CASS
Sentenza 9 gennaio 2023
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2023, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) AV MA, nato il [...]; 2) AV IO, nato il [...]; 3) RN BI, nato il [...]; 4) AV RI, nato il [...]; 5) OL LU, nato il [...]; 6) RN AN, nato il [...]; Avverso l'ordinanza emessa il 17 novembre 2021 dalla Corte di appello di Bologna;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale AR Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli imputati LU OL e AN RN;
l'inammissibilità dei ricorsi di MA AV, IO AV, BI RN e RI AV;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 357 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 14/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 17 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna condannava gli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV per il reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen., alla pena di tre anni, nove mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. Inoltre, la Corte di appello di Bologna dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato contestato nei confronti dei coimputati AN RN e LU OL, che condannava, in solido con gli altri condannati, IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, RO TT. 1.1. Queste, pronuncia interveniva a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 18 febbraio 2019, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 22 novembre 2017, con cui IO AV, BI RN, RI AV, MA AV, AN RN e LU OL erano stati condannati per il reato ascrittogli. Con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 22 novembre 2017, a sua volta, veniva riformata la decisione pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia il 17 gennaio 2011, con cui erano stati assolti gli imputati IO AV, BI RN, RI AV, MA AV, AN RN e LU OL dalle contestazioni che erano state elevate nei loro confronti. 2. Secondo la Corte di appello di Bologna, i fatti cL reato oggetto di contestazione processuale si ritenevano commessi a Correggio, il 9 dicembre 2006, dagli imputati IO AV, BI RN, RI AV, MA AV, AN RN Stettarío)e LU OL, che, agendo in concorso tra loro, eseguivano il furto aggravato di una cassaforte di colore grigio e di un autocarro Fiat 109-14, che asportavano dai locali della ditta individuale RO TT. Più precisamente, gli imputati, dopo avere forzato il lucchetto del cancello della recinzione esterna dell'azienda di RO TT, la porta esterna e due porte interne dei locali, ubicati a Correggio, in Via Dinazzano numero 20/B, si impossessavano di una cassaforte che misurava 180 centimetri di altezza e 80 centimetri di larghezza e di un autocarro Fiat 109-14, targato Roma 56157N, sul quale caricavano la cassaforte, allentaìdosi immediatamente dopo dal luogo del delitto. 2 Per allontanarsi dal luogo del delitto gli imputati IO AV, BI RN, RI AV, MA AV, AN RN AN e LU OL utilizzavano l'autocarro Fiat 109-14, che avevano asportato dall'azienda della persona offesa, e l'autovettura Volkswagen Polo con cui erano giunti sul posto, a bordo de ìC2 quali si dirigevano nelle campagne circostanti Correggio. Questi fatti di reato venivano accertati, attraverso un percorso valutativo di natura indiziaria, grazie alle dichiarazioni rese dai testi NO OR, RO TT, IE ET e NL CC, che consentivano di ricostruire la sequenza degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era pervenuti all'individuazione degli imputati MA AV, IO AV, BI RN, RI AV, AN NI e LU OL, quali autori del furto della cassaforte e dell'autocarro Fiat 109-14 asportati dai locali dell'azienda di RO TT. Grazie a queste testimonianze e alle attività investigative svolte nell'immediatezza dei fatti, si accertava che i ricorrenti, intorno alle ore 23 del 9 dicembre 2006, dopo avere eseguito il furto, abbandonavano a velocità sostenuta l'azienda di RO TT a bordo dell'autocarro trafugato e di un'autovettura Volkswagen Polo. Durante la fuga, venivano scorti casualmente da ER OR, che conosceva la persona offesa e riconosceva il veicolo asportato, che avvisava telefonicamente i Carabinieri, che, alle ore 23.15, intercettavano l'autovettura Volkswagen Polo su cui si trovavano i ricorrenti, che, nel frattempo, avevano lasciato la refurtiva appena trafugata in una zona di campagna, vicina al luogo del delitto. Poco dopo, alle ore 23.35, gli agenti della Questura di Reggio Emilia intercettavano l'autovettura Volkswagen Polo con cui una parte degli imputati si era allontanata dall'azienda di RO TT, dopo avere asportato la cassaforte e l'autocarro, senza trovare la refurtiva. Gli imputati, quindi, venivano arrestati alle ore 3.45 del 10 dicembre 2006, presso il campo nomadi dove risiedevano due di essi;
mentre, gli altri quattro imputati venivano arrestati, poco dopo essersi allontanati da tale località, a bordo di un veicolo;
