Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2791
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Sentenza 26 febbraio 2002

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Dall'art. 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ai cui sensi la legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo, discende che il diritto straniero, operante nell'ordinamento italiano secondo le norme di diritto internazionale privato, deve essere applicato dal giudice italiano avvalendosi di tutti gli strumenti interpretativi posti dall'ordinamento straniero, e quindi nella sua globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente, senza tuttavia che ciò implichi un obbligo per il giudice di acquisire fonti giurisprudenziali o dottrinarie che corroborino l'una o l'altra delle possibili letture del testo normativo.

Secondo l'art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema di diritto internazionale privato, ai fini della conoscenza della legge straniera il giudice italiano può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati nelle convenzioni internazionali e delle informazioni acquisite tramite il Ministero della giustizia, anche di quelle assunte tramite esperti o istituzioni specializzate, potendo ricorrere, onde garantire effettività al diritto straniero applicabile, a qualsiasi mezzo, anche informale, valorizzando il ruolo attivo delle parti come strumento utile per la relativa acquisizione; ne consegue, pertanto, che è legittimamente utilizzabile il testo tradotto di una legge straniera (nella specie: del Camerun), proveniente dall'ambasciata di quel Paese che ne attesti la conformità all'originale, senza che - in difetto di qualsiasi specifica contestazione di divergenza tra la traduzione acquisita e la norma nel suo testo originale - si renda necessaria la traduzione giurata di un interprete abilitato italiano, non essendo al riguardo applicabile la disciplina sulla legalizzazione di atti dall'estero di cui all'art. 33 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

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  • 1Filiale estera di azienda italiana, licenziamento, garanzie per il lavoratoreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2791
Data del deposito : 26 febbraio 2002

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