Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
In caso di decreto penale di condanna emesso sul presupposto di una erronea qualificazione giuridica del fatto, la proposizione dell'opposizione con contestuale richiesta di oblazione impone al GIP di dichiarare inammissibile l'istanza di oblazione e di emettere il decreto che dispone il giudizio. (Fattispecie in cui, a fronte della detenzione illegale di una arma comune da sparo, era stato emesso decreto penale di condanna per la contravvenzione di detenzione abusiva di armi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2013, n. 51091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51091 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
5 1 09 1/ 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO GIORDANO - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 3733/2013 MARCELLO ROMBOLA'Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO N. 16212/2013 - Rel. Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: AS MA MA N. IL 10/04/1967 avverso la sentenza n. 2751/2012 GIP TRIBUNALE di FROSINONE, del 30/01/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALFREDO MONTAGNA che he duvuto l'annullo uncuto se use rinvio delle sent e infufuata Udit i difensor Avv.; latte le minde •·lofurtive dell'or. Alvious ўвязано до часов RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma ricorre per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza del 30.01.2013 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna proposta dall'imputato ET LI RC, ha dichiarato estinto per intervenuta oblazione ex art. 162 bis cod. pen. il reato di detenzione presso l'abitazione dell'imputato di un fucile da caccia tipo doppietta cal. 12 marca Pedretti, in assenza della prescritta denuncia all'Autorità, accertato in Ceprano il 24.05.12 e rubricato come violazione dell'art. 697 cod. pen. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, e in particolare degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 162 bis e 697 cod. pen., 6 legge n. 152 del 1975, per avere il GIP erroneamente ritenuto che la condotta ascritta al ET integri la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen anziché il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (per il quale non è ammessa oblazione), pur essendo il fucile da caccia oggetto di illecita detenzione un'arma comune da sparo;
il ricorrente lamenta altresì l'omessa confisca obbligatoria del fucile, prevista a titolo di misura di sicurezza dall'art. 6 legge 152/75 per tutti i reati concernenti le armi;
chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Frosinone.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al Tribunale.
3. Con memoria ex art. 611 cod. proc.pen., depositata l'11.10.2013, il difensore del ET ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che l'estinzione definitiva del rapporto processuale per effetto del pagamento conseguente all'ammessa oblazione è idonea a precludere qualsiasi pronuncia giurisdizionale sul merito del reato e sulla corretta formulazione giuridica dell'imputazione, oggetto di statuizione ormai irrevocabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono. Il fucile da caccia è, pacificamente, arma comune da sparo (giurisprudenza risalente al 1984: Sez. 1 n. 8547 del 4/05/1984, rv 166100), e la relativa detenzione illegale, conseguente all'omessa denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, che preclude in radice il ricorso all'istituto dell'oblazione. سا 1 Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone è dunque incorso in un evidente errore sulla norma penale sostanziale nella qualificazione giuridica del fatto in termini di contravvenzione ex art. 697 cod. pen., sia in sede di emissione del decreto penale di condanna (che non avrebbe dovuto emettere, restituendo gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 459 comma 3 del codice di rito: vedi Sez. 5 n. 2982 del 15/12/2011, rv 251940), sia - a seguito dell'opposizione proposta dal ET in sede di ammissione dell'opponente - all'oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen., consentita solo per le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, incorrendo quindi in un (ulteriore) errore sulla norma processuale consistito nel pronunciare (a seguito del pagamento della somma determinata a titolo di oblazione) l'estinzione del reato per una causa di cui non sussistevano i presupposti di ammissibilità. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma è sicuramente legittimato a impugnare l'erronea estinzione del reato pronunciata il 30.01.2013 del GIP del Tribunale di Frosinone;
fino al passaggio in giudicato della sentenza, impedito dalla tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, infatti, non può prodursi per il solo effetto del pagamento conseguente all'ammessa oblazione alcuna estinzione definitiva del rapporto - processuale, preclusiva della pronuncia giurisdizionale sul merito del reato e sulla corretta formulazione giuridica dell'imputazione (invocata nella memoria depositata dalla difesa): si richiama, sul punto, il precedente in termini di cui alla sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 43230 del 4.11.2009, rv 245118, che ha accolto il ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale in composizione monocratica che aveva dichiarato l'estinzione per avvenuta oblazione del reato di omessa comunicazione all'Autorità di p.s. delle armi comuni da sparo detenute dall'imputato, oblazione che anche in quel caso era stata ammessa sull'erroneo presupposto che il fatto integrasse la contravvenzione (oblabile) di