Sentenza 25 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2019, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2019 |
Testo completo
a seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: SO RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 15/05/2018 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. NT Gargano, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per il loro accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/05/2018, il Tribunale di Palermo ha accolto l'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza, emessa in data 05/04/2018, con cui il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva solo parzialmente accolto rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di SO RO. In particolare, il G.i.p. aveva disposto detta misura in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata 8capi 2, 3 e 4), rigettando invece la richiesta per i delitti di intestazione fittizia aggravata (capi 5, 6) e dichiarazione fraudolenta aggravata (capo 7). In accoglimento dell'appello, il Tribunale ha disposto l'applicazione della misura custodiale in carcere anche in ordine alle ulteriori predette imputazioni.
2. Ricorre per cassazione il SO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla fittizia intestazione sub 5), quanto alla data del commesso reato, contestata con riferimento al periodo anteriore e prossimo al dicembre 2013, laddove invece la ARCURI IMMOBILIARE s.r.l. (le cui quote sarebbero state fittiziamente attribuite all'ARCURI ad opera del ricorrente) era stata costituita nel 2008, data in relazione alla quale il reato contestato doveva ritenersi ormai prescritto. Si deduce altresì vizio di motivazione in ordine alla asserita cogestione da parte della società da parte del SO, smentita dalla produzione difensiva di cui il Tribunale non aveva tenuto conto (nessun concreto contributo agli affari della società era riconducibile al SO;
le commesse erano state ottenute dalla società grazie all'ARCURI; quest'ultimo aveva prodotto redditi dal 2008 al 2013 collaborando con la ditta individuale del fratello); né le conversazioni intercettate erano comunque idonee a comprovare che la ARCURI IMMOBILIARE fosse in realtà riconducibile al SO. Si censura inoltre l'indebita sovrapposizione tra la gestione di fatto di una società e l'attribuzione fittizia delle relative quote.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'intestazione fittizia di cui al capo 6. Si censura anche in questo caso l'individuazione della data del commesso reato (secondo l'accusa da collocare nel dicembre 2015, data della trasformazione della ZA CA da s.a.s. a s.r.I.), dal momento che l'assunzione presso la ZA CA di SO NT, figlio del ricorrente (come ragioniere ma in realtà come longa manus di quest'ultimo), era stata valorizzata anche dal Tribunale quale elemento significativo della configurabilità del reato. Tale assunzione risaliva peraltro al 2004, così come l'incremento del volume di affari ricollegato all'ingresso dei SO nella ZA CA era stato evidenziato nell'impugnata ordinanza con riferimento al 2004: la natura istantanea ad effetti permanenti del reato imponeva pertanto di ritenere ormai prescritto il reato stesso.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione fraudolenta della ZA CA di cui al capo 7. Si deduce l'insussistenza di una responsabilità concorsuale del ricorrente, avendo il Tribunale di Palermo rigettato l'appello del P.M. quanto a SO NT, per la mancanza di un quadro indiziario idoneo a comprovarne la funzione di amministratore di fatto: decisione risultava contraddittoria rispetto a quella impugnata in questa sede.
2.4. Con motivi nuovi depositati il 18/10/2018, il ricorrente, anche attraverso richiami giurisprudenziali, deduce violazione di legge per insussistenza del reato ascritto al capo 5, in quanto la gestione di fatto della società - peraltro contestata sulla scorta dei precedenti rilievi - non è sufficiente a ritenere configurabile il reato, in assenza della prova, pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto. CONSIDERATO IN DIRITTA) 1. Il ricorso è fondato.
