Sentenza 21 dicembre 2017
Massime • 1
La registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria, diretta alla sola repertazione del timbro vocale e alla comparazione fonica e non anche ad acquisire contenuti dichiarativi da utilizzare come prova, costituisce mero rilievo, effettuabile effettuabile senza necessità di autorizzazione giudiziale o di decreto dispositivo del pubblico ministero,in quanto espressione dei poteri conferiti dall'art. 348 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria.
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Il nostro ordinamento prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309 (art. 659 Cp – Disturbo della quiete pubblica). Allo stesso modo, anche chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare offese, imbrattare o molestare le persone, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro (art. 674 Cp – Getto pericolo di cose). La giurisprudenza è univoca nel ritenere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2017, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2017 |
Testo completo
01746 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/12/2017 Presidente - Sent. n. sez. 2680 DOMENICO GALLO - ANNA MARIA DE SANTIS REGISTRO GENERALE GIUSEPPE SGADARI N.43027/2017 VINCENZO TUTINELLI Rel. Consigliere - SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ND NI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che conclude per per l'inammissibilita' Udito l'avvocato GARIGLIANO FRANCESCA che insiste nel ricorso e l'avv. RAPISARDA GIUSEPPE che si associa. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catania, sezione per il riesame delle misure coercitive, confermava la gravità del quadro indiziario a carico del LL, indagato per la partecipazione al clan Santapaola-Ercolano.
2. Avverso tale ordinanza proponeva un primo ricorso per cassazione gli avv.ti Pappalardo e Garigliano che deducevano:
2.1. vizio di legge in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria. Si deduceva che le dichiarazioni dei chiamanti in correità non sarebbero state valutate in coerenza con le regole indicate dalla Corte di legittimità; in particolare si rilevava la mancata valutazione della attendibilità intrinseca e dell'attributo della autonomia delle chiamate concorrenti. Con riferimento alle dichiarazioni del Vinciguerra si deduceva che nell'ambito procedimento connesso n. 563\02 RGNR questi aveva negato ogni coinvolgimento del LL nel gruppo mentre nel corso dell'interrogatorio del 21.9.2015 aveva dichiarato che il LL era vicino a FI Ferrante, ma non sapeva se fosse affiliato;
peraltro il collaboratore non forniva alcun elemento di prova in ordine alla posizione apicale del LL e si limitava ad indicarne l'impegno nel traffico di stupefacenti. Anche le dichiarazioni del Seminara sarebbero generiche e non indicherebbero il concreto contributo offerto dal LL alla associazione. Analoga censura di genericità si dirigeva nei confronti delle dichiarazioni del IA. Si deduceva inoltre che il LL non era mai stato ristretto agli arresti domiciliari nel comune di Giarre dove il IA riferiva di averlo conosciuto ed il suo impegno nelle estorsioni non risultava confermato, non potendosi ritenere risolutiva in tal senso la conversazione del 9 maggio 2014. Si deduceva infine che non era stato né indicato, né dimostrato il contributo causale offerto dal LL all'associazione.
2.2 Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari: il Tribunale non avrebbe valutato le allegazioni difensive che rimarcavano la rilevanza del decorso del tempo tra la consumazione del reato e l'applicazione della misura.
3. Con distinto ricorso impugnava l'ordinanza l'avv. Garigliano che deduceva:
3.1. vizio di motivazione: sarebbe viziata la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori provenienti dai collaboratori di giustizia in particolare: le dichiarazioni del Vinciguerra non sarebbero state analizzate alla luce del fatto che questi avrebbe mutato versione tra l'interrogatorio del 21 settembre 2015 e l'audizione dibattimentale del 10 maggio 2016 attribuendo solo in questa ultima occasione al LL il ruolo di affiliato del gruppo nella zona di Castello Ursino;
le dichiarazioni del IA non troverebbero conferma dato che il LL non aveva mai avuto residenza in Giarre ovvero nel luogo dove il collaboratore riferiva di averlo incontrato quando era ristretto agli arresti domiciliari;
infine: le dichiarazioni del Seminara non troverebbero alcuna conferma nelle emergenze investigative del connesso procedimento Chartago. Invero il Seminara descriveva il LL come un referente di spicco dell'associazione che ha il suo referente in OM Rosario, indagato nell'ambito del procedimento Carthago, nell'ambito del quale tuttavia non era emerso alcun contatto tra il OM ed il LL laddove, secondo l'impostazione accusatoria, il LL avrebbe addirittura una posizione di primazia rispetto al OM.