veniva, inoltre, rinvenuta la refurtiva, a pochi chilometri dei luogo dove venivano fermati i ricorrenti, in due aree facilmente raggiungibili dalle località dove i ricorrenti erano stati arrestati dagli agen .:i della Questura di Reggio Emilia. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, nei confronti degli imputati MA AV, IO AV, BI RN, RI 3 AV, AN NI e LU OL venivano emesse le statuizioni processuali di cui in premessa. 3. Avverso questa sentenza gli imputati IO AV, BI RN, RI AV, MA AV, AN RN /21129 e LU OL, a mezzo dell'avvocato Enrico Della Campana, ricorrevano per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame era pervenuta all'erronea condanna di AN RN e LU OL al risarcimento del danno nei confronti della parte civile RO TT, senza tenere conto del fatto che i ricorrenti, dopo essere stati assolti nel giudizio di primo grado, celebrato davanti al Tribunale di Reggio Emilia, erano stati prosciolti nel giudizio di appello dal reato ascrittogli per intervenuta prescrizione. Non si era, in questo modo, considerato che le statuizioni processuali sulle restituzioni e sul risarcimento del danno in favore della persona offesa possono essere adottate soltanto nei casi in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata la responsabilità dell'imputato e sia stata conseguentemente pronunciata una sentenza di condanna. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, prospettando tali censure una rivalutazione del compendio probatorio, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti degli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, che era stato formulato dalla Corte di appello di Bologna disattendendo la sequenza logica e cronologica degli accadimenti criminosi e le modalità dell'arresto dei ricorrenti, che si ritenevano incompatibili con la ricostruzione accusatoria. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, che non teneva conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio 4 giurisdizionale, che erano state irragionevolmente pretermesse dalla Corte di appello di Bologna. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve rilevarsi l'opportunità di trattare separatamente le posizioni degli imputati LU OL e AN RN da quella degli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV. 2. Tanto premesso devono ritenersi fondati i ricorsi proposti dagli imputati LU OL e AN RN nei termini di seguito indicati. Con la doglianza in esame, prospettata nell'esclusivo interesse degli imputati LU OL e AN RN, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame era pervenuta all'erronea condanna di AN RN e LU OL al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, RO TT, senza tenere conto del fatto che i ricorrenti, dopo essere stati assolti nel giudizio di primo grado, celebrato davanti al Tribunale di Reggio Emilia, erano stati proscicilti nel giudizio di secondo grado, conclusosi con la decisione censurata, dal reato ascrittogli per intervenuta prescrizione. Si deduceva, in proposito, che le statuizioni sulle restituzioni e sul risarcimento del danno, pronunciate nei confronti di AN RN e LU OL, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame, potevano essere adottate soltanto laddove, nel precedente grado di giudizio, fosse stata affermata la responsabilità degli imputati e fosse stata pronunciata una sentenza di condanna. La fondatezza di questa doglianza discende dal fatto che, nel giudizio di primo grado, gli imputati AN RN e LU PA erano stati assolti dal reato ascrittogli ex artt. 110, 624, 625, com.ma primo, nn. 1 e 2, cod. pen., con sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 17 gennaio 2011; mentre, nel giudizio di appello celebrato davanti alla Corte di appello di Bologna, a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato il 18 febbraio 2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nei confronti degli appellanti in questione, con sentenza emessa il 17 novembre 2020 veniva pronunciata una declaratoria di intervenuta prescrizione. 5 Ne deriva che la condanna nei confronti degli imputati AN RN e LU OL nel giudizio di secondo grado, pronunciata dalla Corte di appello di Bologna il 22 novembre 2017, che avrebbe legittimato la pronuncia sul risarcimento del danno nei confronti della parte civile, RO TT, non era più esistente, essendo stata annullata con rinvio a opera della sentenza della Corte di legittimità, sopra citata. In questa, incontroversa, cornice, deve rilevarsi che, per effetto del combinato disposto degli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., deve ritenersi consentita la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di un imputato, nel giudizio di appello, soltanto se questi, al contrario di quanto riscontrabile nel caso di specie, sia stato investito da una statuizione condannatoria nel giudizio di primo grado Deve, pertanto, ritenersi illegittima la condanna degli imputati LU OL e AN RN al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, AR TT, non essendo stata pronunciata alcuna statuizione condannatoria nei confronti dei ricorrenti prima della decisione di appello censurata. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «E' illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata in sede di appello con sentenza che, su impugnazione del pubblico ministero, dichiari la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato» (Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017, Casilli, Rv. 280992-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235-01; Sez. 3, n. 1988 dell'01/12/2004, Praticò, Rv. 230585-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «La decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in Cui è 6 stata emessa quella di primo grado» (Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza della doglianza in esame, prospettata nell'esclusivo interesse degli imputati LU OL e AN RN, dalla quale derivano le statuizioni di cui in dispositivo. 