Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 2
Dall'art. 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ai cui sensi la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo, discende che il diritto straniero, operante nell'ordinamento italiano secondo le norme di diritto internazionale privato, deve essere applicato dal giudice italiano avvalendosi di tutti gli strumenti interpretativi posti dall'ordinamento straniero, e quindi nella sua globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente, senza tuttavia che ciò implichi un obbligo per il giudice di acquisire fonti giurisprudenziali o dottrinarie che corroborino l'una o l'altra delle possibili letture del testo normativo.
Secondo l'art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema di diritto internazionale privato, ai fini della conoscenza della legge straniera il giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione; ne consegue, pertanto, che è legittimamente utilizzabile il testo tradotto di una legge straniera (nella specie: del Camerun), proveniente dall'ambasciata di quel Paese che ne attesti la conformità all'originale, senza che - in difetto di qualsiasi specifica contestazione di divergenza tra la traduzione acquisita e la norma nel suo testo originale - si renda necessaria la traduzione giurata di un interprete abilitato italiano, non essendo al riguardo applicabile la disciplina sulla legalizzazione di atti dall'estero di cui all'art. 33 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Commentario • 1
- 1. Filiale estera di azienda italiana, licenziamento, garanzie per il lavoratoreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
a ol M e t n 0 27 91/ 02 e t s i s l E REPUBBLICA ITALIANA i l g o e IN NOME DEL POP R B LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G. N. 14288/01 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron. 6552 Dott. Mario ADAMO - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: RE UG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 4, presso l'avvocato GIUSEPPE ANGIOLILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
HI IC GB, madre della minore HI GIOIA;
- intimata - avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Minori, depositato il 29/03/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 2513 udienza del 06/12/2001 dal Consigliere Dott. Maria -1- Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Angiolillo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28 novembre 1998 TR OR ET, cittadina camerunense, madre della minore IA ET, nata a [...] il [...], chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Roma di essere ammessa a promuovere l' azione per la dichiarazione di paternità naturale della figlia nei confronti di GO OL, deducendo che la bambina era nata da una relazione con quest' ultimo, il quale inizialmente aveva frequentato regolarmente la piccola, provvedendo anche all' acquisto di viveri e di vestiario ed alla dazione di piccole somme, ma in seguito si era rifiutato di procedere al riconoscimento. Il OL, costituitosi, eccepiva preliminarmente l' applicabilità, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 218 del 1995, della normativa in materia di filiazione dello Stato del Camerun, di cui sia la minore che la madre erano cittadine. Acquisita la legislazione straniera regolante la materia, con decreto del 23 marzo 2000 il Tribunale ammetteva la ET all' esercizio dell' azione, rilevando in motivazione che la legge camerunense pone dei precisi termini di decadenza, in quanto stabilisce che la madre può esercitare l' azione entro due anni dalla nascita del figlio ovvero quando il padre cessa di prestare gli alimenti;
che nonostante l'azione fosse stata proposta oltre i due anni dalla nascita della bambina non era intervenuta alcuna decadenza, risultando dal ricorso introduttivo e dalle stesse ammissioni del OL che egli aveva fornito per un certo periodo un aiuto economico per il mantenimento della piccola, acquistando direttamente generi alimentari o consegnando alla madre modeste somme di danaro, e dovendo d' altro canto intendersi il 1 termine "alimenti " in senso ampio, comprensivo di qualunque contributo finalizzato al mantenimento del minore. Quanto al merito, osservava che dalle sole dichiarazioni delle parti emergevano elementi sufficienti per dare ingresso all' azione. Il reclamo proposto dal OL era rigettato dalla Corte di Appello di Roma, sezione per i Minorenni, con decreto del 9 febbraio - 29 marzo 2001. La Corte di merito rilevava in motivazione che andava disattesa la richiesta del OL diretta ad ottenere il testo originale della legislazione del Camerun, con la traduzione giurata, nonchè i criteri interpretativi applicati dallo Stato straniero, atteso che il testo acquisito in lingua italiana, del quale peraltro non era stata contestata l' autenticità, rivestiva i crismi dell' ufficialità, in quanto proveniente dall Ambasciata del Camerun, che aveva attestato la conformità all' ' originale e legalizzato la traduzione, e che d' altro canto il richiamo contenuto nell' art. 15 della legge n. 218 del 1995 ai criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo della legge straniera non comporta che il giudice italiano sia tenuto ad acquisire la documentazione concernente l' interpretazione adottata in concreto nel Paese straniero per le singole disposizioni da applicare, ma più semplicemente che egli debba far riferimento, ove necessario, alle disposizioni sulla legge in generale che regolano in quell' ordinamento, tra l' altro, l'entrata in vigore della legge, la successione delle leggi nel tempo, la gerarchia delle fonti, l' interpretazione delle norme penali ed eccezionali. E poichè nella specie non era contestato che le disposizioni esistenti in atti fossero le uniche regolatrici della materia e che andassero interpretate secondo il senso proprio delle 2 parole, riteneva non necessaria l' acquisizione di ulteriori testi normativi. Osservava altresì che un preciso criterio interpretativo, con riferimento alle specifiche disposizioni della legge straniera richiamata in tema di filiazione, era desumibile proprio dall' art. 13. comma 3 della legge n. 218 del 1995, il quale subordina l' operatività del rinvio alla legge di un altro Stato, in relazione all' art. 33, alla condizione che la legge straniera oggetto del rinvio sia compatibile con una interpretazione che consenta lo stabilimento della filiazione, e che comunque tra le possibili opzioni interpretative andava prescelta quella più rispondente ai principi di ordine pubblico internazionale ed interno, ed in particolare ai principi del favor filiationis e del favor minoris. In applicazione di tali criteri riteneva che la norma camerunense fosse correttamente da interpretare nel senso della insussistenza di un termine di decadenza, in difetto di espressa previsione legislativa, nell' ipotesi di cessazione della prestazione degli alimenti da parte del presunto padre;
affermava altresì che il termine alimenti era da " " considerare come comprensivo di qualsiasi contribuzione, anche in natura, finalizzata al mantenimento del minore, non ponendo la legge in esame alcun riferimento all' adeguatezza della prestazione. Osservava ancora che pur a voler accedere all' assunto del reclamante secondo il quale il termine biennale di decadenza era applicabile anche alla fattispecie in discorso, con decorrenza dalla data di cessazione della prestazione alimentare, era comunque da escludere che nella specie detto termine fosse decorso, risultando dalle stesse 3 dichiarazioni del OL che gli aiuti economici in favore della bambina si erano protratti sino ad epoca successiva ai due anni precedenti la proposizione della domanda. Quanto al merito, riteneva che gli elementi già acquisiti in giudizio, desumibili anche dalle ammissioni del reclamante, il quale aveva riconosciuto di aver avuto una relazione con la ET, pur escludendo rapporti riferibili all'epoca del concepimento, e di aver continuato a frequentare la donna anche durante il periodo di gravidanza e dopo la nascita della bambina, fossero del tutto sufficienti ai fini dell' ammissibilità dell' azione. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il OL deducendo cinque motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 17 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e dell' art. 33 del d.p.r. 2000 n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c., e nullità del procedimento ai sensi dell' art. 360 n. 4 c.p.c., si deduce che la Corte di Appello, ritenendo sufficiente e debitamente legalizzato il documento prodotto dalla ET contenente il testo della legge straniera, non ha correttamente inteso il senso delle eccezioni proposte dal reclamante, dirette a contestare non già l'autenticità della legge camerunense, peraltro non prodotta in originale, ma la acquisizione di una sola traduzione italiana eseguita da un funzionario straniero, non legalizzata da un organo italiano abilitato e non accompagnata dal testo originale della norma. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 122 e 123 c.p.c. e 14 della legge 31 maggio 1995 n. 218 in relazione all' art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., si sostiene che ai sensi delle norme richiamate il giudice, ove non intenda tradurre personalmente i testi stranieri, deve ricorrere ad un traduttore che presti giuramento, così da garantire il diritto delle parti di controllare la corrispondenza tra il testo originale e quello traslato ed eventualmente contestare l'attività del consulente. Si sostiene altresì che il Tribunale e la Corte di Appello avrebbero dovuto procedere di ufficio all' acquisizione di tutte le disposizioni di legge applicabili in materia, e non consentire la produzione ad istanza di parte di uno stralcio di un non meglio identificato complesso normativo. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro logica connessione, sono infondati. Ed invero erroneamente il ricorrente invoca la normativa in materia di legalizzazione, che impone che tutti gli atti e documenti amministrativi formati all' estero da autorità estere, ove di essi si debba far uso nel territorio dello Stato italiano, siano corredati dell' attestazione ufficiale da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all' estero della legale qualità di chi ha apposto in essi la propria firma e dell' autenticità della firma stessa, prescrivendo altresì che agli stessi sia allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. La conoscenza delle leggi straniere da parte del giudice italiano trova la propria disciplina nell' art. 14 della legge n. 218 del 1995 di riforma 5 del sistema italiano di diritto internazionale privato, il quale delta il principio di parità di trattamento rispetto