2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.