3. Devono, invece, ritenersi infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, prospettando tali censure difensive una rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti degli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, che era stato formulato dalla Corte di appello di Bologna disattendendo la sequenza logica e cronologica degli accadimenti criminosi e le modalità dell'arresto dei ricorrenti, che si ritenevano incompatibili con la ricostruzione accusatoria. Si consideri, in proposito, che l'assunto difensivo, secondo cui l'inseguimento dei ricorrenti da parte degli agenti eletS2d2tdrderir - che erano stati allertati telefonicamente da NO OR - sarebbe cessato alle 23.25 e non alle 23.15 e che, conseguentemente, in soli dieci minuti non sarebbe stato possibile scaricare la cassaforte, abbandonare l'autocarro Fiat 109-14 e dirigersi a Massenzatico, in Via Luigi Spagni, a bordo dell'autovettura Volkswagen Polo, dove venivano sottoposti al successivo controllo di polizia, appare smentito dalle emergenze probatorie. Le conclusioni della Corte di appello di Bologna, invero, risultavano corroborate dalle dichiarazioni rese dai testi NO ON, RO TT, IE ET e NL CC, che consentivano di ricostruire la sequenza degli accertamenti investigativi eseguiti dopo la commissione del reato oggetto di contestazione e le modalità con cui si era pervenuti all'individuazione degli imputati MA AV, IO AV, BI RN, RI AV, AN NA e LU OL, quali autori del furto eseguito nell'azienda di AR TT, da cui, come detto, erano stati asportati una cassaforte e un autocarro Fiat 109-14. Alle ore 23.25 del 9 gennaio 2006, infatti, gli agenti della Questura di Reggio Emilia fermavano una Volkswagen Polo, a bordo della quale si trovavano sei passeggeri, che venivano controllati e identificati dagli operatori di polizia, che, 7 tra l'altro, notavano che due degli occupanti del veicolo erano sporchi di fango, nonostante il mezzo stesse percorrendo, al momento del controllo di polizia, una strada asfaltata. Gli imputati, quindi, venivano arrestati dagli agenti della Questura di Reggio Emilia alle ore 3.45 del 10 gennaio 2006, presso il campo nomadi dove risiedevano due degli imputati, i quali venivano immediatamente fermati;
mentre, altri quattro imputati, che nel frattempo si erano allontanati dal campo nomadi a bordo in un'autovettura, venivano arrestati in un momento di poco successivo. In questi concitati frangenti, veniva rinvenuta la refurtiva asportata dall'azienda di AR TT, che era stata lasciata in due luoghi diversi, ubicati a pochi chilometri dalle località dove erano stati fermati i ricorrenti;
ritrovamento che, attesa la contiguità spaziale con il campo nomadi, corroborava ulteriormente la ricostruzione degli accadimenti criminosi, anche alía luce della circostanza, sopra richiamata, che due degli occupanti dell'autovettura Volkswagen Polo, al momento del controllo di polizia delle ore 23.25, erano sporchi di fango. La collocazione spaziale dei luoghi della vicenda veniva ritenuta decisiva per ricostruire gli accadimenti criminosi, atteso che la distanza tra la ditta di AR TT e le località dove veniva ritrovata la refurtiva sottratta dai ricorrenti era compresa, in linea d'aria, tra sei e otto chilometri, ritenuti percorribili in dieci minuti. Il campo nomadi, invece, si trovava a due, tre chilometri dal casale abbandonato in cui veniva lasciata dagli imputati la cassaforte trafugata dall'azienda di TT, che, a sua volta, si trovava a una distanza di circa un chilometro e mezzo dal luogo dove era stato abbandonato l'autocarro Fiat 109- 14 sottratto alla persona offesa. Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, non può non rilevarsi che la prospettazione difensiva investe profili probatori reiterativi delle censure proposte nei giudizi di merito, che, peraltro, venivano sottoposte a un'approfondita verifica da parte della Corte di appello di Bologna, che valutava in termini ineccepibili l'esatta consequenzialità temporale degli accertamenti investigativi, vagliando correttamente il tempo occorrente per il compimento dei comportamenti criminosi contestati ai ricorrenti ex artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen. Appaiono, quindi, pienamente condivisili le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale bolognese, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, affermava: «Le tempistiche appaiono perfettamente congrue alle distanze che intercorrono tra il luogo del teatro del 8 furto, in cui è cessato l'inseguimento del ON e il luogo dell'abbandono del veicolo prima del controllo di PS [...]». La Corte di appello di Bologna, pertanto, si conformava correttamente alle indicazioni ermeneutiche ricevute dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, che imponeva, in sede di rinvio, di rivalutare le modalità con era stato eseguito il furto dall'azienda di TT e i tempi occorrenti per impossessarsi della refurtiva, su cui nei sottostanti giudizi, a fronte delle specifiche censure difensive, il percorso argomentativo era ritenuto insoddisfacente. La Corte di legittimità, in particolare, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 2 della sentenza presupposta, evidenziava che, «al di là di singoli profili che la Corte territoriale affronta con motivazione alternativa [...], si osserva che del tutto inesplorato, sul piano argomentativo, resta il tema del tempo occorrente per scaricare una cassaforte del peso di venti quintali in un contesto cronologico incerto [...] e in un ambito spaziale definito assertivamente dalla sentenza impugnata, attraverso l'uso di espressioni generiche ("non molto distante", "circoscritta area"), che non consentono alcun controllo sulla tenuta argomentativa della motivazione». 