Sentenza 24 novembre 2020
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta, l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può essere espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, ma deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri previsti nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle finalità della pena di cui all'art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2020, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2020 |
Testo completo
03779-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1872/2020 EDUARDO DE GREGORIO Presidente - UP 24/11/2020 RENATA SESSA - R.G.N. 11283/2020 IRENE SCORDAMAGLIA PAOLA BORRELLI Relatore-- MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI GU nato a [...] il [...] TI RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUCIA ODELLO che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 13.3.2019 dal Tribunale di Napoli con cui LI IU ed OR OS sono stati condannati, in continuazione: il primo, alla pena di quattro anni di reclusione;
il secondo, a quella di anni due e mesi sei di reclusione, in ordine ai reati di concorso in possesso di più documenti falsi validi per l'espatrio (art. 497-bis cod. pen.), ritenuta la recidiva reiterata specifica per IU. E' stata dichiarata, altresì, la falsità dei documenti in sequestro ed ordinata la cancellazione degli stessi. Gli imputati sono stati arrestati in flagranza all'aeroporto di Capodichino e trovati in possesso, ciascuno, di due carte d'identità valide per l'espatrio contraffatte recanti le loro effigi fotografiche.
2. Avverso il provvedimento predetto hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con due distinti atti di impugnazione.
2.1. Il ricorso di OR OS è stato formulato dall'avv. Trofino e deduce un unico motivo con cui si eccepiscono i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. La Corte d'Appello ha soltanto laconicamente rilevato che i motivi d'appello riferiti in generale al trattamento sanzionatorio sono infondati, ma nulla ha risposto in concreto sull'esistenza o meno di quegli specifici elementi positivi della personalità del ricorrente che si era chiesto di esaminare: l'ammissione dei fatti da parte sua è stata neutralizzata in motivazione facendo riferimento al fatto, inconferente, che OS sia stato arrestato in flagranza;
l'atteggiamento processuale ampiamente collaborativo (si è prestato consenso all'acquisizione di tutti gli atti di indagine e si è rinunciato ai propri testi) e l'assenza di precedenti penali egualmente non hanno trovato riscontro nell'analisi condotta dalla Corte d'Appello.
2.2. Il ricorso di LI IU è stato formulato dall'avv. Perone e deduce tre motivi distinti. Il primo argomento difensivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione carente e manifestamente illogica in relazione al motivo d'appello riferito alla mancata riduzione di pena all'esito del giudizio di primo grado per il patteggiamento richiesto all'inizio del processo ed in relazione al quale ingiustificatamente il pubblico ministero non aveva prestato il consenso. La difesa lamenta che la Corte d'Appello con argomentazioni illogiche ha ritenuto giustificato tale mancato consenso al patteggiamento per l'esiguità della pena finale, la necessità di dover ritenere sussistente la recidiva a carico dell'imputato e, soprattutto, per l'errata considerazione che dovesse essere valutata sussistente un'ipotesi di continuazione criminosa laddove, invece, possedere in uno stesso momento due 2 вез documenti falsi a sé intestati realizza non una pluralità di condotte di reato ma un unico delitto. Il secondo argomento di censura deduce violazione di legge e motivazione carente o illogica avuto riguardo alla sussistenza di elementi tali da giustificare l'applicazione della recidiva reiterata nei confronti del ricorrente. Per giustificare la recidiva, infatti, si evidenzia che l'imputato è un appartenente al clan camorristico dei "IU"; è gravato da numerosi ed allarmanti precedenti penali ed era in prospettiva di espatriare con documenti falsi, sì da far pensare ad una chiara finalità criminosa, a riprova della sua pericolosità. Il difensore, citando giurisprudenza recente di questa Corte di legittimità, ritiene che tale motivazione non soddisfi la necessità di esaminare il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti, al fine di accertare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di un'inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del nuovo delitto. Infine, un terzo motivo di ricorso censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche sotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, mancante e illogica, là dove fa leva esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente senza tener conto del suo buon comportamento processuale.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, manifestamente infondati. In particolare, sul ricorso di IU, il PG ha rilevato come la motivazione sulla recidiva sia stata corretta, avendo la Corte d'Appello valutato non solo la condotta relativa al reato contestato, ma il complesso dei gravi precedenti penali, indicativi di una perdurante inclinazione al delitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi degli imputati sono entrambi inammissibili.
2. Il ricorso di OR OS è manifestamente infondato. La Corte d'Appello non ha affatto ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche con motivazione insufficiente o laconica, riferita soltanto al trattamento sanzionatorio in generale, ma ha addotto una motivazione specifica, richiamando espressamente anche quella utilizzata per il coimputato IU e chiarendo la ragione assorbente per la quale non sono state concesse le generiche: l'imputato ed il complice, per le modalità della condotta ed il possesso, ciascuno, in aeroporto, di due diversi documenti validi per l'espatrio contraffatti, sembrano inseriti in un più vasto circuito criminale, indice di personalità particolarmente allarmante;
circuito del quale, peraltro, 3 вез non hanno fornito alcun riferimento, non indicando la provenienza dei documenti contraffatti né altri particolari utili, a parte le circostanze, ovvie, che hanno dato luogo all'arresto in flagranza. In tale ottica, la Corte d'Appello ha addirittura qualificato come "mite" la pena in concreto inflitta ad entrambi gli imputati dal primo giudice, a rafforzare il giudizio complessivo, dunque, di non meritevolezza delle circostanze generiche e di insussistenza di elementi favorevoli al ricorrente tali da determinare una modifica di tale convincimento negativo che coinvolge anche la scelta di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, la Corte di cassazione ha recentemente, nuovamente chiarito che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi anche su una motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, basato su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 2840 del 21/2/1997, La Legname, Rv. 207668). Il Collegio rammenta, altresì, come condivisibilmente la giurisprudenza di legittimità ritenga che le circostanze attenuanti generiche abbiano lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19369 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, La Selva, Rv. 254716; vedi anche Sez. 2, n. 2769 del 2/12/2008, dep. 2009, Poliseno, Rv. 242709). Ebbene, tali elementi già il Tribunale, con la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto non ricavabili dalla mera condizione di incensuratezza di OS, oggi invocata dal difensore, poichè neutralizzata nella sua valenza positiva dalla spregiudicatezza e dalla gravità della condotta: i due imputati sono stati respinti in aeroporto a Parigi dalle autorità francesi e costretti a ritornare in Italia, ove è stata effettivamente riscontrata la condotta di contraffazione particolarmente allarmante loro ascritta e, peraltro, già utile a consentirgli di tentare l'ingresso in Francia. Il motivo proposto, dunque, per le ragioni anzi dette, manifestamente infondato.
2.1. Il ricorso è anche stato proposto in relazione ad una ragione non deducibile dinanzi al giudice di legittimità. Si ribadisce, invero, che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche richiamato in uno solo dei suoi parametri, ritenuto preponderante;
tale motivazione è insindacabile in sede di legittimità, 4 ев purché sia non contraddittoria (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; vedi anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).
3. Quanto al ricorso di LI IU, le ragioni di inammissibilità vanno puntualizzate in relazione ai diversi motivi proposti.
3.1. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d'Appello ha condiviso le argomentazioni del primo giudice che, con logica connessione tra dati di fatto e conseguenze giuridiche, aveva già ritenuto di optare per la non concedibilità della riduzione di pena ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., essendo stato negato il consenso al patteggiamento fondatamente, per l'incongruenza della pena richiesta a rappresentare il disvalore del fatto, tenuto conto che si prospettava di escludere la circostanza aggravante della recidiva contestata, da ritenersi, invece, sussistente, nonché di escludere la continuazione criminosa. Le ragioni del provvedimento impugnato sono corrette e adeguatamente motivate. Qualora, infatti, manchi il consenso del pubblico ministero al patteggiamento, il giudice cui viene richiesto di valutare la giustificazione del diniego all'esito del giudizio, per applicare eventualmente la diminuzione del rito, è tenuto a verificarne la correttezza. In tale ottica, la Corte d'Appello, quale giudice dell'impugnazione di tale verifica che ha portato in primo grado a confermare il dissenso del pubblico ministero, ha condiviso le ragioni del primo giudice ed in particolare l'assorbente considerazione relativa alla insufficienza del trattamento sanzionatorio, per come sarebbe risultato in caso di eventuale adesione alla richiesta di applicazione concordata della pena e qualora non fosse stata ritenuta la recidiva invece sussistente, ad esprimere il concreto disvalore della condotta criminosa. Si rammenta, in proposito, che i giudici di secondo grado hanno ritenuto persino mite la pena inflitta al ricorrente all'esito del primo grado e nonostante non vi sia stata adesione alla richiesta di riduzione per il rito. Orbene, giova ricordare che, in tema di applicazione della pena su richiesta, l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta, se non può essere, ovviamente, espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri normativamente previsti nel comma secondo dell'art. 444 cod. proc. pen., e tenendo conto delle finalità della pena indicate dall'art. 27 della Costituzione, pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, sulla scorta dei parametri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 8743 del 7/5/1999, Cau, Rv. 214887; cfr. anche Sez. 2, n. 3169 del 7/5/1997, Avorgna, Rv. 208758). 5 CUB Nel caso di specie, il giudice di primo grado alle cui motivazioni rimanda la Corte d'Appello ha ampiamente argomentato sulle ragioni in base alle quali non riteneva - congrua la pena determinata dalla proposta di patteggiamento e, di conseguenza, non riteneva "ingiustificato" il dissenso all'applicazione della pena espresso dal pubblico ministero, ragionando opportunamente anche della non condivisibilità dell'esclusione della recidiva pure avanzata con la richiesta di applicazione concordata della pena fatta dall'imputato. Risulta quasi ultroneo aggiungere, dunque, come sia logica e non frutto di errore giuridico anche la considerazione circa la sussistenza della continuazione criminosa nella fattispecie in esame, continuazione che pure il ricorrente chiedeva di escludere con la sua proposta di patteggiamento. Ogni falsificazione, infatti, rappresentata da ciascuno dei due documenti contraffatti trovati in possesso del ricorrente, concreta un distinto attentato alla fede pubblica e quindi un distinto reato (Sez. 5, n. 61 del 18/1/1971, Panetta, Rv. 126194). La disposizione dell'art. 497-bis cod. pen., inoltre, si riferisce al possesso di "un documento" falso, sicchè testualmente la norma non rimanda, come invece in materia di armi fa l'art. 2 legge n. 895 del 1967, alla detenzione di più beni in un medesimo contesto spazio-temporale, sì da escludere, in tale eventualità, la continuazione criminosa ed optare per l'unicità del reato (cfr. Sez. 1, n. 25203 del 15/4/2019, Evtodiev, Rv. 276392, in motivazione, che richiama Sez. 1, n. 4353 del 17/01/2006, P.G. in proc. Ciervo, Rv. 233437; Sez. 1, n. 19411 del 22/04/2008, Liotta, Rv. 240180; Sez. 6, n. 44420 del 13/11/2008, Reghenzi, Rv. 241659; sez. 1, n. 44066 del 25/11/2010, Di Rosolini, Rv. 249053).
3.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della recidiva, la motivazione della Corte d'Appello, per come riassunta dallo stesso ricorrente, corrisponde alla verifica concreta richiesta dalle Sezioni Unite, relativa a se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838). I precedenti penali plurimi e gravi sono stati valorizzati concordemente dai giudici di merito, nella doppia pronuncia conforme cui danno vita le sentenze di primo e secondo grado, rispetto alla condotta commessa ed oggetto del processo, la quale è stata ritenuta "espressione palmare ed indiscutibile di un peggioramento della pericolosità sociale dell'imputato" (così la sentenza di primo grado). La Corte d'Appello li ha richiamati 6 specificamente ed ha fatto riferimento, avuto riguardo alla condanna definitiva per il reato di associazione mafiosa, alla partecipazione dell'imputato al cosiddetto clan IU, nonché alla sua sottoposizione lungamente a misure di prevenzione: tali elementi hanno rappresentato un cono d'ombra entro cui si è iscritta la condotta di reato contestata, che è stata plausibilmente ritenuta prodromica ad altre finalità criminali. Sulle stesse considerazioni è stato fondato anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, dunque, non è affatto immotivato e, peraltro, ben può radicarsi sulla valorizzazione della gravità della condotta e sulla sussistenza di precedenti penali, nel caso del ricorrente allarmanti e plurimi (cfr. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Eduardo de Gregorio Matilde Brancaccio сво дом его س فارغ DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 1 FEB 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise um 7