Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2017, n. 1746
CASS
Sentenza 21 dicembre 2017

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La registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria, diretta alla sola repertazione del timbro vocale e alla comparazione fonica e non anche ad acquisire contenuti dichiarativi da utilizzare come prova, costituisce mero rilievo, effettuabile effettuabile senza necessità di autorizzazione giudiziale o di decreto dispositivo del pubblico ministero,in quanto espressione dei poteri conferiti dall'art. 348 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria.

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  • 1Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indizianti
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2I condomini “scostumati” rispondono dei reati di disturbo della quiete pubblica e getto pericolo di cose
    Accoti Paolo · https://www.diritto.it/ · 31 ottobre 2017

    Il nostro ordinamento prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309 (art. 659 Cp – Disturbo della quiete pubblica). Allo stesso modo, anche chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare offese, imbrattare o molestare le persone, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro (art. 674 Cp – Getto pericolo di cose). La giurisprudenza è univoca nel ritenere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2017, n. 1746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1746
Data del deposito : 21 dicembre 2017

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