Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2014, n. 32907
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

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Massime1

In tema di ricusazione, nel caso in cui il fatto che vi dà luogo sorge o si apprende, incolpevolmente dopo i termini di cui all'art. 38, comma primo, cod. proc.pen., la presentazione dell'istanza può avvenire entro tre giorni dalla notizia ma, comunque, entro il limite massimo della conclusione del giudizio che si assume pregiudicato, in quanto la causa di ricusazione è per sua stessa natura configurabile soltanto rispetto ad un attività da compiere e non avrebbe senso rispetto ad un atto già espletato.

Commentario1

  • 1Art. 38 - Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2014, n. 32907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32907
Data del deposito : 2 luglio 2014

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