Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1007
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione agli art. 1, 4, e 6 del d.lgs. 159 del 2011 per difetto dei presupposti legittimanti l’affermazione di pericolosità generica del proposto, oltre che per difetto del requisito della attualità della pericolosità sociale

    Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti. Il ricorrente, pur deducendo violazione di legge, omette di evidenziare l'effettiva violazione, limitandosi a contestare la motivazione della Corte di appello, ritenuta non condivisibile, non persuasiva e non adeguata. La Corte di appello ha ampiamente e logicamente argomentato, riqualificando la tipologia di pericolosità sociale e valorizzando la spiccata pericolosità sociale del ricorrente attesi i suoi precedenti penali, la condanna definitiva per detenzione di armi, la ritenuta sussistenza di condotta estorsiva aggravata, con richiamo alle frequentazioni non occasionali e significative con soggetti pregiudicati. La Corte ha correttamente considerato la protrazione nel tempo delle significative condotte e delle frequentazioni indicative di pericolosità sociale, con conseguente valutazione di attualità della stessa.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione agli art. 1,4,6 e 8 del d.lgs. 159 del 2011

    Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti. Il ricorrente, pur deducendo violazione di legge, omette di evidenziare l'effettiva violazione, limitandosi a contestare la motivazione della Corte di appello, ritenuta non condivisibile, non persuasiva e non adeguata. La Corte di appello ha ampiamente e logicamente argomentato, riqualificando la tipologia di pericolosità sociale e valorizzando la spiccata pericolosità sociale del ricorrente attesi i suoi precedenti penali, la condanna definitiva per detenzione di armi, la ritenuta sussistenza di condotta estorsiva aggravata, con richiamo alle frequentazioni non occasionali e significative con soggetti pregiudicati. La Corte ha correttamente considerato la protrazione nel tempo delle significative condotte e delle frequentazioni indicative di pericolosità sociale, con conseguente valutazione di attualità della stessa. La Corte di appello ha ritenuto, in modo logico e riscontrabile nelle sue argomentazioni, la necessità di un presidio esteso, capillare e nella sua massima possibilità di controllo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1007
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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