Articolo 26 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 25
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8 agosto 1991
Art. 26. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 10 e 11, primo comma, del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 ;
b) gli articoli 5, 6, 7, secondo, terzo e quinto comma, 12 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577 .
2. Con effetto dalla data prevista dall'articolo 12 della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:
a) l' articolo 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358 ;
b) l' articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 .
Note all'art. 26:
- Si trascrive il testo dell' art. 10 e del primo comma dell' art. 11 del R.D.L. n. 1324/1923 , recante modificazioni al R.D.L. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato , abrogati dal presente articolo:
"Art. 10. - La commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato e' composta:
a) dal direttore generale del notariato o da chi lo sostituisce a cui spetta la presidenza;
b) da tre membri nominati dal Ministro della giustizia e degli affari di culto tra i notai esercenti;
c) da altri tre membri nominati tra i notai esercenti dai collegi notarili del regno.
A questo effetto, dietro invito del presidente della commissione amministratrice anzidetta, si procedera' nell'assemblea generale dei collegi, di cui all'art. 85, parte prima, della vigente legge notarile, alla designazione dei nomi proposti da ciascun collegio, intendendosi designati quelli che nell'assemblea avranno ottenuto un maggior numero di voti. I nomi dei designati, nel termine di quindici giorni da quello delle assemblee, saranno comunicati al presidente della commissione, che ne formera' la graduatoria in ragione del numero dei voti conseguiti. S'intenderanno eletti quelli che avranno conseguito il maggior numero di voti. A parita' di voti s'intenderanno eletti i piu' anziani di eta'.
I commissari indicati alle lettere b) e c) durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti per il triennio successivo. Scaduto il secondo triennio non potranno essere nominati o rieletti se non a distanza di almeno un triennio.
I commissari uscenti resteranno in carica fino all'insediamento dei nuovi".
"Art. 11, primo comma. - Per la validita' delle adunanze della commissione e' necessaria la presenza di almeno quattro membri. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente".
- Si riporta il testo degli articoli e commi della legge n. 577/1949 (per il titolo si veda in nota all'art. 15) abrogati dal presente articolo:
"Art. 5. - La commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato e' composta:
a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il quale la presiede;
b) di sei membri eletti dal Consiglio nazionale del notariato nella sua prima adunanza a norma dell'art. 2, lettera f) della presente legge".
"Art. 6. - Tanto il Consiglio nazionale che la commissione amministratrice della Cassa possono nominare un comitato costituito di tre o piu' dei propri componenti per lo svolgimento dell'attivita' di rispettiva competenza, entro i limiti determinati con l'atto di nomina o successivamente".
"Art. 7, secondo, terzo e quinto comma. - I membri della commissione amministratrice della Cassa del notariato scadono contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova commissione.
I componenti del Consiglio nazionale e i membri della commissione amministratrice possono essere rieletti.
(Omissis).
I membri della commissione amministratrice della Cassa, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzitempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione".
"Art. 12. - Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale viene provveduto dalla Cassa nazionale del notariato".
"Art. 13. - La misura e le modalita' di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici, istituiti in corrispettivo dei contributi spettanti alla Cassa nazionale del notariato, sono determinate con deliberazioni della commissione amministratrice della Cassa medesima, soggette all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia".
- L' art. 21 del R.D.L. n. 1666/1937 (per il titolo si veda in nota all'art. 12), abrogato dal presente articolo, era cosi' formulato:
"Art. 21. - Le somme riscosse dagli archivi notarili per conto della Cassa nazionale del notariato, prelevato l'aggio del 2 per cento, sono a cura dei capi degli archivi stessi versate nei termini e con le sanzioni di cui all' art. 22 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 , al conto corrente postale intestato alla Cassa medesima".
- Il testo dell' art. 17 della legge n. 1158/1954 (per il titolo si veda in nota all'art. 14), abrogato dal presente articolo, era il seguente:
"Art. 17. - Il notaio e' tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, le seguenti quote supplementari progressive degli onorari:
a) il 10 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 20.000.000 fino a lire 100.000.000;
b) il 20 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 100.000.000 fino a lire 200.000.000;
c) il 30 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 200.000.000 fino a lire 500.000.000.
Il versamento di dette quote di onorari e' eseguito all'Archivio notarile del distretto al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.
Sull'importo delle somme riscosse e' trattenuto dall'Archivio notarile, l'aggio del 2 per cento".
Entrata in vigore il 8 agosto 1991