2. Prendendo le mosse dalle doglianze formulate con riferimento al delitto di intestazione fittizia di cui al capo 5, va anzitutto evidenziato che, dall'esame del provvedimento impugnato, emerge che il G.i.p. del Tribunale di Palermo, nel rigettare la domanda cautelare nei confronti del SO, aveva ritenuto provato il suo coinvolgimento nella gestione della ARCURI IMMOBILIARE s.r.I., le cui quote erano intestate all'ARCURI. Peraltro, il G.i.p. ha ritenuto dirimente la mancata «dimostrazione che SO RO abbia fittiziamente trasferito ad
ARCURI
Davide capitali di provenienza illecita al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale che, essendo già state disposte nel maggio del 2011 a carico del SO, non avrebbero potuto essere eluse con trasferimenti di capitali risalenti ad epoca successiva» (cfr. pagg. 6-7). L'assunto per cui la fittizia intestazione deve necessariamente precedere l'applicazione della misura di prevenzione non appare convincente, risultando tutt'altro che teorica l'ipotesi di una condotta del soggetto già sottoposto alla misura finalizzata ad evitare la sottoposizione ad ulteriori interventi ablativi: così come, all'inverso, non può essere condivisa la prospettazione difensiva, dedotta con il primo motivo di ricorso, secondo cui dovrebbe aversi necessariamente riguardo al momento di costituzione della società in ipotesi oggetto di intestazione fittizia. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall'art. 12 quinquies, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992» (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343).
3. Coglie invece nel segno, ed assume rilievo assorbente rispetto alle altre questioni prospettate, la doglianza difensiva secondo cui dalla mera presenza di elementi indicativi di un coinvolgimento gestionale del SO nella ARCURIIMMOBILIARE - coinvolgimento peraltro contestato dalla difesa, secondo cui i vantaggiosi appalti -acquisiti dalla società -negli anni 2013/2015 sarebbero frutto della professionalità dell'ARCURI - non può comunque automaticamente evincersi la sussistenza del reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 2012. Questa Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato, anche in epoca recentissima, che «ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in I. 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione» (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024. In senso conforme, cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419, secondo cui «ai fini dell'integrazione del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione»; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino). In tale condivisibile ottica interpretativa, va evidenziato che, dalla lettura del provvedimento impugnato, emergono elementi di natura quasi esclusivamente captativa posti a fondamento della gravità indiziaria, che peraltro appaiono significativi in ordine al coinvolgimento del SO nella gestione della società: laddove invece la sussistenza dell'ulteriore requisito, individuato dalla giurisprudenza qui appena richiamata - requisito che appare indispensabile per differenziare le condotte riconducibili all'art. 12-quinquies da altri fenomeni di illecita ingerenza nell'altrui attività imprenditoriale, aventi ad es. matrice estorsiva - non appare adeguatamente evidenziata nell'impianto argomentativo dell'ordinanza. Non può ritenersi sufficiente, al riguardo, l'affermazione concernente il mancato riscontro di investimenti tracciabili da parte del SO (cfr. pag. 9), né il riferimento del tutto generico alle spese sostenute dalla società per l'effettuazione di lavori edili nell'ambito dei rapporti con la committente EC (cfr. pag. 10): trattasi infatti di un richiamo in sé inidoneo a confutare il rilievo difensivo (cfr. pag. 14 del ricorso) secondo cui l'importo degli appalti in questione comprendeva i costi per l'acquisto del materiale, il lavoro degli operai e l'uso delle attrezzature, oltre all'utile di impresa.Deve quindi disporsi, in relazione al capo 5), l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per nuovo esame del profilo fin qui illustrato.
4. Ad analoghe conclusioni, pur se per motivi diversi, occorre giungere anche per ciò che riguarda l'imputazione di cui al capo 6), in relazione al quale - a differenza di quanto appena esposto per la ARCURI IMMOBILIARE - gli elementi valorizzati dal Tribunale danno conto non solo di un coinvolgimento del ricorrente nella gestione della ZA CA s.r.l. (le cui quote risultavano intestate a ZACONE NT), anche attraverso il figlio SO NT, assunto almeno formalmente quale ragioniere contabile (cfr. pag. 28-29 dell'ordinanza), ma anche della provenienza dal SO delle risorse utilizzate (cfr. le dichiarazioni dei collaboratori ZACONE NT, LO PIPARO, CASANO).
