Articolo 18 della Legge 4 giugno 1984, n. 194
Articolo 17Articolo 19
Versione
6 giugno 1984
Art. 18.
Il termine, previsto dall' articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, e' prorogato al 31 dicembre 1984.
Entrata in vigore il 6 giugno 1984
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