alle leggi dello Stato: ciò vale a dire che di fronte alla conoscenza della legge straniera il giudice italiano si pone nella stessa posizione che assume nei confronti della normativa italiana ed ha il potere dovere di accertarla di ufficio e di assicurarne l'applicazione (v. sul punto Cass. 1999 n. 12538 ). L' ampia previsione della norma suindicata, che segna un definitivo superamento della risalente posizione giurisprudenziale e dottrinale tendente ad attribuire una natura meramente fattuale al diritto straniero e che consente espressamente al giudice di utilizzare, oltre gli strumenti tradizionali indicati dalle convenzioni internazionali e le conoscenze acquisite tramite il Ministero della giustizia, le informazioni assunte da esperti o istituzioni specializzate o anche le conoscenze personali o la collaborazione delle parti, rende sue evidente la volontà del legislatore di rendere praticabile qualsiasi mezzo e canale di informazione, anche informale, per garantire effettività al diritto straniero applicabile nella specie, valorizzando al tempo stesso il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la sua acquisizione. Correttamente pertanto la Corte di merito, preso atto della provenienza del testo tradotto dall' Ambasciata del Camerun, che ne aveva attestato la conformità all' originale, e della mancanza di specifiche contestazioni da parte del OL - al di là del rilievo formale circa la necessità di una traduzione giurata di un interprete abilitato italiano obiettivamente idonee a far dubitare della fedeltà della traduzione, ha 106 ritenuto di potersi avvalere di detta traduzione e quindi di prescindere dall' acquisizione del testo originale. Va peraltro rilevato che le censure espresse dal ricorrente nei due motivi in esame appaiono del tutto generiche, in difetto di qualsiasi indicazione di elementi di divergenza tra la traduzione acquisita e la norma nel suo testo originale. La doglianza contenuta nell' ultima parte del secondo motivo, relativa alla mancata acquisizione di tutta la normativa disciplinante la materia, è inammissibile. Ed invero il decreto impugnato ha rilevato non essere contestato in giudizio che le disposizioni di legge esistenti in atti fossero le uniche regolatrici della materia: il ricorrente non ha censurato tale affermazione e non può pertanto denunciare, peraltro ancora una volta in termini del tutto generici, la mancata acquisizione di ulteriori norme. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 13 e 15 della legge 31 maggio 1995 n. 218 in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c., violazione delle norme processuali e violazione dell' art. 46 della legge camerunense ( ordinanza n. 81-02 del 29/6/1981) in relazione all' art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., si deduce che il decreto impugnato ha violato il principio posto dall' art. 15 della legge n. 218 del 1995, ai sensi del quale "la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo ", ed ha erroneamente fatto carico alla parte reclamante di provare detti criteri, in violazione dell' art. 14 della stessa legge. Si sostiene altresì che la Corte di merito ha indebitamente interpretato l' art. 13 come sostitutivo dell' art. 15, non configurandosi nella norma camerunense che pone termini di decadenza per l'esercizio dell' azione alcun profilo di contrarietà all' ordine pubblico internazionale od interno. Il motivo è infondato. Come è noto, l'art. 15 della legge n. 218 del 1995, disponendo che la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo, ha inteso conservare la qualità di norme straniere alle leggi di un altro Stato anche quando sono operanti nell' ordinamento italiano in forza delle norme di diritto internazionale privato: ciò comporta che il diritto straniero deve essere interpretato ed applicato in quanto sistema 11 giuridico", ossia nella sua globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente. Detta impostazione non comporta tuttavia un obbligo per il giudice italiano di acquisire fonti giurisprudenziali e/o dottrinarie che corroborino l' una o l'altra delle letture possibili del testo normativo, ma solo quello di avvalersi di tutti gli strumenti interpretativi posti dall' ordinamento straniero. Ciò vale a dire che ai sensi dell'art. 15 in esame il giudice nazionale è tenuto ad interpretare ed applicare la legge straniera come se fosse un giudice dello Stato cui la legge stessa appartiene, facendo applicazione dei canoni interpretativi generali esistenti in quell' ordinamento, ed in particolare dei criteri ermeneutici, delle norme sulla gerarchia delle fonti e sull' efficacia della legge nel tempo dettati dalla legislazione straniera. Tale opzione interpretativa trova fondamento sul piano pratico nel J rilievo che nel sistema straniero potrebbe non essersi consolidato o anche neppure formato un orientamento giurisprudenziale o dottrinale sulla portata della norma da applicare e che comunque un' attività di 8 documentazione in tale senso, all' evidenza complessa e talora addirittura impossibile, rischierebbe sempre di essere insufficiente o incompleta o non aggiornata, così da condurre a risultati fuorvianti, e sul piano logico nella considerazione che una siffatta valorizzazione dell' interpretazione della legge nel Paese di riferimento postulerebbe in ogni caso l'attribuzione di un' efficacia vincolante al precedente nell'ambito