Articolo 91 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 90Articolo 92
Versione
15 maggio 1971
Art. 91.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 2411, 2412, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1971, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971