Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera. (In motivazione, la Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata).
Commentario • 1
- 1. Rapporto tra ergastolo e finalità rieducativaRossella De Rose · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La questione su cui si basa il seguente contributo è quella relativa al rapporto che intercorre tra l'ergastolo e la finalità rieducativa, che ripercorre tutto l'ordinamento penitenziario e non solo. In particolar modo, tale finalità ha un ruolo primario nell'esecuzione della pena. Quest'ultima, perché possa essere funzionale al reinserimento del detenuto nella società, deve necessariamente tendere alla rieducazione. Da questa breve, ma non scontata, considerazione deriva il seguente interrogativo: come può l'ergastolo, pena perpetua e lontana dai contatti con il mondo esterno, essere compatibile con la finalità rieducativa? Sul punto si sono avvicendate diverse interpretazioni. Prima di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2016, n. 34199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34199 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
34 1 9 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 494/2016 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 20191/2015- Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UI IC LI N. IL 01/02/1991 avverso la sentenza n. 3/2014 CORTE ASSISE APPELLO di TRIESTE, del 10/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ľ Uditi: -il Pubblico Ministero, in persona del dott. Pietro Gaeta, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso richiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
- i Difensori delle costituite parti civili, avvocati Trabalza Stefano e Clementi Maria Cristina, che si sono associati alle conclusioni del Procuratore generale, depositando note e conclusioni scritte;
- il Difensore dell'imputato Avvocato Serbelloni Carlo che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. UI CO SA, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, era dichiarata colpevole del duplice omicidio dei coniugi ST SE e TO PA. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Udine, con sentenza del 3 ottobre 2013, applicato il regime della continuazione, unificando anche il delitto di rapina e la condotta relativa al porto senza motivo giustificato dei tre coltelli di cui al capo c) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante del motivo abietto e futile, stimata assorbita quella del nesso teleologico e ritenute, di converso, quelle di cui all'art 61 n. 4 e 5 cod. pen., aveva inflitto la pena dell'ergastolo. Erano seguite le statuizioni accessorie e civili. La Corte d'assise d'appello di Trieste,con sentenza in data 10 ottobre 2014 confermava la decisione dei primi giudici.
1.1. La ricostruzione del fatto e le sentenze di primo e secondo grado. HE TO la mattina del 19 agosto 2012 si era portato presso l'abitazione dei genitori in Lignano. Giunto all'interno del garage, aveva notato la bicicletta della madre a terra e diverse tracce ematiche. Salito al piano superiore, aveva constatato che i cassetti di un armadio in camera da letto erano aperti, come se si fosse rovistato all'interno. Aveva fatto immediato ritorno in garage ed ivi, all'interno del bagno, aveva scorto i cadaveri dei genitori, straziati dalla violenza. Il TO PA era stato violentemente picchiato e più volte colpito, anche al capo, con un corpo contundente. Presentava lesioni lacero-contuse al cranio. Era stato, dunque, freddato tramite l'utilizzo ripetuto e profondo di un tagliente nella parte anteriore e laterale del collo, con il conseguente interessamento, lungo il piano trasversale, delle strutture laringotracheali, oltre che della vena giugulare sinistra. Alla ST erano stati inferti ripetuti colpi al capo con un corpo contundente, colpi che le avevano prodotto la frattura del setto nasale, oltre a plurime tumefazioni e ad una marcata epistassi. 2 li La donna era stata, poi, attinta da ripetuti fendenti da arma bianca, molti dei quali profondi e recidenti massivamente gli organi interni, in sede toraco- addominale. Si trattava di undici lesioni, tutte singolarmente mortali, che avevano rivelato un'inconfutabile ripetuta e decisa lesività, interessante, in maniera massiva, stomaco, polmone, flessura colica, milza, fegato, diaframma, cuore ed aorta toracica. Anche alla ST erano stati provocati tagli alla gola, tipici dello "scannamento". Per la diversa infiltrazione emorragica, rispetto a quella repertata in danno del marito, i consulenti tecnici inferivano che la lesività alla gola della donna fosse stata prodotta allorquando ella era già deceduta o in limine vitae. Le indagini in immediato rivelavano tracce ematiche diffuse e impronte di scarpe imbrattate di sangue, che segnavano la scena del delitto in diversi punti. Ancora, erano rinvenuti due mozziconi di sigarette ed un frammento di carta, nei pressi di una siepe, i cui rami risultavano spezzati in corrispondenza del muretto di cinta della villetta. Sui reperti erano presenti impronte. Le investigazioni ed alcune informazioni assunte anche da DR LI CO, madre di SA CO, permettevano di acquisire i primi elementi a carico di quest'ultima. Sottoposta ad intercettazione si registravano alcuni colloqui tra la donna ed il fratello, EI, medio tempore allontanatosi dall'Italia e