Sentenza 26 febbraio 2010
Massime • 1
Sono utilizzabili nei confronti del terzo le dichiarazioni rese in qualità di persona offesa dalla vittima di un tentativo di estorsione che abbia contestualmente chiamato il terzo in correità per pregressi fatti concernenti lo spaccio di stupefacenti non qualificabili come reati connessi o collegati alla tentata estorsione.
Commentario • 1
- 1. Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria ma non verbalizzateMatteo Picotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La Corte di Cassazione, nella decisione in oggetto, torna a riaffermare la propria consolidata posizione garantista circa l'interpretazione dell'art. 191 c.p.p., corroborando il recente orientamento in materia di regime di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese ma non verbalizzate dalla polizia giudiziaria. Si trattava, nel caso di specie, di stabilire se le dichiarazioni definite "spontanee" (non verbalizzate, ma successivamente trasfuse in un atto di polizia giudiziaria), rese dal coimputato, connesso per uno solo dei due reati oggetto del procedimento, fossero utilizzabili (a fini cautelari) nei confronti dell'altro coimputato, rispetto all'ipotesi nella quale il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2010, n. 10765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10765 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2010 |
Testo completo
Намі 65
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. ON Esposito - Presidente Camera di consiglio del 26.2.10 Dott. Franco Fiandanese - Consigliere R.G. N. 41472/09
Dott. Margherita Taddei - Consigliere N. 296/2010 Sentenza
Dott. Alberto Macchia - Consigliere
Dott. ON Manna - Consigliere rel.
sul ricorso proposto da IL RE, avverso l'ordinanza del 29.10.09 del Tribunale di Bari, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. ON Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. ON Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore - Avv. Pietro Asta -, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ordinanza del 29.10.09 il Tribunale di Bari, sezione riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 8.10.09 dal GIP presso il Tribunale di Trani nei confronti di IL RE per il delitto di concorso in tentata estorsione ai danni di RO ON.
Ricorre il IL contro detta ordinanza, di cui chiede l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) omessa motivazione in ordine al verbale di interrogatorio di garanzia reso in diverso procedimento il 14.10.09 davanti al GIP di Trani da tale AS UC, che in quell'occasione aveva effettuato una chiamata di correo a carico del RO
in ordine ad una vicenda di detenzione a fini di spaccio di 300 gr. di hashish in
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panetti, il che dimostrava l'inattendibilità della parte offesa laddove aveva attribuito alla propria volontà di uscire dal mondo dello spaccio di stupefacenti il tentativo di estorsione posto in essere ai suoi danni dal IL in concorso con
DO UC;
malgrado la valenza del prodotto verbale, l'impugnata ordinanza non aveva speso alcuna argomentazione a riguardo, così incorrendo in violazione dell'art. 292 co. 2 ter c.p.p.;
b) inutilizzabilità delle dichiarazioni (su cui si erano fondati l'o.c.c. e la decisione dei giudici del riesame) rese dalla parte offesa nello sporgere la querela e nel successivo atto di integrazione, dal momento che da esse erano immediatamente emersi indizi di reità a carico del denunciante che, ex art. 63
c.p.p., avrebbero imposto l'immediata interruzione del verbale di ricezione della querela con avvertenza al RO della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
in proposito erroneamente il Tribunale del riesame aveva affermato che il denunciante non si era sottoposto ad esame davanti alla p.g., giacché le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie erano state da lui rese in corso di redazione del verbale di ricezione della querela e non soltanto in una conversazione telefonica con i CC., come invece asserito dall'impugnato provvedimento;
c) violazione dell'art. 89 d.P.R. n. 309/90, la cui applicazione era stata negata dall'impugnata ordinanza in base all'erroneo presupposto che il ricorrente avesse sospeso il trattamento in corso presso il SERT di Trani fin dal 21.5.09, circostanza smentita dal fatto che il IL era rimasto in stato di detenzione dal il 5.6.09 al 4.9.09 in esecuzione di ordine di carcerazione n. 376/09 emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e che, ad ogni modo, il
23.7.09 il SERT aveva predisposto per il IL un altro programma terapeutico
(come da certificato che allegava al ricorso unitamente all'ordine di carcerazione e a quello di scarcerazione);
d) carente motivazione sulle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) c.p.p. e sull'inadeguatezza, nella specie, di misure meno afflittive (come quella degli arresti domiciliari), che sarebbero state giustificate dallo scarso allarme sociale del reato in oggetto e dall'assenza, a carico del ricorrente, di precedenti condanne per evasione.