3.1. In questa cornice probatoria, occorre valutare il compendio probatorio acquisito nei confronti di MA AV, IO AV, BI RN e RI AV, nel rispetto dei principi sul processo indiziario, con cui gli atti di impugnazione in esame non si confrontavano, per inquadrare i quali occorre richiamare l'orientamento ermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel processo penale indiziario, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l'attitudine dimostrativa;
successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, Rv. 255677-01; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buono, Rv. 212026- 01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, come nel caso in esame, conducano necessariamente a un giudizio di gravità indiziaria (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280-01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato da questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, I giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né 9 procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato [...] con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01). Questa impostazione, a sua volta, trae origine dal risalente arresto delle Sezioni unite, secondo cui: «L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidab li, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa, che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U. n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01). Alla luce di questi principi, correttamente applicati dalla Corte di appello di Bologna, non può non ribadirsi che, nel caso di specie, si imponeva una lettura unitaria e omogenea del compendio indiziario acquisito nei confronti degli imputati MA AV, IO AV, BI RN e RI AV, compiendo un'operazione di ermeneutica processuale di segno 10 esattamente inverso a quella, non consentita, tendente al compimento di una la valutazione atomistica e frazionata degli indizi posti a fondamento della sentenza impugnata, prospettata nell'interesse dei ricorrenti. Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che nei confronti di MA ZA, IO AV, BI RN, RI AV, veniva emesso un giudizio di colpevolezza per il reato ascrittigli, ai sensi degli artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen., pienamen:e rispettoso delle emergenze probatorie e dei principi che governano il processo indiziario, rispetto ai quali le censure difensive - occorre ribadirlo - appaiono smentite dal compendio probatorio. 3.2. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, che non teneva conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio, che erano state irragionevolmente pretermesse dalla Corte di appello di Bologna, anche alla luce del notevole lasso di tempo trascorso dalla vicenda delittuosa. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrcgato agli imputati MA AV, IO AV, BI RN e RI AV, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati ex artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen., che venivano vagliati dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore della condotta illecita dei ricorrenti e del danno economico consistente prodotto nei confronti della persona offesa - alla quale venivano sottratti una cassaforte e un autocarro -, su cui nella sentenza impugnata ci si soffermava in termini ineccepibili. Ne discende che, tenuto conto della posizione processuale di MA AV, IO AV, BI RN e RI AV e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, nella sentenza impugnata, veniva formulato un giudizio dosimetrico conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel valutare il quale non si può non ribadire che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa dei ricorrenti - il trattamento sanzionatorio, quantificato in tre anni, nove mesi di reclusione e 600,00 euro di 11 multa, risulta congruo rispetto alla gravità del furto aggravato oggetto di contestazione. Né era possibile concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dei ricorrenti. La necessità di un giudizio che coinvolgeva tali posizioni nel loro complesso - e che impediva la concessione agli imputati delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni che si sono richiamate - è sintetizzata dal principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). 5. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione alla condanna degli imputati AN RN e LU OL al risarcimento del danno nei confronti della parte civile RO TT. Devono, invece, essere rigettati i ricorsi proposti dagli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti AN RN e LU OL limitatamente alle statu zioni civili. Rigetta i ricorsi di MA AV, IO AV, BI RN e RI AV, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2022.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale AR Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli imputati LU OL e AN RN;
