Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 1
L'applicazione del sequestro preventivo postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con cui il G.I.P. aveva disposto, su richiesta del custode ed amministratore giudiziario di beni di alcune società già sottoposti a sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001, l'estensione del sequestro ad ulteriori beni, appartenenti ad altre società, estranee ai fatti oggetto di contestazione).
Commentari • 2
- 1. Se la società è fittizia si può procedere al sequestro diretto nei confronti della stessa.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Se il profitto del reato è rimasto nella disponibilità dell'ente, o la struttura societaria è fittizia, si può procedere al sequestro diretto nei confronti della società. Decisione: Sentenza n. 13479/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Con decreto del Giudice per le indagini preliminari veniva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide riconducibili a due società e al legale rappresentante indagato per il reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute) per alcuni milioni di euro relativi a tre anni d'imposta (2010, 2011 e 2012). Una delle società veniva ammessa al pagamento rateale, e le società ricorrevano in …
Leggi di più… - 2. Si può procedere al sequestro diretto nei confronti di società fittizia?Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 5 luglio 2016
Se il profitto del reato è rimasto nella disponibilità dell'ente, o la struttura societaria è fittizia, si può procedere al sequestro diretto nei confronti della società. Decisione: Sentenza n. 13479/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario Parole chiave: sequestro preventivo – presupposti Il caso. Con decreto del Giudice per le indagini preliminari veniva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide riconducibili a due società e al legale rappresentante indagato per il reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute) per alcuni milioni di euro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/12/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 2032
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 41562/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AÀ RI N. IL 24/07/1940;
LO PP N. IL 24/03/1946;
CH NG N. IL 23/06/1945;
avverso l'ordinanza n. 5488/2010 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del 17/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il difensore Avv. FIORELLA Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AÀ ZI, LO US e CH GE, nelle rispettive qualità di legali rappresentanti, il primo, di ILVA Commerciale s.r.l. e di ILVA IMMOBILIARE s.r.l., il secondo, di CELESTRI s.r.l., di INNSE cilindri s.r.l., di TARANTO ENERGIA s.r.l. e di ILVA Servizi marittimi s.p.a., il terzo di SANAC s.p.a., hanno proposto, a mezzo del loro difensore di fiducia, ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p., avverso il provvedimento adottato dal G.i.p. presso il Tribunale di Taranto in data 17 luglio 2013, a titolo di precisazione del decreto emesso dallo stesso Giudice in data 22 maggio 2013, avente ad oggetto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sino alla concorrenza della somma complessiva di Euro 8.100.000.000,00, in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, art. 24 ter, comma 2, art. 25 undecies, comma
2, lett. a), b), c) ed h), artt. 19 e 53, nonché all'art. 321 c.p.p., artt. 104, 104 bis e 92 disp. att. c.p.p., deducendo quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene di seguito sinteticamente illustrato.
1.1. Violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 1, art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla mancanza della richiesta di applicazione della misura cautelare reale da parte del P.M., trattandosi di un provvedimento emesso dal G.i.p. in risposta ad una richiesta di precisazione avanzata il 27 giugno 2013 dal custode ed amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente con precedente decreto adottato dallo stesso G.i.p. il 22 maggio 2013.
Il provvedimento di sequestro, che si assume avere un'efficacia meramente interpretativa, ma il cui oggetto in realtà risulta essere non soltanto estensivo, ma addirittura incoerente rispetto a quello adottato nel maggio 2013, è stato emesso dal G.i.p. in assenza del presupposto indefettibile della richiesta di applicazione della misura cautelare reale da parte del P.M. (del D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 53, art. 321 c.p.p., comma 1, art. 178 c.p.p., lett. b).
L'autorizzazione del sequestro è avvenuta nei confronti di società - controllate da ILVA s.p.a. - estranee ai fatti oggetto di contestazione, e con riguardo a beni sia mobili che immobili, indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza ai fini della prosecuzione dell'attività di ILVA s.p.a., quando invece il precedente decreto di sequestro consentiva l'apposizione del vincolo - anche nell'ipotesi in cui non fosse stato possibile raggiungere la su indicata somma di denaro - nei confronti della sola ILVA s.p.a., dei soli beni immobili e soltanto di quelli non indispensabili alla prosecuzione dell'attività.
