Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 23/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74673
Sent. n. 37/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
EL ORICCHIO Presidente Marzia DE FALCO Giudice GA PEPE Giudice - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio ad istanza di parte n. 74673 R.G. promosso dalla PROVINCIA DI CASERTA, in persona del presidente f.f. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Arturo Testa, con contestuale elezione di domicilio in Napoli, alla via Dei Mille n. 47
(pec: avv.testa@pecgiuffre.it)
contro
- COMUNE DI GALLUCCIO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Amedeo Panaccione e Giovanna Buonanno e con gli stessi elettivamente domiciliato in Galluccio, alla via Giardinetto n. 7; (pec: avv. amedeopanaccione@pecavvocaticassino.it; giovanna.buonanno@avvocaticosenza.it)
e
con l’intervento della Procura Regionale presso la Corte dei conti:
Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti del giudizio;
Chiamata la causa nella pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2026, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese sentiti: il relatore GA PE; l’avv. Arturo Testa per la Provincia di Caserta; l'avv. Riccardo Galante, per delega orale dell'avv. Giovanna Buonanno, per il Comune di Galluccio ed il Rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Mauro Senatore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ad istanza di parte, depositato in data 1.4.2025, la Provincia di Caserta esponeva che, con ordinanza-ingiunzione n. 0054492 del 6.11.2018, emessa ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 639/1910, e notificata a mezzo pec in data 7.11.2018, aveva ingiunto al Comune di Galluccio il pagamento della somma di euro 154.721,74, di cui euro 6.697,19 per interessi legali, a titolo di recupero delle quote di competenza provinciale della TARSU/TIA, relative agli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi dell’art. 11, commi 5 bis e 5 ter, l. n. 26/2010 e, in particolare, quale differenza tra gli importi dovuti in virtù di tale legge e quanto effettivamente versato dal Comune.
Avverso la suindicata ordinanza-ingiunzione il Comune non proponeva opposizione, né provvedeva al pagamento della somma in essa indicata.
In ragione del perdurante inadempimento, la Provincia citava in giudizio il Comune innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la corresponsione della somma complessivamente dovuta.
Con sentenza n. 2642, depositata in data 1.7.2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di questa Corte dei conti innanzi alla quale l’Ente provinciale tempestivamente riassumeva il giudizio.
Premesso il quadro normativo in subiecta materia, la Provincia di Caserta evidenziava, in particolare, che ai sensi della l. n. 26/2010 alle Province era stata attribuita la competenza in materia di programmazione, mentre ai Comuni competevano le attività di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti nonché di recupero, inerenti alla raccolta differenziata, mentre l’intero ciclo di gestione dei rifiuti - per quanto concerneva le attività di competenza sia della Provincia che dei Comuni- doveva trovare integrale copertura negli oneri applicati (dai Comuni) all’utenza; rappresentava che la tariffa era stata determinata con decreto presidenziale n. 9/2010, per l’anno 2010 e con delibere di Giunta provinciale nn. 59/2011 e 70/2012 per i successivi due anni.
Quanto alla determinazione della quantità dei rifiuti sversati, richiamava il prospetto di sintesi dei gestori dei singoli impianti ed il riepilogo del Sistema Informativo Osservatorio Regionale Rifiuti (SIORR); ribadiva inoltre l’obbligo del Comune di corrispondere le somme a titolo di TARSU/TIA nelle percentuali previamente fissate e dovute, con conseguente configurabilità, in capo alla Provincia, di un credito certo, liquido ed esigibile.
Evidenziava, altresì, come il Comune fosse tenuto a riscuotere dai contribuenti il tributo sopraindicato, azionando le procedure esecutive previste dalla legge nei riguardi dei morosi (procedure, per converso, inibite alla Provincia) e rendendo edotto l’Ente provinciale delle azioni intraprese e dei relativi esiti, fornendo prova della eventuale inesigibilità dei crediti, riguardo ai quali le procedure esecutive fossero giunte a conclusione, anche ai sensi dell’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 112/1999, al fine di non incorrere in responsabilità erariale.
La Provincia concludeva chiedendo l’accertamento del proprio diritto al pagamento, a carico del Comune, della complessiva somma di euro 169.069,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e, in subordine, di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.; in via istruttoria, domandava disporsi CTU contabile, se ritenuta necessaria, per la quantificazione della esatta somma dovuta.
