Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per Cassazione proposto da chi non abbia assunto la qualità di parte nel giudizio di merito pregresso. (Nella specie, seguendo questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal soggetto sul cui intervento la Corte d'Appello non si era pronunciata poiché esisteva riserva del giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4119 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OTAGT ORGANIZZAZIONI TURISTICHE ED ALBERGHIERE DEL GOLFO DI TIGULLIO S.R.L., in persona del suo amm.re unico P.t., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato NICOLAIS L., difeso dall'avvocato ROCCELLA FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 1003, presso lo studio dell'avvocato MUGLI LUIGI, difeso dall'avvocato GL ADELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DE SETA ADELAIDE BONA, DE SETA VITTORIO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 11935/98 proposto da:
BONA DE SETA ADELAIDE, DE SETA VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato BELLI CARLO, che li difende unitamente all'avvocato D'ARPA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente adesivo -
nonché contro
OTAGT ORGANIZZAZIONI TURISTICO, RO ST;
- intimati -
avverso la sentenza n. 920/97 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 24/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato ROCCELLA Fabio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n^. 10310/98;
udito l'Avvocato GL AD, difensore del resistente RO TE che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso 10310/98, nonché è comparso l'Avv. BELLI Carlo difensore di BONA DE ETA DE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso n. 11935/98;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità di quello adesivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 settembre 1992 la s.r.l. Organizzazioni Turistiche ed Alberghiere del Tigullio, in persona del suo amministratore unico Vincenzo Rappa, quale proprietaria del c.d. "Palazzetto De SE", sito a Palermo, piazza Kalsa 14, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo TE FE, esponendo che l'amministratore anzidetto, recatosi nel luglio del 1992 nel detto palazzetto per eseguire una ricognizione degli immobili di proprietà della società, non aveva potuto accedere ad alcune unità immobiliari perché impedito dal comportamento del convenuto, il quale aveva arbitrariamente sostituito la serratura del portone di ingresso, impedendo l'accesso ai corpi di proprietà dell'OTAGT. L'attrice chiedeva pertanto la condanna del convenuto alla restituzione degli immobili abusivamente occupati, e precisamente dell'appartamento a pian terreno rialzato, con ingresso secondario dal Foro Umberto I, costituito da quattro ambienti, cucina bagno e vano sotterraneo non abitabile, confinante con la piazza Kalsa, con la via pubblica, col Foro Umberto I, e con altra proprietà della OTAGT, e dell'appartamento di primo piano, di fronte salendo, costituito da tre locali, cucina, bagno e ripostiglio, confinante con la piazza Kalsa, con altra proprietà V. Amedeo De SE, col Foro Umberto I e con la Porta dei Greci.
Costituitosi, il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda e chiedeva in via riconvenzionale accertamento del suo acquisto per usucapione dei predetti beni, nonché, subordinatamente, accertamento dell'esistenza di una servitù di acquedotto a favore di tutte le unità immobiliari del palazzetto De SE sull'unità posta al piano rialzato;
in via ulteriormente subordinata chiedeva rimborso della quota degli oneri di manutenzione straordinaria delle parti comuni e delle unità in contestazione da lui anticipate.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/9/1994 intervenivano volontariamente nel processo OR De SE e DE NA De SE, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte dalla attrice e condanna del convenuto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per temerarietà della lite. Con sentenza non definitiva del 19/5-13/10/1995, il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione, ritenendola sfornita di prova, ed accoglieva la domanda principale di condanna del FE alla restituzione degli immobili.
Avverso tale sentenza proponeva appello FE TE con atto notificato il 15/1/1996.
Con sentenza del 31/10-24/11/1997 la Corte d'appello di Palermo dichiarava che il FE aveva usucapito i due appartamenti. Avverso tale sentenza la O.T.A.G.T. s.r.l. ricorre per cassazione con un unico motivo. Il FE resiste con controricorso. DE NA De ET e OR De SE, che si erano costituiti in appello, hanno proposto ricorso per cassazione adesivo. La società ricorrente ed il FE TE hanno presentato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 335 c.p.c., il ricorso principale e quello incidentale adesivo vanno riuniti.
Con l'unico articolato motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 1158 e 2697 cod.civ. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata fornito una motivazione sull'attendibilità delle testimonianze ritenute decisive per affermata intervenuta usucapione a favore della controparte, e sull'inizio del possesso nel 1969 da parte del FE, negato recisamente dall'interveniente De SE OR.
