Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4119
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per Cassazione proposto da chi non abbia assunto la qualità di parte nel giudizio di merito pregresso. (Nella specie, seguendo questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal soggetto sul cui intervento la Corte d'Appello non si era pronunciata poiché esisteva riserva del giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4119
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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