portatosi a Cuba. La CO SA riferiva a costui delle verifiche di polizia giudiziaria in atto, anche in funzione dei prelievi del suo DNA. Durante una conversazione era captata una frase significativa. L'imputata affermava che per lei "sarebbe stato ciò che doveva essere"; non avrebbe, tuttavia, mai fatto il nome del EI. Eseguiti i confronti genotipici si riscontrava che il dna su uno dei due mozziconi e sul frammento cartaceo, al pari rinvenuto in loco, apparteneva alla UI CO SA. L'altra traccia biologica, presente sul secondo mozzicone ed al pari corrispondeva al profilo maschile del figlio naturalesul frammento cartaceo - della DR LI CO. Si appurava, allora, la presenza sulla scena del crimine di CO SA e del di lei fratello. La donna era sottoposta a fermo. Il fratello era stato tratto in arresto a Cuba. Entrambi nel corso degli interrogatori avevano ammesso l'organizzazione dell'azione presso il domicilio dei TO e la conoscenza dei coniugi. La SA, inizialmente, asseriva di aver tentato di dissuadere il fratello. Costui, tuttavia, aveva insistito avendo bisogno di denaro. L'aveva chiamata, anche a Salerno, ove dimorava, fino a convincerla. 3 li Il EI, dal suo canto, aveva negato che la LA avesse opposto dubbi e tentato di indurgli ripensamenti. Non lo aveva fatto, affermava, neppure quando le aveva comunicato l'identità delle vittime e la decisione di rapinare i coniugi TO, che entrambi conoscevano. Il EI aveva procurato i tre coltelli;
avevano acquistato una pistola giocattolo ed organizzato l'accesso per la rapina. Un sopralluogo era stato effettuato tra la notte del 17 e del 18 agosto. In quella circostanza, tuttavia, né la CO SA, né il EI avevano commesso il fatto e non ne avevano spiegato la ragione. Ciò, nonostante la disponibilità degli accessori da impiegare per il travisamento e per la fase commissiva. Il piano era stato eseguito, tuttavia, la notte successiva. I TO avevano fatto rientro a casa, dopo l'una di notte. La dinamica delittuosa si era aperta con una violenza pressoché immediata sulle vittime. La stessa SA ammetteva d'aver afferrato la ST da tergo, con un coltello e di averla costretta a entrare in garage;
ciò mentre il fratello si era occupato del marito. L'esplosione della violenza cieca era avvenuta all'interno del bagno. Lo attestavano i segni e le tracce ematiche. All'interno del bidet era, infatti, repertata dell'acqua ancora raccolta e sul fondo giacevano gli occhiali della vittima. Ciò permetteva l'agevole deduzione che il volto dell'uomo era stato spinto nell'acqua, per indurlo a rivelare dove fosse il denaro e, nella congiuntura materiale del gesto, aveva perso gli occhiali, ivi rinvenuti dagli inquirenti. L'assenza di tracce ematiche sull'accessorio documentava, in via logica, che si trattava di un gesto preliminare alla violenza fisica, esplosa successivamente. Nella prima fase il TO aveva consegnato il portafogli;
non aveva indicato il luogo in cui si trovava altro denaro, che il EI era convinto fosse custodito in cassaforte. La ST, al contrario, aveva indicato di avere del denaro nella borsetta caduta all'esterno del bagno. La SA era, dunque, uscita ed era salita al piano superiore. Le tracce ematiche repertate appartenevano ad entrambi gli anziani coniugi ed erano da riferire al contatto con oggetti intrisi di esse ed alle impronte che segnavano la scena. Ciò dimostrava che la donna aveva mentito allorquando aveva asserito che l'uso della violenza era avvenuto solo dopo che ella era scesa dal piano superiore. L'imputata affermava di non aver rinvenuto il denaro e di essersi portata nuovamente in garage. In quel frangente il TO aveva riconosciuto dalla voce il EI. Da lì aveva tratto scaturigine la determinazione di uccidere entrambi i coniugi. 4 li Il giudice di primo grado ha fondato la responsabilità della SA, annotando come ella avesse mentito su una serie di particolari. Tra questi ha richiamato l'interrogatorio del 17-9-2012, durante il quale la donna si era attribuita la responsabilità dell'accoltellamento di entrambe le vittime, circoscrivendo il ruolo del EI stesso, alle aggressioni non mortali, pure poste in essere. Il dato, si è osservato, era in contrasto con quanto indicato dall'imputata nell'interrogatorio del 2-10-2012, sede in cui aveva attribuito il duplice omicidio alla scelta autonoma ed incontrastabile del fratello. Il giudice di primo grado aveva, poi, richiamato l'intercettazione ambientale del giorno 1-3-2012, durante la quale, interloquendo con la madre, la medesima SA aveva ammesso la corresponsabilità per i due omicidi. La Corte d'assise d'appello ha confermato la sentenza di primo grado. Ha osservato come un accertamento su chi avesse inferto materialmente i fendenti mortali, nella dinamica d'azione descritta, non fosse elemento foriero di conseguenze rilevanti sul piano giuridico. Si trattava, infatti, di un concorso ordinario nel delitto. La fase esecutiva era stata preceduta dalla condivisione nella dotazione di tre coltelli e d'una corda, elementi indicativi dell'accettazione d'una possibile violenza in fase commissiva. Ancora, l'aggressione era stata sviluppata già al momento dell'ingresso nel garage, dato attestato dalla presenza delle tracce ematiche della ST, ivi bloccata, appunto, dalla SA stessa, per ammissione fattane da costei. Alla luce di quanto premesso era confermata la sentenza di primo grado.