l'inammissibilità dei ricorsi di MA AV, IO AV, BI RN e RI AV;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 357 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 14/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 17 novembre 2020 la Corte di appello di Bologna condannava gli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV per il reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen., alla pena di tre anni, nove mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. Inoltre, la Corte di appello di Bologna dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato contestato nei confronti dei coimputati AN RN e LU OL, che condannava, in solido con gli altri condannati, IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, RO TT. 1.1. Queste, pronuncia interveniva a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 18 febbraio 2019, in riforma della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 22 novembre 2017, con cui IO AV, BI RN, RI AV, MA AV, AN RN e LU OL erano stati condannati per il reato ascrittogli. Con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 22 novembre 2017, a sua volta, veniva riformata la decisione pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia il 17 gennaio 2011, con cui erano stati assolti gli imputati IO AV, BI RN, RI AV, MA AV, AN RN e LU OL dalle contestazioni che erano state elevate nei loro confronti. 2. Secondo la Corte di appello di Bologna, i fatti cL reato oggetto di contestazione processuale si ritenevano commessi a Correggio, il 9 dicembre 2006, dagli imputati IO AV, BI RN, RI AV, MA AV, AN RN Stettarío)e LU OL, che, agendo in concorso tra loro, eseguivano il furto aggravato di una cassaforte di colore grigio e di un autocarro Fiat 109-14, che asportavano dai locali della ditta individuale RO TT. Più precisamente, gli imputati, dopo avere forzato il lucchetto del cancello della recinzione esterna dell'azienda di RO TT, la porta esterna e due porte interne dei locali, ubicati a Correggio, in Via Dinazzano numero 20/B, si impossessavano di una cassaforte che misurava 180 centimetri di altezza e 80 centimetri di larghezza e di un autocarro Fiat 109-14, targato Roma 56157N, sul quale caricavano la cassaforte, allentaìdosi immediatamente dopo dal luogo del delitto. 2 Per allontanarsi dal luogo del delitto gli imputati IO AV, BI RN, RI AV, MA AV, AN RN AN e LU OL utilizzavano l'autocarro Fiat 109-14, che avevano asportato dall'azienda della persona offesa, e l'autovettura Volkswagen Polo con cui erano giunti sul posto, a bordo de ìC2 quali si dirigevano nelle campagne circostanti Correggio. Questi fatti di reato venivano accertati, attraverso un percorso valutativo di natura indiziaria, grazie alle dichiarazioni rese dai testi NO OR, RO TT, IE ET e NL CC, che consentivano di ricostruire la sequenza degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era pervenuti all'individuazione degli imputati MA AV, IO AV, BI RN, RI AV, AN NI e LU OL, quali autori del furto della cassaforte e dell'autocarro Fiat 109-14 asportati dai locali dell'azienda di RO TT. Grazie a queste testimonianze e alle attività investigative svolte nell'immediatezza dei fatti, si accertava che i ricorrenti, intorno alle ore 23 del 9 dicembre 2006, dopo avere eseguito il furto, abbandonavano a velocità sostenuta l'azienda di RO TT a bordo dell'autocarro trafugato e di un'autovettura Volkswagen Polo. Durante la fuga, venivano scorti casualmente da ER OR, che conosceva la persona offesa e riconosceva il veicolo asportato, che avvisava telefonicamente i Carabinieri, che, alle ore 23.15, intercettavano l'autovettura Volkswagen Polo su cui si trovavano i ricorrenti, che, nel frattempo, avevano lasciato la refurtiva appena trafugata in una zona di campagna, vicina al luogo del delitto. Poco dopo, alle ore 23.35, gli agenti della Questura di Reggio Emilia intercettavano l'autovettura Volkswagen Polo con cui una parte degli imputati si era allontanata dall'azienda di RO TT, dopo avere asportato la cassaforte e l'autocarro, senza trovare la refurtiva. Gli imputati, quindi, venivano arrestati alle ore 3.45 del 10 dicembre 2006, presso il campo nomadi dove risiedevano due di essi;
mentre, gli altri quattro imputati venivano arrestati, poco dopo essersi allontanati da tale località, a bordo di un veicolo;
veniva, inoltre, rinvenuta la refurtiva, a pochi chilometri dei luogo dove venivano fermati i ricorrenti, in due aree facilmente raggiungibili dalle località dove i ricorrenti erano stati arrestati dagli agen .:i della Questura di Reggio Emilia. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, nei confronti degli imputati MA AV, IO AV, BI RN, RI 3 AV, AN NI e LU OL venivano emesse le statuizioni processuali di cui in premessa. 3. Avverso questa sentenza gli imputati IO AV, BI RN, RI AV, MA AV, AN RN /21129 e LU OL, a mezzo dell'avvocato Enrico Della Campana, ricorrevano per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame era pervenuta all'erronea condanna di AN RN e LU OL al risarcimento del danno nei confronti della parte civile RO TT, senza tenere conto del fatto che i ricorrenti, dopo essere stati assolti nel giudizio di primo grado, celebrato davanti al Tribunale di Reggio Emilia, erano stati prosciolti nel giudizio di appello dal reato ascrittogli per intervenuta prescrizione. Non si era, in questo modo, considerato che le statuizioni processuali sulle restituzioni e sul risarcimento del danno in favore della persona offesa possono essere adottate soltanto nei casi in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata la responsabilità dell'imputato e sia stata conseguentemente pronunciata una sentenza di condanna. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, prospettando tali censure una rivalutazione del compendio probatorio, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti degli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, che era stato formulato dalla Corte di appello di Bologna disattendendo la sequenza logica e cronologica degli accadimenti criminosi e le modalità dell'arresto dei ricorrenti, che si ritenevano incompatibili con la ricostruzione accusatoria. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, che non teneva conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio 4 giurisdizionale, che erano state irragionevolmente pretermesse dalla Corte di appello di Bologna. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve rilevarsi l'opportunità di trattare separatamente le posizioni degli imputati LU OL e AN RN da quella degli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV. 2. Tanto premesso devono ritenersi fondati i ricorsi proposti dagli imputati LU OL e AN RN nei termini di seguito indicati. Con la doglianza in esame, prospettata nell'esclusivo interesse degli imputati LU OL e AN RN, si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame era pervenuta all'erronea condanna di AN RN e LU OL al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, RO TT, senza tenere conto del fatto che i ricorrenti, dopo essere stati assolti nel giudizio di primo grado, celebrato davanti al Tribunale di Reggio Emilia, erano stati proscicilti nel giudizio di secondo grado, conclusosi con la decisione censurata, dal reato ascrittogli per intervenuta prescrizione. Si deduceva, in proposito, che le statuizioni sulle restituzioni e sul risarcimento del danno, pronunciate nei confronti di AN RN e LU OL, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame, potevano essere adottate soltanto laddove, nel precedente grado di giudizio, fosse stata affermata la responsabilità degli imputati e fosse stata pronunciata una sentenza di condanna. La fondatezza di questa doglianza discende dal fatto che, nel giudizio di primo grado, gli imputati AN RN e LU PA erano stati assolti dal reato ascrittogli ex artt. 110, 624, 625, com.ma primo, nn. 1 e 2, cod. pen., con sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 17 gennaio 2011; mentre, nel giudizio di appello celebrato davanti alla Corte di appello di Bologna, a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato il 18 febbraio 2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nei confronti degli appellanti in questione, con sentenza emessa il 17 novembre 2020 veniva pronunciata una declaratoria di intervenuta prescrizione. 5 Ne deriva che la condanna nei confronti degli imputati AN RN e LU OL nel giudizio di secondo grado, pronunciata dalla Corte di appello di Bologna il 22 novembre 2017, che avrebbe legittimato la pronuncia sul risarcimento del danno nei confronti della parte civile, RO TT, non era più esistente, essendo stata annullata con rinvio a opera della sentenza della Corte di legittimità, sopra citata. In questa, incontroversa, cornice, deve rilevarsi che, per effetto del combinato disposto degli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., deve ritenersi consentita la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di un imputato, nel giudizio di appello, soltanto se questi, al contrario di quanto riscontrabile nel caso di specie, sia stato investito da una statuizione condannatoria nel giudizio di primo grado Deve, pertanto, ritenersi illegittima la condanna degli imputati LU OL e AN RN al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, AR TT, non essendo stata pronunciata alcuna statuizione condannatoria nei confronti dei ricorrenti prima della decisione di appello censurata. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «E' illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata in sede di appello con sentenza che, su impugnazione del pubblico ministero, dichiari la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato» (Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017, Casilli, Rv. 280992-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 24458 del 22/03/2018, Domenico, Rv. 273235-01; Sez. 3, n. 1988 dell'01/12/2004, Praticò, Rv. 230585-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «La decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in Cui è 6 stata emessa quella di primo grado» (Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza della doglianza in esame, prospettata nell'esclusivo interesse degli imputati LU OL e AN RN, dalla quale derivano le statuizioni di cui in dispositivo. 