Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2012, n. 29162
CASS
Sentenza 27 giugno 2012

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Massime1

La sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione.

Commentario1

  • 1Mancata impugnazione a seguito di abbreviato e sospensione condizionale (Cass. 37899/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 novembre 2024

    In caso di mancata impugnazione a seguito di abbreviato il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., contenendone la misura nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 09/07/2024) 15/10/2024, n. 37899 Dott. DI NICOLA Vito - Presidente / Dott. SIANI Vincenzo - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A. nato il (Omissis) avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/06/2012, n. 29162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29162
Data del deposito : 27 giugno 2012

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