Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione.
Commentario • 1
- 1. Mancata impugnazione a seguito di abbreviato e sospensione condizionale (Cass. 37899/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 novembre 2024
In caso di mancata impugnazione a seguito di abbreviato il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., contenendone la misura nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 09/07/2024) 15/10/2024, n. 37899 Dott. DI NICOLA Vito - Presidente / Dott. SIANI Vincenzo - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A. nato il (Omissis) avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2012, n. 29162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29162 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 27/06/2012
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 1434
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 43176/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Brindisi;
avverso l'ordinanza del 22.6.2011 del Tribunale di Brindisi nei confronti di:
1) MO UI nato il [...];
2) SI IO nato l'[...];
3) NA IO nato l'[...];
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del PG, Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnato provvedimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 22.6.2011 il G.E. del Tribunale di Brindisi, in accoglimento dell'istanza formulata da MO UI, SI IO e NA IO, concedeva al NA ed all'OS il beneficio della sospensione condizionale della pena di Euro 4.000,00 di ammenda irrogata con la sentenza del Tribunale di Brindisi dell'8.11.2010, irrevocabile il 22.2.2011 e disponeva che la suddetta somma venisse pagata dal MO in 10 rate mensili.
2. Ricorre per Cassazione il P. M. presso il Tribunale di Brindisi, denunciando, con il primo motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 163 c.p.p., essendo riservata al giudice della cognizione la facoltà di concedere il beneficio della sospensione della pena. Con il secondo motivo denuncia l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 660 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 133 ter c.p., essendo competente il Magistrato di Sorveglianza a concedere la rateizzazione della pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato,
2. Con sentenza in data 8.11.2010 il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, condannava MO UI, SI IO e NA IO, alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30, comma 1. Non essendo stata proposta impugnazione (nella specie ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593 c.p.p., comma 3) la sentenza sopra indicata diventava irrevocabile, come riconosce lo stesso G.E., in data 22.2.2011.
3. Invece di dedurre, in sede di impugnazione, eventuali vizi della sentenza in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione, gli imputati ritenevano di agire in sede esecutiva. Ed il G.E., accogliendo la richiesta, ha palesemente violato l'intangibilità del giudicato, omettendo di considerare che il beneficio della sospensione della pena compete esclusivamente al Giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggetti ve ex art. 163 c.p. L'unica eccezione a tale principio di carattere generale è rappresentata dall'art. 671 c.p.p., u.c. che consente al G.E di concedere la sospensione della pena e la non menzione quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione.
4. Anche il secondo motivo è fondato.
A norma dell'art. 660 c.p.p., comma 3 la rateizzazione della pena pecuniaria ex art. 133 ter c.p. è di competenza del Magistrato di Sorveglianza e non certo del G.E..
5. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012