Siffatte considerazioni, pertanto, valgono a qualificare come abnorme il provvedimento impugnato.
1.2. Violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 53, art. 321 c.p.p., comma 1 e art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla radicale mancanza di motivazione del provvedimento, che difetta dell'illustrazione delle ragioni poste a sostegno dell'invasiva misura cautelare adottata, il cui contenuto si presenta in termini chiaramente estensivi, ed anzi dissonanti, rispetto a quella emessa il 22 - 24 maggio 2013.
1.3. Violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19, 27, 53 e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'intervenuto sequestro di beni appartenenti a soggetti terzi ed estranei alla commissione degli illeciti amministrativi oggetto di contestazione, avendo il G.i.p. implicitamente ritenuto, senza alcuna motivazione, l'esistenza di una sorta di "gruppo apparente", che risulta fondato su una malintesa interpretazione, proposta dal custode ed amministratore giudiziario, dell'attività di "direzione e coordinamento" attribuita alla holding ai sensi dell'art. 2497 c.c.. Sotto un altro profilo, inoltre, il provvedimento non ha illustrato le ragioni per cui i beni ex novo individuati come oggetto del sequestro debbano considerarsi profitto del reato, e dunque confiscabili ai sensi del su citato art. 19.
1.4. Violazione del D. L. n. 207 del 2012, art. 1, comma 4, art. 3, comma 3, come modificato dalla L. n. 231 del 2012, nonché del D.L. n. 61 del 2013, art. 1, commi 2 e 11, come modificato dalla L. n. 89 del 3 agosto 2013, e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al sostanziale impedimento della prosecuzione dell'attività produttiva di ILVA s.p.a., ampiamente garantita dalle su indicate disposizioni normative, anche con riferimento alle attività proprie delle società controllate o ad essa collegate.
L'apposizione del vincolo, in particolare, deve ritenersi illegittima sia riguardo alle partecipazioni detenute da ILVA s.p.a. nelle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia riguardo ai cespiti ed alla liquidità delle stesse, apparendo del tutto contraddittorio che la legge protegga i beni di ILVA dagli effetti dei sequestri disposti in sede penale, e lasci aperta, invece, la possibilità di apporre un vincolo sui beni di pertinenza delle società dalla stessa controllate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato e va accolto sulla base delle ragioni di seguito esposte.
3. Muovendo dall'esame dei primi tre motivi di doglianza, il cui contenuto ne consente una trattazione congiunta, occorre preliminarmente osservare, sulla base di una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (in motivazione, v. Sez. Un., n. 8388 del 22/01/2009, dep. 24/02/2009, Novi;
da ultimo, Sez. 2^, n. 47257 del 20/10/2009, dep. 11/12/2009, Rv. 245368), che il procedimento di applicazione delle misure cautelari delineato dal codice di rito, con riferimento sia a quelle personali che a quelle reali, postula, come "indefettibile antecedente", uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla "domanda" che il pubblico ministero rivolge al giudice.
Al riguardo, la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 4 del 20-22 gennaio 1992) ha osservato, relativamente alla corretta interpretazione dei principii fissati dell'art. 101 Cost., comma 2 e art. 102 Cost., comma 1, che "se, infatti, la domanda della parte privata costituisce espressione del diritto di agire e difendersi e se, ancora, la domanda del pubblico ministero si colloca nell'alveo dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, è evidente, allora, che la configurazione di un giudice "autosufficiente" e "monopolista" verrebbe a porsi in stridente antinomia rispetto a quei principi, specie se calati in un modello processuale che dichiaratamente mira ad esaltare il ruolo delle parti ed a preservare, correlativamente, la terzietà del giudice".
Se, come si premura di precisare la Relazione illustrativa del Progetto preliminare al codice di proceduta penale, deve essere da un lato esclusa "una legittimazione ai provvedimenti cautelari in capo al pubblico ministero (...) così è da escludersi l'adozione di misure cautelari che prescinda dalla iniziativa del pubblico ministero, il quale è, sotto questo profilo, soggetto necessariamente richiedente senza legittimazione a disporre, mentre, per converso, il giudice è soggetto decidente, ma non ex officio". Spetta, dunque, al pubblico ministero il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure, non diversamente da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla stregua di un atto di esercizio della "azione cautelare"; sicché, alla domanda formulata dalla parte pubblica corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo che assegna al giudice un potere decisorio, il cui ambito di applicazione ben può essere circoscritto all'interno dei confini tracciati dal devolutum.
Ne discende, ancora, che il perimetro del potere delibativo assegnato al giudice non può fuoriuscire dall'alveo tematico tracciato dalla richiesta del pubblico ministero, giacché, ove al giudice stesso fosse riconosciuto uno ius variandi tale da consentirgli di debordare dallo specifico petitum che ha formato oggetto della richiesta, finirebbe per evocarsi in capo all'organo giurisdizionale un potere sostanzialmente officioso, che invece il legislatore ha inteso ripudiare.
In tal senso, deve coerentemente escludersi non solo la possibilità che il giudice applichi ex officio una misura cautelare in mancanza di una domanda del pubblico ministero (extra petita), ma anche che egli adotti una misura, non già meno severa, bensì, in peius, più grave di quella richiesta (ultra petita).
Ove si verifichi l'inosservanza della preclusione nascente dal principio della domanda cautelare, si configura, sul piano interpretativo (Sez. Fer., 6/9/1990 n. 2668, Palma, Rv. 185652; Sez. 3^, 8/10/1998, n. 2554, P.M. in proc. Corigliano, Rv. 212169; Sez. 6^, 26/6/2003, n. 35106, De Masi, Rv. 226515; Sez. 6^, 10/7/2008, n. 33858, P.M. in proc. Maazouzi, Rv. 240799; Sez. 6^, n. 29593 del 04/07/2011, dep. 22/07/2011, Rv. 250742), la nullità - di ordine generale ed assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - dell'ordinanza del giudice, riferita, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p., comma 1, all'iniziativa indefettibile e riservata in via esclusiva al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione cautelare.
4. Ebbene, nella vicenda in esame è pacifico che il provvedimento impugnato è stato emesso dal G.i.p. non in relazione ad una richiesta cautelare proveniente dal P.M., ma ad una richiesta di precisazione della portata applicativa di un precedente provvedimento di sequestro adottato dal medesimo G.i.p. in data 22-24 maggio 2013, avanzata il 27 giugno 2013 dal custode e amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente fino alla concorrenza della complessiva somma di Euro 8.100.000.000,00.
Su richiesta del custode, in particolare, il provvedimento impugnato ha inteso precisare due aspetti, richiamandosi al decreto di sequestro del 22 maggio 2013 e alla successiva ordinanza del Tribunale del riesame che lo ha confermato: a) che le azioni, le quote sociali, i cespiti aziendali, le partecipazioni in portafoglio e la liquidità delle società che si ritengono controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza dominante di Riva Fire s.p.a. e Riva Forni Elettrici s.p.a. ex art. 2359 c.c., ivi incluse quelle controllate da ILVA s.p.a., devono intendersi sottoposti a sequestro preventivo per equivalente sino all'importo sopra considerato, in ciò ritenendosi integralmente condivise le osservazioni svolte dallo stesso custode;
b) che il sequestro dei cespiti aziendali, delle partecipazioni in portafoglio e della liquidità delle società che si ritengano controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza dominante di Riva Fire s.p.a. e Riva Forni Elettrici s.p.a. deve ritenersi senz'altro esteso all'intero valore di tali beni, sempre sino alla concorrenza della somma sopra indicata, e non li riguarda dunque prò quota, ossia in proporzione al capitale detenuto da Riva Fire s.p.a. e da Riva Forni Elettrici s.p.a. nella società che possiede detti valori. Con il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22 maggio 2013 il vincolo cautelare era stato apposto, sino alla concorrenza della complessiva somma di Euro 8.100.000.000,00, con riguardo a beni (ossia, denaro, saldi attivi di conti correnti bancari e/o postali, depositi a risparmio, dossier titoli ed eventuali cassette di sicurezza, partecipazioni in altre imprese, beni immobili e mobili registrati, impianti, macchinari, ecc), nella disponibilità, anche mediante interposizione fittizia, ovvero interposizione reale fiduciaria, della società Riva Fire s.p.a., ovvero dell'ente o degli enti eventualmente nati dalla sua trasformazione o fusione - anche per incorporazione - o scissione parziale (dunque, beni nella disponibilità sia dell'ente scisso, sia dell'ente, o degli enti, beneficiari della scissione).
