Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 1
Sussiste l'aggravante dell'aver agito con crudeltà e sevizie nella condotta di chi infierisce lungamente e rabbiosamente sulla vittima fino a massacrarla, con una condotta che eccede i limiti della normalità causale, essendo irrilevante che la vittima abbia potuto o meno percepire l'afflittività di tutti gli atti di crudeltà.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2006, n. 16473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16473 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 23/02/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 228
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 028430/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RO ME ROSARIO N.REP.DO N. IL 20/01/1970;
2) PARTE CIVILE;
avverso SENTENZA del 12/05/2005 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO.
OSSERVA
DI UE ED Rosario, cittadina della Repubblica Dominicana stabilitasi a Bologna dopo il matrimonio con LI ER, è stata tratta a giudizio per rispondere dell'omicidio volontario aggravato del settantacinquenne SA US avvenuto in quella città il 23/4/03, di tentativo di distruzione del cadavere del predetto per procurarsi l'impunità e di tentativo di incendio al fine di commettere quest'ultimo reato ed inoltre dell'omicidio volontario aggravato della suocera ottantaquattrenne SC LI IN avvenuto il giorno seguente.
In esito al giudizio di primo grado, con sentenza della Corte di assise di Bologna in data 9/6/04 l'imputata è stata dichiarata colpevole dei reati ascrittile - escluse le aggravanti contestate per l'omicidio del SA e ritenute invece per l'omicidio della SC LI le aggravanti del rapporto di affinità, della crudeltà e sevizie e della minorata difesa - e, ritenuta la continuazione tra i reati relativi all'episodio in danno del SA, con le attenuanti generiche stimate equivalenti l'ha condannata alla complessiva pena di 30 anni di reclusione nonché al risarcimento dei danni cagionati ai prossimi congiunti delle vittime costituitisi parte civile.
La decisione è stata confermata dalla locale Corte di assise di appello con sentenza in data 12/5/05 che ha respinto il gravame dell'imputata.
Secondo la ricostruzione dei giudici del merito - sotto il profilo della commissione, delle modalità e della causale dei fatti non controversa - la DI, che ha reso parziali ammissioni solo per quanto concerne l'omicidio del SA con il quale aveva avuto una relazione, uccise entrambe le vittime colpendole ripetutamente con pugni e con corpi contundenti al capo e in altre parti del corpo e schiacciandone poi, esercitando una forte pressione, la gabbia toracica e ciò fece come reazione vendicativa per non avere le stesse accettato di corrispondere alle sue richieste economiche. Il giudice di secondo grado ha nuovamente affrontato la questione della capacità di intendere e di volere dell'imputata al momento dei fatti, già oggetto di accertamento disposto dal G.I.P. con incidente probatorio, e, dopo avere posto ulteriori quesiti al perito, è pervenuto alla conclusione che non fosse ne' esclusa ne' grandemente scemata.
Contro la pronuncia di secondo grado il difensore della DI ha proposto ricorso per cassazione con il quale contesta le valutazioni della Corte di assise di appello in ordine alla capacità di intendere di volere della sua assistita, in ordine al diniego della continuazione tra tutti i reati e in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante della crudeltà e sevizie.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, lo stabilire se l'imputato fosse al momento del reato per infermità di mente totalmente privo della capacità di intendere e di volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente giustificata, che compete esclusivamente al giudice del merito con l'ausilio delle risultanze della perizia psichiatrica.
La sentenza della Corte di assise di appello di Bologna si sottrae sotto tale profilo a censura, in quanto puntualmente evidenzia come le conclusioni del perito - che non ha riscontrato nella DI sintomi di patologia di carattere delirante o di altre malattie di interesse psichiatrico e neppure disturbi di personalità connotati da gravita e intensità tali da potere incidere sulla capacità di intendere e di volere, condizione necessaria perché a siffatte anomalie si possa attribuire rilievo ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. (cfr. al riguardo la recente sentenza delle Sezioni unite 25/1/05, Raso) - siano state precedute da accertamenti esaurienti e corretti, ai quali nulla è stato contrapposto sul piano scientifico dal consulente della difesa, e come siano confortate da altri elementi quali la lucidità e determinazione con cui l'imputata aveva cercato di cancellare le tracce dei delitti.
Ineccepibilmente il giudice di secondo grado ha ribadito il diniego della continuazione tra i due episodi di omicidio, evidenziando come fossero stati generati non da un'unica ideazione, il che renderebbe configurabile la premeditazione, ma piuttosto da una rinnovata ideazione sotto la spinta dello stesso movente.
La sentenza impugnata non merita infine censura neppure per quanto concerne la ritenuta esistenza degli estremi dell'aggravante della crudeltà e delle sevizie che è stata ravvisata nell'uccisione della SC LI per il modo in cui l'imputata ha lungamente e rabbiosamente infierito sino a massacrarla sull'anziana donna (le cui più gravi lesioni, secondo le risultanze degli accertamenti medico/legali, non potevano neppure in parte spiegarsi con l'ipotesi difensiva delle conseguenze della caduta a terra) per cui correttamente, su questo presupposto di fatto, la Corte di merito ha ritenuto trattarsi di condotta che, eccedendo i limiti della normalità causale, ha trasmodato in quella manifestazione di efferatezza e spietatezza che costituisce il connotato essenziale della circostanza in questione, mentre è irrilevante che la vittima abbia o meno potuto effettivamente percepire l'afflittività di rutti gli atti di crudeltà (cfr. a quest'ultimo proposito la sentenza di questa Sezione 29/10/98, Ventra, rv. 213.019).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006