Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 1
L'applicazione delle misure cautelari, sia personali che reali, postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero. (Fattispecie nella quale è stata annullata l'ordinanza con la quale il Tribunale, in sede di appello cautelare, aveva confermato il rigetto di una istanza di dissequestro - avente ad oggetto una somma di denaro sequestrata in relazione ad un reato nelle more prescritto - osservando che la somma costituiva anche profitto illecito del reato di associazione per delinquere, in relazione al quale, peraltro, il sequestro non era mai stato chiesto dal P.M.). (V., Sez. un., n. 8388/2009, non massimata sul punto).
Commentari • 3
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Se il profitto del reato è rimasto nella disponibilità dell'ente, o la struttura societaria è fittizia, si può procedere al sequestro diretto nei confronti della società. Decisione: Sentenza n. 13479/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Con decreto del Giudice per le indagini preliminari veniva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide riconducibili a due società e al legale rappresentante indagato per il reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute) per alcuni milioni di euro relativi a tre anni d'imposta (2010, 2011 e 2012). Una delle società veniva ammessa al pagamento rateale, e le società ricorrevano in …
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Se il profitto del reato è rimasto nella disponibilità dell'ente, o la struttura societaria è fittizia, si può procedere al sequestro diretto nei confronti della società. Decisione: Sentenza n. 13479/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Amministrativo, Civile, Commerciale, Penale, Societario, Tributario Parole chiave: sequestro preventivo – presupposti Il caso. Con decreto del Giudice per le indagini preliminari veniva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide riconducibili a due società e al legale rappresentante indagato per il reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute) per alcuni milioni di euro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2009, n. 47257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47257 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 20/10/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1418
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 23443/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IG TE N. IL 04/12/1958;
avverso l'ordinanza n. 33/2009 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 23/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA Alberto;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CIAMPOLI Luigi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Aricò Giovanni di Roma che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza del 23 marzo 2009, il Tribunale di Salerno - quale giudice della impugnazione cautelare - ha respinto l'appello proposto nell'interesse di IG IA avverso l'ordinanza di rigetto del sequestro preventivo emessa dal Tribunale di Salerno. In particolare, il Tribunale adito, pur rilevando che la imputazione di truffa in erogazioni pubbliche, per la quale era stato disposto il vincolo cautelare, era stata dichiarata prescritta, ha ritenuto legittimo il vincolo in considerazione del fatto che risultava ancora in essere la imputazione di associazione per delinquere finalizzata, appunto, alla commissione di truffe aggravate in danno di enti pubblici e di reato contro la pubblica amministrazione. Associazione che era stata costituita proprio per la realizzazione, attraverso falsificazione di documenti e corruzione di pubblici dipendenti, per ottenere finanziamenti in favore di soggetti privi dei relativi requisiti.
Propone ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge. In particolare, il Tribunale avrebbe travalicato i propri poteri di cognizione, agendo in assenza di una domanda cautelare e fondando le proprie statuizioni su di un titolo di reato diverso e mai ipotizzato nel provvedimento applicativo. Accanto a ciò, non sussisterebbe il necessario nesso di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro ed il reato associativo ipotizzato, posto che il vincolo cautelare riguardava il provento di uno dei suoi reati fine. Il reato associativo è evidentemente autonomo rispetto ai reati scopo: diverse sono le condotte tipiche e diversi i relativi profili di danno, avuto riguardo alla rispettiva e divergente obiettività giuridica (l'uno contro l'ordine pubblico e l'altro contro il patrimonio). Ciò impedirebbe, dunque, di estendere l'ambito applicativo del sequestro preventivo al di là del necessario nesso di strumentalità diretta tra reato e profitto.
Il ricorso è fondato. Il procedimento di applicazione delle misure cautelari, tanto personali che reali, delineato dal codice, postula, infatti, come indefettibile antecedente, uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla "domanda" che il pubblico ministero rivolge al giudice: se, quindi, come precisa la Relazione al Progetto preliminare, deve essere da un lato esclusa "una legittimazione ai provvedimenti cautelari in capo al pubblico ministero (...) così è da escludersi l'adozione di misure cautelari che prescinda dalla iniziativa del pubblico ministero, il quale è, sotto questo profilo, soggetto necessariamente richiedente senza legittimazione a disporre, mentre, per converso, il giudice è soggetto decidente, ma non ex officio". Al pubblico ministero, dunque, spetta il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure, non diversamente da ciò che accadrebbe ove si configurasse la richiesta stessa alla stregua di un atto di esercizio della "azione cautelare"; sicché, alla domanda della parte pubblica, corrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisiorio, la "quantità" del quale ben può essere circoscritta all'interno dei confini tracciati dal devolutum. Ciò sta dunque a significare che il perimetro del potere delibativo assegnato al giudice, non può fuoriuscire dall'alveo tematico e "contenutistico" tracciato dalla richiesta del pubblico ministero, giacché, ove al giudice stesso fosse riconosciuto uno ius variandi tale da consentirgli di debordare dallo specifico petitum che ha formato oggetto della richiesta, finirebbe per evocarsi in capo all'organo giursdizionale un potere sostanzialmente officioso, che invece il legislatore ha inteso ripudiare.
