Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 459 cod. proc. pen. - per la quale, in caso di mancato accoglimento della richiesta di decreto penale, il giudice, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., restituisce gli atti al P.M. - importa che, qualora il mancato accoglimento dipenda da una diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice deve limitarsi a disporre la restituzione degli atti, senza poter pronunciare sentenza di proscioglimento in ordine al diverso reato ritenuto rispetto a quello originariamente contestato, giacché altrimenti tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all'effetto preclusivo di cui all'art. 649 cod. proc. pen.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. La Consulta dichiara “nuovamente” l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2022
La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso. Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 34, co. 2 Indice: Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dalle parti Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta Conclusioni Il fatto Il pubblico ministero aveva …
Leggi di più… - 3. Penale Diritto e ProceduraOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 21 gennaio 2022
1. A soli tre giorni di distanza dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. comma 1 c.p.p., (nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione debba essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, Corte Cost., n. 7, del 18 gennaio 2022, in questa rivista, https://www.penaledp.it/lillegittimita-costituzionale-degli-artt-34-comma-1-e-623-comma-1-c-p-p/), la Consulta torna a pronunciarsi sull'art. 34 c.p.p. La decisione incide questa volta sul comma 2 dell'art. 34 c.p.p. e si dichiara l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che …
Leggi di più… - 4. Incompatibilità: una nuova ipotesi relativa al GIPAlessia Albanese · https://www.filodiritto.com/ · 2 settembre 2020
- 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2011, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 15/12/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1811
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 23823/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) JI JIANSHENG N. IL 12/06/1976 C/;
avverso la sentenza n. 12056/2010 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 21/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI: accoglimento ricorso. FATTO E DIRITTO
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia avverso la sentenza del locale Gip che, sulla richiesta del Pm di emissione di decreto penale nei confronti di Ji Jiansheng per il reato di cui all'art. 483 c.p., ha disposto l'immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ordinando nel contempo la trasmissione degli atti al Pm per le valutazioni di competenza in ordine alla eventuale configurabilità del reato ex art. 368 c.p.. Deduce la inosservanza dell'art. 459 c.p. e la abnormità del provvedimento. Infatti secondo la giurisprudenza di legittimità il Gip, nel caso di specie, avrebbe dovuto limitarsi a disporre la restituzione degli atti al PM senza poter pronunciare sentenza di proscioglimento.
Il PG presso questa Corte ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato perché abnorme.
Il ricorso è fondato.
Come esattamente fatto rilevare dal PG impugnante, la assoluta maggioranza della giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto - con decisioni che qui si condividono e si richiamano - che il disposto di cui all'art. 459 c.p.p., comma 3, secondo cui, in caso di mancato accoglimento della richiesta di decreto penale, il giudice, salvo che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p., restituisce gli atti al pubblico ministero, importa che,
nel caso in cui il mancato accoglimento dipenda da una diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice deve limitarsi a disporre la restituzione degli atti, senza poter pronunciare sentenza di proscioglimento in ordine al diverso reato ritenuto rispetto a quello originariamente contestato, giacché altrimenti tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all'effetto preclusivo di cui all'art. 649 c.p.p. (Sez. 1^, Sentenza n. 47515 del 29/10/2003 Cc. (dep. 11/12/2003) Rv. 226468; Massime precedenti Conformi: N. 1990 del 1993 Rv. 193267, N. 4339 del 1996 Rv. 206287, N. 13998 del 2002 Rv. 221783).
La sentenza impugnata, non in linea col detto principio, deve essere pertanto annullata senza rinvio onde elidere la preclusione per il Pm di nuovamente procedere per altro reato in ordine allo stesso fatto, secondo le argomentazioni del Gip che, su tale tema restano valide ed efficaci.
Gli atti debbono essere dunque trasmessi al PM per l'ulteriore eventuale corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Brescia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012