In via solo residuale, ed in caso di incapienza dei beni sopra indicati, il provvedimento di sequestro aveva esteso il suo oggetto sui beni immobili nella disponibilità - anche mediante interposizione fittizia, ovvero interposizione reale fiduciaria - della società ILVA s.p.a., sempre che non si trattasse di beni strettamente indispensabili all'esercizio dell'attività produttiva nello stabilimento siderurgico tarantino.
Con successivo decreto del 24 maggio 2013, inoltre, il G.i.p. di Taranto aveva integrato il precedente provvedimento del 22 maggio 2013, specificando che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente nei confronti della Riva Fire s.p.a. poteva essere eseguito anche su "rapporti e/o disponibilità finanziarie di qualunque tipo e quale che sia la loro denominazione". Ne discende che il provvedimento impugnato ha autorizzato, in difetto di una correlativa richiesta da parte del P.M., una estensione del sequestro preventivo in relazione ad oggetti (azioni, quote sociali, cespiti aziendali, ecc.) e a destinatari (le società ricorrenti, neanche sottoposte ad indagine riguardo ai fatti di reato oggetto di contestazione) del tutto diversi rispetto a quelli indicati nell'originario decreto.
Il decreto di sequestro, infatti, aveva come soggetti destinatari Riva FIRE s.p.a. (ovvero l'ente, o gli enti, eventualmente nati dalla sua trasformazione o fusione, anche per incorporazione o scissione parziale) e solo in via meramente subordinata - in caso di incapienza dei beni della prima - l'ILVA s.p.a., con particolare riguardo ai soli beni immobili nella disponibilità di quest'ultima, "anche mediante interposizione fittizia ovvero interposizione reale fiduciaria".
5. È noto che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto dall'art. 325 c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli errori in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov;
Sez. Un., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio;
Sez. Un., n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua;
Sez. 6^, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Rv. 254893). Il provvedimento impugnato, oltre a risultare privo di dispositivo, non espone le ragioni giustificative delle precisazioni fornite alle richieste in tal senso avanzate dal custode, richieste il cui contenuto viene apoditticamente condiviso senza illustrare i motivi della autorizzata estensione, oggettiva e soggettiva, della misura cautelare reale anteriormente disposta.
Non viene esplicitato, infatti, il contenuto delle osservazioni svolte dal custode, ne' vi sono espressamente indicate le ragioni per cui le stesse siano state ritenute fondate.
Il formale richiamo, operato nel provvedimento impugnato, alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale eventuali diritti vantati da terzi in buona fede sui beni sottoposti a sequestro possono essere fatti valere nella sede propria, che è quella esecutiva, è genericamente formulato, pretermette il principio della domanda cautelare del P.M. e non spiega le ragioni dell'estensione del sequestro rispetto a soggetti e a beni non ricompresi nel provvedimento cautelare genetico, omettendo peraltro di specificare i motivi per i quali tali beni - facenti capo a società giuridicamente autonome, anche se controllate rispetto a quelle coinvolte nell'indagine - siano stati considerati profitto dei reati associativi ed ambientali oggetto delle imputazioni formulate a carico di persone fisiche poste in posizione apicale nella società controllante, relativamente agli illeciti - presupposto commessi nell'interesse o comunque a vantaggio di quest'ultima. Non vengono illustrate, infatti, le ragioni per cui i beni costituenti oggetto del sequestro debbano considerarsi profitto del reato, e dunque aggredibili con una misura cautelare reale ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53. Peraltro, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del sequestro ai beni detenuti dalle società "che si ritengano controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza dominante di Riva FIRE s.p.a. e Riva Forni Elettrici s.p.a." poggia su un presupposto - il rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società - la cui esistenza rimane indimostrata, trascurando inoltre la necessaria disamina, con specifico riferimento alla posizione delle società ricorrenti, non solo delle condizioni e dei limiti della responsabilità delle controllanti per quel che attiene ai reati commessi nel contesto delle controllate, ma anche degli effetti e delle correlative implicazioni dell'assunto in tal modo formulato sul piano della configurazione della responsabilità sanzionatoria degli enti.