3.2. Vizio di legge e di motivazione: la registrazione con la quale era stata captata la voce del LL al fine di compararla con quella impressa nella registrazione della conversazione ambientale del maggio 2014 sarebbe stata effettuata senza il rispetto della disciplina delle intercettazione e, dunque, sarebbe inutilizzabile;
3.3. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari e, segnatamente, del pericolo di reiterazione, dato che non si sarebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla data della consumazione de reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso proposto congiuntamente dagli avv. Pappalardo e Garigliano, nonché la prima doglianza contenuta nel ricorso proposto a firma del solo avv. Garigliano sono infondati.
1.1. In via preliminare il collegio ribadisce che le censure sull'apprezzamento dei singoli elementi indizianti e sulla consistenza delle esigenze cautelari non possono trovare ingresso in sede di legittimità, essendo tale giudizio istituzionalmente limitato al controllo dell'esistenza di una motivazione del provvedimento che prenda in esame tutte le deduzioni dell'istante e la congruità logica del collegamento tra le singole proporzioni, nel senso che non siano in contrasto tra loro in modo tale da non consentire di ripercorrere l'"iter" logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione (Cass. sez. 1 n. 2525 del 29/05/1992, Rv. 191026, Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922).
1.2. Nel caso di specie si deduceva l'illegittimità della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni provenienti dai chiamanti in correità. 3 In materia il collegio ribadisce che in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Cass. sez. un, n. 36267 del 30/05/2006 - dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598, Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016 - dep. 09/03/2017, P.M. in proc. Djorjevic, Rv. 269683). Si precisa inoltre che nel giudizio sulla attendibilità intrinseca deve essere compresa anche la valutazione della spontaneità e dell'autonomia, dovendo essere escluso ogni rischio di confabulazione (Cass. sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017 - dep. 18/05/2017, Cataldo e altri, Rv. 270291; Cass. sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013 - dep. 17/05/2013, Lo Piccolo e altro, Rv. 255553).
1.3. Nel caso di specie la motivazione offerta dal Tribunale rispettava tali indicazioni ermeneutiche. Così in relazione alle dichiarazioni del Vinciguerra la questione della insovrapponibilità delle testimonianze rese in tempi diversi veniva risolta dal collegio territoriale sulla base del fatto che le dichiarazioni discordanti si riferivano alla partecipazione del LL a distinti gruppi mafiosi e, segnatamente al gruppo di "Aci Catena", al quale il LL secondo il collaboratore non sarebbe mai appartenuto, ed al gruppo "della Civita", che, invece lo aveva visto attivo partecipe. Nella valutazione effettuata dai giudici di merito non aveva rilevanza neppure la mancata emersione del LL nel corso delle indagini disposte nel procedimento c.d. Chartago, (la questione veniva proposta anche per contestare la credibilità delle dichiarazioni accusatorie del Seminara): secondo il Tribunale tale diverso procedimento si occupava infatti del gruppo "Nizza", ovvero di un sottogruppo criminale ancora diverso da quello per cui si procede, detto "della Civita" (pag. 5 del provvedimento impugnato). Anche le dichiarazioni del IA veniva considerate attendibili, nonostante le censure difensive sulla base del fatto che la presenza del LL in Giarre non 4 risultava confermata, ma neanche smentita da precisi elementi indiziari. Il Tribunale riteneva pertanto che i rilievi difensivi, fondati sulla asserita assenza del LL in Giarre non erano riscontrati e pertanto non avevano la capacità di incidere sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, che trovava conferma anche nella sicura ricognizione fotografica dallo stesso effettuata (pag. 6 del provvedimento impugnato). Il compendio indiziario risultava inoltre arricchito dalla rilevante conversazione captata in ambientale il 9 maggio 2014, che, nella valutazione conforme dei giudici della cautela, costituiva un importante riscontro alle chiamate in correità e consolidava il quadro indiziario (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). La motivazione offerta si presenta, dunque, priva di vizi logici manifesti e decisivi, oltre che rispettosa delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità e coerente con le emergenze procedimentali disponibili: la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura.
1.4. La doglianza rivolta nei confronti della mancata dimostrazione del concreto contributo offerto dall'indagato all'associazione contestata è, infine, manifestamente infondata. Il compendio indiziario descritto nei provvedimenti di merito è infatti univoco nell'indicare un significativo impegno del LL nella gestione delle estorsioni nel territorio allo stesso affidato (pag. 6 dell'ordinanza impugnata).
