Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
Non determina automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna il rigetto della domanda di oblazione proposta contestualmente all'opposizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2009, n. 44467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44467 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/10/2009
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 114
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 1022/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL NN N. IL 16/09/1947;
avverso l'ordinanza n. 49893/2007 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 01/08/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG: annullarsi senza rinvio l'impugnato procedimento con trasmissione atti al G.I.P. del Tribunale di Napoli;
Udito il difensore per l'ulteriore corso.
OSSERVA
CO NN propone per il tramite del difensore ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe con il quale il GIP presso il tribunale di Napoli ha dichiarato definitivo il decreto penale di condanna motivandolo con il rigetto dell'istanza di oblazione, deducendo l'errata applicazione degli artt. 461 e 464 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente risulta avere proposto rituale opposizione al decreto penale chiedendo di essere ammesso all'oblazione e l'istanza risulta respinta sul presupposto della ritenuta permanenza delle conseguenze dannose del reato.
Ora è assolutamente pacifico che nell'ipotesi in cui, contestualmente all'opposizione a decreto penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, sicché la reiezione dell'oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione (Sez. 3^, n. 3027 del 26/09/1997 Rv. 209366; Sez. 3^, n. 9180 del 14/01/2009 Rv. 243008). Su conforme richiesta del Procuratore Generale occorre pertanto procedere all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009