1- Il motivo che precede sub a) è infondato: è pur vero che l'impugnata ordinanza si limita genericamente (v. pag. 5) a ritenere sfornita di elementi 3
positivi di conferma l'ipotesi, ventilata dal IL, di un perdurante coinvolgimento del RO in attività di spaccio di stupefacenti, ma a riguardo
è innegabile che una chiamata di correo resa in altro procedimento (come quella del AS) e allo stato priva di riscontri esterni ed individualizzanti (di cui l'odierno ricorrente non fa menzione alcuna) non avrebbe mai potuto incidere sul giudizio relativo all'attendibilità del RO.
-2- In ordine al motivo di doglianza che precede sub b) – da respingersi perché anch'esso infondato - la motivazione dell'impugnata ordinanza va rettificata ex art. 619 co. 1° c.p.p. nei sensi appresso esplicitati.
Si consideri che, per configurarsi la sanzione di inutilizzabilità erga omnes ex art. 63 co. 2° c.p.p. in riferimento alle dichiarazioni rese da una parte offesa, deve essere verificato il collegamento tra il reato a suo carico astrattamente ipotizzabile e quello precedentemente commesso da altri in danno del dichiarante medesimo.
Orbene, questa Corte Suprema ha già avuto modo di precisare che
"l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi prevista dall'art. 63 c.p.p. per le dichiarazioni rilasciate da persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagato o imputato è subordinata, in ogni caso, alla condizione che il dichiarante sia colpito da indizi in ordine al medesimo reato ovvero al reato connesso o collegato attribuito al terzo", con la conseguenza che devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni rese dal soggetto passivo contro l'autore di una (anche solo tentata) estorsione (cfr. Cass. Sez. II, 5 maggio 2000 n.
2539, dep. 25 maggio 2000, Papa, CED-216299).
Ciò emerge altresì dalla sentenza LI delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
9.10.96 n. 1282, dep. 13.2.97, LI, CED-206846), secondo cui "Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato;
restano invece al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dall'art. 63 c.p.p., comma 2 le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio h +
indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone".
La motivazione di tale pronuncia (seguita da nutrita e conforme giurisprudenza di questa S.C., rispetto alla quale non si ravvisa motivo di discostarsi) precisa che le norme che disciplinano la posizione dell'imputato e del coimputato dello stesso reato e dell'imputato di reato connesso o collegato attuano il principio del diritto al silenzio, laddove l'art. 63 co. 2° c.p.p. rende operante tale diritto in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualità di indagato od imputato, costituendo in tal modo un fronte avanzato di tutela. L'incapacità a testimoniare di tali soggetti (nonché la correlativa disciplina del loro esame con le garanzie difensive e la facoltà di non sottoporvisi) riguarda l'intero contenuto dei temi oggetto di esame, quindi sia ciò che attiene alla propria posizione, sia i fatti che riguardano quei terzi che assumono la veste di coimputato dello stesso reato o di imputato di reato connesso o collegato,
Invero, taluno di questi soggetti, nel momento in cui rende dichiarazioni accusatorie nei confronti degli altri che si trovano in una posizione processuale in vario modo legata alla propria (concorso nel reato, attribuzione di reato connesso o collegato), può riferire circostanze che, per l'intima connessione e l'interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui, possono coinvolgere la sua responsabilità ed indurlo, anche per questo solo motivo, ad esercitare il diritto al silenzio, che gli viene riconosciuto in virtù del principio nemo tenetur se detegere.
Ciò non si verifica nell'ipotesi in cui il soggetto sia imputato, nello stesso o in altro processo, per un reato o per reati che non abbiano alcun legame processuale con quelli per cui si procede, rispetto ai quali la sua posizione è di totale estraneità ed indifferenza ed è quindi quella del testimone. Da ciò discende che in tanto può intervenire il regime di inutilizzabilità assoluta di cui all'art. 63 co. 2° c.p.p. in quanto le dichiarazioni provengano da persona a carico della quale sussistevano indizi in ordine allo stesso reato o a reato connesso o collegato attribuito al terzo e che tali dichiarazioni avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato od imputato.
La stessa sentenza LI sopra ricordata conclude il discorso affermando che la sanzione dell'inutilizzabilità ex art. 63 co. 2° c.p.p. deve essere mantenuta entro limiti rigorosi, perché solo in quei limiti si può dire che essa sia dettata in funzione deterrente rispetto alla prassi di sentire una persona senza le garanzie
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dell'imputato o dell'indagato al fine di poter continuare a svolgere indagini informali, ignorando deliberatamente l'esistenza di indizi di reità a suo carico, e che persegua lo scopo di evitare il pericolo di dichiarazioni compiacenti o negoziate a carico di terzi. E ciò per l'evidente ragione che colui che ha la veste di testimone in rapporto alle persone nei cui confronti rende dichiarazioni accusatorie non abbisogna di alcuna tutela difensiva e non può perciò diventare oggetto di alcuna ipotetica strumentalizzazione da parte degli organi inquirenti.
Orbene, non è chi non veda come non possa rientrare sotto la previsione dell'art. 63 co. 2° c.p.p. la posizione del soggetto passivo del delitto di tentata estorsione che dichiari di esserne stato vittima per essersi rifiutato di continuare ad acquistare sostanze stupefacenti da destinare, poi, allo spaccio, come nel caso del
RO: invero, non si tratta di persona indagabile per lo stesso reato (da un lato vi è la tentata estorsione, dall'altro pregresse attività di spaccio di stupefacenti), né per reato connesso ex art. 12 c.p.p. a quello attribuito ad altri (il
IL); né fra i due reati vi è collegamento probatorio (la prova di eventuali pregresse responsabilità del RO per violazione dell'art. 73 d.P.R. n.
309/90 non dimostra la tentata estorsione da parte dell'odierno ricorrente né di per sé dimostra il contrario), né che l'un reato sia presupposto giuridico dell'altro; si tratta solo di due prove distinte ed autonome che pur derivando
-
contemporaneamente dalla stessa fonte - non hanno alcuna influenza reciproca, posto che ciascuna delle due non rafforza né inficia la valenza dell'altra. Ed è appena il caso di sottolineare che l'ipotesi che la prova di più reati derivi, anche in parte, dalla stessa fonte non costituisce collegamento tra reati, ma soltanto collegamento tra indagini, essendo previsto non già dall'art. 371 co. 2° lett. b)
c.p.p. (richiamato dagli artt. 192, 197 e 197 bis c.p.p.), bensì dall'art. 371 co. 2° lett. c) c.p.p. (non richiamato da tali norme).
In conclusione, le dichiarazioni rese dal RO quale mera parte offesa erano pienamente utilizzabili.
3- Il motivo che precede sub c) va disatteso perché l'art. 89 co. 1° d.P.R. n.
309/90 subordina la concessione degli arresti domiciliari in favore della persona tossicodipendente alla duplice condizione che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti (o nell'ambito di una struttura privata autorizzata, il che non è 6
allegato nella presente sede) e che l'interruzione del programma medesimo possa pregiudicare il recupero del soggetto.
Nel caso odierno l'attualità della prima condizione non è stata dimostrata in sede di riesame, né può esserlo ora mediante produzione di nuovi documenti, noto essendone il divieto innanzi a questa Corte Suprema.
Inoltre, il diniego dell'applicazione dell'invocato art. 89 ad opera del Tribunale
è stato motivato anche e soprattutto con il rilievo che, sebbene in cura presso il
SERT fin dal 1990, medio tempore il IL ha tenuto una condotta incompatibile con la dichiarata volontà di disintossicazione, rendendosi responsabile di numerosi delitti, rilievo - quest'ultimo - rispetto al quale il ricorso nulla obietta, così palesandosi aspecifico sotto questo profilo e, quindi, privo del requisito prescritto dall'art. 581 lett. c) c.p.p., noto essendo che il ricorso per cassazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr.
Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep.
11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del
18.9.1997, dep. 13.1.1998).
4- Le considerazioni che precedono dimostrano altresì l'infondatezza della doglianza che precede sub d), avendo l'impugnato provvedimento motivato congruamente negato la concreta praticabilità di misure cautelari meno gravose alla luce dei precedenti penali del IL, della predisposizione alla devianza recidivante di non comune spessore antigiuridico (pur dopo beneficio della sospensione condizionale della pena di cui aveva goduto in precedenza), nonché del difetto di quella capacità di autocontrollo e di spontaneo rispetto delle prescrizioni che sarebbe stata necessaria in presenza della misura degli arresti domiciliari.
5- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, 7
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1° ter disp. att.
c.p.p.
Così deciso in Roma, in data 26.2.10.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. ON Manna Dott. ON Esposito
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
2010
MAR IL CANCELLIERE 19 IL Piera Esposito
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