3. Devono, invece, ritenersi infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, prospettando tali censure difensive una rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti degli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, che era stato formulato dalla Corte di appello di Bologna disattendendo la sequenza logica e cronologica degli accadimenti criminosi e le modalità dell'arresto dei ricorrenti, che si ritenevano incompatibili con la ricostruzione accusatoria. Si consideri, in proposito, che l'assunto difensivo, secondo cui l'inseguimento dei ricorrenti da parte degli agenti eletS2d2tdrderir - che erano stati allertati telefonicamente da NO OR - sarebbe cessato alle 23.25 e non alle 23.15 e che, conseguentemente, in soli dieci minuti non sarebbe stato possibile scaricare la cassaforte, abbandonare l'autocarro Fiat 109-14 e dirigersi a Massenzatico, in Via Luigi Spagni, a bordo dell'autovettura Volkswagen Polo, dove venivano sottoposti al successivo controllo di polizia, appare smentito dalle emergenze probatorie. Le conclusioni della Corte di appello di Bologna, invero, risultavano corroborate dalle dichiarazioni rese dai testi NO ON, RO TT, IE ET e NL CC, che consentivano di ricostruire la sequenza degli accertamenti investigativi eseguiti dopo la commissione del reato oggetto di contestazione e le modalità con cui si era pervenuti all'individuazione degli imputati MA AV, IO AV, BI RN, RI AV, AN NA e LU OL, quali autori del furto eseguito nell'azienda di AR TT, da cui, come detto, erano stati asportati una cassaforte e un autocarro Fiat 109-14. Alle ore 23.25 del 9 gennaio 2006, infatti, gli agenti della Questura di Reggio Emilia fermavano una Volkswagen Polo, a bordo della quale si trovavano sei passeggeri, che venivano controllati e identificati dagli operatori di polizia, che, 7 tra l'altro, notavano che due degli occupanti del veicolo erano sporchi di fango, nonostante il mezzo stesse percorrendo, al momento del controllo di polizia, una strada asfaltata. Gli imputati, quindi, venivano arrestati dagli agenti della Questura di Reggio Emilia alle ore 3.45 del 10 gennaio 2006, presso il campo nomadi dove risiedevano due degli imputati, i quali venivano immediatamente fermati;
mentre, altri quattro imputati, che nel frattempo si erano allontanati dal campo nomadi a bordo in un'autovettura, venivano arrestati in un momento di poco successivo. In questi concitati frangenti, veniva rinvenuta la refurtiva asportata dall'azienda di AR TT, che era stata lasciata in due luoghi diversi, ubicati a pochi chilometri dalle località dove erano stati fermati i ricorrenti;
ritrovamento che, attesa la contiguità spaziale con il campo nomadi, corroborava ulteriormente la ricostruzione degli accadimenti criminosi, anche alía luce della circostanza, sopra richiamata, che due degli occupanti dell'autovettura Volkswagen Polo, al momento del controllo di polizia delle ore 23.25, erano sporchi di fango. La collocazione spaziale dei luoghi della vicenda veniva ritenuta decisiva per ricostruire gli accadimenti criminosi, atteso che la distanza tra la ditta di AR TT e le località dove veniva ritrovata la refurtiva sottratta dai ricorrenti era compresa, in linea d'aria, tra sei e otto chilometri, ritenuti percorribili in dieci minuti. Il campo nomadi, invece, si trovava a due, tre chilometri dal casale abbandonato in cui veniva lasciata dagli imputati la cassaforte trafugata dall'azienda di TT, che, a sua volta, si trovava a una distanza di circa un chilometro e mezzo dal luogo dove era stato abbandonato l'autocarro Fiat 109- 14 sottratto alla persona offesa. Rispetto a questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, non può non rilevarsi che la prospettazione difensiva investe profili probatori reiterativi delle censure proposte nei giudizi di merito, che, peraltro, venivano sottoposte a un'approfondita verifica da parte della Corte di appello di Bologna, che valutava in termini ineccepibili l'esatta consequenzialità temporale degli accertamenti investigativi, vagliando correttamente il tempo occorrente per il compimento dei comportamenti criminosi contestati ai ricorrenti ex artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen. Appaiono, quindi, pienamente condivisili le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale bolognese, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 8 della sentenza impugnata, affermava: «Le tempistiche appaiono perfettamente congrue alle distanze che intercorrono tra il luogo del teatro del 8 furto, in cui è cessato l'inseguimento del ON e il luogo dell'abbandono del veicolo prima del controllo di PS [...]». La Corte di appello di Bologna, pertanto, si conformava correttamente alle indicazioni ermeneutiche ricevute dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, che imponeva, in sede di rinvio, di rivalutare le modalità con era stato eseguito il furto dall'azienda di TT e i tempi occorrenti per impossessarsi della refurtiva, su cui nei sottostanti giudizi, a fronte delle specifiche censure difensive, il percorso argomentativo era ritenuto insoddisfacente. La Corte di legittimità, in particolare, nel passaggio argomentativo esplicitato a pagina 2 della sentenza presupposta, evidenziava che, «al di là di singoli profili che la Corte territoriale affronta con motivazione alternativa [...], si osserva che del tutto inesplorato, sul piano argomentativo, resta il tema del tempo occorrente per scaricare una cassaforte del peso di venti quintali in un contesto cronologico incerto [...] e in un ambito spaziale definito assertivamente dalla sentenza impugnata, attraverso l'uso di espressioni generiche ("non molto distante", "circoscritta area"), che non consentono alcun controllo sulla tenuta argomentativa della motivazione». 3.1. In questa cornice probatoria, occorre valutare il compendio probatorio acquisito nei confronti di MA AV, IO AV, BI RN e RI AV, nel rispetto dei principi sul processo indiziario, con cui gli atti di impugnazione in esame non si confrontavano, per inquadrare i quali occorre richiamare l'orientamento ermeneutico consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel processo penale indiziario, il giudice di merito deve compiere una duplice operazione, atteso che, dapprima, gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento indiziario singolarmente considerato, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per vagliarne l'attitudine dimostrativa;