di quell' ordinamento. Legittimamente pertanto il decreto impugnato ha escluso la necessità di acquisire i criteri seguiti in concreto nello Stato del Camerun nell' applicazione della disposizione in esame, correttamente identificando i" criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo " della legge straniera cui l' art. 15 impone di far riferimento nei principi interpretativi e nelle regole temporali che caratterizzano detta legge nel suo ordinamento di appartenenza. Nè può indurre a diverse conclusioni l' erroneità del richiamo formulato nel decreto stesso ad un onere della parte interessata di fornire la prova della diversa portata della norma dalla medesima prospettata: ed invero l' improprietà del denunciato passaggio argomentativo - stante la mancanza di un onere probatorio della parte in relazione ad un accertamento riservato all' ufficio del giudice - non incide sulla correttezza della decisione, avendo comunque la Corte territoriale proceduto ad una interpretazione della legge nazionale straniera del tutto conforme al dato testuale, non contrastata da profili di illogicità o arbitrarietà e ritenuta la più rispondente ai principi di ordine pubblico internazionale ed interno. 9 Considerato peraltro che, come già rilevato nell' esposizione in fatto che precede, la Corte di Appello ha ravvisato un termine di decadenza solo con riferimento alla prima fattispecie considerata nella legge camerunense, e non anche alla seconda, relativa alla cessazione della prestazione di alimenti prendendo in esame la tesi diretta ad " 11 " estendere l'operatività del termine anche in relazione a detta ipotesi solo per esigenze di completezza espositiva (" anche a voler accedere all' interpretazione prospettata dal reclamante ), e ritenuto che l' " interpretazione assunta in via principale non è stata espressamente censurata dal ricorrente, che non ha formulato specifici rilievi critici al riguardo, appaiono chiaramente non conferenti le ulteriori doglianze. volte a sostenere in linea generale la compatibilità di termini di decadenza per la proposizione dell' azione in discorso con i principi di ordine pubblico internazionale ed interno. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell' art. 46 della legge camerunense ( ordinanza n. 81-02 del 29/6/1981), dell' art. 443 c.c. e dell' art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c., si sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto, ravvisando l' impossibilità di individuare i criteri interpretativi della legge straniera sul punto, che il termine "alimenti ' 11 in essa adottato sia comprensivo di qualsiasi anche minima prestazione erogata in favore del minore: si osserva al riguardo che se tale concetto non può essere definito secondo la normativa locale non può che farsi riferimento a quello recepito nella legislazione italiana, identifica come alimenti una prestazione che rivesta i la quale 10 caratteri della periodicità e della sufficienza a soddisfare le esigenze di vita del beneficiario. Il motivo è infondato. Correttamente invero la Corte di Appello ha ritenuto che il termine "alimenti ", indicato nella legge camerunense senza alcun riferimento ad elementi volti a definirne l'entità ed a fissarne la consistenza, sia da intendere come comprensivo di qualsiasi prestazione periodica, in natura o in danaro, effettuata dal presunto genitore in favore del minore, tenuto conto che elargizioni siffatte, ispirate a totale spontaneità e poste in essere in assenza di un accertamento legale della paternità e di un provvedimento del giudice, restano logicamente svincolate da qualsiasi criterio di adeguatezza a soddisfare i bisogni esistenziali del destinatario e rilevano ai fini della norma considerata unicamente come elementi sintomatici di un rapporto da accertare in via giudiziaria. Con il quinto motivo, denunciando violazione dell' art. 46 della legge camerunense ( ordinanza n. 81-02 del 29/6/1981) in relazione all' art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., si denuncia l'errore del decreto impugnato per aver ا ب ن affermato che le prestazioni in favore della bambina si erano protratte per un periodo tale da non far scattare la decadenza biennale, risultando in atti al contrario che esse avevano avuto luogo soltanto per qualche mese dopo la nascita. Si aggiunge che il decreto stesso ha erroneamente affermato che il OL non aveva contestato le circostanze dedotte dalla parte istante al riguardo. Il motivo è inammissibile. Ed invero la già rilevata mancanza di censure al decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto non operante il termine di decadenza nell' 11 ipotesi in esame priva il ricorrente di interesse a dolersi - peraltro formulando censure non riconducibili al vizio di violazione di " legge " di cui all'art. 111 Cost. - dell' accertamento svolto nel decreto stesso per mere esigenze di completezza espositiva circa la protrazione delle prestazioni in natura o in danaro effettuate in favore della bambina sino ad una data successiva ai due anni precedenti la proposizione dell' azione. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 6 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Messers Marciali CORTE SUPREMA DE CA ZONE Prima Sezione Give Depositato in Cancelleria IL CAN ? Luisa Passinetti s H 3 FEB. 2002 lureJau исло n i IL CANCELLIERE s i g e R e i l d l e o t B n e s e 12 E