2. COrre per cassazione personalmente UI CO SA e deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo prospetta questione di legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo per violazione degli artt. 17 n. 1, 22, 72 cod. pen. e 27 Cost. La questione, lamenta la ricorrente, era stata respinta dalla Corte d'assise d'appello. Si era osservato come con l'entrata in vigore della legge sull'ordinamento penitenziario l'ergastolo cessava di essere una pena perpetua e, dunque, contraria al senso di umanità. L'unico istituto che, effettivamente, era in grado di incidere sulla caratteristica dell'ergastolo stesso era, appunto, la liberazione condizionale che, tuttavia, non ne mutava la natura di pena perpetua e ne confermava la sua incostituzionalità. La stessa concessione del beneficio non era ex se elemento idoneo a rendere la pena costituzionalmente compatibile, poiché la liberazione condizionale era un'eventualità puramente aleatoria e connessa alla ricorrenza di requisiti ulteriori 5 li ed aggiuntivi che finivano per tradursi, comunque, in un ulteriore pesante aggravio a carico dell'ergastolano. Altro profilo di incostituzionalità dell'ergastolo sarebbe stato legato alla sua caratteristica di essere una pena indeterminata. Proprio per effetto della liberazione condizionale l'ergastolo, nella prospettazione della ricorrente, finirebbe per perdere la sua natura originaria di pena perpetua e per trasformarsi in pena indeterminata nel suo massimo. Essa non potrebbe essere, invero, inferiore nella sua durata al tetto minimo di 26 anni;
ha, di converso, una durata massima suscettibile di estendersi senza limiti per tutta l'esistenza del condannato.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all'art 575 cod. pen. La Corte d'assise d'appello avrebbe travisato alcuni fatti emersi durante il processo. Non era, innanzitutto, condivisibile l'affermazione secondo cui l'esecutrice materiale del duplice delitto sarebbe stata la ricorrente. Piuttosto, dall'interrogatorio del EI BO a Cuba si intendeva come fosse costui l'esecutore materiale del duplice omicidio. Due erano i punti che, in particolare, sorreggevano questa conclusione. Il primo era che costui aveva affermato di aver visto la SA tagliare il collo della ST ed aveva udito il rumore emesso dalla donna. Il secondo era relativo all'affermazione di non essere più tornato in bagno e di non sapere se la LA, che al contrario lo aveva fatto, avesse mosso o trascinato i corpi. La prima affermazione era falsa. La consulenza medico legale aveva accertato che la ST al momento del taglio della gola era già deceduta. Non avrebbe, dunque, potuto emettere alcun sibilo per avvenuta fuoriuscita dell'aria dalle cavità polmonari. Era evidente, pertanto, che solo chi avesse compiuto gesto siffatto avrebbe potuto serbarne ricordo e riferirlo nei termini. Era il EI, pertanto, ad aver compiuto l'azione descritta. La seconda affermazione, secondo cui dopo il pestaggio il EI non aveva più fatto ingresso in bagno, non si conciliava, al pari, con la presenza delle impronte delle sue scarpe sulle tracce ematiche presenti sulla scena del crimine. Egualmente mendace era stato il EI allorquando aveva asserito di non aver toccato il coltello, se non nel momento in cui se ne era disfatto gettandolo in mare. 6 Li L'affermazione era smentita anche dalla presenza di tracce ematiche sul pavimento, rilevate per caduta gravitazionale, e poste alla sinistra di impronte che erano in ragione della tipologia (a suola puntinata) - riferibili al medesimo - EI. Detta collocazione attestava, nella prospettiva della ricorrente, che il coltello era detenuto nella mano sinistra e che ciò era possibile per il solo EI, che era, appunto, mancino. Avuto, poi, riguardo alle caratteristiche della scena del delitto, che si presentava come un'area scomoda ed angusta ed alla profondità delle ferite inferte - era evidente che, non potendosi prefigurare uno spazio elevato per la ricarica dei colpi, i fendenti dovessero essere stati inferti da un soggetto di corporatura e caratteristiche fisiche non compatibili con la ricorrente, ma solo con quelle del fratello. Costui, afferma l'imputata, era stato, infatti, assalito da un raptus ed aveva, oltre ogni margine di prevedibilità, assunto in proprio la decisione di uccidere entrambe le vittime. In questo contesto la SA aveva subito l'azione e non aveva avuto concreta possibilità di opporvisi.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante della crudeltà di cui all'art 61 n. 4 cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'aggravante, di natura soggettiva, nella specie, non sarebbe stata configurabile a carico della CO SA che non aveva commesso delitto. Per altro verso ed in punto obiettivo, i colpi inferti alle vittime non si connotavano del profilo della particolare crudeltà e della lesività aggiuntiva, ma erano solo funzionali, nel dinamismo d'azione, a produrre l'evento voluto. Le violenze precedenti l'omicidio erano strumentali alla rapina ed a farsi rivelare il luogo di occultamento del denaro. Le lesioni al collo patite dalla ST erano state inferte allorquando la donna configurabilità della era già deceduta e non erano rilevanti ai fini della circostanza in esame. Erroneamente erano state negate le circostanze attenuanti generiche. La SA aveva tentato di riparare all'estero per paura e il comportamento tenuto era volto solo a coprire il fratello, cui era legata da un forte vincolo di sangue. Non era stato correttamente inteso il comportamento processuale e la scelta anche di chiedere perdono ai familiari delle vittime.