Instauratosi il contraddittorio per il merito, il Comune si costituiva in giudizio con comparsa del 29.5.2025, eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. della pretesa attorea, non avendo la Provincia fornito prova di atti interruttivi anteriormente alla ordinanza-ingiunzione del 6.11.2018; ancora in via preliminare, deduceva l’indeterminatezza della domanda ed il suo rigetto nel merito sul presupposto di aver adempiuto ai propri obblighi in materia di riscossione e gestione del tributo e di aver fornito un contributo significativo alle politiche ambientali provinciali di cui si sarebbe dovuto tener conto nella quantificazione degli importi da riversare.
Eccepiva poi l’inammissibilità dell’azione ex art. 2041 cod. civ. per difetto del presupposto della sussidiarietà, opponendosi in via istruttoria alla richiesta CTU contabile. Concludeva in conformità.
In data 7.4.2025, la Procura depositava in giudizio memoria conclusionale nella quale preliminarmente affermava l’ammissibilità della domanda della Provincia, in quanto di natura eminentemente restitutoria e di accertamento dei rapporti dare/avere tra Ente e concessionario della riscossione e quindi non fondata su una pretesa risarcitoria. Nel merito, evidenziava come il riscosso, laddove calcolato esattamente, dovesse essere proporzionalmente diviso tra la Provincia ed il Comune, unitamente al rischio del non incassato.
In data 12.6.2025 la Provincia formulava istanza di rinvio, prospettando la possibilità di stipulare accordi transattivi con il Comune per la risoluzione della controversia in esame.
A seguito dell’udienza del 19.6.2025, con ordinanza n. 110, depositata in data 2.10.2025, il Collegio disponeva il rinvio della causa all’udienza dell’11.12.2025, cui seguiva ulteriore rinvio per l’udienza del 10.2.2026.
Con memoria integrativa del 20.1.2026, la Provincia insisteva per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti opponendosi a tutte le difese ed eccezioni sollevate dal Comune.
All’odierna pubblica udienza, aperta la discussione, le parti presenti, confermando l’assenza di accordi, si sono riportate alle proprie difese concludendo come in atti.
All’esito della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel giudizio all’odierno esame, la Provincia di Caserta ha adito questa Corte, con le forme del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma I, lett. d, c.g.c., per vedersi riconoscere il diritto al pagamento, a carico del Comune di Galluccio, dell'importo di euro 169.069,99, a titolo di TARSU/TIA per la quota di propria competenza, con riferimento alle annualità 2010, 2011 e 2012.
2. Pregiudizialmente deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, atteso che l’art. 103, comma 2, Cost. ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie “nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”, tra cui quelle afferenti alla corretta gestione del pubblico denaro da parte di soggetti pubblici.
In ragione della natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile, in difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano nella previsione dell’art. 103 Cost. anche i giudizi tra pubbliche Amministrazioni - come nel caso di specie tra Provincia e Comune - orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare–avere e del conseguente risultato finale fondato su una serie di obblighi e di responsabilità riguardanti la gestione dei crediti afferenti al pubblico demanio (Cass. Sez. Un. Civ., ord. n. 5569/2023).
La relativa fattispecie, tuttavia, non è propriamente inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa titolare il P.M. contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, ma è riferibile alla disciplina di cui agli artt. 172 e ss. c.g.c. ossia ai giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica in considerazione degli interessi pubblici sottesi riguardanti, in particolare, la corretta gestione del denaro pubblico (Cass. Sez. Un. Civ., ord. n. 22810/2020; Sez. Giur. Campania, sent. n. 158/2025).
Nella fattispecie scrutinata sussistono tutte le predette caratteristiche in quanto l’azione intentata dalla Provincia, anche sulla base dell’ingiunzione di pagamento notificata il 7.11.2018 e non opposta, è tesa al recupero, per le annualità 2010 – 2012, degli importi TARSU/TIA che il Comune ha omesso di corrispondere in spregio degli obblighi di riversamento delle quote d’imposta di competenza provinciale.
3. In via preliminare dev’essere esaminata l’eccezione di indeterminatezza della domanda avanzata dal Comune sul presupposto che dal ricorso introduttivo non si evincerebbe con certezza il quantum debeatur ed il relativo procedimento di computo né il periodo di riferimento della asserita pretesa creditoria, con conseguente impossibilità per l’Ente locale di svolgere compiutamente le proprie difese nel merito.
L’eccezione è infondata deve, pertanto, essere respinta.