cui all'art. 38 del T.U.L.P.S. anziché il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967. Né all'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale può costituire ostacolo la circostanza che, nel caso in esame, l'imputazione (giuridicamente errata) ex art. 697 cod. pen. sia stata recepita nel decreto penale di condanna emesso dal GIP: la proposizione, da parte dell'imputato, di tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell'art. 461 del codice di rito preclude, infatti, in via definitiva (e salva solo l'ipotesi di una eventuale rinuncia all'opposizione), la possibilità di dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, con la conseguente formazione del giudicato sull'imputazione ivi cristallizzata, tanto che se la domanda di oblazione presentata contestualmente all'opposizione fosse stata come avrebbe dovuto - سا 2 essere, per le ragioni sopra indicate - dichiarata inammissibile dal GIP, questi avrebbe dovuto comunque dare corso al giudizio conseguente all'opposizione, revocando il decreto opposto, e l'eventuale ordine di esecuzione del decreto penale di condanna, che fosse emesso in conseguenza della rilevata inammissibilità dell'oblazione, integrerebbe un provvedimento abnorme (giurisprudenza consolidata: da ultime, Sez. 1 n. 21855 del 21/04/2004, rv 228515; Sez. 3 n. 44467 del 08/10/2009, Coppola, rv 245216; sez. 4 n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, rv 247844). Non si ritiene pertanto di condividere il precedente di cui alla sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 2430 del 22/10/2008, rv 242342, che in un caso analogo ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso del Procuratore Generale in base all'argomento che, non prevedendo il comma 2 dell'art. 464 del codice di rito (diversamente da quanto disposto dai commi 1 e 3 per il caso di richiesta, con l'atto di opposizione, del giudizio immediato o di uno dei riti alternativi ivi indicati) la immediata revoca del decreto penale nell'ipotesi di domanda di oblazione presentata contestualmente all'opposizione (dovendo, in questo caso, il giudice decidere sulla domanda stessa "prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1"), il mancato avvio della fase del giudizio di merito, nella quale - sola - il titolo del reato applicato col decreto penale di condanna (e che in quella sede aveva costituito oggetto di specifica valutazione da parte del GIP) avrebbe potuto essere assoggettato a critica e a nuova valutazione, preclude al giudice investito della richiesta di oblazione di revocare in dubbio il titolo di reato ormai cristallizzato nel decreto penale. Proprio il consolidato indirizzo giurisprudenziale, sopra richiamato, che impone al giudice di emettere sempre il decreto che dispone il giudizio (vietandogli di rendere esecutivo il decreto penale opposto, a pena di abnormità dell'atto), qualora ritenga inammissibile la domanda di oblazione formulata nel contesto dell'atto di opposizione, anche in assenza di richiesta di altri riti alternativi, postula, infatti, che la richiesta di procedere al giudizio sia intrinsecamente connaturata al solo fatto della proposizione dell'opposizione (per l'espressa affermazione del principio, si richiama Sez. 1 n. 6643 dell'1/12/1999, rv 215232); e, tra le ragioni che legittimano la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di oblazione, e il conseguente passaggio obbligatorio alla fase del giudizio (naturalmente deputata alla critica e alla rivalutazione dell'imputazione che ne costituisce l'oggetto), deve certamente includersi l'esito negativo della verifica, che il giudice è tenuto a compiere nell'esercizio del suo potere-dovere di corretta definizione giuridica del fatto sottoposto alla sua valutazione, della riconducibilità della fattispecie concreta a un titolo di reato che consenta l'oblazione, senza che tale verifica possa essere condizionata dalla qualificazione 3 سا attribuita al fatto nel decreto penale che, per effetto dell'opposizione, è ormai privo di una qualunque efficacia preclusiva, essendo destinato a essere revocato e sostituito da una nuova pronuncia giudiziale (ovvero, nel caso di una corretta ammissione all'oblazione, dal titolo negoziale di matrice unilaterale conseguente al pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen.). La sentenza impugnata, che ha erroneamente dichiarato l'estinzione del reato, deve pertanto essere annullata senza rinvio;
gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, che, uniformandosi al principio di diritto sopra affermato in ordine alla qualificazione come delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 della detenzione del fucile da caccia tipo doppietta cal. 12 marca Pedretti di cui è stata omessa la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza, emetterà i provvedimenti conseguenti ex art. 464 cod. proc.pen. alla proposizione dell'opposizione al decreto penale e all'inammissibilità della domanda di oblazione, dando corso al giudizio nel quale dovrà porsi e affrontarsi, secondo le ordinarie regole processuali, il tema della corretta qualificazione giuridica del reato. Rimane assorbita la censura relativa all'omessa confisca del fucile, prevista come obbligatoria dall'art. 6 della legge n. 152 del 1975 (Sez. 1 n. 1806 del 4/12/2012, Scotti, rv 254213)
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Frosinone per l'ulteriore corso. Così deciso il 21/11/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Giordano Enrico Giuseppe Sandrini Clows DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 DTC. 2013 IL CANCELLIERE NI LL 4