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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2428/2024 R.G. e vertente tra
, cod. fisc. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Trischitta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv.
IA MM del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 03.5.2024, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 1476/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, co. III, legge 104.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, vittoria di spese e compensi di lite di entrambe le fasi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda per Controparte_2
eccessiva genericità e chiedendo il rigetto del ricorso anche per l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale con successiva integrazione e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo limitatamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott.
[...]
che ha accertato che è portatrice di handicap ex art. 3, co. III, Per_1 Parte_1
Legge 104, ma ha escluso la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. , Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_2 documentazione prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “Artrosi vertebrale a discreta incidenza funzionale e diabete mellito ID in soggetto di anni 69 in buone condizioni generali, già operata di ernia ombelicale strozzata e per fascite necrotizzante del perineo
(Gangrena di Fournier), con pregresso infarto del miocardio trattato con intervento di rivascolarizzazione miocardica”, non riconoscendo alla ricorrente il diritto all'accompagno. Con successiva relazione di consulenza, il dott. accertava che, alla luce delle Per_2
sopraggiunte infermità, la paziente è affetta da patologie invalidanti che l'hanno resa bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto al beneficio dell'indennità di natura economica a far data da aprile 2025.
Sul punto giova precisare che l'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, valutazioni ulteriori alla sussistenza di uno stato di disabilità pari al 100%.
3. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento a decorrere da aprile 2025 ed il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
E' altresì portatrice dello status di handicap ex art. 3 comma 3 l.104/92 come riconosciuto nella fase di a.t.p..
Con riferimento alle spese di lite vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti per l'indennità di accompagnamento in data successiva alla domanda amministrativa e al presente giudizio per disporre la compensazione totale delle spese di lite della presente fase.
Le spese del giudizio di a.t.p. devono invece essere dimidiate, in ragione del riconoscimento parziale delle prestazioni rihcieste.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente vista la dichiarazione ex art. 152 CP_3
disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di il diritto all'indennità Parte_1
di accompagno da aprile 2025 e i benefici di cui all'art. 3 comma 3 l.104/92 dalla domanda amministrativa;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti della presente fase;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 584,25 oltre i.v.a., c.p.a. CP_3
e spese generali al 15% che distrae in favore del procuratore antistatario,
- pone a carico dell' le spese di Ctu che liquida in euro 340,00, (visita domiciliare), oltre CP_3
accessori, in favore del dott. . Persona_2
Messina, 3 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando