Art. 18.
Il termine, previsto dall' articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, e' prorogato al 31 dicembre 1984.
Il termine, previsto dall' articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, e' prorogato al 31 dicembre 1984.