2. Il secondo motivo di ricorso proposto dagli avv.ti Pappalardo e Garigliano denuncia la inutilizzabilità per violazione della disciplina delle intercettazioni della captazione della voce del LL, utilizzata per la comparazione del timbro vocale con quello delle persone intercettate: si tratta anche in questo caso di doglianza infondata.
2.1. Il collegio rileva che, nel caso di specie, la polizia giudiziaria non abbia proceduto come sostenuto dal ricorrente ad una "intercettazione" illegale, ma si sia invece limitata ad effettuare un mero "rilievo", con correlata repertazione, utilizzando i poteri alla stessa conferiti dall'art. 348 cod. proc. pen. Il mezzo di prova evocato dal ricorrente, ovvero l' "intercettazione" consiste, infatti, esclusivamente nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tali da vanificare le cautele poste a protezione del suo carattere riservato (Cass. sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 - dep. 24/09/2003, Torcasio e altro, Rv. 22546501), sempre che, deve aggiungersi, tale captazione sia finalizzata all'apprensione di contenuti dichiarativi destinati ad essere utilizzati come prova e non sia invece, come nel caso di specie, diretta alla sola repertazione del timbro vocale.
2.2. Può dunque affermarsi che la repertazione del timbro vocale, attraverso la registrazione della voce, costituisce un mero "rilievo" effettuabile direttamente dalla polizia giudiziaria nell'ambito dei poteri alla stessa conferiti dall'art. 648 cod. proc. pen. senza la necessità di alcuna autorizzazione giudiziale;
tale reperto è sicuramente utilizzabile per eventuali comparazioni del timbro vocale, laddove la violazione dello statuto codicistico delle intercettazioni è invocabile solo nei casi in cui vengano utilizzati eventuali "contenuti" dichiarativi captati senza autorizzazione giudiziale.
2.3. Nel caso di specie la captazione contestata veniva utilizzata solo per la comparazione fonica (pag. 4 dell'ordinanza impugnata), sicché non risulta pertinente il rilevo relativo alla sua inutilizzabilità per violazione della disciplina delle intercettazioni.
3. Anche i residui motivi di ricorso che denunciano il difetto di attualità delle esigenze cautelari che sarebbe connesso al decorso del tempo sono infondati.
3.1.Con riguardo all'incidenza del tempo sul riconoscimento del pericolo cautelare il collegio ribadisce che nei casi in cui si procede per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali possono rilevare anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo (Cass. Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017 - dep. 30/05/2017, Politi, Rv. 270626). Il collegio ritiene, cioè, di confermare la linea interpretativa secondo cui qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria (Cass. sez. 3 n. 27439 del 01/04/2014, Rv. 259723). Si ritiene cioè che quando si riconosce la gravità indiziaria in relazione al reato di associazione mafiosa l'onere motivazionale gravante sul giudice in materia di riconoscimento delle esigenze cautelari e di conseguente valutazione della adeguatezza della cautela carceraria patisce una significativa 6 attenuazione in quanto è limitato alla valutazione di elementi di fatto che indichino in concreto la assenza delle esigenze cautelari. Considerata la nota stabilità delle mafie storiche (mafia siciliana, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, anche nelle manifestazioni delocalizzate èpresenti nel Nord Italia) il tempo dalla consumazione del reato non elemento da solo idoneo ad annullare le esigenze cautelari, ritenute dal legislatore immanenti all'accertamento della gravità indiziaria in ordine alla condotta di partecipazione. Del pari: quando si riconoscano i gravi indizi della partecipazione ad una mafia storica, non può ritenersi che la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari patisca alcuna attenuazione conseguente alla necessita di valutare attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, attributi questi che sono immanenti alla associazione mafiosa. Si ritiene cioè che gli attributi della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione richiesti (in generale) dalla legge n. 47 del 2015 siano impliciti alla verifica della ragionevole probabilità di colpevolezza ad associazioni mafiose e che dunque la (speciale) presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., con la conseguente attenuazione degli oneri motivazionali non risulti incisa dalla recente modifica normativa.
3.2. Nel caso di specie in coerenza con tali linee ermeneutiche il collegio di merito rilevava la assenza di elementi in grado di neutralizzare la presunzione di esistenza del pericolo cautelare, e, segnatamente la ininfluenza del dato temporale (pag. 8 del provvedimento impugnato).
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni - di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 21 dicembre 2017 Il Presidente L'estensore Domenico Gallo Sandra Recchione DEPOSITATO IN CANCELLERIA allow ele SECONDA SEZIONE PENALE 16 GEN. 2018 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli