Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta, l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può costituire espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza. Ed invero tale valutazione deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri normativamente previsti nel comma secondo dell'art. 444 cod. proc. pen., e tenendo conto delle finalità della pena indicate dall'art. 27 della Costituzione, pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, sulla scorta dei parametri dell'art. 133 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/1999, n. 8743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8743 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. G. Vincenzo PANDOLFO Presidente del 7.5.1999
Dr. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
Dr. Andrea COLONNESE Consigliere N.1040
Dr. Angelo DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Paolo BRUNO Consigliere N.40088/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Giovanni Cerella, nell'interesse di CAU LO, nata a [...] il [...]. avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del 17.6.1998. Letti il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo BRUNO. Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Giuseppe VENEZIANO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio sul diniego del beneficio della non menzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.9.1995, il Pretore di Vasto dichiarava Cau LO colpevole del reato di cui all'art. 1 della l. 15.12.1990 n.386, per avere emesso un assegno bancario, per l'importo di L
600.000, senza l'autorizzazione del trattario e, con la concessione delle attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. Veniva proposto appello nell'interesse dell'imputata, lamentandosi che immotivatamente era stato negato il patteggiamento richiesto, sul presupposto che la pena proposta, sulla quale il P.M. aveva espresso il proprio consenso (pena base: mesi tre di reclusione, ridotta a mesi due per effetto delle generiche ed a quaranta giorni per la diminuente del rito prescelto, con conversione in L 3.000.000), non fosse congrua, nonostante fosse pari a ben cinque volte l'importo del titolo emesso.
Con sentenza del 27.6.1998, la Corte d'Appello de L'Aquila riteneva che la pena proposta per il patteggiamento potesse, nondimeno, essere assunta come base per la determinazione della pena in quella sede, trattandosi di imputata incensurata, che aveva emesso senza autorizzazione un assegno per un importo di lieve entità e che, presumibilmente, si sarebbe astenuta, per il futuro, dal commettere ulteriori reati. In riforma, pertanto, dell'impugnata sentenza condannava la Cau alla pena di giorni quaranta di reclusione, convertiti in L 3.000.000 di multa, confermando nel resto.
Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv. Giovanni Cerella, deducendo due distinti motivi.
Con il primo motivo eccepisce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 1 della l. n. 386/90 e dell'art. 444 c.p.p., lamentando che i giudici di merito non avrebbero motivato in ordine all'abnorme rigetto della richiesta di patteggiamento, sul rilievo dell'incongruità della pena, nonostante che il fatto ascritto all'imputata fosse di lieve entità e non potesse ritenersi in alcun modo sintomatico di pericolosità sociale, stante l'incensuratezza della stessa.
Con il secondo mezzo di impugnazione deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 175 c.p., sotto il profilo della mancata motivazione in ordine all'istanza della non menzione, posto che non vi era nessuna ragione ostativa all'applicazione del richiesto beneficio.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al primo giudice per l'applicazione dell'art. 444 c.p.p. e per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - È certamente fondato il primo motivo di ricorso, relativo all'immotivato diniego della richiesta di patteggiamento, ritenuto peraltro lesivo dei principi ispiratori della speciale procedura. In effetti, i giudici di merito, pur dando atto in parte motiva della ragione di gravame concernente specificamente il diniego opposto dal Pretore, per la ritenuta incongruità della pena, hanno del tutto disatteso siffatta censura, limitandosi ad assumere la pena concordata come base per l'autonoma rideterminazione della pena da infliggere all'imputata.
Un tale modo di procedere, oltreché elusivo dell'obbligo motivazionale, tradisce, indubbiamente, la ratio della disciplina dello speciale procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., eludendone le finalità acceleratorie e deflattive che la ispirano, e sostanzia, pertanto, il denunciato vizio di violazione di legge. Si osserva, in primo luogo, che l'apprezzamento di congruità o meno della pena proposta non può costituire espressione di giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza. Deve piuttosto costituire l'esito di una valutazione complessa, che, utilizzando i criteri normativamente previstì nel comma secondo del citato art. 444 c.p.p. e tenendo conto delle precipue finalità della pena, indicate dall'art. 27 della Costituzione, pervenga ad un giudizio conclusivo di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, sulla scorta dei parametri dell'art. 133 c.p. Orbene, nel caso di specie, è rimasto privo di risposta il giusto quesito del difensore che chiedeva di sapere perché mai non fosse stata ritenuta congrua una pena attestata sì sul minimo edittale, ma relativa pur sempre ad un fatto-reato di lieve entità, per via dell'esiguo importo dell'assegno abusivamente emesso (L 660.000), tale a seguito di revoca dell'autorizzazione dovuta al mancato pagamento di una rata di mutuo di modesta entità; e perché mai tale pena, che, per effetto della proposta conversione, finiva con il commisurarsi ad un'entità pecuniaria superiore di ben cinque volte l'importo dell'assegno emesso, non fosse stata ritenuta adeguata in rapporto alla personalità dell'imputata, desumibile dalla sua incensuratezza, ed alle finalità rieducative della pena. Surrettiziamente il giudice di appello riteneva di poter soddisfare le anzidette esigenze di adeguatezza e di emenda assumendo la pena proposta dalle parti come base per la rideterminazione della pena (peraltro erronea in quanto inglobante anche la diminuente del rito speciale), con ciò implicitamente - e contraddittoriamente - riconoscendone la congruità. Non considerava, però, che il conseguimento dello stesso risultato, in termini di pena da applicare, attraverso il procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p. ovvero attraverso le forme del giudizio ordinario non può
certo ritenersi dato indifferente per l'imputato. A parte, infatti, la precipua natura della sentenza a pena patteggiata, la quale si sostanzia notoriamente nell'irrogazione di una pena senza giudizio sulla responsabilità dell'imputato, solo equiparata - per espressa volontà di legge - ad una pronuncia di condanna, il diniego della ratifica dell'accordo e la pronuncia in esito al rito ordinario precludono peraltro all'imputata la possibilità di beneficiare dell'effetto estintivo del reato nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, c.p.p. Il rilievo assorbente della censura rende superfluo l'esame della doglianza relativa all'omessa pronuncia riguardante il beneficio della non menzione, ritualmente richiesta dall'imputata. Il giudice di rinvio, individuato nella Corte di Appello di Roma, si farà carico anche della censura anzidetta.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 199 Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999