Sentenza 31 marzo 2010
Massime • 1
La sentenza non è compresa tra gli atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2010, n. 24514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24514 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/03/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 969
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 40066/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA MY, N. IL 08/03/1964;
avverso l'ordinanza n. 86/2009 GIP TRIBUNALE di UDINE, del 07/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. IANNELLI Mario, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 1 dal difensore di SS AM, di declaratoria di non esecutività della sentenza dibattimentale di condanna deliberata dal giudice adito il 3 dicembre 2007 e depositata il 10 febbraio 2009, nel termine di giorni settanta fissato ex art. 544 c.p.p., comma 3. 1.1 Il giudice dell'esecuzione, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, oltre a rilevare che l'appello proposto dal difensore dell'imputato il 3 aprile 2009 doveva ritenersi tardivo - essendo scaduto il termine di quarantacinque giorni previsto per l'impugnazione, il 29 marzo 2009 - rigettava, altresì, anche l'ulteriore eccezione difensiva secondo cui detto termine, in effetti, doveva ritenersi non ancora decorso, in quanto all'imputato, che non conosce la lingua italiana, come dimostrato dalla nomina di un interprete, non era stata mai notificata copia della sentenza tradotta in lingua a lui nota, evidenziando al riguardo, in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 44101 del 21/10/2008 - 26/11/2008, Rv. 242227;
Sez. 2, Sentenza n. 34830 del 7/5/2008 - 8/9/2008, Rv. 241106), che "la legge processuale non prescrive che la sentenza sia tradotta nella lingua nota all'imputato alloglotta che non conosca la lincia italiana, il quale può esercitare il suo diritto di impugnazione attraverso la traduzione, a proprie spese, del dispositivo e della motivazione".
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato, chiedendone l'annullamento per violazione di legge (artt. 143 e 571 c.p.p.) e vizio di motivazione, evidenziando a tal fine, che il principio di diritto posto a base della decisione impugnata non era affatto pacifico e condivisibile, avendo altre decisioni di questa Corte affermato che "l'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana ha diritto alla traduzione della sentenza, risultando altrimenti pregiudicato nell'esercizio delle facoltà di proporre impugnatone personalmente o di togliere effetto all'impugnatone proposta dal suo difensore" (in tal senso Sez. 6, Sentenza n. 4929 del 23/11/2006 - 7/2/2007 Rv. 236409) e che "la mancata traduzione, nella lingua conosciuta dall'imputato che non comprenda l'italiano, dell'estratto contumaciale della sentenza, determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove f imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa" (in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 181 del 15/11/2007, Rv. 238605).
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria in atti, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione proposta da SS AM, evidenziando, anche attraverso un'approfondita ricognizione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che "l'obbligo della traduzione non si estende alla motivatone redatta ex art. 544 c.p.p., commi 2 e 3" e che l'interesse ad impugnare non può ritenersi menomato dalla mancata traduzione della sentenza, "atteso che l'imputato, una volta avuta cognizione del dispositivo - come avvenuto nella specie per essere stato presente all'udienza in cui ne venne data lettura - ha tutto il tempo per chiedere di essere informato del testo della decisione resa".
4. Il ricorso prospetta motivi di impugnazione infondati e va quindi rigettato.
In particolare, deve ritenersi infondata la doglianza relativa alla mancata traduzione della sentenza di condanna. Al riguardo occorre infatti considerare che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (L. 4 agosto 1955, n. 848) prevede il diritto dell'imputato di essere informato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico (art. 6, comma 3, lett. a). Orbene, questa Corte ha più volte precisato che la sentenza non è compresa nella categoria di atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato straniero, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta (tra le tante, v. Cass. 5572/2008, ced. Rv. 239495). Tale opinione, fatte salve le isolate pronunce indicate in ricorso, risulta largamente maggioritaria e trova conferma, sia pure indiretta, anche in una recente pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 36541 del 2008, ric. Akimenko), nella quale, sia pure con riferimento all'atto di impugnazione redatto in lingua straniera, si pone in evidenza come la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, costituisca "una difficoltà di mero fatto", comune del resto a varie categorie di persone, anche di madrelingua italiana, come gli analfabeti o gli inabili per difetto fisico a redigere un atto scritto e si precisa, altresì, che l'impugnazione, in quanto esercizio di una facoltà personale e discrezionale, postula un rapporto fiduciario fra l'impugnante e coloro che lo assistono nella redazione dell'atto, non compatibile con la designazione dell'interprete da parte dell'ufficio. In tale decisione, inoltre, mentre si evidenzia, "che la ricerca dell'assistente e le operazioni di traduzione possono richiedere tempi in concreto incompatibili con il rispetto dei termini per impugnare, tanto più quando l'interessato si trovi in stato di detenzione", non si manca di sottolineare come in tal caso possa eventualmente configurarsi "una situazione obbiettivamente insuperabile e perciò riconducibile al concetto di forza maggiore" per la quale, soccorre l'istituto della restituzione in termini di cui all'art. 175 c.p.p., comma 1, (cfr. Cass., Sez. 5A, 12.5/22.6.1995, Alegre). Alla stregua di tali considerazioni, ribadito il principio che "la sentenza non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo di traduzione nei confronti dello straniero che non comprenda la lingua italiana" (massime conformi in tal senso: N. 417 del 1997 Rv. 207207, N. 677 del 1997 Rv. 207802, N. 1132 del 1997 Rv. 207425, N. 8403 del 1997 Rv. 208851, N. 8722 del 2000 Rv. 220747, N. 12394 del 2000 Rv. 217915, N. 27018 del 2001 Rv. 219793, N. 27018 del 2001 Rv. 219794, N. 15745 del 2002 Rv. 221300, N. 48743 del 2004 Rv. 230142, N. 48743 del 2004 Rv. 230142, N. 19136 del 2006 Rv. 234301, N. 5572 del 2008 Rv. 239495, N. 28595 del 2008 Rv. 240813, N. 34830 del 2008 Rv. 241106 deve evidentemente escludersi che la mancata traduzione della sentenza in lingua straniera conosciuta al condannato, comporti la non esecutività della stessa ovvero una sospensione del termine per impugnare;
ne', d'altro canto, risulta che da parte del condannato sia stata presentata istanza di restituzione nel termine per impugnare, rispetto alla quale, per altro, non risulta neppure prospettata, almeno allo stato, un'effettiva situazione di forza maggiore, sicché nessuna lacuna motivazionale può fondatamente ravvisarsi nella decisione del GIP del Tribunale di Udine di rigettare l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di SS AM, che resiste a tutte le censure prospettate in ricorso.
5. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010