Non è infatti possibile desumere, dalla struttura del provvedimento impugnato, alcun tipo di relazione tra le risorse patrimoniali delle società (controllate o soggette ad influenza dominante) in tal guisa aggredite dal vincolo cautelare reale e la destinazione impressa al profitto illecito che sarebbe stato ottenuto dalle società indagate (e controllanti) RIVA FIRE s.p.a. ed ILVA s.p.a..
In occasione del decreto di sequestro del 22 maggio 2013, il vincolo cautelare aveva colpito il patrimonio di società indagate (ILVA e RIVA FIRE), in quanto asseritamente avvantaggiate da un profitto- risparmio di spesa conseguente a reati posti in essere nel loro interesse, nonché il patrimonio di un ente (RIVA Forni Elettrici) beneficiario della scissione parziale di una delle indagate, e dunque attinto in relazione alla possibile obbligazione solidale di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 30. Per effetto del provvedimento impugnato, di contro, il patrimonio di diverse società - non beneficiane, peraltro, di alcuna operazione di scissione dalle società sottoposte ad indagine - viene sottoposto a misura cautelare in difetto di un'esplicita individuazione dei criteri di imputazione della responsabilità fissati dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 30. Non è possibile, tuttavia, sulla base di una relazione di controllo o di collegamento societario solo genericamente prospettata, e nell'assenza di un preciso coinvolgimento delle società partecipate nella consumazione dei reati-presupposto, o, quanto meno, nelle condotte che hanno determinato l'acquisizione di un illecito profitto, ricavare l'esistenza di alcun nesso logico-giuridico tra quest'ultimo ed il conseguimento di eventuali illeciti benefici da parte delle controllate.
6. Sulla base delle su esposte considerazioni deve ritenersi, in definitiva, che la disamina dei tratti identificativi del provvedimento impugnato non ne consente una sicura, o quanto meno riconoscibile, collocazione fra i modelli di atto processuale tipicamente delineati dal sistema e ne rivela, per converso, aspetti di abnormità strutturale che lo pongono fuori dell'ordinamento, con l'esigenza della sua conseguente rimozione.
Invero, deve considerarsi affetto da abnormità, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale elaborato in questa Sede, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Rv. 209603; in motivazione, da ultimo, v. Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Rv. 243590).
Provvedimento abnorme, dunque, è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale (ex multis, v. S.U., 18-6-1993, P.M. in proc. Garonzi;
S.U., 24-3-1995, P.M. in proc. Grulli;
S.U., 9- 7-1997, P.M. in proc. Balzan;
S.U., 9-7-1997, P.M. in proc. Quarantelli;
S.U., 10-12-1997, Di Battista, cit.; S.U., 24-11-1999, Magnani;
S.U., 24-11-1999 confi, giur. in proc. Di Dona;
S.U., 22- 11- 2.000, P.M. in proc. Boniotti;
S.U., 31-1-2001, P.M. in proc. Romano;
S.U., 11-7-2001, P.G. in proc. CH;
S.U., 29-5-2002, Manca;
S.U., 25-2-2004, P.M. in proc. Lustri). Nel caso in esame, come si è rilevato, il provvedimento impugnato non risulta inquadrabile normativamente, avendo di fatto consentito, in assenza di una domanda cautelare proveniente dall'unico organo in tal senso legittimato, ossia dal P.M., una indebita estensione dell'ambito di applicazione dell'originario vincolo cautelare reale in relazione ad oggetti del tutto diversi da quelli indicati nell'iniziale titolo esecutivo, e a soggetti del tutto estranei alla commissione degli illeciti fonte della loro responsabilità amministrativa del D.Lgs. n. 231 del 2001, ex artt. 19 e 53. L'esecuzione di quel vincolo è stata in tal modo reiterata, senza individuare le ragioni poste alla base della correlativa imputazione di responsabilità degli enti e senza illustrare i motivi per cui i beni individuati come oggetto del sequestro dovessero considerarsi profitto del reato ai fini sopra indicati.
7. In conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, e assorbita la quarta doglianza prospettata dalle società ricorrenti, deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con il dissequestro e la restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti previsti dall'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014