3. In data 25 marzo 2016 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse della ricorrente. Si sono ribaditi gli argomenti, in parte già sviluppati nei motivi di ricorso, sottolineandosi come non ricorresse la circostanza aggravante dell'aver 7 bi agito con crudeltà, poiché l'azione violenta del EI era, in definitiva, rivolta a commettere la rapina e non il duplice omicidio. I cadaveri, del resto, si osserva, non presentavano alcun segno di sevizie o torture e la dinamica commissiva non aveva rivelato particolari volti ad infliggere alle vittime sofferenze aggiuntive, trascendenti il normale processo di causazione dell'evento morte. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo, con cui si prospetta questione di costituzionalità, non merita accoglimento. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 cod. pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, per conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale e, dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa (Sez.1, sentenza n. 43711 del 24/09/2015Ud. (dep.29/10/2015) Rv.265074). si èIn senso analogo e per la manifesta infondatezza della questione posta anche annotato che con l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, l'ergastolo ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità; inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera n. 33018 del 29/03/2012Ud.(dep.22/08/2012), Esposito, (Sez. 1,sentenza Rv.253430). D'altro canto, la compatibilità tra la pena dell'ergastolo ed i principi di cui all'art. 3 CEDU è stata anche ritenuta dalla Corte sovranazionale che ha risolto positivamente la questione in tutti i casi in cui al soggetto adulto la legislazione nazionale consenta, comunque, la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata (Grande Camera, sentenza 9/7/2013, Vinter c/ Regno Unito;
sez. 2, 11/10/2011, Schuchter c. Italia). La questione di costituzionalità proposta è stata, del resto, già affrontata dalla Corte costituzionale (C. Cost 27 aprile 1994, n. 168) che ha respinto i temi prospettati. 8 и L'eccezione di illegittimità costituzionale, nuovamente prospettata, alla luce di quanto detto, va ritenuta manifestamente infondata e va respinta.
2. Con il secondo motivo di ricorso si censurano profili squisitamente in fatto. Non ricorre, all'evidenza, vizio alcuno della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dalla ricorrente, benché prospettate come vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. D'altro canto, pur tenuta presente la premessa operata, deve osservarsi che, contrariamente a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso, la Corte d'assise d'appello non ha affermato che esecutrice materiale del duplice omicidio fu la ricorrente odierna. Piuttosto ha premesso che gli sforzi operati per accertare chi avesse inferto i fendenti mortali ai coniugi TO non risultavano forieri di significative conseguenze sul piano giuridico. Ciò perché, hanno spiegato i giudici del merito, ci si trovava al cospetto di un concorso di persone "pieno" e non di un concorso anomalo. Sul punto sono stati adeguatamente valorizzati gli indicatori di fatto che supportavano quella conclusione e che escludevano l'ipotesi del mero rimprovero di una mancata previsione di un fatto, di converso, prevedibile. Il quadro istruttorio aveva, infatti, rivelato in capo ad entrambi una piena volizione ed accettazione dell'evento maggiore. In questa prospettiva si è indicato come sia il Revier che la ricorrente ne fossero consapevoli ciò perché si erano congiuntamente muniti, in via preventiva, di tre coltelli e di una corda. Ancora, si è correttamente spiegato che non intendevano porre in essere solo un furto. L'azione era, piuttosto, rivolta a conoscere il luogo di occultamento del denaro, finalità condivisa da entrambi i concorrenti ed integrante chiara e possibile scaturigine d'uno sviluppo violento, proteso ad ottenere quella delazione dalle vittime. Sulla scorta di premesse siffatte, con ragionamento immune da censure, si è inferita ab initio la comune previsione di un possibile epilogo violento da parte 9 li dei concorrenti. D'altro canto, la SA CO, hanno anche correttamente annotato i giudici del merito, aveva esercitato violenza contro la ST già sulla rampa di accesso al garage, caratterizzando l'iter criminis, già nel suo incipit, con l'impiego del coltello. Questo particolare, attestato anche dalle tracce ematiche della vittima in loco, rivelava come i concorrenti non avessero neppure ipotizzato in fase meramente iniziale di perseguire lo scopo comune con un dinamismo improntato ad una pura e sola vis animo illata. La Corte di merito ha anche esplicitato le ragioni per le quali si dovesse escludere che "la deviazione" dell'altro concorrente dalla rapina verso la commissione del diverso e più grave delitto di omicidio potesse ritenersi imprevedibile, in guisa tale da