Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2008, n. 34830
CASS
Sentenza 7 maggio 2008

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La legge processuale non prescrive che la sentenza sia tradotta nella lingua nota all'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, il quale può esercitare il suo diritto di impugnazione attraverso la traduzione, a proprie spese, del dispositivo e della motivazione.

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  • 1La violenza sessuale di gruppo e la sentenza n. 45589 del 2017
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    La legge 66/1996, ha introdotto e meglio disciplinato la violenza sessuale in ogni sua forma. Quello però di cui ci si accinge a trattare è la violenza sessuale di gruppo che è un delitto contro la persona commesso da chiunque partecipi con più persone ad atti di violenza sessuale ed è disciplinato dall'art. 609-octies c.p. Il reato di violenza di gruppo è maggiormente grave rispetto a quello compiuto individualmente sopratutto perché è maggiore l'offesa subita dalla vittima andando a ledere fortemente i beni protetti dalla legge che nella fattispecie sono: la libertà personale, l'autodeterminazione in riferimento alla libertà sessuale e la dignità dell'offeso. La norma in esame …

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  • 2Violenza sessuale di gruppo, compimento degli atti sessuali, necessitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2008, n. 34830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34830
Data del deposito : 7 maggio 2008

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