Deduce la ricorrente che i tre testimoni LA EP, D'LE IA e ST AL non erano attendibili, perché il primo aveva reso una testimonianza generica, la seconda era la moglie del FE ed il terzo non aveva riferito alcunché circa il possesso delle unità immobiliari;
che la sentenza della corte non ha precisato se tale possesso fosse stato continuo, ritenendo peraltro non decisiva la testimonianza di ES RB, dalla quale risultava che il FE non aveva avuto il possesso delle chiavi dei due appartamenti.
Il motivo è infondato.
La ricorrente chiede una rivalutazione delle prove acquisite, proponendo un'altra più aderente alle sue aspettative, senza peraltro indicare specifici elementi, risultanti dal processo, che dovrebbero giustificarla;
non spiega in particolari perché non erano utilizzabili le difese dell'interveniente De SE, delle quali non viene neanche precisato il contenuto - non avendo la sentenza non definitiva del tribunale emesso al riguardo alcuna pronunzia;
e, per quanto riguarda le testimonianze dei testi UI, D'LE e IE, sull'effettività e sulla continuità del possesso, esse non contrastano neppure con la dichiarazione del teste ES RB sulla disponibilità delle chiavi del palazzetto De SE da parte di un certo dott. Gagliardo, perché il FE TE, recandosi spesso fuori sede, aveva la necessità di lasciare ad altri le chiavi degli appartamenti, compreso quello oggetto del presente giudizio, dove era ubicata l'autoclave a servizio di tutto l'edificio, come è stato chiarito dalla teste D'LE.
Il motivo della ricorrente comporta un sindacato di merito sulle risultanze processuali, specialmente in tema di attendibilità delle deposizioni testimoniali, che costituisce apprezzamento di fatto non censurabile, quando la valutazione del giudice di merito - come nel caso in esame - sia immune di vizi logici o da errori di diritto. In ordine poi alle testimonianze di UI e ST di cui si denuncia la genericità, era necessario che la ricorrente ne avesse precisato il contenuto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al fine di stabilirne la presumibile rilevanza per una diversa decisione;
non a tanto la ricorrente non ha provveduto.
Quanto all'eccepita inattendibilità della teste D'LE, venuto meno il divieto dell'art. 247 c.p.c., con la pronunzia della Corte Costituzionale del 23/7/1974 n. 248, era necessario che la ricorrente precisasse gli elementi dai quali essa poteva desumersi, stante l'irrilevanza del rapporto di coniugio.
Passando, infine, ad esaminare il ricorso incidentale adesivo proposto da DE NA De SE e OR De SE i quali si sono riportati alle comparse di intervento in tribunale nonché a quelle di costituzione e risposta e conclusionale in appello, chiedendo l'accoglimento del ricorso principale della società O.T.A.G.T., - lo stesso è inammissibile.
Infatti nei confronti dei De SE non è stata emessa, come precisato nella sentenza impugnata, alcuna pronunzia attinente all'inammissibilità del loro intervento in primo grado;
pertanto vi è impossibilità di considerarli parti di tale giudizio, ne' tale qualità essi hanno assunto in appello, perché il giudizio di impugnazione si è svolto soltanto tra FE TE e la società O.T.A.G.T..
La sentenza di questa Corte n. 1399/1990, richiamata dalla ricorrente, ha precisato che colui che è intervenuto nel giudizio di appello è legittimato a proseguire l'intervento in Cassazione ed eventualmente a resistere con controricorso, tanto se le sue istanze sono state respinte nel merito quanto se la sentenza di merito gli abbia negato la legittimazione nell'intervento per difetto degli estremi richiesti dalla legge.
I principi enunciati in detta sentenza non trovano applicazione nel caso in esame, perché, come si è detto, nei confronti dei De SE non è stata emessa alcuna pronuncia (con effetti sulla sentenza della corte d'appello) relativa all'ammissibilità del loro intervento in primo grado.
La sentenza richiamata riguarda la diversa ipotesi di chi sia stato parte in appello, mentre la corte d'appello non si è pronunciata già sulla legittimità dell'intervento, "facendo rilevare che della questione esisteva ed esiste riserva da parte del tribunale".
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
condanna i ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio, che liquida in lire 5.493.700, di cui L.
5.000.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001