TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.2.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
AR RR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, Via Tonale n. 31;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Giorgio Parte_2 C.F._2
RI AN NT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via A. Vassallo,
n. 31;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 il 30.06.2017 presso il Comune di Seregno (MB) come da certificazione rilasciata dall'ufficio Anagrafe Stato
Civile del Comune al numero 20 dell'anno 2017 Parte 1 (doc. 03), con tutti i provvedimenti di corollario;
- i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e di non svolgere reciproca domanda di mantenimento. le parti dichiarano di aver regolato ogni ulteriore pendenza di natura economica e di non pretendere nulla l'un l'altro.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 30.6.2017 a Seregno;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 14.4.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (7.4.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 21.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in Seregno in data 30.6.2017 (Atto n. 20, Parte I del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Seregno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
DI NO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI NO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.2.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
AR RR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, Via Tonale n. 31;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Giorgio Parte_2 C.F._2
RI AN NT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via A. Vassallo,
n. 31;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 il 30.06.2017 presso il Comune di Seregno (MB) come da certificazione rilasciata dall'ufficio Anagrafe Stato
Civile del Comune al numero 20 dell'anno 2017 Parte 1 (doc. 03), con tutti i provvedimenti di corollario;
- i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e di non svolgere reciproca domanda di mantenimento. le parti dichiarano di aver regolato ogni ulteriore pendenza di natura economica e di non pretendere nulla l'un l'altro.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 30.6.2017 a Seregno;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 14.4.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (7.4.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 21.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in Seregno in data 30.6.2017 (Atto n. 20, Parte I del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Seregno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
DI NO
pagina 4 di 4