Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
Presupposto dell'adozione di misure cautelari, sia nella fase di indagini preliminari sia nelle ulteriori fasi del giudizio, è la richiesta del P.M., la cui mancanza integra l'ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2008, n. 33858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33858 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/07/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1855
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 43039/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona;
nei confronti di:
ZI SE;
avverso l'ordinanza 4/12/07 Tribunale di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorse;
Udita in udienza camerale la relazione del Consigliere Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova, adito dall'indagato ZI SE, ha dichiarato nulla l'ordinanza in data 15/11/2007 del G.I.P. del Tribunale di Savona che ha applicato nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per violazione dell'art. 291 e art. 178 c.p.p.,
lett. b), essendo stata la richiesta del P.M. formulata nei confronti di EL DB MO RE e tale SA AM, quest'ultima persona diversa dall'indagato e non essendovi dalla lettura del provvedimento impugnato certezza che poteva semplicemente trattarsi di un errore materiale.
Avverso tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica di Savona, che a sostegno della richiesta di annullamento osserva che sebbene la richiesta del P.M. contenesse le generalità di persona diversa dall'attuale indagato, pur tuttavia si era trattato di un evidente errore materiale, erroneamente non valorizzato dai giudici del riesame, nonostante che dal rinvio al verbale di arresto, contenuto nella richiesta del P.M. di convalida dell'arresto e di applicazione della misura, non potessero emergere dubbi sulla evidenza dell'errore materiale e sulla riferibilità della richiesta al ZI. Denunzia inoltre l'abnormità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva accolto l'eccezione di nullità della convalida dell'arresto impugnabile ai sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 4, solo con il ricorso per cassazione.
Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato. Ricorda il collegio che a norma dell'art. 291 c.p.p., l'adozione di qualsiasi misura cautelare sia da parte del giudice delle indagini preliminari, sia da parte del giudice che procede nelle ulteriori fasi del giudizio deve essere sempre preceduta dalla richiesta del P.M., il quale deve presentare al giudice competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda. L'omissione integra l'ipotesi della nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), ed è insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 c.p.p.. Nel caso in esame il G.I.P. ha fatto corretta applicazione del principio suindicato, e correttamente, pur avendo ritenuto possibile l'errore materiale commesso dal P.M. nell'indicare le generalità della persona di fatto indagata, ha escluso che tale errore fosse emendabile, osservando che di esso non vi era alcuna certezza rilevabile dal testo del provvedimento, tanto più che nel capo di imputazione si faceva riferimento ad una cessione di eroina, laddove invece la sostanza stupefacente sequestrata era costituita da cocaina, e ciò avvalorava l'ipotesi che non di errore si fosse trattato.
Manifestamente infondata è anche l'altra censura. L'indagato ha impugnato l'ordinanza impositiva, non il giudizio di convalida, onde correttamente è stata instaurata la procedura del riesame e non il ricorso per cassazione ex art. 391 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2008