Diversamente da quanto eccepito, nell’odierno ricorso in riassunzione la Provincia ha sufficientemente dedotto tipologia e contenuto del credito azionato, rimarcando come esso abbia avuto origine dalla differenza tra gli importi dovuti ai sensi della normativa vigente dal Comune per le annualità 2010-2012 e quanto dal medesimo effettivamente versato come da prospetto sottostante:
A) importo dovuto: anno 2010 euro 75.292,19; anno 2011 euro 65.336,05; anno 2012 euro 27.396,31; totale euro 168.024,55;
B) importo versato: anno 2010 euro 20.000,00;
C) debito residuo: anno 2010 euro 55.292,19; anno 2011 euro 65.336,05; anno 2012 euro 27.396,31; totale euro 148.024,55.
L’Ente provinciale ha così determinato in euro 148,024.55, oltre interessi per euro 6.697,19, il credito vantato in base alla menzionata ordinanza-ingiunzione, ritualmente notificata e non opposta dal Comune.
Ha successivamente adito questa Corte per ottenere la condanna dell’Ente locale al pagamento della somma indicata, oltre ulteriori interessi di mora per un totale di euro 169.069,99, precisando come il computo del credito azionato originasse dalla moltiplicazione della quantità di rifiuti sversati dal Comune per il costo per tonnellata fissato dalla Provincia.
Al riguardo, ha provveduto a depositare i provvedimenti attestanti il costo per tonnellata producendo, altresì, in giudizio per le annualità 2010–2012 sia un prospetto di sintesi e un rendiconto dei gestori dei singoli impianti che un riepilogo del SIORR.
Pertanto, dalle allegazioni probatorie in atti emerge per tabulas come la pretesa azionata in ricorso sia stata sufficientemente rappresentata dalla Provincia nei suoi elementi essenziali consentendo al Comune il pieno esercizio del diritto di difesa; di qui l’infondatezza della formulata eccezione di indeterminatezza della odierna domanda giudiziale.
4. Sempre in via preliminare, dev’essere scrutinata l’eccezione di prescrizione della azione con riferimento alle somme dovute per le annualità 2010-2012, avendo il Comune ritenuto che, a fronte della assenza di atti interruttivi sino alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione in data 7.11.2018, il termine quinquennale di legge per la proposizione dell’azione sarebbe irrimediabilmente spirato.
La sollevata eccezione deve essere disattesa in quanto infondata.
In primo luogo, si ritiene di poter affermare la natura tipicamente contrattuale del rapporto concessorio tra la Provincia ed il Comune per l’esazione della TARSU/TIA, il cui inadempimento ha generato in favore della Provincia una pretesa creditoria soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.
In secondo luogo, si rileva dalla documentazione riversata in giudizio la presenza di innumerevoli atti di diffida (v. note prot. n. 0088512 del 19.8.2010; n. 56558 del 11.5.2011; n. 0101723 del 12.10.2011; n. 0103967 del 19.10.2011; n. 0020362 del 23.2.2012; n. 77387 del 13.7.2014; n. 0017923 del 17.2.2014; n. 0013735 del 19.2.2016) aventi idonea efficacia interruttiva del termine prescrizionale in parola.
Ne consegue la tempestività dell’odierna azione di recupero del tributo, introdotta con ricorso in riassunzione dell’1.4.2025.
5. Esaurito l’esame delle questioni pregiudiziali e preliminari, nel merito si rende opportuno ripercorrere brevemente la ripartizione di competenze tra la Provincia ed i Comuni nei termini tracciati dalla normativa emergenziale sul ciclo dei rifiuti nella Regione Campania nel periodo 2010-2012.
Al riguardo, e per ciò che qui interessa, l’art. 8 l.r. Campania n. 4/2007, abrogata all’art. 51, comma 1, l.r. n. 14/2016, attribuiva alle Province l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le funzioni organizzative concernenti la programmazione, l’organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e l’adozione del piano d’ambito.
Nel quadro di tale fenomeno di “provincializzazione” del ciclo dei rifiuti, il d.l. n. 195/2009, conv. con modif. dalla l. n. 26/2010, ha attribuito in via transitoria ai Comuni, fino al 31.12.2012, le sole attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata (art. 11, comma 2 ter).
Inoltre, l’art. 11, comma 5-bis, del suddetto d.l. ha previsto che per gli anni 2010, 2011 e 2012 nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” (TARSU) e la “Tariffa Igiene Ambientale” (TIA), fossero calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, che dovevano fornire ai singoli Comuni ricadenti nel proprio territorio le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza e afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, e uno elaborato dai Comuni per i costi di propria spettanza.