far concludere che l'imputata potesse essersi trovata, improvvisamente, di fronte ad una svolta unilaterale, collegata ad un mutato atteggiamento psicologico del concorrente, EI. Si è, in particolare, spiegato come CO SA non avesse fatto alcunché per dissuadere il fratello, nonostante, tra l'altro, il tempo a disposizione tra la "prova generale" del giorno precedente e il momento dell'omicidio. Ancora si è spiegata la ragione per la quale non fosse credibile la donna, allorquando, sottoposta a custodia cautelare, aveva parlato alla madre, rendendo dichiarazioni protese solo a ridimensionare la sua posizione e la gravità del gesto compiuto. Del resto, ha annotato la Corte d'assise d'appello, come si dovessero condividere le conclusioni cui era giunto il perito. Si era, infatti, spiegato che i colpi erano stati inferti da un destrimane e detta acquisizione rendeva inattendibile la seconda dichiarazione della medesima CO SA, che negava di aver commesso materialmente i delitti, ascrivendone l'azione commissiva al solo fratello. La ricostruzione e le considerazioni svolte nei giudizi di merito delineano, pertanto, un quadro che in fatto non permette di ritenere discutibile il concorso paritario dell'imputata e che impone di condividere la conclusione cui sono giunti i giudici del merito, con l'esclusione della possibilità di prefigurare un'ipotesi da recuperare all'art 116 cod. pen. Alla luce di quanto premesso, pertanto, si intende l'infondatezza di tutte le doglianze sviluppate con il secondo motivo di ricorso. A prescindere dal rilievo, pur non secondario, che la ricorrente richiama a confutazione della struttura logico motivazionale l'interrogatorio reso da EI BO a Cuba, confrontandolo con il materiale istruttorio e riportandone solo stralci estratti, senza allegare l'atto stesso e con ciò contravvenendo alla - regola di autosufficienza che caratterizza la proposizione del ricorso per comunque, infondati e non cassazione gli argomenti sviluppati sono, questa Corte, attraverso la proponibili in sede di legittimità. Si rimette a 10 li rielaborazione delle dichiarazioni del EI, una ricostruzione alternativa della vicenda, finalizzata a rielaborare in fatto i risultati della prova già scrutinata e criticamente valutata dai giudici del merito. Ciò vale anche e soprattutto in relazione alle considerazioni svolte sul mendacio asserito dal medesimo EI. Si richiama in parte qua ed a supporto di quanto prospettato nel motivo di ricorso il risultato della consulenza. Si afferma che la ST, al momento dello sgozzamento fosse deceduta e che, pertanto, il sibilo che il EI asseriva d'aver percepito, come emesso dalla vittima, per effetto dell'azione del taglio del collo, da parte della LA, non fosse dato veridico. Ora a prescindere dalla circostanza che non è affatto acquisito con certezza il particolare sul momento della morte della ST, ammettendo i consulenti stessi che la donna potesse anche essere in liminae vitae al momento del taglio alla gola, deve osservarsi come si pretende con il ricorso per cassazione di ricostruire una diversa fattualità, attraverso ipotesi e pure congetture. Ancora, rielaborando una serie di considerazioni sull'impronta della scarpa, che apparteneva al medesimo EI e sulle tracce ematiche, ivi repertate in prossimità di essa, si assume un "gocciolamento" che si sarebbe prodotto dall'arma del delitto, impugnata da un soggetto mancino, come il EI stesso. Ebbene non può fare a meno di annotarsi, ancora una volta, come, al di là dei profili di pura ipotesi ricostruttiva, che finiscono per essere opposti in guisa tale da delineare una astratta dinamica alternativa, nella specifica fase commissiva, va ribadito che, per un verso, fa difetto ogni elemento che, in concreto, possa ascrivere un profilo di certezza o aderenza al reale a quella indicazione e, dall'altro, che non si evidenzia né un punto di correlazione con la decisione impugnata né un profilo di decisività del tema stesso idoneo a incrinare il tracciato logico che sorregge complessivo percorso posto a fondamento del risultato cui giunge il giudice a quo. I giudici di merito hanno spiegato la ragione dell'indifferenza dell'esatta individuazione del soggetto che avesse inferto i fendenti mortali. Ciò perché, in quel dinamismo lesivo, in definitiva, i contributi eziologici all'evento finale, finivano per equipararsi, secondo la regola d'equivalenza condizionalistica e nella logica di una paritaria condivisione ed accettazione della finalità complessiva dell'azione. Alla luce di quanto detto si rivelano egualmente infondate le censure ulteriori e residue. Ciò, innanzitutto, in relazione ai passaggi in cui si lamenta che la decisione impugnata non avrebbe chiarito in modo compiuto la rilevanza del contributo causale, fornito dall'odierna imputata. Anche il tema di censura articolato si sviluppa postulando che autore materiale di entrambi gli omicidi sia stato il solo EI, che aveva posto la CO SA 11 li nella condizione di non potersi opporre fisicamente alla inusitata ed imprevedibile violenza espressa dal primo. del pianoSul punto la Corte di merito ha spiegato che la fase commissiva delittuoso si aprì con una azione violenta cui diede impulso l'imputata stessa in danno della ST e non il fratello. A prescindere da questo particolare ciò che va ribadito è, tuttavia, che attraverso l'evocazione del vizio di motivazione, che in realtà non ricorre, si chiama la Corte a rivedere il risultato della prova valutata dai giudici del merito, anche sul punto specifico, invocando una nuova ricostruzione del fatto non consentita in questa sede. I giudici della Corte d'assise d'appello hanno, infatti, spiegato il motivo per il quale si concretizzò la degenerazione del delitto di rapina in omicidio. Il riconoscimento del timbro vocale da parte della vittima fu determinante in questa direzione. L'azione d'omicidio fu posta in essere, proprio per evitare che entrambi i coniugi potessero rivelare quanto accaduto e fu un'azione il cui epilogo avrebbe dovuto giovare, in misura paritaria, in favore di entrambi i concorrenti. Allora sulla scorta di premessa logica siffatta si intende come la Corte d'assise d'appello abbia spiegato adeguatamente perché si versasse al cospetto di un concorso pieno. La dura e prolungata esplosione di violenza, documentata dai rilievi dello stato dei luoghi e dalle plurime lesioni inferte alle vittime, non poteva assolutamente porre taluno dei concorrenti in condizione di ignorare o non volere l'evento maggiore, che di converso sarebbe stato, secondo massime d'esperienza, l'unico risultato possibile dell'azione in essere. Ebbene il tracciato logico-motivazionale della decisione impugnata resiste alle critiche mosse nel motivo di ricorso che, per quanto esposto, va respinto.
3. E' infondato anche il terzo motivo con cui si lamenta l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante della crudeltà di cui all'art 61 n. 4 cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3.1. In particolare si duole la ricorrente che la Corte d'assise d'appello abbia ritenuto la circostanza aggravante in questione per il numero di colpi inferti alla ST e per le modalità "barbare" che avevano caratterizzato la fase commissiva dell'omicidio del marito, che, al pari di quello della donna, era avvenuto attraverso sgozzamento. In particolare, si obietta che i colpi di coltello inferti non denotavano crudeltà o malvagità, ma erano del tutto funzionali alla dinamica del delitto ed erano tesi unicamente a provocare la morte delle vittime. Anche le violenze, precedentemente patite da entrambe le vittime, erano riconducibili al delitto di rapina e non alla condotta di omicidio. 12 li Proprio la condotta verso la ST definita come "scannamento", di cui era stato vittima anche il marito, era avvenuta, tuttavia, si duole la ricorrente, allorquando la donna era già morta. Le censure, si è anticipato, sono infondate. Indubbiamente, non è la semplice reiterazione dei colpi inferti ad integrare la circostanza aggravante (sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, Parolisi, rv. 262595), ma occorre che l'azione commissiva ecceda i limiti della normalità causale rispetto all'evento, enucleando, appunto, quei particolari di efferatezza che ne caratterizzano l'essenza (Sez. 1, sentenza n. 725 del 24/10/2013 Ud. (dep. 10/01/2014), Iania, Rv. 258358; Cass. sez. 1, n. 33021 del 16/05/2012, Victorero Teran e altro, rv. 253527; negli stessi termini sez. 5, n. 5678 del 17/01/2005, Nuzzo ed altro, rv. 230745; sez. 1, n. 12083 del 06/10/2000, RG. in proc. Khalid, rv. 217346). Ciò accade anche allorquando la reiterazione dei colpi non sia soltanto funzionale al delitto, ma costituisca espressione della volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento morte (Sez.1, sentenza n. 27163 del 28/05/2013 Ud. (dep. 20/06/2013), Brangi, Rv.256476). La circostanza aggravante in esame ha natura soggettiva e ricorre a fronte di una modalità esecutiva del reato che evidenzia la volontà di infliggere alla vittima patimenti che travalicano il normale processo causale di produzione dell'evento. La fase commissiva deve estrinsecare un "quid pluris" rispetto all'attività richiesta per la consumazione del reato stesso, rivelando, appunto, una carica di disvalore nel contegno del soggetto agente, indice di malvagità e proteso ad indurre patimenti superflui rispetto a quanto richiesto e necessario per cagionare la morte (Cass., sez. 1, n. 30285 del 27/05/2011, Alfonzetti, rv. 250797; sez. 1, n. 25276 del 27/05/2008, Potenza e altro, rv. 240908; sez. 1, n. 4495 del 9/12/2007, Sepede ed altro, rv. 238942; sez. 1, n. 32006 del 6/7/2006, Cosman ed altro, rv. 234785; sez. 6, n. 15098 del 17/2/2003, Sanfilippo, rv. 224686; sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, RG. in proc. Erra ed altri, rv. 230147). Nonostante la natura subiettiva dell'elemento circostanziale in esame, gli indici rivelatori di esso si traggono dalle modalità operative e dal concreto comportamento dell'agente, che risulti sul piano volitivo ed effettuale spietato ed insensibile (Cass., sez. 1, nr. 2960 del 28.3.1997, RG. in proc. Scorza, rv. 207222; sez. 1, n. 4678 del 29/10/1998, Ventra, rv. 213019; sez. 1, n. 16473 del 23/2/2006, Díaz Rodriguez Mercedes, rv. 234086). Ebbene, di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, avendo correttamente valutato il coefficiente psicologico della circostanza in 13 li esame, inferendolo, appunto, dall'intero dinamismo dell'azione lesiva scrutinata nella sua interezza. Ebbene, osserva sul punto la Corte che le modalità della condotta, brutali e di cruda violenza, secondo la logica ricostruzione dei giudici di merito, evidenziano proprio quel quid pluris rispetto a quanto necessario per la ricorrenza dell'aggravante della crudeltà. Non risulta, del resto, corretta la tesi esposta in ricorso, protesa, in ultima analisi, a distinguere la portata lesiva e violenta dei gesti posti in essere nella fase commissiva della rapina, rispetto a quelli orientati teleologicamente a produrre l'evento morte. Invero, il dinamismo violento, che qui caratterizza l'iter criminis, si dipana dalla fase iniziale della rapina e si sviluppa sino all'evento morte, in un tracciato progressivo, che esprime una portata offensiva, connotata da carica di aggressività e di spietata insensibilità. E' la stessa modalità commissiva, pertanto, a segnare un incedere unitario dei segmenti storico-fattuali, in cui la durezza e la crudezza della violenza segnano l'agire dei concorrenti, dall'incipit all'epilogo. 13 Il nucleo essenziale a fondamento della circostanza aggravante si esprime, allora, in un'azione che va valutata nella sua interezza, con caratteristiche lesive di valenza non comune, efferate e, soprattutto, non necessarie, secondo un crisma di ordinaria eziologia causale, per la commissione del delitto finale e più grave cui giungono i concorrenti. Non è, dunque, corretto scindere, al fine di valutare la circostanza aggravante della crudeltà, la violenza espressa nel primo segmento d'azione, volto alla rapina e quella, immediatamente susseguente, che induceva la morte dei coniugi. Ciò perché, nonostante la natura soggettiva della circostanza, quel particolare nucleo aggiuntivo di crudezza, che ne caratterizza la tipicità, va inferito da coefficienti obiettivi che si rivelano dalle modalità commissive del fatto. L'art. 577 comma 1 n. 4 cod. pen. prevede, invero, la pena dell'ergastolo, allorquando il fatto di omicidio è "commesso" con il concorso di taluna delle circostanze indicate nei nn. 1 e 4 dell'art 61 cod. pen. La tipicità descrittiva dell'elemento circostanziale, abbinandosi, tra l'altro, ad un delitto a forma libera, implica, dunque, che non sia affatto ininfluente la violenza espressa dagli agenti nella fase immediatamente antecedente l'attuazione dell'omicidio in senso stretto. Ciò anche là dove essa rilevi già di per sé, in funzione di un diverso e meno grave reato, cui si collega storicamente e giuridicamente l'omicidio stesso (i due delitti sono, infatti, avvinti dal nesso cd. teleologico). 14 li I fatti tipici si legano storicamente, logicamente e giuridicamente nella fase attuativa, senza soluzione di continuità, dando luogo ad una violenza che si esprime unitariamente nell'intera fase attuativa della spinta al delitto e che non è possibile razionalmente scindere, attraverso verifiche separate o segmentarie. Invero, si è al cospetto di un iter criminis che rivela un succedersi unitario di impulsi materiali e causali che, pur ledendo distinti beni giuridici, si modellano in un crescere progressivo, costantemente alimentato dalla violenza alla persona. Ciò posto, il caso di specie enuclea una tipica ipotesi in cui il concetto di violenza, come vis corporis corpori data, trasmoda rispetto al finalismo causale cui protende. Essa eccede dal crisma della "normalità eziologica" rispetto all'evento cui è teleologicamente orientata ed esprime l'atteggiamento tipico di cruda spietatezza che caratterizza l'aggravante in esame. La motivazione sul punto è corretta e le modalità del delitto, che non a caso è concepito come fattispecie a forma libera, descrivono una carica di malvagità, nient'affatto necessaria alla concretizzazione del duplice omicidio del TO e della ST. Il primo, hanno osservato correttamente i giudici del merito, risulta essere stato violentemente picchiato e più volte colpito, anche al capo, con un corpo contundente (con ferite lacero contuse al cranio) ed era stato freddato tramite l'utilizzo ripetuto e profondo di un tagliente nella parte anteriore e laterale del collo, con il conseguente interessamento, lungo il piano trasversale, delle strutture laringotracheali