4.1. La questione sollevata dalla difesa con il secondo motivo di ricorso, concernente il tempus commissi delicti, è fondata. Il capo 6) individua il momento consumativo del reato nella data di trasformazione della ZA CA (costituita nella forma di società in accomandita semplice in data 14/02/2012) in società a responsabilità limitata (23/10/2015): avendo l'accusa ritenuto tale trasformazione societaria «creativa di una situazione di apparenza elusiva delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale» (cfr. pag. 11 del provvedimento impugnato). Come già accennato, la difesa ha contestato tale collocazione temporale, ponendo in evidenza che ZACONE NT (figlio del ricorrente, individuato come "braccio operativo" di quest'ultimo) era stato assunto sin dal 2004, data in cui - attesa la natura istantanea ad effetti permanenti del reato - doveva collocarsi il momento consumativo del reato, ormai prescritto. La difesa ha anche sottolineato il carattere del tutto apodittico della motivazione, nella parte in cui aveva attribuito rilievo, ai fini che qui interessano, alla trasformazione societaria. Al riguardo, deve osservarsi che, secondo un orientamento del tutto consolidato, «il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa» (Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Modica, Rv. 252835). Tale decisione ha avuto modo di chiarire che, qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni od utilità, seguano operazioni volte a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire fittiziamente nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, tali ultime operazioni assumono autonomo rilievo penale (e non costituiscono, quindi, ipotesi di post factum non punibile), sempre che si tratti di operazioni dirette al medesimo scopo elusivo.In tale condivisibile quadro ermeneutico, deve osservarsi che - secondo la stessa prospettazione accusatoria, fatta propria dal Tribunale - l'ingresso di SO RO nella ZA CA di ZACONE ST risale ad un momento in cui l'attività non veniva ancora esercitata in forma societaria, ma come impresa individuale operante dal 1998 (cfr. pag. 20): è stato infatti valorizzato un incremento del volume di affari, quasi quadruplicato dal 2002 al 2003, che lo stesso Tribunale ha posto in stretta correlazione con l'ingresso del ricorrente (cfr. pag. 30); sempre dall'impugnata ordinanza, emerge altresì che SO NT, figlio del ricorrente, risulta aver percepito redditi dalla ZA CA a partire dal 2004 (cfr. pag. 21). Deve allora ritenersi sussistente il vizio denunciato, dal momento che l'ingresso del SO nella ZA CA - cui è necessario riferirsi, attesa la non controversa natura istantanea del reato - risale ad epoca ben più remota non solo di quella dell'ultima trasformazione societaria, ma anche di quella di costituzione della società in accomandita semplice. È vero che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, alle ulteriori vicende societarie può attribuirsi autonomo rilievo penale: altrettanto vero è, peraltro, che a tale risultato può giungersi solo nell'ipotesi in cui tali ulteriori vicende siano illuminate dal medesimo scopo elusivo che connota il reato di cui all'art. 12-quinquies, ovvero solo qualora il ricorso ai predetti schemi societari sia stato sorretto dalla specifica finalità di eludere ulteriori interventi ablativi. Tale specifico aspetto - di decisiva rilevanza anche per la determinazione, ad ogni effetto, del tempus commissi delicti - non appare adeguatamente affrontato nella motivazione dell'impugnata ordinanza, che deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo esame.
5. Con riferimento al capo 7), deve osservarsi che il Tribunale ha ritenuto sussistere la gravità indiziaria a carico del ricorrente (pag. 34-35) esclusivamente sulla base del richiamo alla qualifica di amministratore di fatto a lui attribuita (oltre che al figlio SO ST). Non ritiene il Collegio che - anche avuto riguardo alla specificità della contestazione di dichiarazione fraudolenta, risalente all'anno di imposta 2011 - il supporto motivazionale offerto dall'ordinanza resista alle censure difensive, tenuto anche conto della reiezione - con separata ordinanza prodotta dalla difesa ricorrente, che non risulta impugnata - dell'appello proposto dal P.M. circa la posizione di SO ST in relazione al medesimo titolo di reato. Anche per tale aspetto, conseguentemente, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo (Sezione per il Riesame dei provvedimenti cautelari personali), per nuovo esame.
6. La Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non derivando dall'odierno provvedimento - la remissione in libertà del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali. Manda alla Cancelleria per gli avvisi di