Il successivo comma 5 ter dell’art. 11 d.l. n. 195/2009 ha, poi, stabilito che i soggetti incaricati a qualunque titolo della riscossione emettono nei confronti dei contribuenti un unico titolo di pagamento riportante le causali degli importi dovuti alla Provincia e al Comune e provvedono, entro venti giorni dall’incasso, a trasferire tali importi su due distinti conti, di cui uno intestato all’Amministrazione provinciale e un altro a quella comunale.
Tanto premesso, nella fattispecie in rilievo, la Provincia di Caserta, sulla base della ingiunzione di pagamento notificata in data 7.11.2018 e non opposta, risulta essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune di Galluccio per un totale di euro 169.069,99, che trae origine dalla differenza tra gli importi dovuti dal Comune a titolo di TARSU/TIA per le annualità 2010, 2011 e 2012 e quanto effettivamente versato.
Nel dettaglio, il credito in esame risulta quantificato previa moltiplicazione delle tonnellate di rifiuti conferite dal Comune per il costo provinciale per tonnellata secondo le tariffe stabilite con appositi atti amministrativi, come evidenziato dai prospetti SIORR e da rendiconti dei gestori degli impianti nel modo che segue:
- anno 2010: 545,24 tonnellate x euro 138,09 (decreto Presidenziale n. 9 del 28.5.2010) = euro 75.292,19;
- anno 2011: 456,64 tonnellate x euro 143,08 (delibera di Giunta provinciale n. 59 del 29.4.2011) = euro 65.336.05;
- anno 2012: 198,74 tonnellate x euro 137,85 (delibera di Giunta provinciale n. 70 del 31.5.2012) = euro 27.396,30.
Dalla documentazione in atti, si evince dunque come il credito vantato dalla Provincia corrisponda esattamente alle somme non riversate dal Comune per la quota del tributo di spettanza provinciale. La legge, del resto, impone all’Ente comunale di recuperare gli importi dovuti dai contribuenti, di attivare le procedure esecutive verso i morosi e di informare la Provincia sull’esito delle azioni intraprese, dimostrando l’eventuale inesigibilità dei crediti.
Come esposto in ricorso, il mancato rispetto di tali obblighi comporta una responsabilità da mancata riscossione a carico dell’Ente locale e fa venir meno il diritto al discarico ex art. 19 d.lgs. n. 112/1999.
Nel contesto sopra descritto, il Comune di Galluccio non ha peraltro fornito prova (contraria) di aver agito diligentemente nella attività di esazione del tributo, allegando eventuali fattori ostativi alla riscossione tali da rendere ad esso non imputabile il contestato inadempimento.
Né può valere in senso contrario quanto affermato dall’Ente locale, in modo del tutto generico ed inconferente rispetto agli obblighi di rendicontazione e riscossione sullo stesso gravanti, di aver posto in essere “una serie di iniziative finalizzate alla riduzione dei rifiuti e alla promozione della raccolta differenziata”.
Conseguentemente, dall’anzidetto inadempimento contrattuale è scaturito un credito per la Provincia, pari alla quota di tributo non riversata per le annualità 2010-2012, che risulta correttamente determinato nella somma di euro 169.069,99, in conformità a quanto già accertato con ordinanza-ingiunzione, notificata in data 7.11.2018, e non opposta né adempiuta dal Comune resistente.
In ogni caso, deve rilevarsi come, in base al suddetto titolo esecutivo, la Provincia avrebbe potuto, indipendentemente dall’instaurazione dell’odierno giudizio di cognizione, soddisfare coattivamente la propria pretesa creditoria attraverso la procedura di esecuzione forzata di cui al libro III del codice di procedura civile.
Con riferimento, infine, alla formulata richiesta di CTU contabile, la stessa deve essere respinta in quanto non necessaria ai fini del decidere.
6. Per tutti i motivi illustrati, il proposto ricorso in riassunzione è fondato e deve, quindi, essere accolto con conseguente condanna del Comune di Galluccio al pagamento, in favore della Provincia di Caserta, della complessiva somma di euro 169.069,99, oltre accessori di legge.
Assorbita ogni altra questione.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna il Comune di Galluccio al pagamento, in favore della Provincia di Caserta, della complessiva somma di euro 169.069,99, oltre accessori di legge.
Condanna, altresì, il Comune di Galluccio al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.150,00, oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, all’esito della camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GA PE) (EL OR)
Firma digitale Firma digitale
Depositata in Segreteria il giorno 23/02/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(IZ LA)
(Firma digitale)