oltre che della vena giugulare sinistra. La condotta era posta in essere allorquando l'uomo era vivo. La moglie, al pari, oltre ad essere stata colpita più volte al capo con un corpo contundente (con frattura del setto nasale e plurime tumefazioni ed epistassi marcata) era stata, poi, attinta da ripetuti fendenti da arma bianca, profondi e recidenti gli organi interni, in sede toraco-addominale (in maniera massiva erano stati interessati, stomaco, polmone, flessura colica, milza, fegato, diaframma, cuore ed aorta toracica). Si trattava nella specie di undici colpi, tutti ex se mortali. E', dunque, legittima l'inferenza volta a ritrarne un'inconfutabile ripetuta e decisa lesività, eccedente la "normalità causale" rispetto all'evento finale. Alla medesima ST era stato, poi, provocato alla gola, il taglio tipico dello "scannamento", analogamente a quanto accaduto per il coniuge, TO. Orbene, alla luce di quanto testé detto, va disattesa la prospettazione che si trattasse di modalità commissive necessarie per la consumazione dell'omicidio. Va al pari disattesa la censura articolata, opponendo che quel segmento di 15 li condotta fosse stato posto in essere allorquando la donna era oramai priva di vita. L'argomento non risulta né fondato, né rilevante, ai fini della decisione sull'elemento circostanziale di specie. Si apprende, invero, che la ricostruzione dell'eziologia lesiva dello "scannamento" nei confronti della ST era stata frutto di un'operazione di tipo deduttivo. Infatti, la diversa infiltrazione emorragica, rispetto a quella repertata in danno del marito, aveva indotto i consulenti tecnici ad inferire che la lesività alla gola della donna si fosse prodotta dopo il suo decesso o in limine vitae. Da un lato, dunque, non era affatto certo che la ST era priva di vita e, dall'altro, va annotato come il rilievo non risulti decisivo, poiché la circostanza aggravante della crudeltà è stata elaborata e ritenuta nel merito, attraverso giudizio immune dai vizi denunciati, operando una complessiva valutazione della condotta e non la sola azione di sgozzamento cui si è testé operato specifico riferimento. L'aggravante della crudeltà è, d'altro canto, compatibile con il dolo cd. d'impeto. La particolarità che la caratterizza è che essa non si sovrappone alla sola rappresentazione e volizione dell'evento, ma afferisce propriamente e tipicamente alle modalità commissive del fatto. Il motivo di ricorso va, sul punto, pertanto, respinto.
3.2. Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata valutazione del perdono chiesto dall'imputata si tratta di doglianze inammissibili in sede di legittimità. Deve, in generale, rilevarsi che la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in conformità dei principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che è inammissibile ogni censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la sua determinazione non risulti arbitraria o illogica. Sul punto, le Sezioni unite hanno precisato che il giudizio sulle circostanze ai fini dell'irrogazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia espressione di palese illogicità e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che si limiti a indicare la soluzione più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr. Sez. un., n. 1073 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Contaldo, n. 245929). La sentenza impugnata enuncia espressamente cinque ragioni specifiche che ostano alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 16 li In particolare è richiamato: il trasferimento della CO SA a Lignano per commettere il delitto;
l'identità delle persone offese - che l'imputata conosceva-; le modalità di preparazione del fatto e il contributo offerto;
la fase del postfatto in senso stretto (dalle rivelazione all'amica della CO SA della partecipazione ad una festa, la notte del delitto, al tentativo di riparare all'estero). Tali considerazioni rendono evidente che i giudici di merito abbiano compiuto un giudizio congruo ed esente da discrasie motivazionali sulla posizione della ricorrente. Il motivo del ricorso presentato deve, dunque, essere ritenuto in parte qua inammissibile.
4. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., in favore di HE TO e in complessivi euro 5.400,00, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., in favore di RU ST e IO ST.
P.Q.M.
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Rigetta nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A. in favore di HE TO e in complessivi euro 5.400,00 oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. in favore di RU ST e IO ST. Così deciso in Roma il 12 aprile 2016 Il consigliere estensore il Presidente MariaCristina Siotto Antonio Cairo Литий DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 AGO 2016 IL CANCELLIERE M E R P dott. Giuseppe Balistreri U S A N S Z I O E T Calistreri R O C 17