successivamente, occorre procedere a un esame complessivo degli elementi indiziari acquisiti (Sez. 1, n. 26455 del 26/3/2013, Knox, Rv. 255677-01; Sez. 1, n. 13671 del 26/11/1998, Buono, Rv. 212026- 01), allo scopo di appurare se i margini di ambiguità, correlati a ciascuno di essi, possano essere superati in una visione unitaria, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati, che saldandosi logicamente, come nel caso in esame, conducano necessariamente a un giudizio di gravità indiziaria (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Segura, Rv. 262280-01; Sez. 1, n. 30448 del 19/06/2010, Rossi, Rv. 248384-01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, secondo quanto affermato da questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, I giudice di merito «non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né 9 procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza [...] e l'intrinseca valenza dimostrativa [...] e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato [...] con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01). Questa impostazione, a sua volta, trae origine dal risalente arresto delle Sezioni unite, secondo cui: «L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidab li, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa, che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U. n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01). Alla luce di questi principi, correttamente applicati dalla Corte di appello di Bologna, non può non ribadirsi che, nel caso di specie, si imponeva una lettura unitaria e omogenea del compendio indiziario acquisito nei confronti degli imputati MA AV, IO AV, BI RN e RI AV, compiendo un'operazione di ermeneutica processuale di segno 10 esattamente inverso a quella, non consentita, tendente al compimento di una la valutazione atomistica e frazionata degli indizi posti a fondamento della sentenza impugnata, prospettata nell'interesse dei ricorrenti. Non si può, pertanto, non ribadire conclusivamente che nei confronti di MA ZA, IO AV, BI RN, RI AV, veniva emesso un giudizio di colpevolezza per il reato ascrittigli, ai sensi degli artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen., pienamen:e rispettoso delle emergenze probatorie e dei principi che governano il processo indiziario, rispetto ai quali le censure difensive - occorre ribadirlo - appaiono smentite dal compendio probatorio. 3.2. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, che non teneva conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio, che erano state irragionevolmente pretermesse dalla Corte di appello di Bologna, anche alla luce del notevole lasso di tempo trascorso dalla vicenda delittuosa. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrcgato agli imputati MA AV, IO AV, BI RN e RI AV, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati ex artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen., che venivano vagliati dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore della condotta illecita dei ricorrenti e del danno economico consistente prodotto nei confronti della persona offesa - alla quale venivano sottratti una cassaforte e un autocarro -, su cui nella sentenza impugnata ci si soffermava in termini ineccepibili. Ne discende che, tenuto conto della posizione processuale di MA AV, IO AV, BI RN e RI AV e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati, nella sentenza impugnata, veniva formulato un giudizio dosimetrico conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel valutare il quale non si può non ribadire che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa dei ricorrenti - il trattamento sanzionatorio, quantificato in tre anni, nove mesi di reclusione e 600,00 euro di 11 multa, risulta congruo rispetto alla gravità del furto aggravato oggetto di contestazione. Né era possibile concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dei ricorrenti. La necessità di un giudizio che coinvolgeva tali posizioni nel loro complesso - e che impediva la concessione agli imputati delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni che si sono richiamate - è sintetizzata dal principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). 5. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione alla condanna degli imputati AN RN e LU OL al risarcimento del danno nei confronti della parte civile RO TT. Devono, invece, essere rigettati i ricorsi proposti dagli imputati IO AV, BI RN, RI AV e MA AV, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti AN RN e LU OL limitatamente alle statu zioni civili. Rigetta i ricorsi di MA AV, IO AV, BI RN e RI AV, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2022.