Sentenza 23 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore degli eredi di persona contro cui potrebbe essere disposta la confisca, se non munito di procura speciale, anche quando l'istanza di applicazione della misura patrimoniale sia stata formulata direttamente contro gli aventi causa medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2014, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/01/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 146
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 27393/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. FA NA, nata a [...] il [...];
2. AL LE, nata a [...] il [...];
avverso il decreto del 26/03/2013 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Gialanella Antonio, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Catania confermava il provvedimento del 05/11/2010 con il quale il Tribunale della stessa città aveva disposto, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, la confisca di una serie di beni formalmente apparentemente intestati a AL LE ed a FA NA, rispettivamente moglie e figlia di FA CE, già indiziato di appartenenza alla locale associazione di stampo IO, deceduto il 17/12/2007, in quanto beni nella disponibilità del proposto in parte diretta e in parte indiretta, per il tramite delle due congiunte, poi entrambe successori a titolo universale dello stesso FA.
Rilevava la Corte di appello come quei beni (costituiti da una ditta individuale, dalle quote pari ad un quarto del capitale sociale di una società in accomandita semplice, da un appartamento e da una autovettura) fossero stati acquistati dal FA nell'intervallo tra il 2004 ed il 2007, in stretta concomitanza con il periodo nel quale il prevenuto era stato accusato di aver continuato a fare parte dei citato sodalizio IO (per la cui appartenenza, dal 1991 al 2001, aveva già riportato due condanne passate in giudicato); e come il valore di tali beni, dei quali le terze interessate non avevano potuto giustificare la legittima provenienza, fosse assolutamente sproporzionato rispetto ai redditi leciti dichiarati dai coniugi e dalla figlia nel periodo di riferimento, nonché alle attività economiche da loro svolte.
2. Avverso tale decreto hanno presentato ricorso AL LE e FA NA, con atto sottoscritto dal loro difensore avv. Rosario Arena, le quali hanno dedotto la violazione di legge, in relazione alla citata L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, ed il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di considerare che i beni oggetto del provvedimento ablatorio erano stati acquisiti con i proventi dell'attività economica lecitamente svolta dalla AL, rispetto alla quale le dichiarazioni dei redditi erano state da lei "artatamente redatte per contenere al massimo la pressione fiscale": proventi con i quali la donna aveva pure fatto fronte al pagamento dei ratei dei mutui contratti per l'acquisto dell'anzidetto appartamento e dell'autovettura.
3. Con requisitoria scritta del 01/08/2013 il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.
4. Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca;
ne' a tal fine può assumere rilievo la distinzione tra i casi in cui il terzo intervenga volontariamente, e quelli in cui sia intervenuto "iussu iudicis", poiché in entrambi i casi quei soggetti risultano portatori, nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica (così, tra le tante, Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404).
Alla luce di tale regula iuris, va rilevata la inammissibilità dei ricorsi sottoscritti e presentati dal difensore della AL e della FA, senza che risulti che lo stesso fosse stato nominato procuratore speciale delle due prevenute.
All'adozione di tale decisione non osta la circostanza che, nel caso di specie, l'istanza di applicazione della confisca fosse stata formulata dal P.M., a mente della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 11, (aggiunto dalla D.L. n. 92 del 2008, art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, convertito nella L. n. 125 del 2008), direttamente nei confronti dei successori a titolo universale della persona oramai deceduta, nei cui riguardi sarebbe stata applicabile la misura di prevenzione patrimoniale. La Corte costituzionale, nel dichiarare la infondatezza questione di legittimità di quella norma, per una prospettata violazione dell'art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., ha chiarito che "nel procedimento delineato dalla disposizione censurata, parti sono i "successori a titolo universale o particolare" del "soggetto nei confronti del quale (la confisca) potrebbe essere disposta" e non quest'ultimo ...(sicché)... sono dunque del tutto prive di fondamento le argomentazioni volte a riferire le ipotizzate violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio al soggetto deceduto e non ai suoi successori" (C. cost. n. 21 del 2012). E, tuttavia, resta ferma la previsione contenuta nella L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, che riconosce solo al P.M. ed all'interessato il diritto a presentare il ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello: con la conseguenza che, non potendo trovare applicazione per i terzi intestatari dei beni da sottoporre alla confisca la disposizione dettata dall'art. 571 c.p.p., comma 3, per l'imputato (applicabile analogicamente anche al proposto di una misura di prevenzione personale, giusta la previsione dell'ultimo comma del menzionato art. 4), resta ferma per i suddetti terzi l'operatività analogica della disposizione fissata dall'art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto stabilito, per le parti nel processo civile, dall'art. 83 c.p.c.. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e ciascuna al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014