequestro preventivo, poiché si è affermato, richiamando appunto la disciplina di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., che la richiesta di riesame proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene in sequestro, ove sia rilevato il difetto di procura, non può essere dichiarata inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in tal caso, di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura (Sez. 3, n. 11966 del 16/12/2010 - dep. 24/03/2011, Pangea Green Energy S.r.l., Rv. 249766; conforme: Sez. 6, n. 1289 del 20/11/2012 - dep. 10/01/2013, Cooperativa Leonardo Da Vinci Arl, Rv. 254287). L'indirizzo seguito dalle decisioni ora indicate non può essere condiviso. Ribadendo l'orientamento già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, si è affermato che è inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale, non trovando applicazione, in tale ipotesi, la concessione del termine previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 10972 del 11/01/2013 - dep. 08/03/2013, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Rv. 255186); infatti, come è stato rilevato, «nessuna norma del codice di procedura penale prevede che il giudice sia tenuto, a fronte di una carente rappresentanza od assistenza, ad assegnare alla parte un termine per "sanare" tale carenza» (Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013 - dep. 29/05/2013, Stan, Rv. 255445). L'orientamento che esclude l'applicabilità, nelle ipotesi in esame, della disciplina ex art. 182, comma 2, cod. proc. civ. della concessione di un termine per la sanatoria del vizio derivante da un difetto di rappresentanza trova ulteriore conferma nel rilievo che la presenza, nel processo penale, di parti portatrici di interessi civilistici deve necessariamente armonizzarsi con le regole e 5 i principi di quest'ultimo. Espressioni di questa esigenza di coordinamento si rinvengono in vari orientamenti della giurisprudenza di legittimità che escludono, in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale, l'applicabilità di determinati istituti del processo civile: si è, ad esempio, escluso che, alla morte della persona costituita parte civile, conseguano gli effetti della revoca tacita o quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio (Sez. 5, n. 15308 del 21/01/2009 - dep. 09/04/2009, Picierro e altro, Rv. 243603; conforme: Sez. 5, n. 23676 del 19/05/2005 - dep. 23/06/2005, Tosato, Rv. 231911). L'esigenza di ordine sistematico sopra indicata, dunque, è pienamente assicurata dal principio generale secondo cui per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola di cui all'art. 100 cod. proc. pen., mentre rende inapplicabile, alle ipotesi in esame, la disciplina di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Ampelo Caputo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 13 MAR 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise шх 6