Sentenza 5 agosto 1999
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione ex art. 22 e 23 legge 689/81, la presunta illegittimità del provvedimento prefettizio per asserito vizio del procedimento può dedursi soltanto con riferimento ad atti della serie procedimentale che si trovino in rapporto diretto ed immediato con detto provvedimento, in quanto costituenti il presupposto dell'irrogata sanzione, e non anche qualora s'intenda far valere, attraverso la deduzione del vizio, un interesse meramente astratto alla legittimità dell'azione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/1999, n. 8427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8427 |
| Data del deposito : | 5 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato CAIAZZA GIAN DOMENICO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MATTEO ANGELILLIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI TREVISO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 269/97 del Pretore di TREVISO, emessa il 09/07/97 e depositata il 26/07/97 (R.G. 957/97) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/99 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 24 aprile 1997 UD ZO proponeva opposizione davanti al Pretore di Treviso avverso l'ordinanza con cui il Prefetto gli aveva ingiunto di pagare la somma di lire 432.0000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 142 co. 8 c.d.s., essendo transitato a velocità superiore di 21 km/h. a quella consentita, come da verbale di accertamento (notificato) redatto sulla base delle risultanze dell'apparecchio elettronico di misurazione Autovelox. Deduceva all'uopo che, mancando l'omologazione dell'apparecchio da parte del Ministero PP.TT, nonché l'autorizzazione all'uso di esso, in quanto apparecchio radioelettrico di debole potenza, secondo le norme del cod. post. (d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156), essa ingiunzione era illegittima. Radicatosi il contraddittorio, con sentenza 9 settembre 1997 il Pretore di Treviso, nel ridurre a lire 216.000 la sanzione, rigettava le eccezioni sollevate, motivando (per quanto ancora interessa) che non sussistevano elementi da cui desumere, "a fronte della presumibile attenzione con la quale gli strumenti elettronici di misurazione della velocità, peraltro regolarmente approvati ed omologati, vengono gestiti dalla pubblica amministrazione, un cattivo funzionamento dell'apparecchio in uso all'organo accertante. Nè - soggiungeva- può condividersi quanto affermato dalla parte in ordine alla mancanza di omologa ministeriale, atteso che questo adempimento, se pur dovuto, attiene al rapporto esistente tra le Amministrazioni, e non infirma in alcun modo la certezza in ordine al funzionamento dell'apparecchio misuratore, il cui uso, se del caso, potrebbe essere sanzionato ove fossero riscontrate irregolarità che, tuttavia, sono solo di ordine amministrativo".
Per la cassazione della sentenza il ZO ha proposto ricorso sulla base di un motivo.
L'intimato Prefetto di Treviso non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando insufficienza o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), violazione degli artt. 183 d.p.r. 156/1973, 205 c.d.s., 22 e 23 legge 689/1981 (art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente deduce:
a) che la decisione era contraddittoria nella parte in cui aveva affermato e negato, ad un tempo, che l'apparecchio misuratore della velocità fosse omologato;
b) che il Pretore avrebbe dovuto annullare l'ordinanza-ingiunzione quale atto terminale di un procedimento illegittimo, in quanto mancante dell'autorizzazione del Ministero PP.TT. ex art. 183 citato. Osserva la Corte che la complessa doglianza è infondata. Quanto al vizio logico dedotto con il primo profilo del mezzo, occorre notare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 142 co. 6 c.d.s. e 452 co. 2 del relativo regolamento, l'apparecchio Autovelox deve essere omologato dal Ministero LL. PP. È con riguardo a tale -non contestata- omologazione, finalizzata ad assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchio, che il Pretore evidentemente escluse che l'accertamento della velocità tenuta dal ZO non fosse attendibile.
Diventa altrettanto evidente, allora, che l'affermazione secondo cui la mancanza di omologa ministeriale per l'uso dell'Autovelox non toccava la certezza del rilevamento, potendo solo dare luogo, eventualmente, ad un'irregolarità amministrativa, è la - riferire non già all'omologazione anzidetta, bensì a quella ex art. 398 cod. post., richiamati dal ricorrente, che è prevista ad altri e diversi scopi (com'è denunciato dalla rubrica della norma, che è:
"Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni").
In definitiva -avendo distinto, sia pure in modo formalmente non perspicuo, l'una omologazione dall'altra (e ritenuto necessaria, ai fini di cui trattasi, soltanto l'omologazione prevista dal c.d.s.)- è da escludere che quel giudice sia incorso nel vizio dedotto. Resta da esaminare, a questo punto, la seconda parte del mezzo. Essa attiene ad una presunta illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione, in quanto provvedimento finale di un procedimento amministrativo posto in essere con violazione di legge, sotto il profilo che l'uso dell'Autovelox, attraverso cui fu compiuto l'accertamento de quo, postulerebbe, quale impianto radioelettrico di debole potenza, l'autorizzazione - nella specie tuttavia insussistente- prevista dal medesimo cod. post.
Anche tale doglianza è infondata.
In effetti, quand'anche si dovesse ritenere che l'uso dell'Autovelox richieda l'autorizzazione del Ministero PP.TT., in relazione agli artt. 183 e 195 cod. post. e succ. mod., la mancanza di tale atto - in quanto volto esclusivamente a tutelare l'interesse pubblico all'ordinata utilizzazione dell'etere (come si trae dalla legge), ossia un interesse che, per sua natura, non può in alcun modo interferire sulla posizione soggettiva del ZO - appare insuscettibile di determinare, per derivazione, l'illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione.
Si vuol dire, in sostanza, che nel giudizio di opposizione ex artt.22 e 23 legge 689/1991 può dedursi l'illegittimità del provvedimento prefettizio, per un vizio del procedimento, soltanto in riferimento ad atti (della serie procedimentale) che si trovino con esso provvedimento in rapporto diretto ed immediato, in quanto costituenti presupposto della sanzione, e non già quando s'intenda fare valere, attraverso la deduzione del vizio, un interesse meramente astratto alla legittimità dell'azione amministrativa.
Il ricorso dev'essere integralmente rigettato.
Nessuna pronuncia occorre per le spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P. Q. M.
rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999