Una volta configurato, pertanto, un determinato "oggetto" del sequestro preventivo, e riferitolo ad uno specifico nomen iuris, attraverso la qualificazione di esso come profitto del reato, la verifica demandata al giudice circa la esistenza del fumus, del correlativo nesso di pertinenzialità, e del periculum in mora, si "cristallizza" nella decisione giuridizionale, impedendo una "novazione" del titolo cautelare, quanto al "reato" (inteso come fatto-reato, e non come sua semplice qualificazione giuridica) preso in considerazione, posto che un siffatto fenomeno genererebbe un sequestro "altro" rispetto a quello richiesto dal pubblico ministero, e come tale vietato dalla legge, perché privo del requisito della domanda. E tutto ciò vale, ovviamente ed a fortiori, in una ipotesi in cui, come nella specie, si versi in tema di appello cautelare, rispetto al quale, come è noto, opera il principio devolutivo, in virtù del quale è attribuita al giudice la cognizione del procedimento nei limiti segnati dai motivi posti a sostegno della impugnazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 5 febbraio 2004, Montalto).
Ebbene, nella vicenda in esame è pacifico - ed emerge dalla stessa ordinanza impugnata - che il sequestro preventivo venne a suo tempo disposto in riferimento alla truffa aggravata contestata al capo 69) e che tale imputazione ha formato oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione;
così come è altrettanto pacifico che il vincolo cautelare è stato mantenuto, da parte dei giudici dell'appello cautelare, sul rilievo che lo stesso dovesse ora ritenersi riferito al delitto di associazione per delinquere, oggetto del procedimento di merito, reputando essere la somma sequestrata profitto illecito della fattispecie associativa.
L'errore dei giudici a quibus è però evidente. Per un verso, infatti, occorre qui ribadire che il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale del reato presupposto ed è concretamente determinato al netto della effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato (Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti s.p.a. ed altri;
Cass., Sez. 2^, 16 aprile 2009, p.m. in proc. soc. Impregilo s.p.a. ed altri. Sulla distinzione tra prodotto, profitto e prezzo del reato, v. Cass., Sez. un., 3 luglio 1996, Chabni Samir). Sotto questo profilo è dunque evidente che, ove un determinato cespite venga individuato come profitto di uno specifico episodio di truffa, lo stesso cespite economico non può essere poi "riqualificato" come "profitto" del reato di associazione per delinquere, anche nella ipotesi in cui il sodalizio fosse finalizzato alla commissione proprio di quel "tipo" di truffa. Non soltanto, infatti, l'obiettività giuridica del delitto di cui all'art. 416 c.p. è totalmente diversa da quella di cui al reato previsto dall'art. 640 c.p., quanto - e soprattutto - è la stessa dimensione normativa del delitto di associazione per delinquere ad impedire di configurare un profitto economico come direttamente derivante, non dai reati programmati ed effettivamente commessi, ma dal fatto-reato associativo in quanto tale. Per certi aspetti, diversa potrebbe essere, in ipotesi, la situazione ove si fosse trattato di associazione di stampo mafioso: è noto, infatti, a questo riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che anche il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto di quello di riciclaggio, atteso che lo stesso è di per sè idoneo a produrre proventi illeciti, come dimostra il fatto che tra gli scopi dell'associazione vi è anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite utilizzando il metodo mafioso (Cass., Sez. 1^, 27 novembre 2008, p.m. in proc. Di Cosimo;
Cass., Sez. 1^, 27 novembre 2008, p.m. in proc. Ceccherini). Ma è proprio l'assenza di questi connotati di possibile attività lecita che impediscono, invece, alla associazione per delinquere "ordinaria", di poter produrre utili economici diversi da quelli derivanti dalla attività illecita che ne costituisce la ratio essendi.
Per altro verso, e per concludere sul punto, era comunque precluso ai giudici dell'appello superare i limiti dell'oggetto della devoluzione, rappresentata dal gravame proposto dagli odierni ricorrenti, al punto da pervenire alla sostanziale creazione di un "nuovo" sequestro, che ha determinato un complessivo stravolgimento dell'addebito cautelare e dei relativi presupposti;
una statuizione, dunque, estranea al circoscritto perimetro tracciato dalla domanda di impugnativa e, perciò stesso, gravemente lesiva dei diritti di difesa e del contraddittorio.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la revoca del sequestro preventivo, con la conseguente restituzione della somma sequestrata all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la revoca del sequestro preventivo con restituzione della somma sequestrata all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009